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Cassazione Sez. Un. Civili , 27 febbraio 2008, n. 5091 - Pres. Carbone - Est. Segreto.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto ad un determinato Paese - Legge italiana - Fattispecie in tema di presentazione di un progetto in relazione ad un appalto concorso.
In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (alla quale norma è identica quella dell'art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218; e poiché quest'ultimo fa rinvio alle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto (nella specie, le S.U. hanno dichiarato che è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia - promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un'offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese - sul rilievo che, essendo il collegamento più stretto con l'Italia che con la Francia, il luogo dell'adempimento era da individuare secondo i principi di cui all'art. 1182 cod. civ., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale, non operante in presenza di un'individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECOTHERM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato SIPALA ALDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NERI SERGIO, CAPOGRECO GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro VEOLIA PROPRETÈ S.A. (già ONYX SOCIETÈ ANONYME), in persona del Direttore Generale pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4/1, presso lo studio dell'avvocato ABBATESCIANNI GIROLAMO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del notaio dott. Dominique Perinne di Parigi del 14/03/06, in atti; - controricorrente - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1268/04 del Tribunale di CATANZARO; udito l'avvocato ABBATESCIANNI Girolamo; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/02/08 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale, visti gli artt. 41 e 375 c.p.c., chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in Camera di consiglio, accolgano il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, per l'effetto, dichiarino la giurisdizione del Giudice italiano. RITENUTO IN FATTO 1. Con citazione del 2.4.2004 la Ecotherm s.p.a. ha convenuto davanti al tribunale di Catanzaro la società di diritto francese Onix s.a. (ora Veolia Propretè s.a.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto di presentare l'offerta per una costituenda associazione temporanea di imprese per l'aggiudicazione di un appalto concorso, bandito dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, con sede di Catanzaro Lido. Assumeva l'attrice che il 12.2.2002, presso la sede in Italia della Pianimpianti s.p.a., era intervenuto un accordo tra essa attrice, la Pianimpianti, la convenuta ed altra società tedesca per partecipare alla gara per il predetto appalto concorso, sotto forma di costituenda associazione temporanea di imprese, di cui la convenuta società francese sarebbe stata capogruppo e mandataria ed in questi termini formulavano richiesta di invito a partecipare alla gara; che sebbene l'invito fosse stato effettuato all'ATI la convenuta non presentava alcuna offerta, in quanto aveva comunicato alle altre tre società che non intendeva più partecipare alla gara. Si costituiva in giudizio la Veolia Propretè ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello francese. La Ecotherm ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste con controricorso la Veolia Propretè, che ha anche presentato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Va, anzitutto, ribadito che la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando lo stesso principio solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. S.U. 21/03/2006, n. 6217). Nella fattispecie la domanda prospetta un inadempimento della società francese agli obblighi derivanti dal contratto stipulato il 12.2.2002, presso la sede della Pianimpianti s.p.a., e segnatamente all'obbligo della convenuta di presentare l'offerta, quale capogruppo- mandataria dell'A.T.L., per l'aggiudicazione dell'appalto - concorso, bandito dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, con sede in Catanzaro Lido. 3.1. Va poi osservato che, essendo entrambe le parti soggetti appartenenti a Stati dell'Unione Europea, la questione della giurisdizione va risolta a norma del Regolamento Comunitario CE n. 44/2001. Detto regolamento (art. 2) prevede quale criterio di collegamento generale il luogo di domicilio della parte convenuta, se esso si trova in uno Stato membro. L'art. 5 del detto regolamento, nel fissare delle competenze speciali, alternative al criterio generale di cui all'art. 2, statuisce che "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro: 1 a) in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita". 3.2. Alla stregua dell'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, l'art. 5.1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, a cui è identico l'art. 5.1 del Regolamento Comunitario CE n. 44/2001 (nella parte che qui interessa), va inteso nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è soltanto quella posta a fondamento dell'azione giudiziaria e di cui si fa valere l'inadempimento (Cass. 17/12/1998, n. 12616; Cass. S.U. 9.6.1995, n. 6499 ). L'attrice assume, appunto, che nella fattispecie si è avvalsa di tale foro alternativo. 3.3. Quanto al "luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita", la Corte di giustizia CE ha statuito, sia pure con riferimento all'omologa disposizione di cui all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, che il luogo di esecuzione dell'obbligazione va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito (Corte Giustizia 29.6.1994, C - 288/92 Custom Made Commercial). Quindi il giudice adito dovrà sulla base del proprio diritto internazionale privato individuare anzitutto la legge applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio e, sulla base di essa, individuare quale sia il "luogo di esecuzione dell'obbligazione (Corte Giustizia, 6.10.1976, 12/76, Tessili). Solo nelle ipotesi di "obbligo di non fare", previsto senza limitazione geografica, non è applicabile il foro alternativo di cui all'art, 5, punto 1, del reg. n. 44/2001 (Corte giustizia 19.2.2002, C - 256/00, Besix). 4.1. Nella fattispecie va quindi esaminato il disposto delle norme di diritto internazionale privato del giudice italiano adito. La L. n. 218 del 1995, art. 57, in merito alle obbligazioni contrattuali statuisce: "1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili". L'art. 4 della Convenzione di Roma statuisce al par. 1 che il contratto è regolato dalla legge del Paese, "con il quale presenta il collegamento più stretto". Il comma 2, statuisce che, salvo quanto previsto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica, ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale o, se si tratta di società, la propria amministrazione centrale. Il par. 5 dello stesso articolo statuisce che la presunzione predetta viene meno "quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese". 4.2. Nella fattispecie non può dubitarsi che la presunzione iuris tantum fissata dall'art. 4, comma 2, della Convenzione di Roma, sul collegamento più stretto del contratto con il Paese in cui la società convenuta aveva la propria sede (nella specie Francia), risulta superata dalla considerazione che l'obbligazione dedotta in giudizio atteneva alla presentazione dell'offerta da parte di tale convenuta, quale capogruppo-mandataria dell'ATI, presso il commissario delegato, con sede in Catanzaro Lido. Quindi il collegamento più stretto dell'obbligazione controversa era con l'Italia e non con la Francia (Cfr. Cass. S.U. 26/07/2006, n. 16995 ; Cass. S.U. 3/05/2005, n. 9107 ). Inoltre è in Italia che avrebbe dovuto operare la costituenda associazione temporanea di imprese a seguito dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto - concorso per l'emergenza ambientale in Calabria, a seguito dell'offerta che la capogruppo si era obbligata a presentare, secondo la prospettazione dell'attrice. 4.3. Individuata, quindi nella legge italiana quella che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito, questo criterio non radica tuttavia automaticamente la giurisdizione in Italia, ma serve soltanto ad individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto (nel caso la legge italiana) ed in base ad essa determinare il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita e, quindi, il Giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles. 4.4. La norma rilevante del nostro ordinamento è l'art. 1182 c.c., che disciplina il luogo dell'adempimento. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai fini dell'individuazione del luogo in cui andava eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio e cioè la presentazione dell'offerta per la gara di appalto - concorso al commissario, non può farsi riferimento al criterio residuale di cui all'art. 1182 c.c., u.c., secondo cui essa doveva essere adempiuta presso il domicilio del debitore (come sostenuto dalla resistente), bensì al primo comma dello stesso articolo. Tale comma statuisce che solo se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le disposizioni di cui ai commi successivi. 4.5. Nella fattispecie, poiché l'offerta di partecipazione alla gara non poteva che effettuarsi presso l'ente pubblico che l'aveva indetta, il luogo di esecuzione di tale obbligazione, prospettata come assunta dalla convenuta, era Catanzaro Lido, cioè la sede legale del Commissario delegato. A tal fine va osservato che in applicazione del principio generale dettato dall'art. 1184 c.c., per gli atti unilaterali, l'atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto elementi costituenti l'offerta e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario (nella specie il commissario delegato), può dirsi eseguito soltanto allorché sia pervenuto a conoscenza della persona, a cui è destinato, o sia reso conoscibile, essendo pervenuto al suo indirizzo (cfr. Cass. S.U. 4.1.1974, n. 1). Conseguentemente, in mancanza di diversa disposizione della convenzione tra le parti o del bando di gara, il locus solutionis desumibile dalla natura della prestazione era in Catanzaro Lido. 5. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano. La resistente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalla ricorrente. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del Giudice italiano. Condanna la resistente al pagamento delle spese di questo regolamento, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008
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