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Cassazione Sez. Un. Civili , 23 maggio 2008, n. 13358 - Pres. Corona - Est. Mazziotti di Celso.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) - In genere.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere - Danni da occupazione illegittima ed irreversibile - Domanda di risarcimento - Legittimazione attiva - Presupposti - Acquisto del bene interessato in epoca successiva al verificarsi dell'accessione invertita - Legittimazione dell'acquirente alla domanda risarcitoria - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione - In genere.
Difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A.. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 539/2006 Dott. CORONA R. - Primo Presidente f.f. - 666/2006 Dott. SENESE S. - Presidente di sezione - 672/2006 Dott. MENSITIERI A. - Consigliere - 1151/2006 Dott. VITRONE U. - Consigliere - 3659/2006 Dott. SETTIMJ G. - Consigliere - Dott. PICONE P. - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO L. - rel. Consigliere - Dott. LA TERZA M. - Consigliere - Dott. TIRELLI F. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, FUNZIONARIO NOMINATO DAL CIPE CON Delib. 30 marzo 1989, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro SOCIETÀ IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L., IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A., A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A.; - intimati - e sul ricorso n. 29501/05 proposto da: A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio MILITERNI-GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro SOCIETA' IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L., IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A., FUNZIONARIO NOMINATO DAL CIPE CON Delib. 30 marzo 1989, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; - intimati - e sul ricorso n. 00538/06 proposto da: IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 4 6, presso lo studio dell'avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTANASIO MARIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro FUNZIONARIO NOMINATO DAL CIPE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ARIN, IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A.; - intimati - e sul ricorso n. 539/06 proposto da: IMMOBILIARE CAPODIMONTE A87 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 4 6, presso lo studio dell'avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTANASIO MARIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio MILITERNI-GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO, giusta delega a margine al controricorso; - controricorrente al ricorso incidentale - e contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A., FUNZIONARIO DELEGATO DAL CIPE; - intimati - e sul ricorso n. 00666/06 proposto da: I.C.G. - INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (gia' IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo studio degli avvocati LUPONIO ENNIO, COMO' SERGIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro FUNZIONARIO DELEGATO CIPE, MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE, A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE, SOCIETÀ IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L.; - intimati - e sul ricorso n. 0672/06 proposto da: I.C.G. - INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (gia' IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo studio degli avvocati LUPONIO ENNIO, COMÒ SERGIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio MILITERNI-GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente al ricorso incidentale - e contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IMMOBILIARE CAPODIMONTE 87 S.R.L., FUNZIONARIO DELEGATO DAL CIPE; - intimati - e sul ricorso n. 01151/06 proposto da: A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio MILITERNI-GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato MILITERNI INNOCENZO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, SOCIETÀ IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L., IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO. S.P.A., FUNZIONARIO NOMINATO DAL CIPE; - intimati - e sul ricorso n. 03659/06 proposto da: I.C.G. - INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (gia' IMPRESA RAIOLA ING. ANGELO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo studio degli avvocati LUPONIO ENNIO, COMO SERGIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ARIN - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI, FUNZIONARIO NOMINATO DAL CIPE, MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO, IMMOBILIARE CAPODIMONTE '87 S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza non definitiva n. 48/99 depositata il 15/04/99 e la definitiva n. 117/05 ROMA depositata il 28/09/05, entrambe del Tribunale superiore delle acque pubbliche; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/08 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI GELSO; uditi gli avvocati PALMIERI dell'Avvocatura Generale dello Stato, Guido PARLATO per delega dell'avvocato Ruggero Frascaroli, Innocenzo MILITERNI, Sergio COMO, Ennio LUPONIO; udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previa riunione, in via preliminare, dei ricorsi principale e di quelli incidentali, e previa declaratoria sempre in via preliminare, della giurisdizione del T.S.A.P. in ordine alla controversia in esame, nel merito, in accoglimento dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso ARIN, dichiararsi l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle sollevate questioni del difetto di legittimazione attiva della Immobiliare Capodimonte '87 s.r.l. e del difetto di legittimazione passiva dell'ARIN, assorbiti i restanti motivi del ricorso ARIN e del ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché i motivi dei ricorsi incidentali proposti dalla stessa ARIN, dalla "Immobiliare Capodimonte" e dalla "Ingegneria Costruzioni Generali". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 7/3/1988 la s.r.l. Immobiliare Capodimonte, quale proprietaria di un fondo, con sottostanti cave tufacee, acquistato nel 1987 esponeva: che il Sindaco di Napoli, nella qualità di Commissario Straordinario del Governo, con ordinanza 2072/1985, aveva approvato il progetto esecutivo del completamento della centrale idrica del sollevamento del serbatoio Capidimonte- Scudillo; che i lavori per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità erano stati affidati alla s.p.a. Raiola la quale, senza alcun decreto di occupazione d'urgenza, aveva iniziato opere che avevano stravolto lo stato dei luoghi senza redigere alcun verbale di consistenza. La società attrice conveniva quindi in giudizio la società Raiola e l'Amministrazione Gestione Stralcio - subentrata al Commissario Straordinario - chiedendone, dichiarata l'illegittimità dell'occupazione, la condanna al rilascio dell'area occupata e al risarcimento danni. La società Raiola, costituitasi, eccepiva tra l'altro il proprio difetto di legittimazione passiva essendo solo affidataria dei lavori. Il Ministero degli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno si costituiva e negava la legittimazione attiva della società attrice sostenendo che questa non aveva acquistato le cave tufacee utilizzate da tempo dall'AMAN per l'alimentazione idrica della città. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'AMAN - la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva - la causa veniva decisa dal TRAP presso la corte di appello di Napoli che, con sentenza 14/1/1991, rigettava la domanda della società Capodimonte ritenendola non proprietaria delle cave. Avverso la detta sentenza la società Capodimonte proponeva gravame al quale resistevano gli appellati. In particolare il Funzionario nominato dal CIPE, succeduto al Ministero per gli interventi straordinari per il mezzogiorno, eccepiva il difetto di giurisdizione. Il TSAP, con sentenza non definitiva 15/4/1999, in riforma dell'impugnata decisione, condannava le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito dalla società Capodimonte a causa dell'occupazione acquisitiva della cave di sua proprietà e assolveva la s.r.l. Impresa Raiola dalle domande proposte nei suoi confronti. Avverso la detta sentenza le parti soccombenti proponevano riserva di gravame. Con sentenza definitiva 28/9/2005 il TSAP condannava l'Arin (già Aman), il Funzionario Cipe e il Ministro delle Infrastrutture, in solido tra loro, al pagamento in favore della Capodimonte della somma di Euro 3.026.953,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con le dette pronunzie il TSAP osservava: che la complessa vicenda in esame aveva per oggetto le cave tufacee della collina di Capodimonte dove era collocato un sistema idrico costituito da un bacino di raccolta delle acque e da condotte di distribuzione per l'approvvigionamento idrico di Napoli; che per la soluzione dell'attuale regime giuridico della porzione intestata alla Immobiliare Capodimonte era stato indispensabile avvalersi di una c.t.u. il che aveva consentito di far luce sugli interventi che si erano succeduti negli ultimi anni nei dedali delle dette cave; che con ordinanza 4778/1986 il Sindaco di Napoli-Commissario Straordinario del Governo, richiamandosi ad una precedente ordinanza commissariale del 1984, si era riallacciato alla convenzione con la quale era stata affidata all'impresa Raiola "la progettazione e la realizzazione delle opere di completamento della nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo"; che nel preambolo di detto provvedimento si leggeva, da un lato, che l'AMAN aveva realizzato nelle cave in questione degli impianti di primaria importanza per l'alimentazione idrica della città da ritenere definitivi ed inamovibili e, da altro lato, che si erano resi necessari lavori di somma urgenza per il consolidamento di alcune cave; che in questo quadro era stato disposto sulle cave un vincolo quinquennale per la realizzazione delle riferite opere; che, secondo quanto si leggeva nella relazione del c.t.u., l'area in oggetto andava divisa in tre zone; che la terza zona, costituita da gallerie e anfratti, era stata oggetto dei lavori progettati dall'Aman ed appaltati alla impresa Raiola ed era diventata una parte integrante ed inscindibile della zona interessata dall'acquedotto; che gli interventi dell'impresa Raiola avevano riguardato il nuovo percorso delle condotte di allaccio tra due bacini; che non risultava emesso alcun provvedimento di espropriazione delle cave, in conformità alla citata ordinanza 4778/1986 che - quale espressione ricognitiva-programmatica del carattere di pubblica utilità dei lavori di completamento dell'approvvigionamento idrico cittadino - ne aveva appunto previsto lo svolgimento procedimentale per la realizzazione delle opere in questione; che, stante questa legittima dichiarazione di pubblica utilità con precisazione dei termini iniziale e finale dell'esecuzione dell'opera e per il completamento della procedura espropriativa, si era determinato lo svuotamento del diritto dominicale privato e si era legittimata l'azione risarcitoria proposta in via alternativa dalla società Capodimonte la quale aveva diritto al risarcimento del danno cagionato dall'apprensione delle cave ricadenti sulla sua proprietà superficiaria e destinate alla costruzione dell'opera descritta nella menzionata ordinanza 4778/1986; che l'esecuzione di imponenti manufatti aveva inciso definitivamente sulla struttura delle cave consolidando l'occupazione in acquisizione definitiva e rendendo irreversibile la trasformazione del fondo; che quindi le amministrazioni convenute - alle quali era riferibile l'attività della Raiola - andavano condannate in solido al risarcimento del danno subito dalla Immobiliare Capodimonte per la perdita definitiva del bene; che invece l'impresa Raiola andava assolta dalle domande proposte nei suoi confronti; che, secondo il c.t.u., l'utilizzabilità più probabile degli spazi sotterranei in questione andava ravvisata in quella di parcheggi; che pertanto il consulente aveva assunto quale criterio risarcito-rio quello della ipotizzatole vendita di posti macchina; che tale criterio era adeguato e condivisibile ed erano da respingere le critiche al riguardo mosse dall'Aman; che il c.t.u. e la sentenza non definitiva avevano fissato l'epoca della irreversibile trasformazione dell'immobile nel 1986; che alla data del 3/4/2001, nella quale il c.t.u. aveva depositato la relazione, le somme dallo stesso indicate erano già rivalutate dal momento della detta irreversibile trasformazione; che il risarcimento alla indicata data andava determinato in complessivi Euro 3.026.953,88 da rivalutare fino alla data della sentenza ed aumentata degli interessi legali fino al soddisfo. La cassazione delle dette sentenze è stata chiesta: a) dalla s.p.a. ARIN (già Aman) con ricorso affidato a dieci motivi; b) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Funzionario nominato dal CIPE con ricorso sorretto da quattro motivi. Al primo ricorso hanno resistito con separati controricorsi: 1) la s.r.l. Immobiliare Capodimonte che a sua volta ha proposto ricorso incidentale basato su un solo motivo ed al quale ha resistito con controricorso l'ARIN; 2) la s.p.a. Ingegneria e Costruzioni Generali (già s.p.a. Impresa Raiola) che ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolando un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso l'ARIN. Al secondo ricorso hanno resistito con separati controricorsi: 1) la s.r.l. Immobiliare Capodimonte che ha proposto ricorso incidentale, sorretto da un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la s.p.a. Ingegneria Costruzioni Generali (già s.p.a. Impresa Raiola) che ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo; 2) la s.p.a. ARIN la quale ha proposto ricorso incidentale sostenuto dagli stessi dieci motivi del proprio precedente ricorso principale; 3) la s.p.a. Ingegneria Costruzioni Generali (già s.p.a. Impresa Raiola) la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo. La s.p.a. Arin, la s.p.a. Ingegneria e Costruzioni Generali e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Funzionario nominato dal CIPE hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi principali ed incidentali vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. In via preliminare va rilevato, in relazione ai vari ricorsi, che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante: tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale. Pertanto dei due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome, quello della s.p.a. ARIN (già Aman) è stato notificato per primo per cui è da riguardare come principale, mentre quello notificato in data successiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Funzionario nominato dal CIPE si converte in incidentale. Valgono poi come incidentali (così come qualificati dagli stessi ricorrenti) sia i due ricorsi incidentali contenuti nei controricorsi (al ricorso principale della s.p.a. ARIN) della s.r.l. Immobiliare Capodimonte e della s.p.a. ICG, sia i quattro ricorsi incidentali (al ricorso autonomo della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Funzionario del CIPE) della s.r.l. Immobiliare Capodimonte, della s.p.a. Arin, della s.p.a. ICG, nonché il ricorso incidentale di quest'ultima al ricorso incidentale della s.p.a. Arin. Occorre poi esaminare il problema costituito dalla presenza di più ricorsi proposti dalla stessa parte (e, cioè, dalla Arin, dalla ICG e dalla Immobiliare Capodimonte) contro la stessa sentenza. Si deve osservare in proposito che il primo ricorso proposto dalle citate parti non può esser ritenuto nullo o inesistente per cui il secondo e successivo ricorso proposto dalle stesse parti è inammissibile in quanto, essendo rituale ed ammissibile il primo ricorso, il potere di impugnazione era ormai esaurito in base al costante principio di questa Corte secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnare con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso che pertanto è soggetto alla sanzione di inammissibilità (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 2/2/2007 n. 2309; 26/9/2005 n. 18756; 10/3/2005 n. 5207; 10/2/2005 n. 2704; 17/4/2003 n. 6165; 9/8/2001 n. 10998). Ne consegue che in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (sentenza 29/9/2005 n. 19150). Nella giurisprudenza di legittimità si è anche precisato che la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza impugnata, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un nuovo ricorso con riguardo ad altre pronunce sul medesimo rapporto ovvero fondato su nuovi motivi, non presenti nel primo, atteso che l'ordinamento non consente la reiterazione od il frazionamento dell'iniziativa impugnatoria in atti separati, alla stregua del principio generale della cosiddetta consumazione dell'impugnazione, senza che il relativo divieto trovi deroga nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell'esercizio del potere impugnatorio dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (sentenze 14/11/2006 n. 24219; 24/12/2004 n. 23976; 13/12/1996 n. 11128). Va quindi dichiarata l'inammissibilità: a) del ricorso incidentale della s.p.a. Arin al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe: il detto ricorso incidentale è successivo al ricorso proposto in via principale dalla citata società; b) del ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte al ricorso della Arin: la detta società con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; c) del ricorso incidentale della ICG al ricorso dell'Arin: la ICG con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; d) del ricorso incidentale della ICG al ricorso incidentale contenuto nel controricorso della Immobiliare Capodimonte al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe. Deve quindi procedersi all'esame del primo ricorso da considerare principale (quello proposto dalla s.p.a. Arin) il quale è articolato in dieci motivi. Con il primo motivo del detto ricorso la citata società denuncia: violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione agli art. 5 c.p.c. e D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34; difetto di giurisdizione; violazione di legge. Deduce la società ricorrente che il citato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, ha dato vita ad una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad ogni controversia tra il privato e la P.A. insorta nell'area dell'urbanistica e dell'edilizia e ciò sia nell'ipotesi di lesione del diritto soggettivo derivante dall'esplicazione di pubblici poteri, sia nell'ipotesi in cui la detta lesione vada ricondotta a comportamenti invasivi sine titulo nella sfera del privato. Il motivo è infondato. Innanzitutto va rilevato che la controversia in esame è iniziata nel lontano 1988 per cui, in ogni caso ed indipendentemente da altre decisive considerazioni, non è applicabile la norma dettata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34. Ciò posto va osservato che, secondo quanto più volte precisato da questa Corte, la controversia promossa dal privato, per il ristoro dei danni discendenti dall'occupazione del proprio fondo per l'esecuzione di opera idraulica, rientra nella competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, quando - come appunto nella specie - si tratti d'occupazione temporanea e d'urgenza, illegittimamente protrattasi senza l'adozione di provvedimento espropriativo, con irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione dell'opera pubblica. Sono quindi devolute alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza che sia dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità - come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge ed abbiano altresì comportato, a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, un'espropriazione sostanziale - ancorché l'interessato, denunciando siffatta illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne è conseguito. La giurisdizione va infatti individuata sulla base della natura della posizione giuridica soggettiva che si assume lesa, per cui, riguardo all'occupazione appropriativa in cui si fa valere la pretesa risarcitoria per la perdita del fondo derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, sono configurabili situazioni giuridiche riconducibili al diritto soggettivo. Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d) che deferisce alla competenza dei tribunali regionali delle acque "le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi", va coordinato con l'art. 143, lett. a) del citato testo unico, il quale discrimina la giurisdizione dei tribunali predetti e del tribunale superiore delle acque pubbliche, in base al sistema di ripartizione di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, rimettendo la tutela dei diritti soggettivi ai tribunali regionali e quella degli interessi legittimi al tribunale superiore. Pertanto, come di recente chiarito da questa Corte, solo quando (il che non è ravvisabile nel caso in esame) la controversia abbia a oggetto l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di opera idraulica, contenente la tacita dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente decreto sindacale che ha autorizzato l'occupazione d'urgenza per l'esecuzione dei lavori, la stessa è devoluta alla giurisdizione del tribunale superiore della acque pubbliche e non a quella del tribunale regionale (sentenza 30/3/2007 n. 7881). Con il quarto motivo di ricorso - che per ragioni di ordine logico e sistematico va esaminato prima del secondo e del terzo - la società Arin denuncia: violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione all'art. 100 c.p.c. e art. 1260 c.c.; difetto di legittimazione attiva; violazione di legge; vizi di motivazione. Deduce la ricorrente che, avendo il c.t.u. accertato che l'opera pubblica era stata completata nel 1986, incombeva alla Immobiliare Capodimonte provare di aver acquistato nel 1987 dalla precedente proprietaria non solo la proprietà del complesso immobiliare ma anche il diritto a percepire il risarcimento del danno conseguente alla irreversibile trasformazione delle cave. Tale prova non è stata fornita. Il motivo è fondato. Occorre premettere che, come è pacifico e più volte affermato da questa Corte, l'occupazione acquisitiva o appropriatela si verifica quando il fondo occupato nell'ambito di una procedura espropriati va ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un'opera di pubblica utilità senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasformazione del fondo - con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene e della sua destinazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico. Solo colui che al momento dell'irreversibile trasformazione del bene era proprietario del medesimo è legittimato a chiedere il risarcimento del danno anche se abbia alienato il fondo non potendo il diritto considerarsi trasmigrato al terzo acquirente al quale non è stato cagionato alcun danno. Difetta pertanto di legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento danni da occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva essendosi ormai verificato l'effetto traslativo della res a titolo originario (per accessione invertita) in favore della p.a. (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 21/4/2006 n. 9472; 16/2/2005 n. 3120; 27/8/1999 n. 8978). Nella specie il TSAP non si è attenuto ai detti principi. Nella sentenza definitiva il TSAP ha posto in evidenza - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - che il c.t.u. e la sentenza definitiva avevano fissato l'epoca della irreversibile trasformazione del fondo in questione nel 1986 ("quando furono compiuti i ciclopici lavori che inclusero anche un impianto di sollevamento di cui si tratta"). Nella sentenza non definitiva si precisa inoltre che avverso la relazione del c.t.u. le parti non avevano mosso alcuna osservazione. I riportati punti delle sentenze impugnate - riguardanti accertamenti in fatto - non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti principali ed incidentali. Ciò posto è evidente l'errore commesso dal TSAP nel non considerare che nel 1986 - al momento della irreversibile trasformazione dell'immobile in questione - la società Immobiliare Capodimonte non era proprietaria di detto immobile. È infatti pacifico tra le parti che la Immobiliare Capodimonte solo nel 1987 ha acquistato dalla s.p.a. Bastogi la proprietà del complesso immobiliare comprendente la parte del sottosuolo ove era stata completata l'opera pubblica nel 1986 con conseguente perdita del diritto di proprietà della Bastogi per effetto della irreversibile trasformazione del bene. Va poi aggiunto che non risulta, ne' è stato dedotto e provato dalla Immobiliare Capodimonte, che a quest'ultima sia stato ceduto dalla dante causa il diritto a percepire il risarcimento del danno conseguente alla perdita del diritto di proprietà del sottosuolo ove era stata realizzata l'opera pubblica. La s.r.l. Immobiliare Capodimonte era quindi priva di legittimazione attiva non essendo titolare del diritto di proprietà del bene in questione al momento della sua irreversibile trasformazione e non essendo subentrata nella posizione concernente il detto diritto di credito della società Bastogi che al detto momento era proprietaria di tale bene. Ne segue che, in accoglimento del quarto motivo del ricorso dell'Arin, le sentenze impugnate devono essere cassate con riferimento al rapporto processuale s.r.l. Immobiliare Capodimonte- Arin (già Aman). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (alla stregua delle considerazioni sopra svolte), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e tale decisione comporta che la domanda proposta dalla Immobiliare Capodimonte nei confronti dell'Aman (ora Arin) deve essere respinta per carenza di titolarità attiva del rapporto controverso. La pronunzia di cui al capo che precede determina l'assorbimento - siccome superati dalla pronunzia medesima - di tutti gli altri motivi del ricorso principale dell'Arin relativi: ad altri aspetti e profili dell'eccepito difetto di legittimazione attiva (secondo e terzo motivo); all'asserito difetto di legittimazione passiva (quinto motivo); alla proroga dei termini stabiliti dalla ordinanza 4778/86 del Sindaco di Napoli (sesto motivo); alla valutazione della c.t.u. ed ai criteri concernenti l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni (dal settimo al decimo motivo). Sussistono giusti motivi - tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento della causa e della natura delle questioni trattate - che inducono ad operare l'integrale compensazione tra le dette parti le spese dell'intero giudizio. Va ora esaminato il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Funzionario Cipe i quali non hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della Immobiliare Capodimonte ed ai quali, quindi, non può essere estesa la pronuncia emessa in accoglimenti di detta eccezione ritualmente sollevata solo dall'Arin e che non è rilevabile di ufficio. Il difetto di legittimazione attiva, da intendere come effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico controverso, attiene infatti al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. Peraltro non è nella specie invocabile dai citati ricorrenti la regola di cui all'art. 1306 c.c., comma 2, - secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori - che trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi (come nel caso in esame) abbiano partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. Con il primo motivo del ricorso autonomo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Funzionario Cipe denunciano violazione degli artt. 1 e 5 c.p.c., R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 140, 142 e 144, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali; vizi di motivazione. I ricorrenti sostengono di essere del tutto estranei alla controversia tra l'Arin e la Capodimonte: nessuna apprensione è imputabile ad essi Ministero e Funzionario Cipe e se si ritenesse legittimamente posta la domanda risarcitoria nei loro confronti sarebbe evidente il difetto di giurisdizione del giudice specializzato in ordine a tale domanda. Il Sindaco di Napoli - nella veste di Commissario di Governo - si è limitato ad esercitare i poteri rivolti all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, ad autorizzare l'occupazione temporanea e definitiva degli immobili da espropriare. Si tratta di poteri al cospetto dei quali la posizione del privato è di interesse legittimo. Pertanto se la domanda della Capodimonte è diretta contro esse amministrazioni statali quali soggetti che hanno occupato i beni in questione, eseguito i lavori ecc, è evidente il difetto di legittimazione passiva di esse amministrazioni che non hanno occupato nulla; se si ritiene invece che esse amministrazioni sono responsabili dei danni per aver emesso i provvedimenti in base ai quali l'occupazione è avvenuta, è chiaro il difetto di giurisdizione del giudice dei diritti. Il motivo non è meritevole di accoglimento. La parte del motivo in esame concernente l'asserito difetto di giurisdizione è infondata ed al riguardo va richiamato e ribadito quanto sopra esposto nell'esame del primo motivo del ricorso Arin aggiungendo solo che la s.r.l. Immobiliare Capodimonte non ha mai dedotto e posto a fondamento della sue richieste l'illegittimità dell'ordinanza n. 4778 del 1986 (o di altre precedenti) del Sindaco di Napoli quale Commissario Straordinario di Governo. La citata società ha solo sostenuto che l'impresa Raiola, alla quale erano stati affidati i lavori per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità, aveva iniziato le opere senza alcun decreto di occupazione di urgenza ed aveva stravolto lo stato dei luoghi senza redigere alcun verbale di consistenza ed ha quindi chiesto il rilascio dell'area illegittimamente occupata oltre al risarcimento del danno. Per quanto riguarda invece la censura concernente il difetto di legittimazione passiva va osservato che solo qualora l'amministrazione espropriante deleghi ad un'impresa privata tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è l'unico responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa: esclusivamente in tale ipotesi unico legittimato a resistere alla domanda di risarcimento del danno per intervenuta occupazione acquisitiva è il concessionario. Ne consegue che, nell'ipotesi di delega circoscritta alla sola esecuzione materiale dell'opera, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente delegante posto che la delega si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, senza altri doveri per il soggetto delegato al quale non siano state conferite potestà relative al procedimento ablatorio con connessa esclusione di ogni potere di vigilanza e controllo da parte dell'autorità delegante. Il ricorso degli strumenti della concessione e dell'appalto non può infatti portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera, la titolarità di poteri espropriativi, ove ciò non sia espressamente previsto dalla legge o dalla delega conferita. Nella specie dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal TSAP, come ricavatale dalle sentenza impugnate, non risulta che il Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario del Governo, nell'affidare alla Impresa Raiola l'esecuzione delle opere pubbliche in questione abbia fatto ricorso a strumenti traslativi del potere espropriativo. La citata impresa non è stata delegata ad individuare i fondi da occupare ne' sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che nel rapporto con il proprietario delle aree interessate ai lavori tale potere sia stato fatto palese dalla Raiola. In proposito va segnalato che nella sentenza non definitiva del 1999 si afferma che solo alle amministrazioni pubbliche era riferibile - "nel contesto delle convenzioni promosse dal Commissario straordinario del Governo e dirette dall'Amari in attuazione del titolo 8^ delle L. n. 219 del 14 maggio 1981" - l'attività compiuta dalla Raiola ritenuta quindi mera affidataria dei lavori senza essere fornita di delega per l'avvio e l'esecuzione delle procedure espropriative. Va segnalato che il TSAP, con la citata sentenza non definitiva, non ha mancato di evidenziare che con l'ordinanza n. 4778 del 1986 il Sindaco di Napoli-Commissario Straordinario del Governo aveva sia richiamato la convenzione con la quale era stata affidata alla impresa Raiola la realizzazione delle opere di "completamento della nuova centrale di sollevamento della nuova centrale di Capodimonte-Scudillo", sia disposto sulle cave un vincolo quinquennale per la realizzazione delle opere in questione. Il TSAP ha quindi precisato che dagli atti processuali non emergeva alcun provvedimento tale da dar luogo alla espropriazione delle cave come previsto nella ordinanza sindacale 4778/1986 al fine della realizzazione delle opere pubbliche. Le amministrazioni pubbliche sono quindi rimaste inerti senza curarsi di attivarsi per il regolare svolgimento, perfezionamento e completamento della procedura espropriativa. È di conseguenza evidente - alla luce di quanto accertato in fatto dal TSAP - la responsabilità della p.a. delegante (con delega non estesa al compimento degli atti della procedura espropriativa) sulla quale incombeva l'onere di coordinare e armonizzare i tempi dell'attività amministrativa con quelli dell'attività materiale affidata alla impresa Raiola. La detta p.a. non risulta essersi privata, per mezzo della delega, ne' delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura ne' del potere di controllo e di stimolo e il cui mancato esercizio è ragione di corresponsabilità. Con il secondo motivo il Ministero citato e il Funzionario Cipe denunciano: violazione degli articoli 2043 e segg. c.c, 2055 ex. e dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale e solidale, anche in relazione alla L. n. 219 del 1981; vizi di motivazione; omessa pronuncia. Deducono i ricorrenti che la condanna al risarcimento del danno lamentato dalla Capodimonte è stata posta dal TSAP a carico solidale dei convenuti senza distinguere le responsabilità degli stessi e senza decidere in ordine alla domanda di rivalsa formulata da esse amministrazioni statali. Il Commissario Straordinario si è limitato ad adottare i provvedimenti prodromici della procedura senza interferire con la loro attuazione rimessa alla esclusiva competenza dell'amministrazione comunale. L'autorità statale non ha compiuto i fatti dai quali è derivato il danno e non ha concorso a determinarli, sicché mancano i presupposti richiesti dagli artt. 2043, o 2048-2049, o 2051, o 2053 c.c.. Questa problematica è stata ignorata dal TSAP che non ha motivato in ordine alla disposta responsabilità solidale e non ha deciso sulla formulata domanda subordinata di rivalsa. Il motivo è inammissibile in quanto con esso i ricorrenti denunciano essenzialmente il vizio di omessa pronuncia deducendo che il TSAP ha accolto la domanda proposta dalla Immobiliare Capodimonte nei confronti "delle amministrazioni convenute" senza provvedere in ordine alla richiesta di ripartizione interna delle responsabilità solidali ed omettendo di decidere sulla domanda di rivalsa espressamente formulata da essi ricorrenti. In proposito va rilevato che, come anche di recente affermato da questa Corte, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado di appello è ammesso nei soli limiti di cui all'art. 200, lett. b) del t.u. sulle acque, ossia per violazione e falsa applicazione di legge o se la decisione contenga disposizioni contraddittorie (n. 8 dell'art. 517 dell'abrogato codice di procedura civile del 1865); pertanto resta preclusa ogni denuncia di extra o ultrapetizione come conseguenza dell'errata lettura o interpretazione della domanda, emergente da difetti motivazionali della sentenza impugnata. È inoltre preclusa anche la censura di omessa pronuncia su una domanda, poiché in tal caso è previsto il solo rimedio della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale, per il rinvio recettizio dell'art. 204, comma 2, t.u. cit., al codice di procedura civile del 1865 (da ultimo sentenza 10/7/2006 n. 15617). Ne consegue che, in ordine al denunciato vizio di omessa pronuncia, è precluso il ricorso per cassazione di cui agli artt. 200-202 del citato T.U. prevedendo la norma speciale dettata dal menzionato articolo 204 il solo rimedio della istanza di rettificazione al TSAP che ha deciso la causa con la sentenza impugnata. Con il terzo motivo il Ministero citato e il Funzionario Cipe - denunciando violazione della L. n. 219 del 1980 e del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9. nonché vizi di motivazione - deducono che con il citato L. n. 354 del 1999, art. 9, il legislatore ha inteso coprire e rendere legittimo (sino al 30/10/2001 termine poi prorogato al 31/12/2005) tutto il periodo di occupazione protrattosi dal momento della cessazione dei poteri di deroga conferiti ai commissari straordinari per le zone terremotate. La norma non fa riferimento alle occupazioni in corso alla data della sua entrata in vigore ed incide direttamente sui termini di efficacia degli iniziali decreti di occupazione in via di urgenza ampliandoli sino a comprendere un periodo di due anni successivo alla sua entrata in vigore. L'art. 9 menzionato si pone in sostanza come una forma di sanatoria intesa a favorire la definitiva chiusura del programma di ricostruzione. Ne deriva che nella specie la procedura ablativa in questione doveva considerarsi ancora in corso al momento della domanda ed a quello della decisione, sicché non si poteva dar corso ad alcuna domanda di risarcimento danni per acquisizione invertita non sussistendo i presupposti di tale domanda. Il motivo non è fondato ed al riguardo è sufficiente richiamare e ribadire il principio affermato da questa Corte - dopo un'iniziale orientamento contrario - secondo cui in tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ L. 14 maggio 1981 n. 219, il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, che proroga i termini relativi alle occupazioni d'urgenza, se prescinde dalla legittimità o illegittimità dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se l'obiettivo di recupero della procedura espropriativa - costituente la "ratio" dichiarata della norma - sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo (sentenze 12/4/2005 n. 7544; 27/2/2004 n. 3966). Nella specie, come sopra rilevato, l'irreversibile trasformazione dell'immobile in questione si è verificata nel lontano 1986 con conseguente inapplicabilità della disposizione dettata dal citato D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9. Con il quarto motivo il Ministero citato e il Funzionario Cipe - denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 61 e segg. c.p.c., e art. 191 c.p.c., nonché vizi di motivazione - sostengono che il TSAP ha errato nel determinare i danni liquidati alla Capodimonte facendo al riguardo esclusivo riferimento alla c.t.u. senza alcuna elaborazione critica dei suoi risultati e senza tener conto delle censure formulate dalla parti avverso le risultanze della perizia. Peraltro lo stesso c.t.u. ha esposto i motivi di difficoltà e di incertezza nella determinazione dei valori immobiliari e nella quantificazione dei mancati guadagni conseguenti ai fatti imputati ai convenuti. La s.r.l. Immobiliare Capodimonte con l'unico motivo del ricorso incidentale - contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe - denuncia violazione dell'art. 1219 c.c., comma 2, e art. 1224 c.c. deducendo che il TSAP si è riportato alla tab. 1 bis dell'elaborato peritale del c.t.u. del 2001 ma ad esso si è riferito utilizzando per la determinazione del quantum i valori derivanti dalla vendita negli anni '80 e non, come avrebbe dovuto, ai valori derivanti dalla vendita al momento della pronuncia. Peraltro il giudice di secondo grado ha richiamato la relazione del consulente del 2001 la quale, essendo di mera precisazione di quella del 2000, a quest'ultima riporta i propri calcoli riferiti al 1999: da cio' il mancato calcolo degli interessi per i due anni 1999-2001. Inoltre il TSAP avrebbe dovuto riconoscere gli interessi per ritardato pagamento dal 1986 al soddisfo e calcolati sull'importo ottenuto tra le somme dovute all'attualità e quella dovute all'epoca della irreversibile trasformazione del fondo e, quindi, anno per anno fino al momento della decisione. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere e-saminate congiuntamente presentando evidenti punti di connessione e riguardando, sia pur sotto profili diversi e contrastanti, le stesse questioni e le stesse tematiche concernenti i criteri utilizzati dal TSAP per la determinazione del quantum riconosciuto alla Immobiliare Capodimonte a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi. Va premesso che, come è noto e per costante giurisprudenza, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni emesse in grado d'appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 200 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, in via ordinaria è ammesso, oltre che per incompetenza e per eccesso di potere, "per violazione di legge, ai sensi del n. 3 dell'art. 517 c.p.c., ovvero se contenga disposizioni contraddirtene previste nel n. 8 dell'art. 517 medesimo". Con riguardo ai vizi di motivazione, il ricorso per cassazione può essere sperimentato, ai sensi dell'art. 111 Cost., non già per far valere omissioni, insufficienze e contraddittorietà riconducibili allo schema dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente, per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. Le doglianze mosse dai ricorrenti con i motivi in esame, anche se enunciate come violazione di legge, investono, in realtà, la motivazione della sentenza sotto il profilo della sua congruità ed adeguatezza ai sensi del n. 5 del citato articolo, per cui devono ritenersi non consentite. Il TSAP nella sentenza definitiva ha determinato l'ammontare del danno subito dalla Immobiliare Capodimonte in complessivi Euro 3.026.953,88 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 3/4/2001 fino alla data della sentenza ed oltre interessi e sulla somma risultante sino al soddisfo. Il TSAP, in proposito, ha fatto prima riferimento alla relazione del nominato c.t.u. - richiamando i criteri da questo utilizzati ritenuti adeguati e condivisibili - ed ha poi precisato che le somme indicate dal consulente (sulla base dei valori riportati nella tabella 1 bis dell'elaborato peritale) erano state già rivalutate con decorrenza dalla data di maturazione del credito (ossia dalla irreversibile trasformazione dell'immobile) sino alla data del deposito della relazione. La somma risultante (sorta capitale oltre rivalutazione) è stata poi ulteriormente rivalutata sino alla data della sentenza impugnata con l'aggiunta degli interessi sino al soddisfo. Il TSAP è pervenuto a dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché flutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie indicate nella decisione impugnata e di una ineccepibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di rivalutazione e di interessi con riferimento ai debiti di valore. La valutazione del Tribunale superiore relativamente alla consulenza tecnica è motivata, per cui, come s'è detto prima, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acquee pubbliche in grado di appello, ove venga dedotto il vizio di insufficienza di motivazione della sentenza stessa. Nella specie deve poi senz'altro escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi di totale mancanza di motivazione. Deve inoltre considerarsi generica la censura, secondo cui l'accertamento contenuto nella consulenza in realtà era stato contestato, perché nel giudizio di cassazione il ricorrente che deduce l'omessa o l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per l'asserita erronea o inadeguata valutazione delle censure svolte in grado d'appello, ha l'onere di indicare, "mediante l'integrale trascrizione delle medesime nell'atto di gravame", dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative. Va infine segnalato che le doglianze relative alla valutazione della c.t.u. non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Nella specie le censure mosse dai ricorrenti con le sopra riportate censure sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della relazione peritale: tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente. Il ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Funzionario Cipe deve quindi essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale - contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe - espressamente proposto dalla s.p.a. ICG "in via subordinata all'accoglimento del ricorso prodotto dall'amministrazione erariale, limitatamente alla sollevata questione di difetto di legittimazione passiva". Del pari va rigettato, per i motivi sopra esposti, il ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe Per la sussistenza di giusti motivi - in considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate, nonché della difformità tra le pronunzie rese dal TRAP e dal TSAP - vanno interamente compensate le spese del giudizio di cassazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Funzionario Cipe e le altre parti. In definitiva, in base a quanto precede, vanno emesse le seguenti statuizioni: - va dichiarata l'inammissibilità: a) dei ricorso incidentale della s.p.a. Arin al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe: il detto ricorso incidentale è successivo al ricorso proposto in via principale dalla citata società; b) del ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte al ricorso della Arin: la detta società con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; c) del ricorso incidentale della ICG al ricorso dell'Arin: la ICG con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; d) del ricorso incidentale della ICG al ricorso incidentale contenuto nel controricorso della Immobiliare Capodimonte al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe. - va rigettato il ricorso autonomo proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Funzionario Cipe; - va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla s.p.a. ICG contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe; - va rigettato il ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe; - va rigettato il primo motivo del ricorso principale dell'Arin; - va accolto il quarto motivo del ricorso Arin con assorbimento di tutti gli altri motivi del detto ricorso; - in relazione al motivo accolto e con riferimento al rapporto processuale tra la s.r.l. Immobiliare Capodimonte e l'Arin le sentenze impugnate vanno cassate senza rinvio e, con pronuncia nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., va rigettata la domanda proposta dalla s.p.a. Immobiliare Capodimonte nei confronti dell'Aman (ora Arin); - vanno compensate tra la Immobiliare Capodimonte e l'Arin le spese dell'intero giudizio; - vanno compensate per intero tra tutte le altre parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. LA CORTE - Riunisce i ricorsi; - dichiara inammissibili: a) il ricorso incidentale della s.p.a. Arin al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe: il detto ricorso incidentale è successivo al ricorso proposto in via principale dalla citata società; b) il ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte al ricorso della Arin: la detta società con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; c) il ricorso incidentale della ICG al ricorso dell'Arma: la ICG con altro atto aveva proposto ricorso incidentale al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; d) il ricorso incidentale della ICG al ricorso incidentale contenuto nel controricorso della Immobiliare Capodimonte al ricorso autonomo del Ministero e del Funzionario Cipe; - rigetta il ricorso autonomo proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Funzionario Cipe; - dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla s.p.a. ICG contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe; - rigetta il ricorso incidentale della s.r.l. Immobiliare Capodimonte contenuto nel controricorso al ricorso del Ministero e del Funzionario Cipe; - rigetta il primo motivo del ricorso principale dell'Arin; - accoglie il quarto motivo del ricorso Arin con assorbimento di tutti gli altri motivi del detto ricorso; - in relazione al motivo accolto e con riferimento al rapporto processuale tra la s.r.l. Immobiliare Capodimonte e l'Arin le sentenze impugnate vanno cassate senza rinvio e, pronunciando nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta dalla s.p.a. Immobiliare Capodimonte nei confronti dell'Aman (ora Arin); - compensa tra la Immobiliare Capodimonte e l'Arin le spese dell'intero giudizio; - compensa per intero tra tutte le altre parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008
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