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Tribunale di Milano
Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 – Pres. S. Di Blasi, Rel. A.
Simonetti.
cortese segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Rappresentanza processuale – Legittimazione ed interesse
ad agire – Necessaria
coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale – Temperamento del
principio nelle ipotesi previste dall’art. 77 c.p.c.
Rappresentanza processuale – Legittimazione ad agire –
Intervento tardivo del rappresentato – Sanatoria – Esclusione.
Posta come necessaria la coincidenza della titolarità
dell'interesse litigioso con la corrispondente legittimazione processuale,
manifestamente se ne deve dedurre l'impossibilità che taluno, delegando ad
altri l'ufficio di parte nel processo che riguarda una sua lite, spezzi
quell'unione, imposta da un principio fondamentale del processo civile.
Il rigore di tale principio è, tuttavia, temperato proprio
dall'art. 77 cod. proc. civ., in considerazione di esigenze pratiche che si
esprimono in un costume ampiamente favorevole all'attribuzione del diritto di
agire a chi ha, con una certa latitudine, poteri di rappresentante
dell'interessato, di guisa che, leggendosi la testè citata norma in
combinazione con quella dell'art. 100, può scorgersi in quest'ultima
piuttosto che la rigida enunciazione di un principio secondo il quale
l'azione spetta esclusivamente al titolare dell'interesse in lite, l'affermazione
più generica della necessità che chi agisce abbia rispetto alla lite una
posizione particolare che la norma stessa non definisce, ma che può desumersi
dalle ipotesi individuate dall'art. 77, sì da condurre all'affermazione di
una regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere
di rappresentare l'interessato - sempre che questi ne abbia fatto espresso
conferimento per iscritto o che, in difetto di siffatta previsione, ricorrano
le eccezioni nella stessa disposizione considerate - o nella totalità dei
suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi,
paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore). In
buona sostanza, una volta riconosciuto che il principio della normale
coincidenza della titolarità dell'interesse in contesa con quella della
legittimazione processuale si correla alle esigenze pubblicistiche più sopra
ricordate, la possibile attribuzione della seconda al rappresentante appare,
da un lato, fondata su una valutazione legale tipica della equiparabilità
della posizione di questi rispetto alla lite a quella dello stesso
interessato, quanto all'efficacia della sua azione nel processo; e,
dall'altro lato, chiaramente condizionata dai presupposti di una siffatta
valutazione, vale a dire l'essere la rappresentanza (materiale) di cui
trattasi generale o, almeno, assimilabile a quella fondata sulla preposizione
institoria, presupposti, quindi, non riscontrabili nel caso di un mandatario
speciale per un singolo affare.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non
fosse legittimato ad agire in giudizio il soggetto munito di procura che gli
conferiva solo poteri processuali e non sostanziali)
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancanza di legittimazione ad agire del
rappresentante ad litem che non sia munito anche di rappresentanza
sostanziale ai sensi dell’art. 77 c.p.c. non può essere sanata
dall’intervento in giudizio del rappresentato che abbia luogo dopo il termine
concesso alle difese per la precisazione delle conclusioni.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 2 D.Lgs
5/2003 notificato il 21 marzo 2005 D. M. D., quale procuratore speciale con
autentica di firma notarile del 23 febbraio 2005 rep. 381 Notaio **, ha
convenuto in giudizio Banca Nazionale del Lavoro proponendo azione di nullità
ex art. 1418 co. 1 c.c. in relazione alla violazione delle norme imperative
di cui agli artt. 21 e 23 D.Lgs 58/98, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98 che la
convenuta avrebbe commesso in occasione dello svolgimento dell'attività di
prestazione di servizi di investimento. In particolare con l'azione
giudiziale l'attrice ha contestato la validità dei seguenti investimenti
ordinati dal coniuge dott. V.: acquisto del 6.10.2000 con valuta 10.10.2000
di obbligazioni Argentina 9,25% 00-7/2004 al valore nominale di € 23.000,00
per la somma di € 23.535,34; acquisto del 5.3.2001 con valuta 8.3.2001 di
obbligazioni P. Buenos Aires 10,375%04 al valore nominale di € 25.000,00 per il prezzo di € 24.995,44.
Quanto ai fatti ha sostenuto che la banca non aveva agito con la diligenza
professionale richiesta dalla normativa di settore non avendo informato il
cliente al momento degli ordini delle caratteristiche e della rischiosità
degli investimenti, in particolare con riferimento all'operazione del marzo
2001 ha contestato che mai sia stato dato l'ordine.
Da tale condotta, implicante la
violazione di norme a carattere imperativo, artt. 21 TUF, 28 Reg. Consob, ha
sostenuto in diritto conseguirebbe la nullità dei due atti di acquisto degli
strumenti di investimento in applicazione dell'art. 1418 co 1 c.c.. Unitamente all'azione di condanna ha chiesto la restituzione del
capitale investito con interessi legali.
Si è costituita in giudizio la banca
convenuta la cui difesa ha contestato in fatto e in diritto la domanda di
controparte di cui ha chiesto il rigetto rilevando che il rappresentato
processuale, parte sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio,
era un suo dipendente, tutt'altro che inesperto della materia finanziaria e
che l'investimento del marzo 2001 era stato impartito con ordine telefonico.
Le difese si sono scambiate memorie
ex art. 6 e 7, l'attrice non ha contestato la modalità di trasmissione
dell'ordine del marzo 2001 implicitamente ammettendo che esso era stato
effettivamente dato dalla parte rappresentata.
L'istanza di fissazione udienza è
stata depositata il 19.7.2005 dalla difesa dell'attrice; la banca ha
depositato nota ex art. 10.
Il giudice relatore con decreto ex
art. 12 depositato l'1.12.2005 non ha ammesso le istanze istruttorie delle
parti e ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la discussione ex art. 16
sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione della legittimazione
processuale dell'attrice ex art. 77 c.p.c.. Le difese hanno depositato le
note conclusionali il 10.2.2006 alla scadenza del termine concesso. Con
comparsa depositata il 10.2.2005 e scambiata io stesso giorno con la banca
convenuta si è costituito il dott. G.V. per conferire alla sig.ra D.
"ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale e processuale"
confermando al contempo ogni atto processuale posto in essere e facendo
proprie le deduzioni, argomentazioni istanze domande etc proposte dalla
sig.ra D. contro BNL nel presente giudizio.
All'udienza collegiale del 15.3.2006
la causa è stata discussa come da verbale d'udienza e il Collegio si è
riservato di depositare la decisione del termine di giorni 30; a seguito
della camera di consiglio, ha deciso la causa come segue.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Si conferma il decreto del giudice
relatore in punto di prove essendo la causa decidibile sulla base degli atti
e dei documenti prodotti.
Preliminare all'esame del merito
delle esposte censure è quello dell'ammissibilità dell'azione e cioè
della questione - sollevata d'ufficio dal giudice relatore - della valida
legittimazione ad agire dell'attrice D., cioè se ella sia validamente
investita della rappresentanza processuale. Premesso che si tratta di questione
suscettibile di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, ritiene il Collegio che l'indagine debba
essere diretta a stabilire se la rappresentanza processuale esiga, per poter
essere rite et recte conferita, la congiunta attribuzione della rappresentanza
sostanziale in ordine al rapporto dedotto giudizio o se possa legittimamente
prescinderne. Ciò in quanto vi è dubbio sul fatto che la procura speciale ad
agire in giudizio rilasciata direttamente dal rappresentato dott. G.V. abbia
attribuito alla rappresentante solo poteri processuali e non anche
sostanziali.
Alla questione suindicata, se la
rappresentanza processuale esiga la congiunta attribuzione della
rappresentanza sostanziale, deve, ad avviso del Collegio, darsi soluzione
positiva, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di
legittimità a Sezioni Unite (Cass. S.U. 4666/98), ormai consolidato e che di
seguito si richiama: "Superate iniziali incertezze, costituisce, invero,
jus receptum che, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il potere
rappresentativo processuale con la correlativa facoltà di nomina dei
difensori può essere conferito soltanto a colui che già sia investito di un
potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in
giudizio (Cass. 23 ottobre 1990 n.10287; Id 9 novembre 1983 n.6621; Id 9
novembre 1983 n.6621): ed il principio si conferma di persistente validità,
anche ad una rinnovata revisione critica che ne investa le premesse
ermeneutiche, i percorsi argomentativi che da esse si snodano e le necessità
di inquadramento sistematico. È, innanzitutto, da rilevare che l'art. 77 cod.
proc. civ., nel richiedere, ai fini della rappresentanza processuale
volontaria, l'espresso conferimento del relativo potere, prende in
considerazione, come destinatario di tale conferimento, non già un qualsiasi
soggetto, ma soltanto "il procuratore generale e quello preposto a
determinati affari" Lo svolgimento dei lavori preparatori conferma, poi,
la necessità di una lettura della norma incompatibile con la previsione di
una rappresentanza volontaria limitata agli atti processuali, alla medesima
ratio essendosi ispirati gli art. 12 del progetto Carnelutti; 5, cpv. dello
schema Rocco; 41 del progetto Redenti; 5 del progetto preliminare Solmi; 21
del progetto definitivo Solmi; ed essendosi nella stessa Relazione del
guardasigilli sul progetto definitivo (v. n.14) espressamente rilevato che
"la rappresentanza limitata ad affari giudiziari sarebbe stata in
contrasto con l'interesse pubblicistico del processo che richiede la presenza
in giudizio di chi abbia un reale interesse nella controversia e, d'altro
canto, potrebbe dar luogo a pericolosi abusi". Sul piano dei principi
deve, inoltre, notarsi che, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., "per
proporre una domanda o per contraddire alla stessa e necessario avervi
interesse": e questa proposizione, come è stato posto in luce da
autorevole dottrina, manifesta una capacità di riferimento non solo
all'esistenza obiettiva dell'interesse ad agire, che si risolve nella
presenza o nella probabilità della lite, ma anche alla sua appartenenza, cioè
alla titolarità della lite in chi agisce, nel senso che la relazione della
lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo.
Posta, dunque, come necessaria la
coincidenza della titolarità dell'interesse litigioso con la corrispondente
legittimazione processuale, manifestamente se ne deve dedurre l'impossibilità
che taluno, delegando ad altri l'ufficio di parte nel processo che riguarda
una sua lite, spezzi quell'unione, imposta da un principio fondamentale del
processo civile.
Il rigore del quale è, tuttavia, temperato proprio
dall'art. 77 cod. proc. civ., in considerazione di esigenze pratiche che si
esprimono in un costume ampiamente favorevole all'attribuzione del diritto di
agire a chi ha, con una certa latitudine, poteri di rappresentante
dell'interessato, di guisa che, leggendosi la testè citata norma in
combinazione con quella dell'art. 100, può scorgersi in quest'ultima
piuttosto che la rigida enunciazione di un principio secondo il quale
l'azione spetta esclusivamente al titolare dell'interesse in lite,
l'affermazione più generica della necessità che chi agisce abbia rispetto
alla lite una posizione particolare che la norma stessa non definisce, ma che
può desumersi dalle ipotesi individuate dall'art. 77, sì da condurre
all'affermazione di una regola generale per cui il diritto di agire spetta a
chi abbia il potere di rappresentare l'interessato - sempre che questi ne
abbia fatto espresso conferimento per iscritto o che, in difetto di siffatta
previsione, ricorrano le eccezioni nella stessa disposizione considerate - o
nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo
di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore
(institore). In buona sostanza, una volta riconosciuto che il principio della
normale coincidenza della titolarità dell'interesse in contesa con quella
della legittimazione processuale si correla alle esigenze pubblicistiche più
sopra ricordate, la possibile attribuzione della seconda al rappresentante
appare, da un lato, fondata su una valutazione legale tipica della
equiparabilità della posizione di questi rispetto alla lite a quella dello
stesso interessato, quanto all'efficacia della sua azione nel processo; e,
dall'altro lato, chiaramente condizionata dai presupposti di una siffatta
valutazione, vale a dire l'essere la rappresentanza (materiale) di cui
trattasi generale o, almeno, assimilabile a quella fondata sulla preposizione
institoria, presupposti, quindi, non riscontrabili nel caso di un mandatario
speciale per un singolo affare. Da altro angolo visuale, occorre ancora
considerare che l'art. 77 cit. chiaramente presuppone il carattere autonomo
ed indipendente dell'azione rispetto al diritto soggettivo, che altrimenti
non si spiegherebbe la necessità dell'esplicito conferimento della facoltà di
stare in giudizio a chi è fornito della procura ad negotia. E si
tratta di una reciproca autonomia fondata anche sulla diversa natura
giuridica del diritto materiale rispetto a quello formale di azione, che,
definibile come un diritto pubblico subiettivo, non può considerarsi
suscettibile di delega nella stessa misura ampia consentita per l'altro e necessita
anzi di una espressa previsione di legge in ordine ai modi ed ai casi in cui
può superare i limiti posti in via generale, per diritti di omologa natura,
dal riconosciuto principio che ne esclude la delegabilità.
Tutto ciò premesso, deve procedersi
alla "lettura" della procura speciale con firma autenticata da
notaio del 23 febbraio 2005, sopra citata, per verificare, alla stregua degli
esposti principi di diritto, se essa abbia effettivamente attribuito alla
procuratorice D. D. M. poteri di rappresentanza sostanziale idonei a
consentire anche la delega della corrispondente legittimazione processuale.
Con quest'atto, dunque, la parte
sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio il sig. V.
"nomina sua procuratrice la sig.ra D. M. D.... affinché promuova in mio
nome, conto ed interesse ogni azione giudiziaria contro la Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., in ogni sua fase e grado, ivi compresa la fase esecutiva,
ed eventuali fase di opposizione alla stessa, avente ad oggetto la
dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto di titoli Argentina
9,25%-00-7/2004 e titoli P. Buenos Aires 10,37%04. Io sottoscritto dott. G.V.
conferisco, all'uopo, alla soprannominata procuratrice ogni e più ampio
potere di rappresentanza, ivi compreso quello di nominare quali difensori gli
avv.ti ** e **, eleggendo domicilio presso il loro studio in... e di
conferire loro, sia disgiuntamente, sia congiuntamente, ogni e più ampia
facoltà necessaria al buon fine dell'incarico ivi inclusa quella di
transigere e conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa, riscuotere
somme, dare quietanza, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e
farsi sostituire."
La procura in esame non può ritenersi
conforme al disposto dell'art. 77 c.p.c. perché è priva di qualsiasi accenno
al conferimento di poteri di rappresentanza anche sostanziale; nella prima
parte del testo infatti espressamente la parte conferisce al rappresentante
espressamente soltanto il potere di agire in giudizio in suo nome e per suo
conto; nella seconda parte il riferimento a "ogni e più ampio potere di
rappresentanza" è espressione che per la sua genericità va interpretata
con riferimento alla prima parte della procura e quindi ancora e solo al
potere di rappresentanza processuale. Inoltre il Collegio osserva che i
poteri di rappresentanza conferiti erano tanto ristretti alla materia
processuale che alla rappresentante non è stato attribuito in realtà neanche
il potere autonomo di scegliere
i legali, indicati nell'atto di procura e di stabilire il contenuto della
procura alle liti tanto che esso è riportato nell'atto di procura medesimo.
Per tali considerazioni mancando alcun reale potere di rappresentanza
sostanziale conferito alla rappresentante con la procura in esame (23.2.2005
anche la data di conferimento prossima alla predisposizione dell'atto di
citazione datato 14.3.2005 costituisce ulteriore indice del contenuto
meramente processuale del potere attribuito alla rappresentante) considerando
l'esatta portata della disposizione di cui all'art. 77 c.p.c. deve
concludersi per l'inammisibilità della domanda per carenza di legittimazione
ad agire dell'attrice D. relativamente al rapporto dedotto in giudizio.
Né a parere del Collegio la descritta
situazione può ritenersi sanata dalla partecipazione assolutamente tardiva
con comparsa depositata dopo il termine concesso alle difese per la
precisazione delle conclusioni (in applicazione ex art. 1 co 4 D.Lgs 5/2003 e
artt. 267, 268 c.p.c.) della parte sostanziale dott. V..
Per completezza rileva il Collegio
che comunque la domanda di nullità se fosse stata esaminata nel merito non
sarebbe stata accolta in quanto questo Tribunale, quanto agli obblighi di
informazione e di comportamento dei soggetti abilitati nella prestazione del
servizio di investimento, previsti dagli artt. 21 e segg. T.U.F., 26-29 Reg.
Consob n. 11522/98, si è ormai assestato nell'orientamento che non condivide
l'estensione dell'area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale
sanzione è espressamente prevista dal legislatore (Trib. Milano sent. 8671/05 est. Raineri) .
Ed invero, in ossequio al generale ed
indefettibile principio di legalità (e, non di meno, di certezza del diritto)
non appare lecito il ricorso indiscriminato alla sanzione della nullità, che costituisce il più severo rimedio
civilistico, nei casi di violazione di norme comportamentali generali (di
diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità ...) che, in quanto
prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di
comportamento cui uniformare la condotta dell'agente.
Lo stesso legislatore,
nell'esplicitare il generale dovere di diligenza e correttezza di cui
all'art. 21 T.U.F., ha valutato certi comportamenti come essenziali e ne ha
quindi sanzionato l'inosservanza con la nullità (cfr., ad esempio, art.. 23
commi 1, 2 3; art. 24 comma 2; art. 30 comma 7 del T.U.F.).
Ma dall'impianto normativo
complessivo emerge (e comprensibilmente) la volontà del legislatore di
evitare la eccessiva tipizzazione delle modalità di condotta, il che rende di
dubbia praticabilità il rimedio della nullità.
Come già osservato da questo Tribunale in una recente sentenza la voluta
distinzione fra adempimenti prescritti a pena nullità ed altri obblighi di
comportamento pure posti a carico dell'intermediario, impedisce una
generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione
mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla c.d.
nullità virtuale di cui all'art. 1418 10 comma c.c. (cfr. sentenza n.7555/05
Pres. Est. Vanoni).
Peraltro, non può sottacersi in
proposito che la nota sentenza della Suprema Corte che ha felicemente
inaugurato il tema delle "nullità virtuali" (cfr. Casa. 713/01 a
3272) è stata emessa con riferimento ad una vicenda peculiare concernente
l'esercizio della attività di intermediazione posta in essere da un
"intermediario abusivo" e dunque in una fattispecie del tutto
estranea a quella relativa agli obblighi informativi previsti dal T.U.F.
Da ultimo soccorre al diverso
inquadramento delle fattispecie di violazione degli , obblighi
comportamentali previsti dal T.U.F. l' argomento letterale desumibile dal
comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/98 laddove l'inversione dell'onere
probatorio viene riferito ai "giudizi di risarcimento dei danni
cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi" (previsti dal decreto) ed è noto che il rimedio risarcitorio non
appartiene alla categoria delle nullità , che prevedendo, invero, l'effetti
restitutori.
Appare per contro più appropriato, ad
avviso di questo Tribunale, applicare alle fattispecie di violazione delle
norme comportamentali dettate dal T.U.F. (per le quali non sia stata
espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità) i generali
principi in tema di inadempimento.
Sussistono giustificate ragioni
considerando che la questione della carenza di legittimazione ad agire è
stata sollevata d'ufficio per compensare interamente tra le parti in causa le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione
disattesa:
Dichiara l'inammissibilità
dell'azione per carenza di legittimazione processuale dell'attrice.
Spese compensate interamente.
Milano, 15.3.2006.
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