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Contratti, forma
Doveri informativi dell’intermediario,adeguatezza
dell’operazione
Ordini di negoziazione, forma
Tribunale di Milano, sez. IV civ. sent. 15
marzo 2006 – Pres. Vanoni, Est. Silvia Brat.
Processo societario
– Notifica degli atti con scambio diretto tra difensori – Nullità – Sanatoria.
Servizi di
intermediazione finanziaria – Forma scritta ad substantiam – Ordini di
negoziazione – Derogabilità.
Intermediazione
finanziaria – Informazione circa l’adeguatezza dell’operazione – Specificità
– Necessità – Mera compilazione del modulo di propensione al rischio –
Insufficienza.
E’ nulla la notifica
della comparsa di risposta nell’ambito del processo societario di cui al d. lgs. n. 5/2003 effettuata a mezzo fax per scambio diretto tra difensori ove
manchi la sottoscrizione per ricevuta sull’originale. La nullità è tuttavia
sanabile qualora parte attrice, nei successivi atti difensivi, dia atto di
aver ricevuto la comparsa medesima.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il requisito della
forma scritta ad substantiam per i contratti relativi ai servizi di
investimento riguarda il solo contratto-quadro e non i singoli ordini di
negoziazione, per i quali il reg. Consob n. 11522/1998, all’art. 30 lett. c),
prevede che il contratto possa derogare a tale tipo di forma.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione, proprio in
considerazione della maggiore rischiosità del prodotto richiesto o
presentato, costituisce un quid pluris
rispetto al generale obbligo informativo di cui all’art. 28, II comma reg.
CONSOB e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo
più incisivo la sfera cognitiva del cliente. Ne deriva che l’obbligo di
valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno
né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni
circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della
stipulazione del contratto di gestione e di consulenza. Nè tale obbligo è
attenuato dalla mera apposizione di una crocetta relativa alle conoscenze
personali in ambito finanziario e con espressione così sintetica degli
obiettivi di investimento, espressione del tutto disancorata dalla
valutazione dell’operazione in concreto effettuata. (Nel caso di specie il
Tribunale ha ritenuto la violazione dei doveri informativi nel rapporto con
un investitore che aveva indicato con la crocetta una propensione al rischio
medio-alta).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 50770/05
R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto
di citazione ritualmente notificato in data 11 luglio 2005, O. P. conveniva davanti al Tribunale di Milano il B. s.p.a. in
persona del legale rappresentante, ciò assumendo: che, nell’ambito del
mandato stipulato in data 14 novembre 2000 per la negoziazione di strumenti
finanziari presso l’odierna convenuta, aveva sottoscritto la scheda cliente
contenente informazioni circa la propria esperienza in ambito finanziario, la
propensione al rischio e gli obiettivi di investimento, informazioni, tutte,
che erano lasciate in bianco; che, su consiglio e ad iniziativa del funzionario
presso l’agenzia in San Pellegrino Terme, aveva acquistato obbligazioni
Argentina emesse dal Banco Hipotecario per controvalore di € 66.000,00 e
successivamente, in data 19 febbraio 2001, 152.000 obbligazioni Buenos Aires
10,25% per un controvalore di € 154.854,54; che le prime obbligazioni, giunte
a scadenza, erano state rimborsate, mentre, quanto alle seconde, apprendeva
della rischiosità delle stesse da notizie di stampa sulla crisi
dell’Argentina e nel contempo l’istituto escludeva ogni propria responsabilità
a fronte delle contestazioni mosse. Deduceva che l’operazione in data 19
febbraio 2001 era nulla per mancanza dell’ordine scritto; che le obbligazioni
acquistate erano, in realtà, riservate ad investitori istituzionali e non
potevano essere offerte a privati; che la controparte aveva violato gli
obblighi informativi di cui all’art. 21 T.U.F. ed all’art. 28 reg. CONSOB n.
11522/1998, alla luce dei quali l’intermediario deve operare in modo che i
clienti siano sempre adeguatamente informati e deve essere in possesso delle
necessarie informazioni circa l’esperienza in ambito finanziario, la
propensione al rischio e gli obiettivi di investimento del cliente; sotto
questo aspetto, in particolare, la banca aveva violato la disposizione di cui
all’art. 29 reg. CONSOB con riferimento all’adeguatezza dell’operazione, in
quanto si trattava di investimento altamente speculativo, che aveva assorbito
la maggior parte del patrimonio dell’attrice, che, essendo un insegnante in
pensione, mirava alla conservazione del capitale e ad una rendita sicura;
l’istituto si era reso, altresì, responsabile della mancata informativa circa
il conflitto di interesse ex art. 27 reg. CONSOB, che impone la comunicazione al
cliente della sussistenza di un conflitto di interesse dell’istituto, in modo
chiaro ed esauriente; il B., infine, non aveva informato
la cliente circa l’andamento dei titoli acquistati, in violazione dell’art.
28 reg. citato.
L’attrice chiedeva, quindi, che fosse
accertata la nullità dell’operazione di acquisto delle obbligazioni de
quibus in data 19 febbraio 2001; in via subordinata, che la stessa
operazione fosse annullata o, ancora, risolta per fatto e colpa della
convenuta, con condanna, in tutte le ipotesi, di questa alla restituzione del
capitale di € 154,854,54, oltre al danno da inflazione e da mancata rendita,
interessi legali dal 19 febbraio 2001 e rivalutazione monetaria. In via
istruttoria, l’attrice chiedeva l’ammissione di C.T.U. al fine di verificare
l’andamento del rating delle obbligazioni e la sussistenza del lamentato
conflitto di interesse.
Il B. s.p.a., ritualmente
costituitosi in giudizio, osservava come la P. avesse sottoscritto un
regolare contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini
concernenti strumenti finanziari, avendo preso visione del documento sui
rischi in generale connessi agli investimenti; come, tra l’altro, in data 15
febbraio 2001, avesse barrato, nella scheda cliente, una propensione al
rischio medio – alta, con prevalente rivalutabilità del capitale, tanto che
anche successivamente, nel maggio 2002, aveva così qualificato i propri
obiettivi di investimento; prova di ciò era costituita anche dal precedente
acquisto di obbligazioni Argentina del Banco HIpotecario. Deduceva, poi, che
non vi era alcun conflitto di interesse; che non si trattava di titoli
riservati ad investitori istituzionali ed, infine, che non vi era alcun
obbligo di informativa circa l’andamento dei titoli, essendo tale obbligo
sussistente solo in relazione a strumenti derivati ed a patrimoni affidati.
Con istanza depositata il 9 novembre
2005, la Difesa dell’attrice eccepiva l’inesistenza della notifica della
comparsa di costituzione effettuata a mezzo fax, da legale non abilitato ai
sensi della L. n. 53/1994; nel merito, si riportava alle conclusioni
dell’atto introduttivo.
Con note ex art. 10 D.lgs. n. 5/2003,
l’istituto bancario contestava la fondatezza dell’eccezione processuale,
invocando il disposto di cui agli artt. 2, 3, 17 del nuovo rito societario.
A seguito dell’emissione, in data 28 dicembre 2005, del decreto di
fissazione di udienza, venivano depositate nei
termini le comparse conclusionali. Svolta la discussione all’udienza
collegiale del 15 marzo 2006, il Collegio si riservava la decisione nei
termini di legge.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In
via pregiudiziale, va risolta l’eccezione, sollevata dall’attrice, circa la
notifica della comparsa costitutiva eseguita a mezzo fax.
È necessario
prendere le mosse dalle disposizioni del nuovo rito societario, in materia di
notifiche alternative rispetto a quelle previste dal codice di rito.
L’art. 2 del D.Lgs. n.
5/2003 prevede, con riferimento al contenuto dell’atto di citazione, “l’indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 5/2003 stabilisce, con riguardo al contenuto della
comparsa di costituzione, che “nella
stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”. L’art.
1, comma IV del D.Lgs. n. 5/2003 stabilisce che “per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili”.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 5/2003 al II comma, autorizza la notificazione e la
comunicazione alle parti costituite, oltre che a norma dell’art. 136 e seguenti
del codice di procedura civile, anche con trasmissione a mezzo fax, o per
posta elettronica, o “con scambio
diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta
sull’originale, apposta anche da collaboratore o addetto allo studio del difensore”;
inoltre stabilisce: “le disposizioni
del comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto
e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettera a) e b) devono essere
effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione di documenti informatici o teletrasmessi”.
L’art. 137 c.p.c. stabilisce che, fatta salva diversa disposizione di legge,
le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario.
Precedentemente alle disposizioni del rito
societario, solo specifiche disposizioni normative, del tutto eccezionali,
avevano consentito la notifica a mezzo fax ed a soggetti diversi
dall’ufficiale giudiziario.
La legge 16.10.1986, n. 664, concernente la
ristrutturazione dei servizi amministrativi dell’Avvocatura di Stato,
prevede, all’art. 7, la facoltà, per l’Avvocatura di Stato, di avvalersi dei
mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi
agli affari contenziosi consultivi e amministrativi. A tale proposito, la
S.C. ha notato che “l’art. 7 comma 3
della Legge 664/1986, all’evidente scopo di accelerare le operazioni di
trasmissione degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi ed
amministrativi, consente all’Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di
telecomunicazioni, prevedendo poi al successivo comma 4, al fine di
soddisfare l’adempimento dell’obbligo della sottoscrizione, che tale obbligo
deve ritenersi assolto con la sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato
ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la
firma dell’estensore originale. Orbene, in presenza di una previsione di così
ampia portata, comprendente espressamente anche gli atti riguardanti il
contenzioso, del tutto arbitraria è la tesi dedotta in base alla quale devono
considerarsi esclusi da tale disciplina gli atti per i quali è richiesta la
notificazione, non essendo una tale interpretazione consentita né dalla
lettera, né dalla ratio della norma la quale, essendo finalizzata all’accelerazione
delle procedure, finirebbe per non trovare applicazione proprio per quelle
attività solitamente sottoposte a rigorosi termini di decadenza. Né a tale
lettura è di ostacolo l’art. 137 c.p.c. che impone all’ufficiale giudiziario
di eseguire la notifica della copia conforme all’originale e quindi di
accertarne previamente la conformità, trattandosi all’evidenza di una deroga
in quanto con la sottoscrizione dell’avvocato dello Stato ricevente viene
conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell’originale” (Cass.
civ., n. 9642/1999).
Altra disposizione eccezionale è quella
rappresentata dalla L. n. 183/1993, che disciplina la trasmissione di atti
tra difensori della medesima parte muniti di un’unica procura alle liti, per
consentire la trasmissione di atti da un difensore al proprio domiciliatario
di altra città; in forza di tale disposizione, la copia inviata via fax
acquisisce valore legale, ove l’avvocato trasmittente la dichiari conforme
all’originale esistente presso il suo studio.
Infine, deve essere presa in considerazione
la L. n. 53/1994, che abilita l’avvocato munito di procura alle liti e
dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza ad eseguire la
notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a
mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge n.
890/1982, ad esclusione di una diversa disposizione da parte dell’autorità
giudiziaria. La notifica de qua è
assistita da specifiche condizioni, quali la tenuta di un apposito registro
cronologico – “il cui modello è
stabilito con decreto del Ministro di giustizia, sentito il parere del
Consiglio nazionale forense” (art. 8 della lege cit.) – e che deve
essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio da parte del presidente o di
un delegato del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del notificante.
Ora, dall’esame delle disposizioni normative
citate si traggono due conclusioni: 1) che non esiste una normativa
regolamentare in ordine alla trasmissione di atti via fax; 2) che le notifiche
di atti sono riservate all’ufficiale giudiziario, ad eccezione di specifica e
puntuale normativa derogatoria.
Si tratta, a questo punto, di verificare la
validità della notifica della comparsa al di fuori delle ipotesi di cui alle
leggi n. 664/1986, non trattandosi di notifica dell’Avvocatura di Stato; n.
183/1993, non vertendosi in tema di trasmissione di atti dal cd. dominus al domiciliatario; n.
53/1994, non essendo state rispettate le specifiche modalità previste e non
essendo l’avvocato della convenuta in possesso dell’autorizzazione da parte
del Consiglio dell’Ordine.
Sulla questione si sono già pronunciati
alcuni giudici di merito, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del
nuovo rito societario, come Tribunale Roma, con ordinanza del 21 marzo 2001,
Tribunale Bari con ordinanza in data 2 giugno 2005, Tribunale Brescia, con
ordinanza del 6 dicembre 2005, Tribunale Mantova con ordinanza in data 27
ottobre 2005, Tribunale Monza, con ordinanze del 30 dicembre 2004, del 20
gennaio 2006 e con sentenza in data 19 maggio 2005.
Alcuni giudici, pervenuti alla conclusione
circa l’inesistenza della notifica così effettuata, hanno sottolineato come
l’attuale sistema normativo preveda pur sempre l’intervento dell’ufficiale
giudiziario e come, invece, lo scambio diretto tra difensori costituisca
valida forma di notifica nel rito societario solo se attestato da una fisica
sottoscrizione per ricevuta sull’originale ex art. 17 rito societario
(Tribunale Monza, 30 dicembre 2004 e Tribunale Brescia, 6 dicembre 2005).
Con pronuncia successiva del 20 gennaio
2006, il Tribunale di Monza, pur non mutando orientamento in ordine alle
modalità ed ai soggetti abilitati alla notifica, ha osservato come l’omessa
notifica della comparsa di risposta potesse essere sanata, “essendo assolutamente equipollente (quanto
a requisiti) a quella ulteriore speciale forma di “notifica” ammessa dallo
stesso D.lgs. n. 5/2003 all’art. 17 lett. c)”. Nel caso esaminato dal
giudice monzese è stata fatta applicazione del principio di conservazione di
cui all’art. 156, III comma, c.p.c., posto che il difensore che aveva
sollevato l’eccezione de qua
aveva riconosciuto di aver ricevuto a mezzo fax la memoria della controparte;
ne derivava che, pur in assenza della fisica sottoscrizione di cui all’art.
17, la dichiarazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario induceva
a ritenere che l’atto avesse raggiunto il suo scopo (nello stesso senso la
sentenza del 19 maggio 2005 del Tribunale di Monza). Anche il Tribunale di Mantova,
27 ottobre 2005, ha aderito alla tesi della nullità della notifica a mezzo
fax, sul rilievo che lo strumento del fax non è del tutto estraneo
all’ordinamento positivo e che nel caso concreto nessuno dei destinatari
aveva lamentato la mancata ricezione dell’atto.
Con ordinanza del 2 giugno 2005, il
Tribunale di Bari, ha, invece, ravvisato, nell’art. 17 D.L.gs n. 5/2003,
l’intenzione del legislatore di legittimare forme di notificazioni e
comunicazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di cui agli artt. 136 e
seguenti del codice di procedura civile, eliminando l’esclusiva competenza
dell’ufficiale giudiziario; ciò in quanto lo stesso art. 137, I comma, c.p.c.
stabilisce che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario “quando non è disposto altrimenti”,
previsione, questa, che renderebbe compatibile la notifica effettuata anche
da altri soggetti. Il Tribunale di Bari, superata in tal modo la questione
pregiudiziale, ha, poi, verificato se la notifica effettuata a mezzo posta
elettronica o via fax sia “astrattamente
rispondente al tipo normativo. Ad avviso del giudicante, dirimente è la
circostanza per cui, nel modello legale disegnato dalla novella, l’utilizzo
di mezzi alternativi di trasmissione degli atti processuali è consentito solo
tra le parti costituite, sicché le parti contumaci sono sottratte a forme di
comunicazione e di trasmissione per le quali la garanzia dell’effettiva
conoscibilità dell’atto è inevitabilmente connessa alla circostanza che la
parte stessa, attraverso il proprio difensore, abbia comunicato formalmente
le proprie coordinate tecniche, che ne assicurino la reperibilità attraverso
tali mezzi di comunicazione. Pertanto, solo ove vi sia stata la dichiarazione
del difensore di volersi avvalere di quei mezzi alternativi, può porsi la
questione, logicamente successiva, della sanabilità di una notificazione che,
pur invalida per inosservanza della normativa concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici o teletrasmessi, abbia comunque
raggiunto lo scopo suo proprio. Ed, invero, solo ove il difensore abbia reso
quella dichiarazione può dirsi che egli abbia accettato il rischio (verso la
controparte e verso il proprio assistito) legato all’incertezza in ordine
alla provenienza dell’atto, alla data di sua effettiva spedizione e
ricezione, alla sua conformità all’originale, all’anteriorità della procura
rispetto all’atto di citazione etc.”.
Ad avviso del Collegio, la fattispecie in
esame non va ricondotta nella categoria dell’inesistenza, per ragioni di
ordine sistematico. Ed, invero, l’art. 160 c.p.c. concentra le previsioni di
nullità della notifica sull’unico versante della consegna; determinandosi il
vizio di nullità nelle ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata
effettuata la notifica o di inosservanza delle disposizioni circa la persona
alla quale deve essere consegnata la copia, fatta salva l’applicazione
dell’art. 156 c.p.c.. Ora, il concetto giuridico della nullità, già di per sé
così esteso - tanto da comprendere le anomalie riguardanti il destinatario
dell’atto, ossia colui, il cui diritto di difesa e di contraddittorio va
primariamente salvaguardato – circoscrive in un ambito del tutto ristretto
l’altro concetto dell’inesistenza giuridica. Inesistenza che si determina
quando l’atto è privo di elementi essenziali identificatori, è totalmente
abnorme ed avulso dalla realtà processuale, come, ad esempio, nell’ipotesi di
una notifica effettuata da un privato qualunque. La S.C. ha individuato
alcuni casi di inesistenza, laddove l’atto mancava di requisiti
indispensabili, come, a titolo esemplificativo, l’assenza della firma
dell’ufficiale giudiziario ( Cass. civ., n. 6377/1988), l’omessa indicazione
della data ( Cass. civ., n. 3068/1987) nella relazione di notifica, od,
ancora, nell’ipotesi di consegna a legale ormai privo della rappresentanza
processuale del destinatario dell’atto (Cass. civ., n. 12002/1998, ipotesi
relativa a notifica di atto di appello nei confronti di legale cancellatosi
già nel corso del giudizio di primo grado dall’albo professionale e privo,
quindi, dell’abilitazione ad esercitare la professione forense). Ora, l’atto
inesistente è totalmente privo dei requisiti essenziali per la sua
qualificazione in termini di atto del tipo normativamente considerato ed è,
perciò, in suscettibile di una qualsiasi sanatoria. Una simile affermazione
non implica, tuttavia, a contrario,
l’ammissibilità senza limiti della sanatoria nelle ipotesi di nullità – come
si osserverà in seguito.
La nullità dell’atto processuale si
determina, invece, quando la violazione di norme attinenti ai requisiti
formali, sia così grave da rendere l’atto non idoneo al raggiungimento dello
scopo processuale cui è destinato, fatto salvo il raggiungimento dello stesso
nel caso concreto. E proprio nell’ambito della categoria della nullità ( e
non dell’inesistenza) la S.C. ha iscritto la notifica di un atto processuale
effettuata da soggetto non abilitato, in quanto al di fuori della previsione
di cui alla L. n. 53/1994, che consente all’avvocato munito di regolare procura
ed alle specifiche condizioni ivi previste, di procedere a notifica, in via
del tutto eccezionale ed in deroga alla notifica a mezzo ufficiale
giudiziario; “all’infuori di tale
eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicché, nella fattispecie –
caratterizzata dal singolare fatto che il difensore del resistente dinanzi
alla Commissione tributaria regionale del Veneto, di professione dottore
commercialista (e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice
tributario: v. art. 12, II comma del d.lgs. n. 546 del 1992) ha eseguito
personalmente la notificazione della sentenza impugnata presso l’Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Venezia - siffatta notificazione deve
considerarsi radicalmente nulla si sensi dell’art. 156, comma 2 cod. proc.
civ., in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di
notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine
per impugnare, prefigurate e del decreto sul nuovo processo tributario e dal
codice di rito civile e, quindi, priva di effetti al predetto fine” (Cass.
civ., n. 6166/2001). Anche l’attività di notificazione svolta dagli avvocati
ai sensi della L. n. 53/1994, in assenza dei requisiti previsti dalla legge,
determina nullità della notifica, sanabile con la costituzione ( Cass. civ.,
n. 10208/2004; Cass. civ., n. 15081/2004).
La categoria della nullità è improntata alla
tassatività delle ipotesi ex art. 156, I comma c.p.c., temperata, come sopra
visto, dal principio di conservazione di cui all’art. 156, III comma, c.p.c.:
in forza del quale la nullità non può mai essere pronunciata, qualora l’atto,
pur privo di requisiti essenziali, abbia comunque, in concreto, conseguito lo
scopo tipico cui era destinato. Così, se la costituzione in giudizio,
presupponendo l’avvenuta conoscenza dell’atto, ha efficacia sanante, la mera
comparizione del convenuto contumace a seguito di notifica di ordinanza
ammissiva di interrogatorio formale non sana il rapporto processuale
irregolarmente sorto, proprio perché la notifica dell’ordinanza si prefigge
uno scopo ben diverso (la comparizione per rendere l’interrogatorio o la
valutazione in termini di ficta
confessio) dalla notifica della citazione (Cass. civ., n. 1511/1986).
Ora, la fattispecie all’esame del Collegio
va iscritta nella categoria della nullità, in quanto la notifica è stata
effettuata con un mezzo di trasmissione previsto in determinate ipotesi
dall’ordinamento, ma al di fuori delle disposizioni normative specifiche
sopra citate e da soggetti non abilitati. Si è, in sostanza, determinato lo
scambio diretto tra difensori di cui all’art. 17, lett. c), anche se in
assenza della necessaria sottoscrizione per ricevuta sull’originale.
L’adesione alla tesi della nullità comporta,
pur sempre, come sopra detto, in analogia con l’art. 156, III comma, c.p.c.,
la sanatoria ad opera ed in conseguenza di una sorta di convalida da parte
degli attori. Sono, infatti, queste parti che si trovano sprovviste della
tutela accordata dal legislatore con le specifiche disposizioni e del codice
di rito in tema di notifiche e di notifiche via fax (nelle ipotesi
eccezionali indicate) ed a loro è rimessa la valutazione circa la regolare,
completa e certa ricezione della comparsa costitutiva. Pertanto, è solo in
questi termini che si esplica il principio dispositivo, del tutto valido
anche in ambito processualistico, laddove sia la parte potenzialmente
pregiudicata nel proprio diritto di difesa ad effettuare una valutazione di
insussistenza di lesione di tale diritto. Né può farsi riferimento al principio
dell’assunzione di responsabilità del difensore che indica un proprio numero
di fax, nei termini sopra illustrati, con riferimento alla pronuncia del
Tribunale di Bari in data 2 giugno 2005. Una simile assunzione di
responsabilità non trova alcun fondamento normativo. Non è, quindi,
adottabile il principio dispositivo mediante il richiamo ad un’assunzione di
responsabilità, per così dire, preventiva e generica, che lascia la parte
esposta a qualsiasi tipo di notificazione, senza la possibilità di un serio
controllo successivo dell’atto ricevuto e di un esercizio consapevole del
proprio potere di convalida dell’atto irregolare della controparte. Una
simile conclusione è in contrasto, ad avviso del Collegio, con l’effettività
del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
La difesa dell’attrice, pur eccependo
ritualmente l’inesistenza giuridica della comparsa notificata via fax, a pag.
1 dell’istanza di fissazione di udienza ha espressamente affermato: “in data
24.10.05 è pervenuta al fax dell’Avv. Lucia Adelfio, una comparsa di
costituzione redatta dall’Avv. Arturo Botti di Bergamo e dallo stesso
teletrasmessa; tuttavia, né dal contesto della comparsa, né dalla relata di
notifica. Risulta che il predetto avv. Arturo Botti sia legittimato ad
eseguire notificazioni ai sensi della L. 53/94”. Ora, è del tutto chiaro che
una simile contestazione non implica l’affermazione circa la mancata
ricezione della comparsa, né la Difesa attorea ha mai eccepito di non aver
potuto prendere visione della comparsa. Deve, pertanto, farsi ricorso al
principio conservativo di cui all’art. 156, III comma, c.p.c., con
conseguente effetto sanante in relazione ad una notifica effettuata al di
fuori dei canoni normativi, ma non contestata quanto al raggiungimento dello
scopo tipico.
Nel merito, in via preliminare va esaminata
la questione relativa alla nullità dell’operazione di investimento in data 19
febbraio 2001 per mancanza dell’ordine scritto (v. pagg. 4 – 5 dell’atto di
citazione e pag. 3 – 5 della memoria conclusionale). A tale proposito, in
primo luogo, viene preso in considerazione l’art. 23 T.U.F., che stabilisce
che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e
accessori sono redatti per iscritto”; è, tuttavia, previsto che la CONSOB,
sentita la Banca d’Italia, possa prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti,
particolari tipi di contratti possano o debbano essere stipulati in altra
forma. Si tratta, quindi, della possibilità, legislativamente prevista, che
norme regolamentari apportino deroghe al requisito della forma scritta ad
substantiam.
Ora, l’art. 30 del regolamento CONSOB n.
11522/1998, nel dettare i requisiti strutturali del contratto – quadro, ne
conferma la forma scritta ad substantiam. Tale disposizione, alla lettera c),
prevede che il contratto indichi le modalità attraverso le quali
l’investitore può impartire ordini e istruzioni, senza vincolo, quindi, della
forma scritta ad substantiam. Il successivo art. 60, nella parte IV relativa
agli obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione, al II comma,
dispone che gli intermediari autorizzati registrino su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli
investitori. L’art. 1 del contratto – quadro sottoscritto dalla P. in data 14
novembre 2000, prevede che gli ordini siano impartiti alla banca, di norma
per scritto e che “qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, gli
stessi vengono registrati su nastro magnetico o su altro supporto magnetico
equivalente che ne fa prova fra la banca e il cliente”.
Ora, tale disposizione (nel richiamare la
normativa di cui al regolamento CONSOB citato) esclude la forma scritta ad
substantiam, prevedendo, invece, la documentazione su nastro magnetico o
supporto equipollente dell’ordine, al fine della prova dello stesso. Del
resto, va considerato che un tale obbligo si rinviene in una disposizione,
l’art. 60 del reg. CONSOB ( a sua volta inserito nella parte IV intitolata
“obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione”), che non attiene
ai requisiti di validità ed efficacia dell’ordine, ma a tutti quegli obblighi
di attestazione e di rendicontazione funzionali alla corretta trasmissione
dell’ordine, tra i quali sono compresi il nome dell’investitore, l’orario e
la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi essenziali dello stesso e le
eventuali istruzioni accessorie (lettere a), b)m, c) comma I, art. 60).
Ritiene, pertanto, il Collegio che la forma scritta ad substantiam involga il
solo contratto – quadro, alla luce dell’interpretazione sia letterale, sia
sistematica delle disposizioni citate e del principio di tassatività delle
nullità.
Nel caso in esame,
occorre rilevare che l’attrice non ha contestato di aver impartito l’ordine
del 19 febbraio 2001 ( v. pagg. 1- 2 della citazione), di cui ha chiesto la
declaratoria di nullità e, in subordine, l’annullamento. Pertanto,
considerato che la forma della registrazione è richiesta ad probationem, ne
deriva il rigetto della declaratoria di nullità nei termini di cui alla
domanda ( nello stesso senso, v. Tribunale Milano 25 luglio 2005)
Con riferimento
incentrata sulla violazione dell’art. 94 D.lgs. n. 58/1998, va, in primo
luogo, considerato che l’art. 1 comma I del T.U.F. alla lettera t) così
definisce la sollecitazione all’investimento: “ogni offerta, invito a offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati
alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari”. Manca, invece,
nel T.U.F. una definizione di offerta pubblica, di invito rivolto al
pubblico. Generalmente, peraltro, si considera pubblica un’offerta rivolta ad
un numero indeterminato di destinatari, ossia ad incertam personam, con
l’adozione di modalità uniformi e standardizzate (in tal senso si è
pronunciata la CONSOB nell’audizione del 27 aprile 2004 alla Camera dei
Deputati – Commissione Finanze). Nel caso in esame, le obbligazioni de quibus
avevano esaurito la fase del collocamento presso investitori professionali,
con la conseguenza che ben potevano essere offerte agli investitori privati.
Con riferimento al
profilo informativo adeguato ai sensi dell’art. 21 T.U.F. e degli artt. 28 e
29 reg. CONSOB, parte attorea lamenta una non esauriente informazione circa
la rischiosità dei titoli ed una sostanziale inadeguatezza dell’operazione,
che avrebbe assorbito la maggior parte del suo patrimonio, in spregio alla
funzione conservativa desiderata.
La disposizione citata, costituente
estrinsecazione del più generale dovere di informazione in favore del cliente
sancito dall’art. 21 T.U.F., fa divieto all’intermediario di effettuare, per
conto dell’investitore, operazioni non adeguate “per tipologia, oggetto,
frequenza e dimensione”, tenendo conto, ai fini del giudizio di adeguatezza, delle
informazioni ricevute dal cliente ai sensi dell’art. 28, I comma, lett. a) e
di ogni altra informazione ricavabile dai servizi prestati (cd. suitability
rule). Il III comma dell’art. 29 statuisce che quando gli intermediari
autorizzati “ricevono da un investitore disposizioni relative ad
un’operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni
per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e nel caso in cui
l’investitore decida di procedere ugualmente “essi possono eseguire
l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in
cui sia fatto esplicito riferimento delle avvertenze ricevute”.
Ora, nella
fattispecie de qua, risulta dal documento n. 11 di parte P. che l’operazione
del 19 febbraio 2001 aveva, di fatto, assorbito la maggior parte del capitale
disponibile: ed, infatti, l’unica operazione di investimento finanziario di
tutto l’anno 2001 è quella di cui si tratta, mentre solo nell’ottobre dello
stesso anno compare il rimborso di € 65.929,16, poi prelevato unitamente
all’importo di € 5.629,59 in vista di un altro investimento.
Va, inoltre,
considerato che nei primi mesi dell’anno 2001 le principali agenzie
internazionali (Moody, Standard & Poor’s, Fitch) avevano declassato il
rating delle obbligazioni Argentina da “BB” a “B+”, cui corrispondeva un
giudizio di incertezza circa la capacità dell’emittente di far fronte al
proprio impegno; sottolineando, in tal modo, la maggiore rischiosità dei
titoli connessa alle pessime condizioni economiche e finanziarie dello Stato
dell’Argentina. Ora, tali dati, ossia un’informazione esaustiva circa la
natura speculativa del prodotto offerto e, soprattutto, l’inadeguatezza
dell’operazione in rapporto al patrimonio dell’attrice dovevano alla stessa
essere resi noti. Al contrario, la difesa di parte convenuta ha opposto che
tale obbligo sarebbe stato assolto con la sottoscrizione, da parte
dell’investitrice, della scheda cliente in data 14 novembre 2000 (doc. n. 4
della stessa parte). In tale documento risultavano apposte: una crocetta in
corrispondenza del riquadro con indicato l’aggettivo “sufficiente” con
riferimento all’esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari; altra crocetta in corrispondenza della dicitura “prevalenza di
rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corso e dei cambi”
sotto la sezione C), denominata “obiettivi di investimento”; altra crocetta
in corrispondenza del riquadro con specificato “medio – alta” con riguardo al
settore D) intitolato “propensione al rischio”. Parte convenuta ha poi
prodotto il doc. n. 6 datato 8 maggio 2002 da cui risulta un’esperienza
approfondita, una propensione al rischio medio – alta, obiettivi di
investimento così qualificati: “prevalenza di rivalutabilità rapportata al
rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi”.
Ad avviso del
Tribunale, il riempimento del modulo documento n. 4 nei termini sopra
illustrati non è sufficiente a dimostrare l’assolvimento, da parte
dell’istituto bancario, dell’obbligo di fornire un’informazione corretta,
trasparente, improntata, in sostanza, alle regole di diligenza e di
professionalità esigibili dall’operatore qualificato con riferimento ad
un’operazione non adeguata. Ed, invero, la valutazione circa l’adeguatezza
dell’operazione, proprio in considerazione della maggiore rischiosità del
prodotto richiesto o presentato, costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui
all’art. 28, II comma reg. CONSOB e, per tale ragione, deve essere più
penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente.
Ne deriva che l’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione
dall’investimento non viene meno, né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del
cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione
finanziaria, prima della stipulazione del contratto di gestione e di
consulenza, come previsto dall’art. 28, reg. CONSOB n. 11522/98. Certamente,
tale obbligo neppure è attenuato con la mera apposizione di una crocetta
relativa alle conoscenze personali in ambito finanziario e con l’espressione
così sintetica degli obiettivi di investimento, espressione del tutto
disancorata dalla valutazione dell’operazione in concreto effettuata. Né,
infine, assume alcun rilievo il documento n. 6 per le stesse ragioni,
trattandosi di documentazione di formazione successiva al febbraio 2001. Con
riguardo alle prove testimoniali di cui al paragrafo n. 3 della comparsa, il
Collegio rileva che le circostanze ivi illustrate, oltre a non essere
capitolate in forma specifica ai sensi dell’art. 244 c.p.c., sono irrilevanti
rispetto all’obbligo che l’istituto avrebbe dovuto dimostrare di aver
assolto, con riferimento a quel particolare tipo di operazione. Ed, invero,
parte convenuta non ha neppure argomentato in merito al profilo di
adeguatezza dell’operazione, ritenendo che qualsiasi ulteriore valutazione
fosse, per così dire, superata dalla produzione della scheda cliente di cui
sopra.
Una volta accertato l’inadempimento della convenuta,
debbono ora essere valutate le conseguenze del dedotto inadempimento,
rilevandosi che gli attori, nelle conclusioni dell’atto di citazione, hanno
chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dell’ordine di
acquisto delle obbligazioni ed in via subordinata l’annullamento ed, ancora,
la risoluzione dell’acquisto, per fatto e colpa della convenuta, con
conseguente condanna della banca “alla restituzione e/o al risarcimento
dell’importo di € 154.854,54”.
Ora, quanto alla domanda di declaratoria di nullità, il
Tribunale non ignora che si è sviluppato un significativo orientamento
giurisprudenziale volto a sanzionare con la nullità la violazione di norme
che, incidendo sia sulla tutela dei risparmiatori uti singuli, sia sul risparmio pubblico protetto a livello
costituzionale, ha ravvisato tale rimedio come quello più consono a tali
fattispecie (v. Tribunale Parma, 6 luglio 2005; Tribunale Genova, 18 aprile
2005; Tribunale Venezia, 29 settembre 2005). Ritiene, tuttavia, di
discostarsene in quanto la sanzione civilistica più severa della nullità deve
trovare ingresso solo nelle fattispecie espressamente previste dal
legislatore e non può essere estesa a tutta l’area delle norme
comportamentali di carattere generale, (quali la professionalità, la
diligenza, la correttezza, l’indipendenza, la trasparenza); norme che, in
quanto prive di specificità, debbono essere disegnate di volta in volta,
facendosi ricorso al generale concetto della buona fede e del corretto e
ragionevole equilibrio tra i contrapposti interessi contrattuali. Sul punto,
il Tribunale ha già chiarito che “la voluta distinzione tra adempimenti
prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a
carico dell’intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di
tutta la disciplina dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e,
ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui all’art. 1418, I
comma c.c.” ( sentenza n. 7555/05; v. anche Tribunale Rovereto, 18 gennaio
2006). Una simile conclusione non esclude certamente il carattere imperativo
delle norme citate in tema di obblighi comportamentali: si tratta di
disposizioni inderogabili, è vero, ma – come anche sostenuto da autorevole
dottrina - né la natura imperativa di tali obblighi, né le caratteristiche
degli interessi tutelati sono idonee a far sorgere una simile sanzione, al di
fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Infine, l’art. 23 VI
comma, D. lgs. n. 58/199 circoscrive l’inversione dell’onere probatorio ai
giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei
servizi e tale rimedio non è certamente inscrivibile nella categoria delle
nullità.
La domanda di risoluzione merita, invece, accoglimento.
In via generale, va detto che, al fine di individuare la
fattispecie risolutoria, è prioritaria la valutazione circa la gravità
dell’inadempimento, che deve essere tale da compromettere l’equilibrio
contrattuale. Ora, nel caso in esame, il Collegio ha già espresso un giudizio
di inadeguatezza dell’operazione e, correlativamente, individuato una
condotta non certo diligente e trasparente, né esauriente da parte
dell’istituto bancario, con riferimento al profilo di diligenza specifica
dell’operatore qualificato. Da tale conclusione segue che, ove l’attrice
fosse stata esaurientemente informata circa l’inadeguatezza
dell’investimento, certamente si sarebbe astenuta dallo stesso, preferendo
titoli più aderenti alla propria situazione patrimoniale.
A seguito dell’accoglimento della domanda di
risoluzione, il B. s.p.a. va condannato a rimborsare, in favore di O. P., la
somma di € 154.854,54 - oltre agli interessi legali dall’esborso al saldo.
Nessuna altra somma va riconosciuta a titolo di maggior danno, in assenza di
prova dedotta dall’attrice sul punto.
A seguito dell’effetto restitutorio tipico della
pronunciata risoluzione, l’attrice deve restituire all’istituto i titoli e
l’importo complessivo delle cedole maturate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno
liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n.
50770/05 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) dichiara la
risoluzione del contratto di acquisto concluso da O. P. in data 19 febbraio
2001 avente ad oggetto obbligazioni Argentina Buenos Aires Eur 10,25%;
2) condanna il B. s.p.a. in persona del presidente del consiglio di amministrazione a restituire, in favore di O. P., la
somma di 154.854,54 - oltre agli interessi legali dall’esborso al saldo;
3)
condanna il B. s.p.a. in persona del
presidente del consiglio di amministrazione a rimborsare, in favore di O. P., le spese processuali, che
liquida in complessivi € 6.875,00 - di cui € 4.400,00 per onorari, € 1.945,00
per diritti, € 530,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso dal Tribunale come sopra composto e
riunito in Camera di Consiglio in data 15 marzo 2006.
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