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Massimario, l. fall. art. 111quater
Tribunale di Bergamo 17 novembre
2005 - Pres. L. Bitto, Rel. M. Gabello
Fallimento - Credito fondiario - Estensione della prelazione agli
interessi - Applicazione della legge speciale - Esclusione.
L'art. 38 del T.U. delle leggi
sul credito fondiario (nella parte in cui prevede che gli interessi
producano, di pieno diritto, interessi dal giorno della scadenza) non può
essere applicato in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 54, 3° co.
legge fallimentare, il quale, per quanto attiene agli interessi, richiama la
disciplina prevista dall'art. 2855 del codice civile.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con domanda di ammissione al passivo depositata in data
31 gennaio 2003 Banca ** S.p.A. (d'ora in avanti "Banca **") ha
chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento I. S.r.l. (d'ora in
avanti "Fallimento") come segue:
a) in
via privilegiata ipotecaria per l'importo di € 4.079.904,92, di cui 1) €
2.383.670,63, quale somma ingiunta con decreto del Presidente del Tribunale
di Milano n. 4274/96 ING. in data 17.6.1996 ottenuto in forza di un contratto
di mutuo edilizio garantito da ipoteca, 2) € 1.692.786,88 a titolo di
interessi moratori come ingiunti in decreto e conteggiati fino al 10.10.2002,
3) € 3.447,40 per spese e competenze legali come ingiunte in decreto;
b) in
via privilegiata ipotecaria per gli interessi sulla somma di € 2,383.670,63
nella misura ingiunta in decreto dall'11.10.2002 al 31.12.2002 e,
successivamente, per gli interessi al tasso legale sulla medesima somma fino
alla data del decreto di trasferimento dei beni immobili;
c) in
via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c. per le spese e competenze
legali relative ai giudizi esecutivi immobiliari n. 226/90 e n. 15/2002
pendenti avanti il Tribunale di Bergamo e già liquidate dal Giudice
dell'Esecuzione in complessivi € 38.016,14.
Banca **, nella propria domanda di insinuazione al
passivo, ha altresì dichiarato di non rinunciare all'esperimento o alla
prosecuzione degli atti esecutivi consentiti dalle disposizioni di legge sul
credito fondiario.
Il Giudice Delegato con decreto dell'11 giugno 2003 ha
dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento e, con riguardo al
credito vantato da Banca **, ha disposto l'ammissione in via privilegiata
ipotecaria per l'importo di € 1.405.990,93, in via privilegiata ai sensi
dell'art. 2770 c.c. per l'importo di € 24.989,61, in via chirografaria per
l'importo di € 1.777.095,08, escludendo il residuo richiesto in quanto non
dovuto.
Con ricorso ai sensi dell'art. 98 L.F. depositato in
Cancelleria il 28.6.2003 Banca ** ha proposto opposizione allo stato passivo
del Fallimento contestando la legittimità del provvedimento del Giudice
Delegato e chiedendo: in via principale: ammettere Banca Banca ** S.p.A. allo
stato passivo del Fallimento I. S.r.l. in Liquidazione il credito come
richiesto in primis nella domanda di ammissione per complessivi €
4.079.904,92 ... il tutto oltre a interessi sulla somma di € 2.383.670,63
nella misura ingiunta in decreto dal 11.10.2002 al 31.12.2002 e oltre
interessi su detta somma al tasso legale sino alla data del decreto di
trasferimento dei beni immobili ipotecati; in via subordinata: nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della sopra formulata domanda principale in
relazione ai crediti esposti con rango ipotecario ... e comunque salvo
gravame, ammettere in via chirografaria allo stato passivo opposto
l'ulteriore credito di € 893.371,50 e di € 3.447,40 o comunque quel diverso
credito che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e
onorari oltre Iva e Cpa.
In particolare la ricorrente ha evidenziato l'erronea
applicazione al caso di specie dell'art. 2855 c.c., richiamato dall'art. 54
L.F., stante la prevalenza della disciplina del credito fondiario sulla
normativa fallimentare. L'art. 38 del Testo Unico delle leggi sul credito
fondiario approvato con R.D. 16.7.1905 n. 646 offrirebbe infatti elementi
ostativi all'applicazione del meccanismo contenuto nell'art. 2855 c.c.,
stabilendo che il pagamento di interessi, rate, compensi e rimborsi di
capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione e che le somme dovute
a tale titolo producono, di pieno diritto, interessi dal giorno della
scadenza.
Banca ** ha poi contestato il calcolo degli interessi
sulla somma capitale di € 1.074.203,35 indicata nel ricorso per decreto
ingiuntivo anziché sull'intero importo ingiunto pari a complessivi €
2.383.670,63, sostenendo che la sorte capitale non può essere che la
complessiva somma per cui è fatta l'ingiunzione poiché, a mente dell'art.
1283 c.c., gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi.
Per lo stesso motivo la ricorrente ha eccepito
l'illegittima esclusione dell'importo di € 893.371,50 perché la Curatela non
avrebbe ancora una volta considerato, quale montante del calcolo degli
interessi successivi al 31.3.1996, la somma di € 2.383.670,63 ingiunta con il
decreto del Tribunale di Milano.
Banca ** ha infine contestato: a) l'ingiustificata
esclusione della somma di € 3.447,40, relativa alla spese e competenze
liquidate nel decreto n. 4274/96 ING.; b) l'immotivata esclusione della somma
relativa alle spese e competenze inerenti l'esecuzione immobiliare n. 226/90 pendente
avanti il Tribunale di Bergamo; c) il mancato riconoscimento degli interessi
maturati e maturandi, dal 1° gennaio 2003 sino al decreto di trasferimento
degli immobili ipotecati, sulla somma di € 2.383.670,63.
Il Fallimento si è costituito deducendo di avere
calcolato correttamente gli interessi a norma dell'art. 2855 c.c. ritenuto
applicabile al caso di specie, nonché di avere legittimamente escluso i
privilegi richiesti per le spese del procedimento monitorio e dell'intervento
nella procedura esecutiva immobiliare n. 226\90, ammesse al chirografo; ha
invece riconosciuto gli interessi fino al decreto di trasferimento del bene,
da calcolarsi in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 2855 c.c.,
concludendo come in epigrafe.
In assenza di deduzioni istruttorie le parti hanno precisato le conclusioni
come in epigrafe all'udienza del 9.6.2005 e la causa é stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
« 1 »
Parte ricorrente ha contestato il provvedimento del
Giudice Delegato nella parte in cui non ha riconosciuto il privilegio
ipotecario su parte dell'importo ingiunto, ammettendo con tale rango solo i
crediti di € 1.074.230,35, pari all'ammontare del mutuo erogato oltre agli
interessi maturati nel triennio antecedente il Fallimento per € 320.978,54.
In particolare il Giudice avrebbe erroneamente applicato
la disciplina prevista dall'art. 2855 c.c. richiamato dall'art. 54 L.F. al
caso di specie, regolato invece dal Testo Unico delle leggi sul credito
fondiario del 16,7.1905 n, 646 (applicabile in via transitoria ai sensi
dell'art. 161 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, e la cui applicabilità al caso di
fallimento sarebbe espressamente prevista dall'art. 42), il cui art. 38
stabilisce che il pagamento di interessi, rate, compensi e rimborsi di capitale
non può essere ritardato da alcuna opposizione e che le somme dovute a tale
titolo producono, di pieno diritto, interessi dal giorno della scadenza.
Per ammissione della stessa ricorrente la costante
giurisprudenza di legittimità ritiene che l'art. 54 L.F., il quale, per i
crediti assistiti da ipoteca estende la prelazione agli interessi nei limiti
contemplati dall'art. 2855 c.c., commi 2 e 3 c.c., trova applicazione anche
nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina del
r.d. 16 luglio 1905 n. 646, successivamente integrata dal d.P.R. 21 gennaio
1976 n. 7 e dalla I. 6 giugno 1991 n. 175, atteso che tale disciplina non
interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento,
posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in
altre leggi speciali. (Cass. Civ. 29.8.1998, n. 8657, in Giust. Civ. Mass.
1998, 1818. Nello stesso senso Cass. Civ., 8.7.1998, n. 6668, in Giust. Civ,
Mass. 1998, 1495; Cass. Civ. 8.11.1997, n. 11033, in Giust. Civ. Mass. 1997,
2114; Cass. Civ. 20.12.1988, n. 6952, in Giust. Civ. Mass. 1988; Cass. Civ.,
2.3.1988, n. 2169, in Giust. Civ. Mass. 1988). Anche la giurisprudenza di
merito ha al riguardo espressamente riconosciuto che la disciplina speciale
del credito fondiario anteriore al t.u.b. non contiene alcuna deroga alla
disciplina generale dell'art. 2855 c.c. e, pertanto, in una fattispecie
regolata dal previgente t,u. credito fondiario, i crediti nascenti dalle
operazioni di credito fondiario trovano collocazione privilegiata, tanto
nell'esecuzione individuale come nel fallimento, soltanto nei limiti delle
due annualità anteriori e quella in corso al giorno del pignoramento.
(Tribunale Milano, 9.9.2003, in Banca Borsa titoli di credito 2005, II, 64.
Vedi anche Tribunale Napoli, 8.6.2001, in Banca Borsa Titoli di Credito 2003,
II,90; Tribunale Grosseto, 3.10.2000, in Fallimento 2001, 1136; Corte Appello
Milano, 29 maggio 1998, in Banca Borsa Titoli di Credito 1999, II, 186; Corte
Appello Roma, 18.12.1996, in Giust. Civ. 1997, I, 2611; Tribunale Monza,
4.6.1996, in Banca Borsa Titoli di Credito 1999, II, 186; Tribunale Roma,
12.7.1989, in Foro Italiano 1990, I, 2296.
Questo
Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto univoco orientamento
giurisprudenziale rilevando che le osservazioni della banca ricorrente si
basano principalmente sull'asserita prevalenza delle norme dettate per la
disciplina del credito fondiario sulla normativa fallimentare.
Si osserva invece che la disciplina del fallimento,
presupponendo l'insolvenza, è legge speciale intuitu materiae rispetto alla
legge processuale comune, di modo che il trasferimento nel sistema organico
dell'ordinamento fallimentare di norme dettate in favore di particolari situazioni
creditorie autonomamente considerate è possibile solo lì dove vi sia una
deroga ovvero, pur in mancanza di un rinvio o una riserva, queste ultime
siano compatibili con la disciplina fallimentare.
Tanto premesso in via generale, si osserva che l'art. 54
comma 3 L.F., che rileva ai fini del presente giudizio, non contiene alcuna
riserva di legge in favore di un regime normativo diverso per quanto concerne
il computo degli interessi, a differenza dell'art. 51 L.F. per quanto
concerne l'azione esecutiva individuale.
Né può ritenersi che l'applicabilità dell'art. 2855 c.c.
sia esclusa dal tenore letterale dell'art. 42 T.U. del Credito Fondiario del
1905. Infatti mentre il primo comma della disposizione citata deroga soltanto
a quanto disposto dall'art. 34 L.F., imponendo al Curatore il versamento di
quanto riscosso in sede esecutiva a favore del mutuante, salvo l'obbligo di
restituzione della parte eccedente il credito (tale previsione interviene
pertanto solo sull'amministrazione della massa fallimentare creando una sorta
di anticipo di quelli che sono i piani di riparto, senza tuttavia in alcun
modo incidere sul sistema dei privilegi), il secondo comma che, qui
interessa, richiama in modo generale l'applicabilità delle norme sul credito
fondiario in caso di fallimento del mutuatario.
Il generico richiamo effettuato da questo secondo comma
non è compatibile, nel particolare regime della prelazione degli interessi,
con la disposizione dell'art. 54 L.F. che, senza alcuna riserva e in
attuazione del principio della par condicio creditorum, determina
l'estensione della garanzia ipotecaria.
Alla luce di quanto sopra si può certamente concludere
che il confronto fra la precisione dell'art. 54 L.F., privo di riserve, e
l'indeterminatezza della norma dell'art. 42 T.U., dimostrano la volontà del
Legislatore di conferire prevalenza alla normativa fallimentare per quanto
riguarda la graduazione degli interessi, pur garantendo all'ente erogante sia
la riscossione anticipata delle rendite sia il diritto di vendita sul bene
prestato in garanzia (vedi Cass. Civ, 20 dicembre 1988, n. 6952, in Il
Fallimento, 1989, p. 385).
Le suddette considerazioni circa la prevalenza della
normativa fallimentare su quella che regolamenta il credito fondiario, con
particolare riferimento all'art. 2855 c.c., si possono riscontrare nella
sentenza della Cassazione Civile 2.3.1988 n. 2196, ove si legge che si deve
ritenere, in tema di esecuzione concorsuale e per i riflessi che
specificamente nella presente causa vengono in considerazione a proposito
dell'applicabilità delle norme di cui agli artt. 54 e 55 L.F. nei confronti
degli istituti di credito fondiario, che il coordinamento tra le due
discipline va fatto in concreto e non in base ad astratti concetti di
successione tra leggi o di rapporti tra norme di rango o di grado uguale o
diverso, generali o speciali, antecedenti o successivi; e che per quanto
riguarda la specie in esame, l'art. 54 L.F. non prevede alcuna riserva o
salvezza e perciò non concede alcuna posizione di favore agli istituti di
credito fondiario per quanto riguarda l'estensione del diritto di prelazione
agli interessi quale regolata in via generale dagli artt. 2788 e 2855 c.c.
così come l'art. 55 successivo, parimenti privo di riserve non consente
l'invocata continuazione del mutuo concesso dai predetti istituti, in deroga
al disposto del II comma di detto articolo.
Accertato che agli istituti di credito fondiario si
applicano le disposizioni del codice civile richiamate dall'art. 54 L.F. in
ordine alla estensione della prelazione agli interessi, appare infondata la
contestazione di parte ricorrente dell'impostazione adottata dal Fallimento
nel calcolare gli importi da ammettere allo stato passivo, nella parte in cui
ha operato lo scorporo tra sorte capitale e interessi.
Infatti solo in tal modo è possibile, in conformità con
quanto stabilito dall'art. 2855 c.c., ammettere la sorte capitale con la
prelazione ipotecaria e gli interessi con la medesima prelazione, ma
limitatamente alle due annualità anteriori e a quella corrente alla data del
Fallimento.
La giurisprudenza ha al riguardo evidenziato, proprio in
una fattispecie in tema di credito fondiario, che in caso di indicazione di
un importo globale comprensivo di capitale e interessi, occorre scindere,
nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale e
quelle relative agli interessi, riconoscendo al credito per capitale rango
ipotecario, e a quello per interessi rango ipotecario o prelatizio sulla base
della disciplina dettata dal citato art. 2855 c.c." (Cass. Civ.
29.8.1998, n. 8657).
Secondo parte ricorrente un ulteriore elemento ostativo
all'applicazione al credito fondiario della norma di cui all'art. 2855 cod.
civ. sarebbe costituito dall'art. 16 della legge n. 175/1991 (che ha ripreso
gli artt. 38 T.U. 1905 e 14, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 7/1976)
dove si prevede che il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi
e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le
somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno
della scadenza. Tale norma riconoscerebbe espressamente la natura della rata
come unicum inscindibile non scomponibile in una quota capitale e in una
quota interessi.
Il predetto argomento non coglie nel segno perché l'art.
16 citato si riferisce esclusivamente alla modalità dell'adempimento del
debitore in bonis senza incidere sulla diversa natura delle componenti della
rata, In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha espressamente
riconosciuto priva di consistenza la tesi della unicità della rata o
semestralità di mutuo, tanto più che lo stesso art. 55 del TU n. 646-1905
distingue tra capitale, accessori e spese. La formazione delle varie rate o
semestralità, nella misura composita predeterminata attiene ad una modalità
dell'adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo
e non può eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo
contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale, produttivo di interessi;
nè elimina quindi, nell'ambito della stessa rata, l'autonomia delle
sue varie componenti" (Cass. Civ. 2.3,1988, n, 2196, cit.).
Ne deriva che l'applicazione dell'art. 2855 c.c. al
mutuo fondiario impone al curatore l'operazione di scorporo al fine di
prendere in considerazione, per l'estensione del privilegio agli interessi,
il solo arco temporale previsto dallo stesso art. 2855 c.c.
« 2 »
Parte ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento
di ammissione anche per non aver considerato che il credito per sorte
capitale e interessi al 30.03.1996, complessivamente pari a € 2.383.670,62
(controvalore di £. 4.615.429.922), era stato recepito nel decreto ingiuntivo
di pagamento emesso il 17.06.1996 dal Presidente del Tribunale di Milano, e
che pertanto il computo degli interessi maturati avrebbe dovuto assumere
quale base di calcolo l'anzidetta somma capitale di € 2.383.670,62, e non
invece, come ammesso dal G.D., il minor importo di € 1.074.203,35
corrispondente al finanziamento erogato. Troverebbe infatti applicazione
l'art. 1283 c.c. perché il ricorso per decreto ingiuntivo rappresenterebbe
domanda giudiziale idonea a far decorrere gli interessi anatocistici in
parola.
In generale si osserva che i commi 2 e 3 dell'art. 2855
c.c. limitano esplicitamente la garanzia ipotecaria agli interessi maturati
sul capitale (la norma recita che un capitale che produce interessi fa
collocare nello stesso grado gli interessi dovuti), escludendo pertanto a
contrario gli interessi maturati sugli interessi scaduti in forza
dell'anatocismo.
Va in ogni caso rilevato che affinché possa operare la
maturazione degli interessi sugli interessi scaduti, deve sussistere una
specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella
rivolta al riconoscimento degli interessi principali (Cass. Civ., 4.6.2001,
n. 7507, in Giust, Civ. Mass. 2001, p. 1120).
Detto principio è pacifico ed è stato affermato anche
dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite che, nella sentenza del 14 ottobre
1998, n. 10156, dove si evidenzia che la condanna al pagamento degli interessi
anatocistici presuppone ... che la parte cui l'effetto di capitalizzazione
profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad
ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già
scaduti ovverosia il corrispondente capitale di lì in poi produrranno. Ne
deriva che quando la formulazione delle conclusioni sia ambigua, in quanto
suscettibile di essere interpretata sia come rivolta ad ottenere il
riconoscimento degli interessi anatocistici, sia come richiesta degli
interessi destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo
pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della
richiesta dell'anatocismo, non può ritenere che essa sia stata proposta
,,." (Cass. Civ., sez. Unite, 14 ottobre 1998, n. 10156, in Giust. Civ. Mass, p. 2082. Vedi inoltre Cass. Civ., 1.7.2004, n. 12043, in Giust. Civ. Mass.
2004; Consiglio di Stato, 15.3.2004, n. 1315; Cass. Civ. 12.4.2002, n. 5271,
in Giust. Civ. Mass. 2002, p. 633).
Nel
caso di specie il ricorso per ingiunzione presentato dalla banca ricorrente
non contiene alcuna domanda di interessi anatocistici, limitandosi agli
interessi moratori convenzionali, Anche sotto questo profilo pertanto il
ricorso non può trovare accoglimento, neppure nella richiesta subordinata di
ammissione in via chirografaria del maggiore importo di € 893.371,50
derivante dal calcolo degli interessi maturati dal 31.3.1996(data valuta del
credito azionato nel decreto ingiuntivo) fino alle tre annualità previste
dall'art. 2855 cod. civ., calcolati sulla somma ingiunta con il decreto del
Tribunale di Milano invece che sul capitale mutuato.
« 3 »
Parte opponente ha contestato in ricorso l'esclusione
dallo stato passivo delle spese legali liquidate in € 3.447,40 nel decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, delle quali era stata chiesta
l'ammissione in via privilegiata ipotecaria dal momento che l'iscrizione
ipotecaria sarebbe stata acquisita anche a fronte di eventuale spese
giudiziali come consentito e previsto dall'art. 2855 c.c. seconda parte 1°
comma.
In comparsa di risposta il fallimento ha riconosciuto il
diritto all'ammissione in via chirografaria, contestando il privilegio
ipotecario perché, pur essendo la garanzia estesa alle eventuali maggiori
spese giudiziali nell'atto di costituzione di ipoteca, in detto atto non
sarebbe stato determinato l'importo delle spese agli effetti ipotecari,
essendo stata indicata una somma complessiva che comprende una serie di voci
senza distinguere l'importo relativo alle spese giudiziali, da quello
relativo agli interessi o alle spese di assicurazione.
Questa domanda del ricorso è fondata dal momento che
l'art. 2855 comma 1 c.c. si limita richiedere, per l'estensione della
garanzia ipotecaria alle maggiori spese giudiziali, la menzione del relativo
patto nell'iscrizione, sussistente nel caso di specie, senza richiedere anche
la aleatoria predeterminazione del relativo importo.
« 4 »
L'opponente ha dedotto che il giudice delegato, pur avendo
correttamente ammesso al passivo del Fallimento l'importo di € 24,989,61 in
via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c. a titolo di spese liquidate
nella procedura esecutiva immobiliare n. 15/2002, avrebbe erroneamente
escluso dallo stato passivo il credito di € 13.026,53 relativo alle spese e
competenze sostenute nell'Esecuzione Immobiliare n. 226\90,
Il Fallimento, preso atto della documentazione prodotta
in giudizio da Banca **, dalla quale è emerso che la stessa quale creditore
intervenuto ha dato impulso alla procedura esecutiva n. 226/90 in luogo del
creditore pignorante, ha riconosciuto il diritto dell'opponente
all'ammissione in via privilegiata del credito insinuato limitatamente ai
costi e alle spese effettivamente sostenute nell'interesse comune dei
creditori.
Si ammette pertanto in via privilegiata ai sensi
dell'art. 2770 c.c. il credito per le spese legali sostenute nella procedura
esecutiva n. 226/90 dopo l'udienza del 22.9.1998, quando il creditore
intervenuto Banca ** diede impulso alla procedura nell'inerzia del creditore
procedente, chiedendo termine per il deposito della documentazione catastale.
L'importo si determina in € 11.688,18 escludendo dalla nota spese liquidata
dal giudice dell'esecuzione
in € 13.026,53
l'importo di € 1358,35 relativo all'attività svolta precedentemente alla
citata udienza del 22.9.1998.
« 5 »
Anche in assenza di espressa menzione nel provvedimento
di ammissione allo stato passivo, devono riconoscersi alla banca opponente,
in quanto previsti dall'art. 2855 c.c., gli interessi legali maturati e
maturandi dopo il compimento dell'annata in corso al momento della
dichiarazione di Fallimento fino al decreto di trasferimento del bene, in
assenza di contestazione della curatela sul punto.
Per gli stessi motivi sviluppati al § 1, anche in questo
caso il calcolo degli interessi, in conformità con quanto stabilito dall'art.
2855 c.c., dovrà essere effettuato sul capitale di € 1.074.230,35 e non sulla
maggior somma ingiunta in decreto.
«6»
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e
della particolare complessità delle questioni di diritto, le spese legali si
compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) ammette
Banca ** s.p.a. al passivo del fallimento Immobiliare Due Torri s,r.l. per
l'importo di € 3.447,40 in via privilegiata ipotecaria per spese legali del
decreto ingiuntivo n. 4274/96 emesso dal Presidente del Tribunale di Milano in
data 17.6.1996;
2) ammette
Banca ** s.p.a. al passivo del fallimento Immobiliare Due Torri s.r,l. per
l'importo di € 11.688,18 in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per spese
legali della procedura esecutiva n. 226/90;
3) ammette
Banca ** s.p.a. al passivo del fallimento Immobiliare Due Torri s,r.l. in via
privilegiata ipotecaria per gli interessi legali sulla
somma capitale di € 1.074.230,35 maturati e maturandi dopo il compimento
dell'annata in corso al momento della dichiarazione di Fallimento fino al
decreto di trasferimento del bene ipotecato;
4) dispone
le conseguenti modifiche dello stato passivo;
5) compensa
integralmente le spese legali tra le parti. Così deciso in Bergamo il
17.11.2005.
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