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Profili processuali, foro del
consumatore
Tribunale di Milano, sez. VI civ., 12 giugno 2006
- G. Des. Dr.ssa Alda M. Vanoni.
Segnalazione
dell’Avv. Fabio Cesare
Competenza per territorio – Foro alternativo
per i diritti di obbligazione – Luogo ove la convenuta ha filiali e direzione
territoriale con rappresentanza a stare in giudizio – Sussistenza.
Sussiste, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la
competenza per territorio del giudice ove la banca convenuta in giudizio
dall’investitore ha una direzione territoriale e numerose filiali i cui
dirigenti e quadri sono muniti di rappresentanza a stare in giudizio.
R.G. 15042/2006
IL GIUDICE
DESIGNATO
Visto il ricorso ai sensi dell'art.
19 D.L. vo 17/1/03 n. 5 presentato da C.- rappresentato da ed assistito
dall'avv. ** -, con il quale chiede l'ordine alla Banca. di consegnare 7
documenti, specificatamente indicati, relativi all'acquisto di obbligazioni
Argentina per nominali L.30.300.000 avvenuto nel febbraio 1998, e ciò ai
sensi degli artt. 119 TUB E 28 Regolamento CONSOB n.11522/1998;
letta la comparsa di costituzione e
risposta della resistente Banca **, rappresentata e difesa dall'avv. **;
lette le memorie successivamente depositata
dalle parti;
ritenuto, quanto all'eccezione di
incompetenza per territorio, che a Milano la convenuta Banca ha una direzione
territoriale e numerose filiali, e che secondo i modelli organizzatiti
interni adottati dalla banca stessa la rappresentanza in giudizio è
attribuita ai dirigenti ed ai quadri della banca con firma abbinata 8 doc, 6
ricorrente), come risulta dalla stessa procura rilasciata per il presente
procedimento all'avv. **; ritenuta
pertanto la competenza dell'autorità giudiziaria milanese ex art. 20
c.p.c.;
considerato, nel merito, che dalle
difese svolte dalla banca non risulta l'inesistenza dei documenti richiesti,
quanto piuttosto, per alcuni, la affermata insussistenza di un obbligo di
essa banca di formarli (informativa sul profilo cliente, ricevuta della
consegna del documento rischi
generali, il prospetto informativo delle obbligazioni) o di conservarli
(ordine di acquisto), e comunque del diritto del ricorrente ad ottenerli;
la banca nega il diritto del
ricorrente alla consegna dei documenti richiesti in quanto;
a)
non è decorso il termine di cui all'art. 119 TUB né
è stata offerto il pagamento delle spese (la richiesta del luglio 2005 era
stata inviata a diverso soggetto, ossia a Capitalia);
b) non si applica, ratione temporis, la
normativa di cui al d. lgs 58/1998 e relativo Regolamento 11522/98, bensì la
precedente (Regolamento CONSOB n.10943/97. che imponeva la conservazione
degli ordini solo per due anni e non richiedeva la raccolta di informazioni
sull'esperienza finanziaria dell'investitore;
c)
non essendo la banca collocatore dei titoli negoziati, nessun
prospetto doveva essere consegnato al cliente;
considerato che anche il precedente
Regolamento CONSOB n.10943/97 prevedeva, all'art. 5-1 lett. A. l'obbligo
dell'intermediario di chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (…)" e di
"consegnare agli investitori il documento sui rischi generali"
(art.5-1° comma lett.B);
rilevato che l'art. 119-4° comma del
d.lgs. 1.9.1993 n.385 (TUB) afferma il diritto del cliente di una banca ad
ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni", senza distinguere particolari ambiti
o categorie di operazioni;
che la raccomandata 14.7.2005 (doc. 2
ricorrente), con cui il Movimento Consumatori a nome del ricorrente C. ha
chiesto a Capitalia la consegna della documentazione relativa all'acquisto
delle obbligazioni Argentina, e specificatamente i documenti oggetto del
presente ricorso, benché indirizzata a un soggetto formalmente diverso
dall'odierna resistente (ancorché con stretti rapporti di controllo e di
gruppo), è giunta poi a destinazione in data 14.9.2006 (doc. 3 ricorrente), e
che i 90 giorni di cui all'art. 119-4° comma TUB sono ampiamente scaduti, si
che attualmente - ed anche alla data della comparsa di costituzione della
Banca- la banca è inadempiente alla richiesta di consegna della
documentazione, né ha dichiarato la sua disponibilità a fornirla dietro
pagamento delle spese (che aveva diritto a chiedere);
ritenuto che, in contrario, non possono essere invocati gli artt. 29
e 35-1° comma lett. B) del Regolamento Consob n. 10943/97, sia perché la
normativa secondaria non può derogare alla norma prima, sia perché gli obblighi di registrazione in
essi previsti riguardano non tanto il rapporto con il cliente, quanto la
trasparenza e correttezza dell'organizzazione interna dell'intermediario ai fini
anche ispettivi;
considerato che il prospetto
informativo delle obbligazioni (lett. f del ricorso) e il giudizio di rating
delle obbligazioni al momento dell'acquisto (lett. g) non rientrano nella
documentazione propria della banca e di cui al predetto art. 119; che, di
contro, l'ordine di acquisto (lett. a), l'informativa sul profilo cliente
(lett. b), la ricevuta della consegna del documento generale rischi (lett.
c), il contratto di deposito e custodia titoli, l'estratto conto del deposito
amministrato e del conto corrente bancario d'appoggio per il mese di febbraio
1998 (lett. e) rientrano nella documentazione che la banca deve consegnare al
cliente;
Visto l'art. 19-1° comma D.L.vo
citato
ORDINA
alla resistente Banca di consegnare
al ricorrente C. copia dei seguenti documenti;
a)
ordine di acquisto 20.2.1998 di
obbligazioni "ARG, 375-30/10/2009
b) documento relativo alle informazioni
rese dall'investitore sulla sua esperienza in materia finanziaria, situazione
finanziaria, obbiettivi di investimento, propensione al rischio;
c) documentazione della consegna del
documento generale sui rischi d'investimento
d)
contratto di deposito e custodia
titoli
e) estratto conto del deposito
amministrato per il febbraio1998
f)
estratto conto del conto corrente
d'appoggio per il febbraio 1998
condanna la resistente banca a
rimborsare al ricorrente le spese di difesa, che si liquidano in complessivi
Euro 4.276,61 (di cui Euro 2.935,55 per onorari, Euro 865,00 per diritti,
Euro 475,06 per spese generali, Euro 1 per esborsi), oltre oneri fiscali e
previdenziali come per legge.
Si comunichi a mezzo fax.
Milano lì 12.6.2006
Depositato oggi 12.06.2006
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