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Tribunale di Lecce,
ord. 10 marzo 2006 – Ist. Dr. Gabriele Postano.
Conto
corrente bancario – Anatocismo – Nullità della clausola – Ripetizione delle
somme – Prescrizione – Decorrenza – Tasso uso piazza – Invalidità – Tasso
sostitutivo –Individuazione – Capitalizzazione annuale – Legittimità.
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione datato 14.16.99
P. F. ha esposto di avere intrattenuto con il Credito Italiano s.p.a. filiale
di Lecce una apertura di credito con affidamento su conto corrente ordinario
e conto corrente sconto effetti sin dal 1989 con un saldo debitore di £.
26.292.000. Ha dedotto la nullità della clausola relativa all’applicazione
del c.d. “uso piazza” come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza,
nonché della clausola di capitalizzazione trimestrale degli stessi non
ricorrendo alcun uso normativo come affermato dalla Cassazione. Ha censurato
l’applicazione della capitalizzazione sulla commissione di massimo scoperto,
come pure la determinazione dei giorni di valuta effettuata in maniera errata
a svantaggio dei ricorrenti.
Infine, ha ritenuto complessivamente
inesatto il tasso effettivo globale applicato e conseguentemente illegittima
la segnalazione alla Centrale Rischi.
Ciò premesso ha chiesto dichiararsi
la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e determinare con
esattezza l’importo eventualmente dovuto all’istituto di credito, ovvero le
somme delle quali l’attore risulti creditore nei confronti della banca.
Costituitasi la s.p.a. Unicredito
Italiano ha dedotto di essere creditore di P. F. quale debitore principale e
di Ala Carmela quale fideiubente della somma di £. 26.292.899 alla data del
31.12.94 oltre interessi convenzionali a tasso del 17%.
Ha precisato che la banca era
intervenuta con atto del 28.02.95 nella procedura esecutiva promossa
dall’allora Credito Romagnolo contro i predetti P. e Ala. In via preliminare
ha eccepito l’inammissibilità dell’azione pendendo la procedura esecutiva.
Nel merito ha dedotto l’esistenza di un accordo scritto sugli interessi, come
risulta dalla scheda-firme sottoscritta dal P. che rinvia per la
determinazione degli interessi a quelli usualmente praticati dalle aziende di
credito (art. 7).
Tale determinazione convenzionale
doveva ritenersi perfettamente legittima.
Analogamente per la clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, come affermato tradizionalmente
dalla giurisprudenza.
In ogni caso ha eccepito la
prescrizione delle pretese avanzate dalle controparti. Da ultimo ha dedotto
che comunque il pagamento di interessi superiori a quelli del tasso legale
eventualmente non convenuti per iscritto costituisce obbligazione naturale
non ripetibile.
Ha concluso per il rigetto della
domanda e ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di
£. 26.292.899 nei confronti di P. F. e Ala Carmela.
Quest’ultima, sebbene chiamata in
giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ritenuta infondata
l’eccezione preliminare, è stata istruita con il deposito della
documentazione ritenuta opportuna dalle parti e con consulenza tecnica
contabile di ufficio.
All’udienza del 23.02.05, comparso
soltanto il difensore dell’attore, è stata trattenuta per la decisione con
assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Come rilevato con ordinanza del
23.10.01 deve ritenersi infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità
del giudizio per la esistenza nei confronti dell’attore e del terzo chiamato
di una procedura esecutiva promossa dal Credito Romagnolo nella quale
l’istituto di credito aveva richiesto il recupero del credito rinveniente dal
medesimo rapporto oggetto del presente giudizio.
Non ricorre, nel caso di specie, una
competenza funzionale del Giudice dell’esecuzione per trattare le questioni
relative al presunto credito per il quale è stato spiegato intervento nella
procedura esecutiva.
Infatti, la giurisprudenza ha
affermato che residua la legittimazione del debitore esecutato di instaurare
un autonomo giudizio di ricognizione ordinaria per l’accertamento
dell’invalidità del titolo negoziale fonte delle pretese creditorie e per la
eventuale determinazione del credito o del debito (Cass. 5.05.98 n. 4525).
Dalla documentazione esibita risulta
che in data 25.01.89 P. F. ha stipulato un contratto di conto corrente di
corrispondenza con il Credito Italiano s.p.a. contenente le consuete clausole
che non prevedono la indicazione in cifre del tasso di interesse né la
commissione di massimo scoperto, rinviando alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (art. 7 terzo comma). La
stessa norma, al secondo comma, stabilisce anche la produzione degli
interessi sugli interessi in via trimestrale con la capitalizzazione degli
stessi e delle competenze.
Risulta documentalmente che il giorno
successivo (26.11.99) è stata concessa da Ala Carmela garanzia personale
sulle obbligazioni del debitore principale. Si trattava di una fideiussione
omnibus concessa inizialmente senza limitazione e successivamente limitata a
£. 50.000.000 ai sensi della legge n. 154/94 (art. 10).
Sulla base di tali elementi occorre
esaminare le tre questioni principali e cioè quella relativa alla
prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, quella della validità
della clausola relativa agli interessi cd. “uso piazza” e quella della
capitalizzazione trimestrale degli stessi.
Prescrizione
Le Sezioni Unite della Corte della
Cassazione in data 4 novembre 2004, n. 21095 sono intervenute ed hanno
risolto il contrasto; hanno aderito all’orientamento più recente delle
sezioni semplici; hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti
bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono
stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è
nulla. Per l’effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le
somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
Quanto al problema della prescrizione
per il diritto di ripetizione delle somme.
Sul punto la giurisprudenza di merito
ha affermato che l’azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole
contrattuali (nella specie concernente l'anatocismo trimestrale) è
imprescrittibile ex art. 1422 c.c..
Quella volta ad ottenere la
ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Per la decorrenza del termine
prescrizionale, il dies a quo va individuato in quello della chiusura
definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto
corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un
unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi,
laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti
rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell’unico originario
rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente
i crediti ed i debiti fra le parti(App. Lecce 22-10-2001; Cass. 9-4-1984 n.
2262; per l’affermazione di tale principio in tema di garanzia prestata per
il rapporto di conto corrente vedasi Cass. 23-3-2004 n. 5720; Cass. 11-5-1999
n. 4659; Cass. 14-4-1998 n. 3783; Cass. 19-6-1997 n. 5481; Cass. 18-4-1996 n.
3662).
Tassi uso piazza
Sia dal contratto di conto corrente
depositato in atti che dal testo della domanda proposta si evince che il
tasso risulta dalla certificazione di estratto conto redatta ai sensi
dell'art. 50 del D.L 10 settembre 1993 n. 385 comunicato negli estratti conto
regolarmente inviati al debitore nella misura del tasso usualmente applicato
in piazza.
Da ciò si deduce che:
il tasso d'interesse applicato nel
rapporto bancario dedotto in causa, non è quello legale ma quello usualmente
applicato in piazza;
esso non è stato pattuito per
iscritto.
Ed è noto che: "La validità
della determinazione convenzionale solo "per relationem" del saggio
degli interessi ultralegali postula che le parti facciano riferimento,
espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti e ad elementi, anche estrinseci
al documento negoziale purché oggettivamente individuabili, che consentano la
concreta determinazione del tasso convenzionale. Pertanto, il rinvio,
contenuto in un contratto bancario alle condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito su piazza, può essere considerato sufficiente ove esistano
fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche
quando in tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o,
addirittura, essi non costituiscano più un parametro centralizzato e
vincolante: in quest'ultimo caso assume rilevanza concreta il grado di
unicità della fonte richiamata al fine della verifica dell'idoneità di essa
all'individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto
effettivamente riferirsi e, quindi, ad un'oggettiva determinazione del tasso
di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità controllabile pur
nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo (Cassazione civile sez.
1,19 luglio 2000, n. 9465). Con la conseguenza che per il calcolo del debito
residuato al correntista alla chiusura del conto in esame, non risulta
corretta l'utilizzazione di un tasso superiore a quello legale e riferito a
quello usualmente praticato in piazza. Tanto mancando la prova di una
pattuizione scritta in tal senso come anche di una sicura determinabilità
della misura dell'interesse concretamente applicato, misura d'interesse che
doveva essere quanto meno ".. controllabile pur nell' ambito di una
variabilità dei tassi del tempo.’’.
Ritiene questo Giudice di dover
aderire al più recente, ma oramai consolidato orientamento giurisprudenziale
in materia adottato dalla S.C. : «la convenzione relativa alla determinazione
degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui
all’art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile
e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e
richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle
condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza"
può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti
discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non
anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi
e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le
parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi
di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo
rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo, se l’elemento estrinseco
di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di
interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive
valutazioni discrezionali da parte della banca» (Cassazione civile sez. I, 8
maggio 1998, n. 4696).
In applicazione del su esposto
principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito
che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura
ultralegale degli interessi, la clausola de qua, trascurando di accertare, in
concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l'oggettiva
determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di
rapporto. Ha rilevato la Corte di Cassazione che tale omissione si traduce in
una falsa applicazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. ad una
situazione non compresa nel suo ambito di previsione. Da tale orientamento,
che perfettamente si attaglia al caso di specie, non vi è motivo di
dissentire: la banca opposta non ha fornito una convincente dimostrazione in
ordine alla certezza dell'ancoraggio ai cd. tassi usualmente praticati sulla
piazza, non preoccupandosi di fornire una reale spiegazione in ordine alla
loro modalità di formazione e di rilevamento. Viene così a cadere uno degli
elementi fondamentali (il tasso convenzionale di interesse sui conti
debitori) nella determinazione del saldo finale portato dalla banca, con
conseguente totale incertezza sull'ammontare del credito e sulla sua stessa
esistenza. Peraltro il conteggio che ha portato al saldo richiesto dalla
banca risulta inficiato per eccesso da altre poste erroneamente conteggiate a
favore della banca e riconosciute inopinatamente sino al soddisfo, in
ossequio ad una errata applicazione del principio della perpetuatio obbligationis.
Pertanto, i contratti conclusi prima
dell’entrata in vigore della legge numero 154 del 1992, sono interessati
dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa. Pertanto prima di tale momento, le clausole contrattuali (ad esempio,
quella relativa alla determinazione degli interessi uso piazza), potranno
essere ritenute valide o meno sulla base della tesi giurisprudenziale che si
ritiene di accogliere e non sulla base della nuova disciplina legislativa
(come nell’ipotesi sub 1). Pertanto se la condizione risulta nulla (art. 1419
c.c.) trova applicazione il disposto dell'articolo 1284 c.c. (interessi al
tasso di legge) con decorrenza dall’inizio del rapporto e sino alla data in
cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le
clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge
numero 145\92 prima e dal T.U. del 1993, dopo. In particolare, sebbene l'art.
117 faccia riferimento ai tassi dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, la norma va necessariamente
applicata, in riferimento ai tassi dell’anno precedente alla entrata in
vigore della legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il
rinvio al tasso praticato al momento della stipulazione di un contratto
(magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9.7.1992.
Anatocismo
La clausola che consentiva
l'anatocismo, come prevista all'art. 7 del richiamato contratto di conto
corrente è certamente nulla laddove è pacifico che: "La clausola di un
contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un
uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8
delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che
l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione
successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza
di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in
conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I.,
non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi
soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi
(Cassazione civile sez. I,11 novembre 1999, n. 12507).
È oltremodo noto a questo giudice il
complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha accompagnato il rèvirement della Cassazione che ha
escluso l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di
cui all'art. 1283 c.c.: «la previsione contrattuale della capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso
negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in
quanto anteriore alla scadenza degli interessi » (Cass., 16 marzo 1999, n.
2374). Sì è esclusa così, condividendo l'opinione da tempo sostenuta da parte
di certa dottrina a cui aveva fatto seguito di recente qualche pronuncia di
merito, la più volte affermata natura normativa, degli usi in parola. È noto
altresì che dopo pochi mesi il mutamento di indirizzo della Corte di
Cassazione in tema di anatocismo bancario si è registrata una iniziativa del
legislatore che il quale senza provvedere alla abrogazione della previsione
di cui all.'art. 1283 c.c., che ancora sancisce un generale divieto di
anatocismo, l'art. 25 del D.lgs. n. 342 \99 ha aggiunto al primo comma
dell'art. 120 T.U. due nuove disposizioni. Con la prima (che ha introdotto il
2° comma dell'art 120) ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Il CICR,
con deliberazione del 9 febbraio 2000, ha provveduto all'incombente
riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e
debitori simmetrici.
Con la seconda, che ha introdotto il
terzo comma dell'art. 120 T.U., ha stabilito che: «Le clausole relative alla
produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti
stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui
al comma 2°, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa,
debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera che stabilirà
altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le
clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo
dal cliente». A seguito dell'emissione da parte dei giudici del merito di
numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, con le quali si
sono evidenziati la carenza di delega da parte dello stesso legislatore, la
violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento la
Consulta con sentenza n. 425/00 ha dichiarato la incostituzionalità della disposizione del terzo
comma, del citato art. 25 d. lgs n. 342/1999 nella parte
in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al
d. lgs. 432/99 (pro praeterito) e fino all’entrata in vigore della delibera
del CICR (avvenuta in data 22/04/00), che ha stabilito le modalità ed i
criteri per la produzione di interessi su interessi.
Va quindi condiviso il mutato
orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con la decisione
del 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095, che - dopo aver riconosciuto per
decenni la ricorrenza di un uso normativo bancario che legittimava la
capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori - ha
definitivamente cambiato indirizzo. La Corte, facendo propria la tesi
sostenuta da isolata dottrina ha escluso la possibilità di formazione di un
uso normativo che possa derogare al divieto di anatocismo.
La clausola di applicazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta affetta da nullità –
eccepita dagli opponenti, ma rilevabile anche d’ufficio – siccome non
supportata da usi normativi ed inidonea a derogare alla disposizione
imperativa di cui all’art. 1283 c.c..
Non può ritenersi vigente nel nostro
ordinamento un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a
procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di tal portata non
risulta essere esistente nel nostro ordinamento in epoca anteriore o coeva al
1942, anno di promulgazione del codice civile vigente. Inoltre, le norme
bancarie uniformi emesse dall’ABI non sono in realtà fonti di produzione del
diritto, ma solamente degli schemi contrattuali uniformi che l’associazione
delle imprese di credito propone ai suoi associati.
Di fronte alla pratica generalizzata
degli istituti di credito di inserire nei contratti bancari, per di più
stipulati con moduli prestampati a cura delle banche, la capitalizzazione
trimestrale degli interessi, l’atteggiamento mentale della stragrande
maggioranza dei clienti non è quello di accettazione di una pattuizione
ritenuta conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto quella di una sorta
di adesione necessaria ad una clausola imposta dal contraente più forte. Né
tali condizioni possono essere contrastate dal rilievo della mancata
contestazione – da parte del debitore principale – degli estratti di conto
corrente inviati, poiché detta contestazione afferisce al profilo contabile
degli addebiti e degli accrediti, ma non si estende alla validità ed
efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto
derivano.
Come rilevato in giurisprudenza l’uso
normativo postula la contestuale ricorrenza di due requisiti: l’uno di
carattere oggettivo consistente nella uniforme e costante ripetizione di una
determinata condotta, l’altro di tipo soggettivo, consistente nella
consapevolezza di osservare, attraverso quella condotta, una norma giuridica,
sicchè l’uso, come la norma, deve possedere i requisiti della generalità e
dell’astrattezza.
In questo quadro risulta indifferente
che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla
banca trovi generale riscontro nei loro rapporti, giacchè l’applicazione
della capitalizzazione stessa discende dalla previsione contenuta negli
schemi contrattuali predisposti dalle banche, in base alle norme bancarie
uniformi, aventi natura pattizia: in sostanza la prassi così instaurata si
collega al modo di operare di uno dei soggetti del rapporto – la banca – cui
il cliente, nello stipulare un certo tipo di contratto, non può di fatto
sottrarsi, sicchè nella stragrande maggioranza dei casi, l’adesione a quella
prassi diventa in concreto ineludibile. Siffatta ricostruzione porta ad
escludere che l’osservanza della prassi sia accompagnata dalla convinzione –
che deve ovviamente essere comune ai contraenti di un certo settore – di
attuare una regola volta a disciplinare giuridicamente determinate
situazioni: in definitiva, il cliente, nell’ambito dei contratti bancari,
stipula sulla base delle condizioni generali, fissate dalla banca, ed il
fatto stesso che si avverta la necessità di inserire la clausola anatocistica
tra quelle condizioni vale a dimostrare che l’uso in questione non è
normativo, ma negoziale. L’uso normativo, infatti, operando come la norma,
non ha bisogno di una previsione convenzionale (o imposta), sicchè
l’inserimento della capitalizzazione nel documento contrattuale è funzionale
a trovare una base pattizia in assenza di una regola giuridica. L’esclusione
dell’uso normativo comporta la declaratoria di nullità della clausola, in
quanto questa imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla
scadenza degli interessi si pone in contrasto con la norma inderogabile
dell’art. 1283 c.c.
La nuova impostazione
giurisprudenziale è stata censurata rilevando in primo luogo che la
capitalizzazione trimestrale preesisteva alle raccolte ABI del 1951. Si è
allegata dottrina necessariamente datata in materia, soprattutto, di tecnica
bancaria al fine di dimostrare in fatto l’esistenza di tale uso e ciò
nonostante la irrilevanza di tali citazioni in sede processuale, dove quegli
autori non possono essere citati quali testimoni.
Si è osservato che la Confederazione
Generale Fascista, antenata di regime dell'ABI nel «Testo delle norme che regolano
i conti correnti dì corrispondenza» del 1929 aveva previsto tale uso. Sul
punto va rilevato che non appaiono sovrapponibili le nozioni di condizioni
generali di contratto e di uso normativo per l'impossibilità per le prime di
dare vita ai secondi. In ogni caso l’esame della missiva del 7 gennaio 1929
che accompagnava l'invio delle «norme» da parte della Confederazione alle
banche (obbligatoriamente) consociate escude la configurazione di un uso
normativo pregresso.
Nella nota di legge: «spett. Banca,
la Commissione per la razionalizzazione dei servizi bancari costituita presso
questa Confederazione proseguendo i suoi lavori ha concretato il " Testo
delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza", quale
riportato in allegato e ne propone l'adozione
da parte delle Banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei
rapporti della Clientela secondo norme uniformi».
Non è, invece, stato documentata
l’esistenza da parte delle Camere di commercio di usi che prevedano
l'anatocismo in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice civile ed
in particolare l'esistenza di una raccolta di usi di tal fatta nella
provincia di Lecce antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942.
Inoltre, ove anche si volesse
ritenere che altra Camera di Commercio (ad esempio quella di Milano che ha
individuato un uso normativo «preesistente» al divieto) ha documentato tale
uso nessuna rilevanza potrebbe esplicare in questo giudizio, atteso la
mancata rilevazione a quel tempo di un uso analogo nella provincia di Lecce.
Deve escludersi, in genere,
l’analogia di una norma consuetudinaria, in quanto quest’ultima nella sua
componente oggettiva - ripetizione di un determinato comportamento - e
soggettiva -opinio iuris - presuppone la riferibilità ad una sfera ben
delimitata di soggetti ed un oggetto ben determinato. Altrimenti, ove
l'oggetto non fosse ben determinato sarebbe impossibile la verifica della
identità del comportamento succedutosi nel tempo. Giova rammentare che la
stessa Corte di Cassazione in forza di tali presupposti ha escluso
l'estensione dell’uso ammissivo di anatocismo alle società finanziarie
(Cass., 12 aprile 1980, n. 2335,) e più di recente l'esclusione
dell'inammissibilità della deroga alla disposizione imperativa di cui
all'art. 1283 c.c. è stata esclusa con riguardo alla clausola di
capitalizzazione mensile degli interessi prevista dalle condizioni generali
per le operazioni di factoring (Trib. Milano, 30 giugno 1997). Nel caso
specifico poi, rappresentando comunque l'uso in questione una norma
eccezionale rispetto al generale principio del divieto dell'anatocismo, non
può essere in alcun modo suscettibile di applicazione analogica (art 14 disp.
prel. c.c.).
Da ultimo la tesi della Cassazione è
stata superata da alcune pronunce di merito, seguite da parte della dottrina,
che hanno legittimato la prassi anatocistica in materia (Trib. Roma 14 maggio
1999; Trib. Roma 26 maggio 1999) poiché questa troverebbe il suo fondamento
nelle disposizioni che regolano il conto corrente ordinario. Argomentando in
forza dell'articolo 1831 c.c. che prevede il potere delle parti di stabilire
le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo , dall' art. 1823 c.c., che
considera il saldo, ove non richiesto, come prima rimessa di un nuovo conto,
e dall'art. 1825 c.c. che prevede come sulle rimesse decorrono gli interessi
stabiliti, non solo in ipotesi di «rinnovazione» del contratto scaduto, ma
anche in caso di. semplice «continuazione», si è individuata una eccezione al
principio di cui all'art. 1283 c.c..
Da tale ambito normativo sarebbe
possibile evincere la legittimità della previsione, ricorrente nel contratto
oggetto di causa ,relativa alla chiusura dei conti debitori e ricorrente
nelle Norme Bancarie Uniformi (art. 7 comma, secondo NBU). Secondo il Tribunale
di Roma non rileva che il legislatore abbia ritenuto giusto, in
considerazione delle peculiarità che il conto corrente bancario presenta
rispetto ad un conto corrente ordinario, apprestare una normativa di
coordinamento e di richiamo solo di alcune norme: l'articolo 1857 c.c. non
richiama né il 1831, né il 1823, né il 1825 c.c., ma fa riferimento solo agli
artt. 1826, 1829, 1832 c.c.. Si sostiene, poi, come la stessa legge 154/1992
sulla trasparenza bancaria, abbia fatto riferimento alla capitalizzazione
degli interessi legittimandone l'adozione. Non vi sarebbe, in buona sostanza,
una situazione di squilibrio contrattuale a seguito di una capitalizzazione
trimestrale sui conti debitori ed una annuale sui conti creditori, perché la
differenziazione troverebbe la sua giustificazione nel rischio che la banca
corre per l'esposizione conseguente all'utilizzo del fido. Quanto, infine,
alla possibile formazione di un uso normativo in epoca successiva all'entrata
in vigore del codice civile il Tribunale di Roma citato, andando di contrario
avviso al recente orientamento della Cassazione, sostiene che tale
possibilità sia desumibile dalla norma di cui all'art. 162 bis delle
disposizioni di attuazione del codice civile ove è stabilito che la
disposizione dell'art. 1283 c.c. si applica anche alle obbligazioni sorte
anteriormente all'entrata in vigore del codice.
Va osservato –al contrario- che il
mancato richiamo da parte dell'articolo 1857 c.c. delle norme sopra citate
(artt 1831, 1823, 1825 c.c.) deriva dalla differenza fra il conto corrente
bancario e quello ordinario, rappresentata dall'immediata disponibilità del
saldo, tipica solo nel conto corrente bancario.
Tale consistente diversità giustifica
la mancata applicazione analogica della normativa in questione.
In secondo luogo l'art. 1831 c.c.,
riguardando la chiusura del conto corrente ordinario, presuppone la presenza
di reciproche rimesse e l'inesigibilità del saldo sino alla chiusura (art.
1823 c.c.). Al contrario, l'art. 1852 c.c., in tema di conto corrente
bancario, prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento del saldo
attivo. Ciò rende difficilmente compatibile la applicazione dell'art 1831
c.c. al conto corrente bancario in assenza di uno specifico richiamo ed in
presenza di più presupposti di integrazione delle relative fattispecie.
Quanto alla previsione di cui all'art. 1823, secondo comma c.c. va osservato
che in effetti il saldo è la prima rimessa di un nuovo conto (ma non dello
stesso); però al primo comma dello stesso articolo e nella prima parte del
secondo comma è prevista l'inesigibilità e l'indisponibilità delle relative
somme a saldo sino alla chiusura del conto alla scadenza stabilita.
La S.C. (Cass. 11 luglio 1985,
n.4022) ha ribadito che i saldi passivi di un conto corrente bancario sono
immediatamente esigibili, salvo che siano ricollegati ad operazioni bancarie
che ne sospendano temporaneamente la disponibilità, con conseguente
impossibilità di applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
1823 c.c..
Da ultimo l'articolo 1853 c.c, in
tema di conto corrente bancario, consente la compensazione fra conti diversi,
anche quando i rapporti sono in corso (Cass. 17 luglio 1997, n. 6558), ciò in
contrasto con l'articolo 1823 c.c. che non può trovare applicazione.
Quanto all'art. 1825 c.c., una volta
esclusa l'applicazione analogica dell'art 1831 c.c. e dell'art. 1823 c.c., il
suo richiamo resta irrilevante al fine di sostenere la tesi della
capitalizzazione trimestrale. Per lo stesso motivo, il mancato richiamo,
operato dall'art. 1857 c.c., appare comunque da solo sufficiente ad
escluderne la sua applicazione analogica alla fattispecie in esame.
Quanto all'art. 162 bis disp. att.
c.c. si tratta di una norma transitoria che trovava giustificazione nella
necessità di coordinamento, per le obbligazioni «sorte anteriormente
all'entrata in vigore » del codice del 1942, tra l'art. 1232 del codice
civile del 1865, il quale prevedeva, al terzo comma, la possibilità di
portare a capitale gli interessi scaduti, purché «dovuti per una annata
intera» e l'art. 1283 del nuovo codice, che ha ridotto a sei mesi la
decorrenza minima della debenza.
In conclusione e ritornando al nucleo
della motivazione, deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui
espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli
formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi
contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere
imperativo della norma "de qua" – impeditivi del riconoscimento di
pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente
-), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto
corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che
consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
Va ritenuta, pertanto, la
illegittimità tanto delle pattuizioni, quanto dei comportamenti - ancorché
non tradotti in patti - che si risolvano in una accettazione reciproca,
ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella
legale (Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593).
Ricostruzione del rapporto.
Una volta ritenuta la nullità della
clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella
sostituzione di tale clausola appare convincente la soluzione interpretativa
mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege
degli interessi.
Tra le diverse soluzioni che in
astratto si possono porre, due sono quelle che hanno ricevuto maggiore
credito:
quella che esclude ogni forma di
capitalizzazione
quella che prevede una
capitalizzazione annuale.
Una prima argomentazione a favore
della capitalizzazione annuale muove proprio della inaccettabilità della tesi
opposta.
Parte della dottrina osserva che la
tesi della Cassazione a Sezioni Unite negli effetti privilegia gli
imprenditori che sono titolari di conti correnti con andamento fluttuante o
in passivo rispetto ai quali l’applicazione di una capitalizzazione semplice
consentirebbe la ripetizione delle somme indebitamente conteggiate quali
passività. Tale tesi però lederebbe eccessivamente la posizione dei
consumatori o dei risparmiatori in generale che sono titolari di depositi e
che sarebbero esposti all’azione delle banche per la restituzione degli interessi
accreditati indebitamente a seguito della capitalizzazione annuale attiva.
In sostanza, contro la tesi della
capitalizzazione semplice, si porrebbe l’effetto aberrante di un’applicazione
simmetrica anche per i conti attivi nei confronti (e, quindi, ai danni) dei
correntisti creditori della banca.
Secondo la tese opposta, invece, il
disposto dell’art. 1283 c.c. è simile al divieto di patto commissorio, quale
norma inderogabile, che non pone alternative: la nullità della clausola
impone la capitalizzazione semplice e cioè esclude ogni forma di
capitalizzazione.
In secondo luogo, non appare
sostenibile la tesi della maggiore equità della capitalizzazione annuale che
troverebbe un riscontro proprio nell’art. 1284 c.c. che prevede un termine annuale.
In realtà la norma prevede solo che gli interessi vengono prodotti nella
misura del 3% all’anno, ma non anche che il risultato di quella operazione
viene capitalizzato.
Cioè gli interessi attivi si
accantonano e poi si sommano tra loro.
Gli interessi attivi determinati
annualmente potrebbero essere pagati al cliente e questo ne impedirebbe –di
fatto- la capitalizzazione. Pertanto la capitalizzazione sarebbe solo un
effetto casuale del comportamento del correntista creditore.
Quindi vi sarebbe una differenza
sostanziale tra:
interessi annotati e capitalizzati a
debito del cliente;
interessi annotati ed eventualmente
pagati al cliente che si presenti a riscuoterli ad inizio dell’anno
successivo.
Nel conto a debito vi sarebbe solo la
contabilizzazione e mai la dazione, mentre in quello a credito la dazione è
il profilo fisiologico e solo in conseguenza di una diversa volontà del
cliente le somme rimangono sul conto corrente.
A questa impostazione si replica con
argomentazioni giuridiche che appaiono di grande spessore. L’art. 1283 c.c.
fa salvo l’uso contrario, che secondo la Cassazione deve essere l’uso
normativo. La Corte ha precisato che l’uso normativo di capitalizzare ogni
tre mesi gli interessi passivi non si è formato perché il cliente non era libero
di aderire a tale uso.
In sostanza, la Cassazione ha
ritenuto insufficiente il cd. uso unilaterale ed ha richiesto la
condivisione spontanea di quella prassi, concludendo per l’insussistenza di
un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al contrario, sugli interessi annuali
non vi è stata alcuna imposizione da parte del ceto bancario esistendo una
simmetria nel conteggio ed in particolare la capitalizzazione annuale è in
favore del cliente. Inoltre è prevista dall’art. 120 del CICR.
Deve concludersi, pertanto, che
mentre la capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo secondo la
nozione condivisa dalle Sezioni Unite, l’uso della capitalizzazione annuale
ha tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c.
Sotto altro profilo, si contesta che
vi sia una differenza tra il meccanismo della capitalizzazione passiva ed
attiva.
Infatti, si osserva che il cliente è
posto nelle condizioni di evitare l’onere aggiuntivo rappresentato dalla
capitalizzazione degli interessi negativi versando delle somme che riducono o
azzerano soltanto gli interessi.
Il meccanismo che realizzerebbe tale
risultato è quello della imputazione del pagamento ai sensi dell’art. 1194
c.c. che prevede espressamente che il pagamento debba essere imputato agli
interessi e non al capitale salvo accordo con il creditore.
Così vengono estinti prima i debiti
relativi agli interessi e successivamente quelli a titolo di capitale.
Pertanto, non sarebbe fondata la tesi
della differenza tra capitalizzazione attiva e passiva, con la conseguenza
che anche nell’ipotesi di annotazione passiva è possibile pagare direttamente
gli interessi passivi ed evitare la capitalizzazione.
Esisterebbe quindi un parallelismo
tra la capitalizzazione annuale attiva e passiva.
Si obbietta, dai fautori della tesi
opposta, che per consentire il pagamento delle posizioni passive sarebbe
necessario inserire quelle poste su un “conto di evidenza”.
Il conto corrente prevede un
meccanismo automatico di capitalizzazione degli interessi conteggiati
annualmente a debito che si trasformano in capitale. Invece negli interessi a
credito non vi è una capitalizzazione automatica, ma solo eventuale, poiché
se il cliente non ritira le somme annotate a titolo di interessi, la
capitalizzazione eventuale diviene reale. Al contrario il meccanismo
contabile non consentirebbe al cliente di pagare l’interesse passivo prima
che venisse capitalizzato.
Si rileva da parte dei sostenitori
della tesi della capitalizzazione annuale che, al contrario, l’estinzione
delle voci di debito relative agli interessi è possibile attraverso il
meccanismo della imputazione: il cliente imputa il pagamento ad interessi
oppure ciò avviene sulla base del criterio previsto dal codice civile.
Per quanto detto occorre considerare
il conteggio relativo alla capitalizzazione annuale.
In conclusione, sulla base delle
corrette valutazioni effettuiate dal Consulente d’Ufficio, tenuto conto della
nullità della clausola c.d. “uso piazza” degli interessi che sono stati
correttamente ricalcolati al tasso legale fino all’entrata in vigore della
legge n. 154/92 e successivamente sulla base dei criteri stabiliti dall’art.
5 della legge citata e poi dall’art. 117 del D.L.gs. n. 385/93, conteggiando
altresì nella ricostruzione del rapporto la capitalizzazione annuale degli
interessi, si perviene ad un credito in favore di P. F. pari ad € 6643,16.
Conseguentemente va accolta in questi termini la domanda dell’attore, mentre
deve essere rigettata quella riconvenzionale dell’istituto di credito.
Le spese seguono la soccombenza.
P. T. M.
Accoglie per quanto di ragione le domande proposte da P.
F. e dichiara la nullità parziale del contratto stipulato il 25.01.89 da P.
F. con la s.p.a. Credito Italiano con riferimento alla determinazione degli interessi;
condanna la banca Unicredito Italiano
s.p.a. a corrispondere in favore di P. F. la somma di € 6643,16 oltre agli
interessi legali dal giugno 1999;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l’Istituto di Credito a
pagare in favore dell’attore le spese da questo sostenute per il presente
giudizio che si liquidano in € 137 per spese, € 1050 per diritti ed € 2167
per onorario di Avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti e spese di
consulenza per intero.
Così deciso in Lecce in data 30.05.2005.
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