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Cassazione Sez. Un. Civili , 20 marzo 2008, n. 7449 - Pres. Carbone - Est. Segreto.
Igiene e sanità pubblica - Malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Infezioni degli animali - Indennità per l'abbattimento di animali infetti - Condizioni per la concessione - Altre violazioni di legge o regolamento - Rilevanza - Configurabilità - Ambito temporale - Fondamento.
L'indennità prevista, ai sensi dell'art. 265 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, in favore del proprietario per l'abbattimento di animali affetti da una delle malattie epidemiche ivi elencate (nel caso, peste suina) non può essere concessa, secondo il disposto del sesto comma del citato art. 265, qualora l'avente diritto abbia commesso violazioni del medesimo t.u. n. 1265 del 1934 o del regolamento di polizia veterinaria nel corso della malattia epidemica; ne consegue che sono rilevanti, ai fini del diniego, non solo le contravvenzioni successive all'ordinanza di abbattimento, ma anche quelle commesse nel corso della fase prodromica, poiché la "ratio" dell'esclusione sta nel fatto che i contravventori possono, col loro comportamento, aver contribuito ad aumentare il rischio dell'epidemia. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE ALIMENTARE BASTIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO (già PETRINI S.P.A., già SPIGADORO PETRINI S.P.A. incorporante per fusione di S.A.U. - SOCIETÀ AGRICOLA UMBRA S.P.A.), in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 320, presso lo studio dell'avvocato CAPPELLINI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCASSELLATI SFORZOLINI LUIGI GIACOMO, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - e contro REGIONE UMBRIA; - intimata - e sul 2 ricorso n. 14946/07 proposto da: REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentata e difesa dall'avvocato MANUALI PAOLA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro IMMOBILIARE ALIMENTARE BASTIA S.P.A., MINISTERO DELLA SALUTE; - intimati - avverso la sentenza n. 96/06 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 17/03/06; udito l'avvocato Goffredo GOBBI per delega dell'avvocato Paola Manuali; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/03/08 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO. CONSIDERATO IN FATTO che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: "Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva: 1. L'Immobiliare Alimentare Bastia s.p.a. (già Petrini s.p.a.) in liquidazione e concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Perugia depositata il 17.3.2006, con cui veniva rigettata la domanda della Petrini s.p.a. di condanna della regione Umbria e del Ministero della Salute al pagamento della somma di Euro 89.758,79 quale indennità per l'abbattimento di suini per l'epizoozia di peste suina nel settembre 1983 nell'allevamento di Torgiano. Resistono con controricorsi il Ministero e la Regione Umbria, la quale ultima ha anche proposto ricorso incidentale. La ricorrente ha presentato memoria. 2. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della regione Umbria, che con l'unico motivo lamenta il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice amministrativo, per mancata formulazione del quesito di diritto, a norma dell'art. 366 bis c.p.c.. 3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 265, commi 6 e 7 richiedendo a questa Corte di affermare il principio di diritto secondo cui le violazioni di legge rilevanti ai fini dell'esclusione dell'indennità di abbattimento sono solo quelle intervenute nel lasso di tempo incluso tra il momento di emissione dell'ordinanza che dichiara la zona infetta e l'effettivo abbattimento degli animali e non nel caso in cui le violazioni siano state commesse in periodi diversi o nel corso di altre epidemie. Assume la ricorrente che nella fattispecie i fatti penali ascritti agli imputati (veterinario e direttore dello stabilimento di Torgiano) riguardano il periodo 10 giugno/10 luglio 1983, mentre l'ordinanza comunale di abbattimento dei suini, perché colpiti da peste, fu emessa solo il 2.9.1983. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il R.D. n. 1265 del 1934, art. 1, comma 7 quale modificato dalla L. n. 34 del 1968, art. 1 statuisce che: "L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione". L'esclusione dell'indennità non è limitata dalla legge solo in presenza di violazioni del T.U. leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934) o del regolamento di polizia veterinaria consumate successivamente all'ordinanza di abbattimento, come sostenuto dalla ricorrente, ma a quelle commesse "nel corso dell'epizoozia". Le violazioni rilevanti, quindi, sono quelle correlate temporalmente non ai provvedimenti di abbattimento emessi dalla P.A., ma al fenomeno epidemico che ha investito gli animali. Anche l'epizoozia, come l'epidemia, ha un periodo di incubazione patogena, che non è estranea alla stessa, ma è solo preparativa della fase acuta. Inoltre le misure di profilassi previste dalle predette leggi mirano proprio ad evitare che si sviluppino e propaghino malattie contagiose, con la conseguenza che la ratio dell'esclusione in questione dell'indennità per l'abbattimento degli animali sta proprio nel fatto che tali soggetti, violando le misure di profilassi normativamente previste, possono aver aumentato il rischio di epizoozia, poi effettivamente verificatasi, che le misure di profilassi miravano ad evitare. Ne consegue che è corretta l'interpretazione "temporalmente estensiva" della norma in questione effettuata dalla sentenza impugnata. 5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Assume la ricorrente che l'impianto decisionale della sentenza impugnata è erratamente fondato sulla ritenuta affermata estensione della peste suina dall'allevamento di Bettona a quello di Torgiano, mentre ciò non risulta dagli atti e segnatamente dal rapporto dei C.C., citato dalla sentenza impugnata e riportato nel ricorso per intero. La ricorrente assume inoltre che dalla documentazione prodotta risulterebbe una ricostruzione fattuale diversa da quella effettuata dalla corte di merito. 6. I suddetti due motivi sono manifestamente infondati. Infatti proprio dal rapporto dei carabinieri (NAS), riportato nel ricorso dalla ricorrente principale, risulta che il 6.6.1983, si manifestò una forte mortalità di suini presso l'allevamento di Bettona e che, il 3.6.1983, 21 scrofette provenienti da tale allevamento erano state introdotte nell'allevamento di Torgiano, senza la preventiva visita veterinaria in violazione del D.P.R. 8 febbraio1954, n. 320, artt. 11 e 163 del regolamento di polizia veterinaria dove poi si sviluppò alla fine del mese di agosto l'epizoozia di peste suina. Ne consegue che non è ne' omessa, ne' insufficiente ne' contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza che su tale rapporto si fonda per rigettare la domanda, mentre le altre censure sono inammissibili, in quanto alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. S.U. 27/12/1997, n. 13045)". RITENUTO IN DIRITTO che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che, quindi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; che esistono giusti motivi (nonché la reciproca soccombenza tra la ricorrente e la resistente regione Umbria) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.; Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008
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