IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3249

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 04 aprile 2008, n. 8743 - Pres. Carbone - Est. Morelli.

 

Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Giurisdizione del tribunale amministrativo regionale - Di legittimità - Delibera comunale determinativa dell'indennità di esproprio - Provvedimento di annullamento adottato dal Comitato Provinciale di Controllo - Impugnazione - Giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Delibera comunale determinativa dell'indennità di esproprio - Provvedimento di annullamento adottato dal Comitato Provinciale di Controllo - Impugnazione - Giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

È devoluta alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo l'impugnazione del provvedimento con cui il Comitato Provinciale di Controllo abbia annullato la delibera comunale determinativa dell'indennità di esproprio. Infatti, non essendo il provvedimento impugnato atto di stima della predetta indennità, nè sostitutivo di questo, bensì atto di esercizio della funzione di controllo svolta ai fini del buon andamento della P.A., e non già nell'interesse del singolo, la normativa di riferimento è quella di azione governante il dispiegarsi dell'attività di controllo, a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo ma solo interessi legittimi del privato. (Nella specie le S.U. hanno cassato la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione per la ritenuta inerenza della causa al profilo determinativo dell'indennità di espropriazione riservato al Giudice ordinario dall'articolo 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205). (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato -Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PECILE DENIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CACCIAVILLANI IVONE, CACCIAVILLANI CHIARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, COMUNE DI FAGAGNA;
- intimati -
avverso la decisione n. 5335/05 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 05/10/05;
udito l'avvocato VANZETTA Francesco, per delega dell'avvocato Manzi Luigi;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/03/08 dal Consigliere Dott. MORELLI Mario Rosario;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, il quale, visto l'art. 375 c.p.c., n. 5, chiede che le Sezioni unite della Corte, in Camera di consiglio, dichiarino che rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia di cui sopra, avente ad oggetto l'impugnazione per motivi di legittimità del provvedimento di annullamento dell'atto di determinazione dell'indennità di esproprio, emanato dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine, n. 31629, sez. A del 24/02/1986. RITENUTO IN FATTO
Che Denis Pecile ricorre per cassazione (ex artt. 111 Cost., e art. 362 c.p.c.) contro la decisione in data 26 aprile 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato precedente declinatoria di giurisdizione adottata dal TAR Friuli - Venezia Giulia, in ordine ad impugnazione, proposta da esso ricorrente, avverso provvedimento del Comitato provinciale di controllo, di annullamento di delibera del Comune di Fagagna, determinativa di indennizzo espropriativo in suo favore;
- che le amministrazioni intimate non si sono costituite in questo giudizio, mentre il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.A..
Rilevato che con la decisione, avverso cui è ricorso, il Consiglio di Stato ha ritenuto, appunto, non ricadente nella sfera di cognizione di esse G.A. l'impugnativa proposta dal Pecile, per la sua inerenza al profilo determinativo della indennità di espropriazione, riservato al G.O. dal D.Lgs. n. 1998 n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. B, istitutivo della giurisdizione esclusiva, del Giudice speciale, in materia urbanistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che viceversa il provvedimento dell'organo di controllo del quale era stato chiesto l'annullamento del giudizio a quo - non è atto di stima della indennità di esproprio, ne' è sostitutivo, di questo (poiché non rideterminativo dell'indennizzo precedentemente quantificato dal Comune e da quell'Organo annullato per violazione di legge) ed è bensì atto di esercizio della funzione, appunto, di controllo, svolta ai fini del buon andamento della P.A. e non già nell'interesse del singolo;
- che, pertanto, la normativa di riferimento non è nella specie quella del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (non pertinentemente individuata dal C. di S.) ma quella (di azione e non di relazione) che governa il dispiegarsi dell'attività di controllo; in relazione alla quale non sono, di conseguenza, configurabili posizioni di diritto soggettivo, ma solo interessi legittimi del privato (che abbia, come nella specie, interesse al mantenimento dell'atto oggetto di controllo);
- che il ricorso va quindi accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al TAR Friuli Venezia Giulia;
- che possono compensarsi le spese del presente giudizio. P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'AGA, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al TAR Friuli - Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008














 

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