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Tribunale di Mantova, sez. II civ., 6 aprile 2006
- Pres. A. Dell’Aringa, Est. M.
Bernardi. Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Istituto Vendite
Giudiziarie – Risarcimento del danno subito dall’acquirente – Responsabilità
del fallimento – Esclusione. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 105 l.f., ove
la vendita del compendio fallimentare venga affidata all’Istituto Vendite
Giudiziarie, trova applicazione la norma di cui all’art. 532 c.p.c. ai sensi
della quale l’incaricato alla vendita assume la veste di commissionario, con
la conseguenza che nessun rapporto si costituisce tra il fallimento mandante
ed il terzo acquirente dei cespiti mentre il mandatario è direttamente
obbligato nei confronti di costui Svolgimento del
processo Con ricorso ex art. 101 l.f.
notificato in data 10-12-2004 E. s.a.s. deduceva a) di essersi resa
aggiudicataria il 19-7-2002 di un lotto di beni mobili messi in vendita dal
fallimento Belleli s.p.a. tramite il locale Istituto Vendite Giudiziarie
comprendenti materiali metallici di vario genere dopo avere ricevuto
assicurazione dal responsabile dell’I.V.G. e dal rag. G., dipendente della
procedura fallimentare, dell’esistenza dei certificati di conformità CE
relativi a tali cespiti; c) che, dopo lo scambio di fitta corrispondenza, le
erano stati consegnati 15 certificati di cui però solo sette su quindici
effettivamente pertinenti alla merce venduta; d) che essa aveva quindi
acquistato del materiale (da considerarsi come rottame) pagato il triplo del
suo effettivo valore: alla luce
di ciò chiedeva l’ammissione al passivo fondata sul disposto di cui all’art.
1453 c.c., avendo il fallimento consegnato aliud pro alio, quantificando il
risarcimento dei danni patiti, analiticamente indicati in ricorso, in
complessivi euro 32.157,04 a titolo sia di danno emergente che di lucro
cessante. La curatela fallimentare,
costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda atteso che sia la perizia di
stima sia il ricorso del curatore ed il provvedimento di autorizzazione alla
vendita non contenevano alcun riferimento alla presenza dei certificati CE,
che la vendita era avvenuta a corpo come visto e piaciuto, che il prezzo di
vendita era risultato pari ad un terzo di quello di stima (indice evidente
della consapevolezza da parte dell’acquirente del rischio di non poter trarre
dai beni posti in vendita utilità economiche pari al loro valore di stima) ed
infine che, comunque, il fallimento non poteva ritenersi passivamente
legittimato rispetto alla domanda atteso che eventuali inadempimenti andavano
imputati all’I.V.G.: da ultimo contestava la quantificazione del danno come
ex adverso determinata. Rigettate le istanze istruttorie
orali la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni
delle parti in epigrafe riportate. Motivi La domanda è infondata e deve essere
rigettata. Preliminarmente occorre ribadire il
giudizio negativo in ordine alla ammissione delle prove orali dedotte dalla
difesa del ricorrente stante la loro superfluità alla luce delle acquisizioni
istruttorie, richiesta che è stata reiterata alla udienza di precisazione
delle conclusioni. Nel merito deve rilevarsi che gli
organi fallimentari avevano affidato al locale Istituto Vendite Giudiziarie
la vendita dei beni mobili facenti parte del compendio fallimentare, poi
acquistati dalla società ricorrente dovendosi precisare che la tesi secondo
cui la responsabilità del fallimento non sarebbe configurabile avendo la
società istante acquistato i cespiti in questione “come visti e piaciuti” non
può condividersi atteso che tale dizione figura solo sulla fattura di vendita
predisposta unilateralmente dall’I.V.G.. Occorre invece evidenziare che, per
effetto del rinvio contenuto nell’art. 105 l.f., la fattispecie risulta
disciplinata dall’art. 532 c.p.c. ai sensi del quale l’incaricato alla
vendita assume la veste di commissionario (v. artt. 1731 e segg. c.c.) e, in
proposito, va rammentato che nel mandato senza rappresentanza, nessun
rapporto si costituisce tra mandante e terzo, ed il mandatario è direttamente
obbligato nei confronti dell'altro contraente, anche se il contratto
coinvolga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente
non ignori l'esistenza di quest'ultimo (cfr. Cass. 9-7-2001 n. 9289; Cass.
7-1-1993 n. 78; Cass. 13-12-1979 n. 6501; Cass. 28-5-1977 n. 2202; v. per la
specifica ipotesi dell’azione di garanzia per vizi Cass. 6-4-1977 n. 1323). Da ciò consegue che nessuna
responsabilità appare configurabile in capo alla società fallita in relazione
alla vendita atteso che nessuna obbligazione è sorta fra la curatela ed il
compratore (v. art. 1705 c.c.) né può attribuirsi alcun valore in tal senso
alle assicurazioni che avrebbe dato all’acquirente G.A., dipendente della
fallita, (peraltro va osservato che la ricorrente ha prodotto alcune
comunicazioni provenienti da costui con le quali egli reiteratamente negava
di avere dato assicurazioni circa l’esistenza dei certificati di idoneità di
tutto il materiale ceduto), atteso che, comunque, costui non era abilitato ad
esternare la volontà negoziale del fallimento garantendo l’esistenza di
determinate qualità dei cespiti venduti le quali non trovano riscontro né nel
ricorso per la vendita presentato dal Curatore né nel provvedimento
autorizzatorio della medesima emesso dal G.D. e neppure nella relazione di
stima. Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed
eccezione reietta, così provvede: rigetta il ricorso proposto da E.
s.a.s.; condanna il ricorrente a rifondere al
fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione le spese di lite liquidandole in
complessivi euro 5.575,93 di cui € 87,93 per spese, € 1.488,00 per diritti ed
€ 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15
T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. |