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Tribunale di Lecce,
ord. 10 marzo 2006 – Ist. Dr. Gabriele Postano.
Anatocismo – Quesito al CTU – Commissione di massimo
scoperto – Esistenza di contratto di fido con relativo tasso debitore –
Criterio sostitutivo ante e post L. n. 154/1992.
Il Giudice Istruttore,
rilevato che le censure relative alla capitalizzazione
degli interessi e l’applicazione del cd tasso uso piazza e c.m.s richiedono l’espletamento di indagini
tecniche; mentre le doglianze relative ai giorni di valuta sono generiche;
ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di
ufficio al fine di individuare sulla base degli estratti-conto prodotti, che
attestano la legittima applicazione delle voci relative a spese, commissioni
di chiusura, di assicurazione, per il fido, giorni di valuta ed altro (attesa
la genericità delle contestazioni), l’ammontare delle somme eventualmente
corrisposte in esubero dall’attore all’Istituto bancario sulla base dei
contratti menzionati in premessa attenendosi ai seguenti parametri:
determini il CTU, sulla scorta della documentazione
esibita e soprattutto di quella che avrà ad acquisire presso le parti,
l’eventuale somma che l’attore avrà diritto a richiedere nei confronti della
banca per averla corrisposta durante l’esecuzione del rapporto bancario sino
alla chiusura del conto con esclusione della csm (tranne nel caso in cui la
banca ne documenti la pattuizione espressa per iscritto).
avendo cura di rappresentare le
seguenti soluzioni:
La concessione del fido richiesto in
data 20.7.90 ed autorizzato in data 19.9.90 è regolamentato dal tasso di
interesse ivi indicato (19%) nei limiti delle somme concesse.
Per il resto, nell’ipotesi,
ricorrente nel caso di specie, di clausola contenente la pattuizione di tassi
debitori alla stregua delle condizioni praticate usualmente sulla piazza applichi il CTU gli interessi nella
misura legale fino al 9.7.1992 (data di entrata in vigore della legge
17.2.1992 n 154 i cui artt 4 e 5 sono rifluiti negli artt 117 e 118 T.U.B D.
L.vo 385/93); per il periodo successivo al 9.7.1992 applichi gli interessi
sulla base dei criteri stabiliti, in ultimo, dall’art 117 comma 7 lett. a D
lgs 385/93. In tale caso il tasso di riferimento dovrà essere quello relativo
all’anno precedente all’entrata in vigore della legge (per i contratti
conclusi prima di questa) ovvero quello relativo all’anno precedente alla
data di stipulazione del contratto, se successivo. Il tasso dei buoni del
tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al
correntista, come emerge dall’interpretazione letterale della noma.
Accerti il CTU gli interessi di volta
in volta applicati dall’istituto di credito e se gli stessi siano coerenti
con quelli espressamente pattuiti. Nell’ipotesi in cui sia applicato un tasso
diverso da quello pattuito, indichi il CTU il tasso di interessi
effettivamente applicato dalla banca. Nel caso in cui sia stato applicato un
tasso più favorevole al correntista consideri tale ultimo tasso al posto di
quello convenzionale.
Nelle ipotesi indicate ai punti
precedenti ove siano pattuiti (o comunque risultino concretamente applicati)
tassi debitori espressi con capitalizzazione trimestrale, effettui il CTU il
seguente doppio conteggio:
·
capitalizzazione annuale degli
interessi e sino alla chiusura del rapporto, non anche per il periodo successivo.
·
esclusione di qualsiasi
capitalizzazione di interessi.
Il tutto con riferimento all’intero
rapporto, compatibilmente alla documentazione rinvenibile presso l’Istituto
di Credito ai sensi dell’art. 2220 c.c. (ultimi 10 anni) e alla disciplina
sulla conservazione dei documenti
P.T.M.
Dispone consulenza nominando C.T.U.
il Dott. XX da Lecce;
Considerato che la ricostruzione del
rapporto di conto corrente con limitata esclusione degli interessi uso piazza
e piena esclusione della capitalizzazione determina una non significativa
modificazione degli importi, invita sin da ora le parti con l’ausilio del
consulente tecnico di ufficio a tentare una ipotesi di bonario componimento.
Fissa per il giuramento l’udienza del
28.6.06 ore 11.30.
Manda alla Cancelleria di comunicare.
Così deciso in Lecce in data 10.3.06
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