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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Ordini di negoziazione, nullità
Tribunale di Firenze,
18 ottobre 2005 – Pres. Est. Dr.ssa Luciana Breggia.
Doveri informativi
dell’intermediario – Natura contrattuale – Violazione – Risoluzione del
contratto-quadro.
Violazione dei doveri
informativi dell’intermediario – Risoluzione del contratto-quadro – Nullità
degli ordini di negoziazione e dei negozi di trasferimento dei titoli –
Sussistenza.
Gli obblighi di
informazione dell’intermediario hanno natura contrattuale e, pur essendo, da un
punto di vista funzionale, indirizzati alla conclusione dei singoli contratti
relativi alle operazioni di investimento, da un punto di vista genetico,
nascono dal contratto-quadro, che tali singoli contratti deve necessariamente
precedere. I doveri relativi ai flussi informativi devono quindi ritenersi
ricollegati al contratto-quadro, per cui, una volta ricondotta la violazione
delle regole di condotta dell’intermediario sul piano della responsabilità per
inadempimento, deve ammettersi, ove l’inadempimento sia di non scarsa
importanza, la risolubilità del contratto-quadro.
Alla dichiarazione di
risoluzione del contratto-quadro per violazione dei doveri informativi
dell’intermediario consegue la nullità degli ordini di negoziazione
(qualificabili come proposte di contratto di mandato che si conclude mediante
la loro esecuzione) e quindi il venir meno della causa gestoria che ha
giustificato il trasferimento dei titoli.
La nullità degli
ordini di negoziazione, pertanto, non consegue direttamente alla violazione
degli obblighi di comportamento, ma, in via indiretta, alla risoluzione del
contratto quadro.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato il 26.4.2004 il sig. B. S. esponeva testualmente:
<<1. Con n. 2 ordini di “compera titoli” del 18.2.1998 (docc.
1-2) l’odierno attore ha acquistato presso la Filiale di ** del Monte dei
Paschi di Siena, Ag. **, su sollecitazione del funzionario e in contropartita
diretta, obbligazioni argentine denominate “Obbligazioni
argentina 03.8.75 codice titolo DXS0084071421” per il prezzo complessivo di
vecchie lire 242.450.875 regolato mediante addebito sul conto corrente.
Tale
operazione costituisce ai sensi della normativa vigente in materia di
intermediazione finanziaria “servizio
d’investimento” ed in particolare servizio di negoziazione per conto
proprio “che, infatti, si sostanzia nella
conclusione di contratto di compravendita tra l’intermediario e il cliente”
……..
2.
In occasione delle operazioni di vendita delle obbligazioni argentina perfezionatesi
il 18.2.1998 (cfr. Docc.1-2) il Monte dei Paschi di Siena non ha fornito
all’odierno attore che all’epoca dell’acquisto aveva la veneranda età di ben 81
anni (cfr. carta identità Doc. 3) sufficienti informazioni in ordine al
prodotto finanziario acquistato e soprattutto non ha suggerito le opportune
cautele circa il rischio di insolvenza della Repubblica Argentina e dei
soggetti correlati ma anzi ha dichiarato espressamente che l’investimento era
sicuro ed esente da rischi, trattandosi di titoli di Stato.
E’
noto che per quanto riguarda i titoli “pubblici”
argentini la crisi argentina non è arrivata improvvisamente ed inaspettatamente
ma è stata viceversa il risultato “delle
riforme economiche attuate a partire dal marzo 1991 attraverso un programma di
provvedimenti (denominato “plan de convertibilidad”) tendenti a ristabilire il
funzionamento dell’economia dopo un decennio caratterizzato da una profonda
instabilità ed incertezza, sfociato in un’area di iperinflazione” …..
Il
debito estero argentino è passato da 70.000 milioni di US $ del 1991 a oltre
140.000 milioni del 2001. Il deficit finanziario che ne è derivato è stato
sempre finanziato mediante una continua emissione di titoli: da oltre 5-6.000
milioni di dollaro all’anno nel triennio 1993-1995, ad oltre 14-14.000 milioni
di dollari all’anno tra il 1997 e il 2000.
Questi
fattori si ritiene fossero tutti ben noti alle banche italiane tant’è che è
stata proposta di recente l’istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta ad hoc sui “Tango-bond” argentini di cui è stata
data notizia dalla stampa (vedi Il Sole
24 Ore del 13 aprile 2004).
In
data 23 dicembre 2001 l’Argentina ha dichiarato una moratoria sul debito
pubblico, con conseguente interruzione del pagamento degli interessi e sospensione
del rimborso dei capitali in scadenza.
A
seguito di tale dichiarazione, in data 3 gennaio 2002 non è stata pagata la
cedola (10%) di un prestito con scadenza 2007 e, a partire dalla fine di
febbraio 2002, sono stati registrati casi di prestiti in scadenza e non
rimborsati.
Infine,
il Presidente della Repubblica Argentina con decreto 6 febbraio 2002, n. 256,
ha attribuito facoltà al “Ministero de
Economia” di intraprendere azioni di ristrutturazione del debito argentino
e come noto le proposte di ristrutturazione del debito avanzate dal Governo
argentino prevedono tutte un haircut
e cioè un taglio in conto capitale pari al 75% del valore nominale.
Pertanto,
allo stato attuale, sia il pagamento degli interessi che il rimborso del
capitale dei titoli della Repubblica Argentina sono sospesi cosicché le
obbligazioni argentine, attualmente, hanno sul mercato un valore pari al 20-25%
del valore nominale del titolo con totale cancellazione degli interessi, così
come più volte riportato dalla stampa (cfr. Il
Sole 24 Ore 27 marzo 2004 doc. 9).
3. L’estratto conto al 30.6.2002 (doc. 4)
del MPS indica che le obbligazioni argentine “codice titolo DXS0084071421” acquistate dall’attore per il prezzo
complessivo di vecchie lire 242.450.875, pari ad euro 125.215,43 presentavano a
tale data il valore effettivo di euro 27.000,00, con un danno economico già a
tale data quantificabile in euro 98.215,43>>.
L’attore
faceva presente di aver chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna
del contratto e di tutti i documenti sottoscritti in occasione delle operazioni
d’acquisto, ma che il Monte dei Paschi di Siena, in sede di esecuzione del
decreto, aveva dichiarato di non aver reperito tale documentazione, ciò che lo
aveva costretto a intraprendere un’azione ‘al buio’ senza poter disporre del
contratto e altra documentazione che ‘di regola’ la Banca sottopone alla firma
del cliente.
L’attore
quindi si doleva della violazione da parte della Banca dell’obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”,
della violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’investitore -
previsti a tutela non solo degli interessi del cliente ma anche dell’integrità
del mercato – e dell’obbligo di non effettuare operazioni in strumenti
finanziari non adeguate al profilo finanziario del Cliente e/o in conflitto di
interessi.
Ha
sostenuto che la violazione di tali regole di condotta, aventi carattere di
norme imperative, determini la nullità del contratto relativo all’operazione di
negoziazione in conto proprio delle obbligazioni argentine ai sensi dell’art.
1418 CC o la risolubilità del contratto ai sensi dell’art. 1453 CC per
inadempimento dell’intermediario, con obbligo di risarcimento di tutti i danni
subiti dall’investitore a causa dell’investimento effettuato (il Monte dei
Paschi di Siena Spa aveva venduto in contropartita diretta al Sig. B. Gino S.
obbligazioni argentine detenute nel proprio portafoglio titoli).
Il
danno emergente subito dall’attore è stato indicato nella somma al valore
attuale di euro 98.215,43 quale differenza di valore dei titoli all’atto della
vendita e alla data attuale.
Sulla
base delle deduzioni di cui sopra l’attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis
reiectis:
1) In tesi, dichiarare la
nullità ex art. 1418 CC dei contratti inter partes 18 febbraio 1998 concernenti
le operazioni di negoziazione nn. 20679 e 20686 delle “Obbligazioni argentina 3.8.75 codice titolo DXS0084071421” per violazione dell’art. 17 D.L.vo
23.7.1996 n. 415 comma 1 lett. a) ora art. 21 comma 1 lett. a) D.L.vo 24.2.1998
n. 58, e/o per violazione dell’art. 17 D.L.vo 23.7.1996 n. 415 comma 1 lett. b)
ora art. 21 comma 1 lett. b) D.L.vo 24.2.1998 n. 58, dell’art. 5 comma 1 lett.
a) e b) e comma 2 della Delibera CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora art. 28,
comma 1 lett. a) e b), comma 2 Delibera CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, e/o per
violazione dell’art. 6 Delibera CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora art. 29
Delibera CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522 e/o per violazione dell’art. 4 Delibera
CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora art. 27 della Delibera CONSOB 1 luglio
1998 n. 11522 e per l’effetto condannare Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a
restituire ex art. 2033 CC a S. B. Gino la somma di euro 125.215,43 riscossa a
titolo di prezzo oltre interessi legali dal dì del versamento (23.2.1998) sino
all’effettivo rimborso;
2) in ipotesi, pronunciare
la risoluzione ex art. 1453 CC dei contratti inter partes 18 febbraio 1998
concernenti le operazioni di negoziazione nn. 20679 e 20686 delle “Obbligazioni argentine 3.8.75 codice titolo DXS0084071421” per grave inadempimento di Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa agli obblighi dettati dalle norme di cui all’art. 17 D.L.vo
23.7.1996 n. 415 comma 1 lett. a) ora art. 21 comma 1 lett. a) D.L.vo 24.2.1998
n. 58, e/o all’art. 17 D.L.vo 23.7.1996 n. 415 comma 1 lett. b) ora art. 21
comma 1 lett. b) D.L.vo 24.2.1998 n. 58, all’art. 5 comma 1 lett. a) e b) e
comma 2 della Delibera CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora art. 28, comma 1
lett. a) e b), comma 2 Delibera CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, e/o all’art. 6
Delibera CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora art. 29 Delibera CONSOB 1 luglio
1998 n. 11522 e/o all’art. 4 Delibera CONSOB 30 settembre 1997 n. 10943 ora
art. 27 della Delibera CONSOB 1 luglio 1998 n. 11522, e per l’effetto
condannare Banca Monte dei Paschi di Siena spa a restituire a S. B. Gino la
somma di euro 125.215,43 riscossa a titolo di prezzo oltre interessi legali dal
dì del versamento (23.2.1998) sino all’effettivo rimborso;
3) in ogni caso, condannare Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa a corrispondere a S. B. Gino a titolo di
risarcimento danni, per le causali e violazioni di legge indicate in narrativa,
la somma di euro 98.215,43 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà
dovuta per accertamento di Giustizia, oltre interessi legali dalla mora
(18.6.2003) sino all’effettivo rimborso;
4) condannare Banca Monte dei Paschi di Siena spa al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione a
favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
-
La Banca si costituiva in giudizio e
contrastava la domanda asserendo che al momento dell’acquisto (1998) le
obbligazioni argentine avevano un andamento assolutamente regolare e quindi non
esisteva motivo perchè la Banca dovesse prevedere l’insolvenza dello Stato
argentino e informare di questa previsione parte attrice o addirittura
segnalare l’inadeguatezza dell’operazione..
-
Negava
che ricorresse un conflitto di interessi in quanto il fatto di vendere titoli
attingendo ad un proprio ‘paniere’ non era riferibile a tale ipotesi normativa
(art. 21 TUF). Negava, in diritto, che potesse derivare la nullità dalla
eventuale e denegata violazione delle norme imperative che attenevano alla
fattispecie formativa del negozio e non al suo contenuto. Contestava anche la
domanda di risoluzione del contratto perché sosteneva che l’esecuzione del
contratto (i.e. il trasferimento dei titoli) era avvenuto regolarmente (gli
obblighi che l’attore riteneva violati avrebbero comunque riguardato una fase
precedente alla conclusione del contratto).
Contrastava
infine la domanda di risarcimento dei danni asserendo che il danno sarebbe
stato comunque meramente ipotetico perché avrebbe potuto verificarsi solo
quando, alla scadenza dei titoli, non fosse stato rimborsato. Chiedeva
quindi il rigetto delle domande.
Con
istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 5.7.2004, l’attore
chiedeva al giudice di fissare l’udienza di discussione
Con
decreto depositato in cancelleria il 7.1.2005 il giudice non ammetteva le prove
orali chieste dall’attore, differiva la decisione sulla ctu chiesta dall’attore
all’esito del tentativo di conciliazione che disponeva per l’udienza di
discussione collegiale del 15.2.2005.
Con
memoria conclusionale depositata il 9.2.2005 la Banca reiterava le conclusioni
di cui alla comparsa. Con memoria depositata il 9.2.2005 anche l’attore
replicava alla comparsa avversaria e reiterava le conclusioni della citazione.
Con ordinanza depositata il 6.7.2005 il il Tribunale confermava il decreto del
giudice relatore e fissava l’udienza per la discussione al 20.9.2005.
La causa
veniva assunta in decisione all’udienza del 20.9.2005 nella quale si
costituivano, in prosecuzione, gli eredi dell’attore, deceduto nel frattempo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.
La violazione degli obblighi di
informazione nel caso di specie.
1.1 Come risulta dalla narrativa, nel caso di specie l’attore
si duole della violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza,
dettati dall’art. 21 del T.U.F. e specificati negli articoli da 26 a 30 del
Regolamento (obbligo di informazione passiva ed attiva, divieto di astenersi ad
operare in situazione di conflitto d’interessi, divieto di porre in essere
operazioni non adeguate). Si duole anche che la Banca non abbia mai consegnato
la documentazione relativa alle obbligazioni argentine - contratto, prospetto
rischi generali, etc – nonostante avesse ottenuto un decreto ingiuntivo al
riguardo.
1.2
In
punto di fatto, va rilevato che nel caso di specie è pacifico che la Banca
abbia radicalmente violato gli obblighi di informazione attiva e passiva e gli
obblighi di informarsi: non è contestato da parte della convenuta che tali
informazioni siano mancate e nemmeno è contestata la mancata consegna al
cliente del prospetto relativo ai rischi generali (la difesa della Banca è
infatti incentrata sulla considerazione che, vertendosi in tema di titoli a
basso rischio, non vi erano, a suo dire, i presupposti per l’osservanza dei
predetti obblighi.). Deve anche ritenersi che nessun contratto - quadro ex art.
23 T.U.F. sia stato sottoscritto e che l’unica documentazione esistente siano i
due documenti prodotti dall’attore relativi alla ‘conferma d’ordine di acquisto ‘ delle obbligazioni argentine.
1.2
Occorre
dunque, in primo luogo, verificare le conseguenze in diritto dei fatti
accertati, ricordando che l’attore, richiamata la natura imperativa delle norme
che prevedono i predetti obblighi di comportamento a carico della convenuta, ne
trae la conseguenza della nullità degli
ordini per violazione di norme
imperative in forza della cosiddetta nullità virtuale (art. 1418 primo comma
del codice civile). In subordine chiede la risoluzione degli ordini secondo le regole generali e, comunque, il
risarcimento del danno.
2. Le conseguenze della violazione degli obblighi informativi sul piano giuridico
2.1 Per motivi di chiarezza appare anzitutto
utile indicare quella, tra le molte ricostruzioni prospettate da dottrina e
giurisprudenza, che il Collegio ritiene preferibile per inquadrare i casi di
acquisto di titoli avvenuti con la violazione di molteplici obblighi posti a
carico del venditore dalla normativa di settore.
2.2 Va in primo luogo tenuto presente che
distinguendo tra loro i vari passaggi negoziali è possibile individuare
specificamente gli atti giuridici che compongono la fattispecie e verificare
quindi quale sia il rimedio contrattuale tecnicamente più corretto e nello stesso
tempo qualificare le domande, avuto riguardo ai criteri elaborati al riguardo
(vedi infra).
In
particolare, considerando la normativa speciale in tema di prestazioni di
servizi di investimento e accessori, è bene distinguere: a) il “contratto
relativo alla prestazione dei servizi d’investimento” (art. 23 del TUF); b) l’ordine di acquisto rivolto alla Banca
dal cliente, al quale consegue la negoziazione dei titoli; c) l’atto di
negoziazione, che è l’atto di acquisto (negoziazione
per conto terzi: art. 1, comma 5,
lett. b, del T.U.F.) , ovvero il mero trasferimento (negoziazione per conto proprio, art. 1, comma 5, lett. a, del
T.U.F.), dei titoli effettuato dalla banca (questi sono quelli che interessano
nel caso in esame, ovviamente altri possono essere i servizi di investimento:
vedi l’art. 1, comma V, T.U.F.).
2.3 Per il
contratto relativo alla prestazione di
servizi d’investimento, che dottrina e giurisprudenza definiscono contratto-quadro, l’art. 23 del T.U.F. prescrive, a pena di nullità (relativa), il
requisito della forma scritta. Il contenuto del contratto è invece disciplinato
dall’art. 30 del Regolamento Consob che prevede alcune indicazioni
obbligatorie.
2.4 L’ordine, con il quale il cliente domanda
all’intermediario autorizzato la prestazione di un servizio finanziario di
negoziazione, non deve, invece,
necessariamente rivestire la forma scritta. L’art. 29 del Regolamento Consob
impone un requisito formale per l’ordine
solo nel caso di operazione non adeguata, in relazione alla quale il
requisito formale è soddisfatto dalla registrazione telefonica dell’ordine
verbale (che è ammesso in alternativa alla forma scritta).
Nelle operazioni di negoziazione adeguate
al profilo di rischio dell’investitore è valido l’ordine verbale anche non
documentato su nastro magnetico o su
supporto equivalente mentre l’ordine relativo ad operazioni che siano
giudicate non adeguate deve quantomeno essere registrato su tali supporti.
2.5 Nel
caso di specie, come anche nella maggior parte delle controversie venute
all’attenzione dei giudici in questo settore, uno dei problemi centrali è di
verificare quale rilevanza assuma la violazione degli obblighi di diligenza
posti a carico della Banca dettati dall’art. 21 del T.U.F. (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
e specificati negli articoli da 26 a 30 del Regolamento (obbligo di
informazione passiva ed attiva, divieto di astenersi ad operare in situazione
di conflitto d’interessi, divieto di porre in essere operazioni non adeguate),
obblighi che, secondo la tesi preferibile, costituiscono espressione dei
principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale, di cui agli artt.
1175, 1337, 1338, 1375 cc. Con riferimento particolare ai doveri di
informazione, le tesi che sono state affermate sono di varia natura, ma due
sono quelle che appaiono più rilevanti perché si confrontano sulla tradizionale
distinzione tra regole di validità e regole di comportamento in campo contrattuale.
3. La
tesi della nullità degli ‘ordini’ e successivi
negozi di attuazione per violazione di norma imperativa.
3.1 Una parte della giurisprudenza ritiene che
la violazione di tali obblighi determini la nullità degli ‘ordini’ di acquisto degli strumenti finanziari negoziati - non
sempre specificamente qualificati –
ovvero la nullità dell’‘operazione di
investimento’.
Si fa
discendere tale conseguenza dalla natura imperativa, ex art. 1418 cc, delle norme che vengono in campo, in
considerazione della natura generale degli interessi tutelati (tutela del
risparmio, diligenza degli intermediari, regolarità ed integrità dei mercati).
3.2
Alcuni dei precedenti relativi a tale filone giurisprudenziale si richiamano
alle sentenze della Corte di Cassazione pronunciate con riferimento all’analoga
disciplina contenuta nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina
dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sui mercati mobiliari
(Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 5 aprile 2001, n. 5052).
La
fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione riguardava la conclusione da
parte di una società per azioni di un contratto di
Domestic Indixed Swap, la cui stipulazione è riservata dalla legge
(art. 2 della legge n. 1 del 1991) alle società dette S.I.M.; in relazione a
tale fattispecie la Corte di Cassazione affermò la nullità “virtuale” del
contratto, intesa quale strumento di
controllo normativo utile, insieme ad altri, a non ammettere alla tutela
giuridica interessi in contrasto con valori fondamentali del sistema. La
Corte, in tali decisioni, affermò che la violazione di una regola di
comportamento può riflettersi sull’atto compiuto in violazione della norma
rendendolo nullo: a queste decisioni si sono richiamate molte delle sentenze di
merito favorevoli alla tesi della nullità.
5. Introduzione alla tesi accolta
5.1 Il Tribunale ritiene di aderire in primo luogo alla
prospettiva che riconduce la fattispecie sul piano della responsabilità per
inadempimento, con alcune precisazioni in ordine alle conseguenze che ne
discendono.
5.2.In primo luogo va rilevato che sulla questione
interpretativa non rileva il carattere imperativo o meno delle norme in
questione, carattere che comunque nessuno pone seriamente in discussione in
quanto si tratta di norme volte a tutelare
interessi
di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli a
quella del risparmio pubblico, come elemento di valore dell’economia nazionale,
a quella stabilita della stabilità del sistema finanziario, come considerata
dalla Dir. 93/22/CEE del 10 Maggio 1993; (..) a quella di rendere efficiente il
mercato dei valori mobiliari con vantaggio per le imprese e per la economia
tutta, interessi tutti prevalenti su quelli del privato, che pure di riflessone
rimane tutelato
[11])
5.3 Ribadita la natura imperativa delle norme di cui si
tratta resta tuttavia da verificare
come la violazione si rifletta rispetto
al negozio: il Tribunale ritiene che non sia condivisibile l’affermazione, pure
contenuta espressamente in alcune decisioni, secondo cui la violazione della
regola di comportamento inciderebbe
sul momento genetico del contratto di investimento, minandone sin
dall’inizio la sua legittimità.[12]
Va
infatti rilevato che, per affrontare la questione, occorre: a) distinguere le
regole di validità dei contratti dalle regole di comportamento che attengono
alla fase pre-contrattuale o alla fase esecutiva del contratto; b) verificare su quale negozio vada ad incidere la
violazione degli obblighi informativi
di cui si tratta.
5.4
La violazione è sicuramente
successiva alla stipulazione del
contratto-quadro disciplinato dall’art. 23 T.U.F. e 30 del reg. Consob
e, a volte, anche agli
ordini di investimento (ad esempio, la violazione della regola che
impone alla Banca di segnalare la inopportunità di effettuare le operazioni
ordinate dal cliente quando non siano adeguate: art. 29, co. 3 del reg Consob);
in ogni caso, anche avuto riguardo al negozio di attuazione del contratto di
investimento (l’acquisto dei titoli o il mero trasferimento dei medesimi al
cliente nel caso di negoziazione in conto proprio) la violazione dei doveri informativi
– che precede il negozio stesso - non riguarda il modello normativo perché
non concerne gli elementi soggettivi, oggettivi e formali dell’atto: il
richiamo alle sentenze della Suprema Corte in tema di contratti stipulati da
società non abilitate perché non iscritte nell’albo delle S.I.M. non appare
pertanto pertinente: in quei casi la Corte ha potuto svolgere un raffronto tra
la fattispecie e il modello legale per desumerne la nullità (virtuale) in
quanto ha potuto ravvisare la mancanza di un elemento della fattispecie (ad
esempio il requisito soggettivo); nel caso in esame invece la violazione
dell’obbligo di informazione cade al di fuori del modello negoziale: la
fattispecie è conforme a quella legale dal punto di vista strutturale; la
violazione riguarda invece un comportamento che attiene alla fase di
formazione del singolo negozio in cui si concretizza l’investimento e che
anzi, se si accede alla prospettiva indicata oltre al punto 7, attiene, ancor
prima, anche alla fase di esecuzione del contratto di servizi di
investimento previsto dall’art. 23 T.U.F.: in ogni caso si configura, non come
violazione di una regola di validità, ma come inadempimento ad obblighi di
condotta.
5.5 Tale conclusione è ora avvalorata da una
recente sentenza della Corte di cassazione (29 settembre 2005, n. 19024)
che, pur con riferimento alla normativa di settore del 1991,
ha affermato un principio che appare valido anche nel vigore di quella
attuale:<<La nullità del contratto
per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.,
postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della
fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del
contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle
trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non
determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme
con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia
espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel
caso disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter, comma 4, e 1469
quinquies, comma 1, c.c., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd.
contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale.>> In applicazione
di questo principio, la S.C. ha escluso che l'inosservanza degli obblighi
informativi stabiliti dall'art 6 della legge n. 1 del 1991, concernente i
contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, cagioni la
nullità del negozio.
6. La
responsabilità nella formazione del contratto (art. 1440 cc).
Esclusa la
nullità, per i motivi anzidetti, si tratta ora di approfondire su quale piano –
diverso da quello della validità del contratto - assuma rilevanza la violazione
degli obblighi di informazione.
Al riguardo, la
pronuncia della SC menzionata al punto che precede, dopo aver ricollegato la
violazione dell’obbligo informativo alla violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito
dall'art. 1337 cc, ha affermato che tale violazione assume rilievo, non
soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora
sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo
incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia
risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento
scorretto, ha quindi
stabilito che, in tale ipotesi, il risarcimento del danno debba essere commisurato
al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio
economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di
buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che
risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente
consequenziale e diretto.
Come
si vede la sentenza considera l’obbligo informativo in relazione alla
conclusione del negozio di acquisto dei titoli e dunque in una fase
pre-contrattuale (fase delle trattative e della formazione del contratto):
data tale impostazione la tutela della parte danneggiata, che sarebbe
compromessa se si facesse valere il principio secondo cui la valida conclusione
del contratto escluderebbe il risarcimento del danno, viene raggiunta
richiamando la figura del dolo incidente (art. 1440 cc).
7. La
responsabilità contrattuale per
inadempimento agli obblighi di informazione.
7.1
Il collegio ritiene che la tesi per cui il comportamento contrario a buona fede
possa fondare una pretesa risarcitoria anche in caso di validità ed efficacia
del contratto (come nel caso dei cd vizi
incompleti del negozio che, pur nella validità ed efficacia del medesimo,
generano una responsabilità per danni: tipico esempio è appunto il dolo incidente)
sia di per sé condivisibile. Tuttavia, nel caso di specie, trascura la natura contrattuale degli obblighi di
informazione: da un punto di vista funzionale questi sono indirizzati alla
conclusione dei singoli contratti relativi alle operazioni di investimento; da
un punto di vista genetico, però, nascono dal contratto-quadro, che tali
singoli contratti deve necessariamente precedere.
Va
ricordato, in generale, che il movimento di tutela del consumatore, con
riferimento alla esigenza di porre rimedio alla asimmetria informativa che
caratterizza sempre più il rapporto tra il consumatore e i soggetti della
catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi, ha portato in molti
casi – in particolare proprio nel settore bancario, creditizio e finanziario -
a ricondurre nell’alveo contrattuale gli strumenti di informazione
precontrattuale.
L’esigenza
di ovviare alla ‘debolezza conoscitiva’ da parte di uno dei contraenti è alla
base del neo-formalismo di protezione (la forma funzionale all’informazione, la
cui mancanza genera una nullità relativa: art. 23 T.U.F.) e induce alla
conformazione del contratto (art. 30 Reg. Consob), in particolare, attraverso
la previsione di un contenuto obbligatorio circa le modalità con cui
l’investitore può impartire ‘ordini e istruzioni’, le caratteristiche dei
servizi forniti, etc.: in tale contesto, l’adeguata informazione (indicata ora
come oggetto di un diritto fondamentale del consumatore dal cd codice del
consumo di cui al D. lgs. 6.9.2005, n. 206) non è più attinente alla fase
anteriore alla formazione del contratto ma diviene oggetto di obblighi inerenti
la prestazione contrattuale, previsti ex
lege al momento della conclusione del contratto sui servizi di
investimento. Certamente gli obblighi sono funzionali a informare in vista
dell’operazione economica di
riferimento e incidono anche in una fase anteriore al compimento di
questa: tuttavia, anche indipendentemente dalla qualificazione giuridica di
quest’ultima, quello che
rileva è che il comportamento di reticenza, disinformazione, omissione
dell’acquisizione di informazioni necessarie da parte dell’informante e così
via costituiscono prima ancora comportamenti di esecuzione del contratto di
prestazione di servizi di investimento previsto dall’art. 23 TUF e 30 reg.
Consob.
In
altri termini, il legislatore richiede obbligatoriamente, per i servizi di
investimento, che questi siano prestati nell’ambito di un regolamento
contrattuale di tipo normativo, che, secondo quella che appare la
qualificazione preferibile, disciplina le modalità da osservare nella
stipulazione dei singoli contratti di mandato collegati al cd contratto-quadro:
l’ordine appare qualificabile come
proposta contrattuale di un contratto di mandato che si perfeziona con l’inizio
dell’esecuzione ex art. 1327 cc: la negoziazione costituisce l’attuazione
del mandato (o più precisamente commissione) e, nel caso sia svolta per conto terzi, porterà all’acquisto da
parte del mandatario dei titoli da terzi: ai sensi dell’art.1706, I co., cc con
tale atto si verifica l’immediato trasferimento dei titoli in capo al mandante
(effetto reale del mandato ad acquistare cose mobili); nel caso di negoziazione
in conto proprio l’intermediario-commissionario è contraente in proprio e
trasferisce, in attuazione del mandato, i titoli che sono già di sua proprietà
(art. 1735 cc).
In
ogni caso, gli obblighi di comportamento che il mandatario deve osservare
quanto all’informazione nascono già al momento in cui viene perfezionato il
regolamento normativo di cui vengono a far parte ex art. 1374 cc:
al di là delle espressioni letterali usate nelle regole relative ai doveri
informativi (ricondotti genericamente alle prestazioni di servizi di
investimenti: art. 21 T.U.F.; oppure al momento che precede l’inizio dei servizi di investimento:
art. 28 Reg. Consob), appare ragionevole, sotto il profilo sistematico e
teleologico, ricollegare al momento di stipulazione del contratto-quadro, che
presiede allo svolgimento dei servizi di investimento (tanto rilevante da dover
avere forma scritta, al contrario dei successivi ‘ordini’), anche i doveri
relativi ai flussi informativi.
Può
osservarsi, a questo proposito, che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi
di informazione sarebbero stati, comunque, qualificabili come obblighi contrattuali - perché inerenti alla
complessa prestazione assunta dall’intermediario con il singolo contratto di
mandato ad acquistare o vendere prodotti finanziari – anche nell’ipotesi che
essi non fossero stati dettagliatamente indicati dalla normativa di settore e
non fosse stato previsto il contratto-quadro quale condizione per lo
svolgimento dei servizi di investimento: tali obblighi, infatti, sarebbero
stati, comunque inquadrabili, tenuto conto della asimmetria informativa tra
cliente e professionista, fra gli obblighi di correttezza che presiedono la
materia contrattuale ex artt.1375,
1175 cc, specie tenuto conto della tendenza ad estendere gli obblighi
contrattuali sulla base, appunto, del criterio di buona fede come dovere di
solidarietà. Appare
pertinente, al riguardo, anche il richiamo al dovere del professionista
sanitario di informare adeguatamente il paziente sull’iter terapeutico o chirurgico da seguire e i relativi rischi e alla
natura contrattuale di tale obbligo informativo, che consegue alla fase diagnostica
dell’attività medica ed è inerente alla complessa prestazione professionale
assunta dal medico.
7.3
D’altronde, la norma dell’art. 1440 cc non sembra si presti del tutto a
qualificare la vicenda sotto il profilo
della formazione del consenso.
Al
riguardo è vero che la SC ha avuto modo di affermare che in tema di dolus
incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del
conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un
elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini
dell' an debeatur, in quanto opera la
presunzione iuris tantum che senza la
condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi
per lui più favorevoli.
Tuttavia, la natura del contratto nel caso di specie è tale da rendere
difficilmente operante la presunzione,
potendosi escludere che, con una diversa e adeguata informazione,
il contratto sarebbe stato stipulato a
condizioni diverse: lo scenario ipotetico che si apre è piuttosto quello di
un’alternativa tra la stipulazione del contratto alle stesse condizioni (con
consapevole assunzione del rischio) ovvero il rifiuto di stipulazione di quel
contratto e la negoziazione di un contratto diverso
(ad esempio, perché avente ad oggetto titoli o prodotti finanziari di altra
natura).
8. La risolubilità del
contratto-quadro e la nullità dei successivi contratti di mandato.
In
base a quanto osservato, la violazione degli obblighi informativi non potrebbe
portare alla dichiarazione di nullità del contratto-quadro, né, di
per sé, dei successivi contratti, ma rileverebbe quale inadempimento del
mandatario ai fini della risoluzione del contratto.
Va
infatti sottolineato che, una volta percorsa la via di ricondurre la violazione
delle regole di condotta al piano della responsabilità per inadempimento,
occorre trarne tutte le conseguenze, a cominciare dall’applicazione delle norme
di cui agli artt 1453, 1455 cc: quindi, ricorrendo la non scarsa importanza dell’inadempimento,
deve ammettersi la risolubilità del contratto-quadro perché è rispetto a questo contratto che l’intermediario
risulta inadempiente.
Una volta travolto il contratto-quadro, non
ricorre, però, alcuna ragione per ritenere, come pure è stato sostenuto, che ne
consegua la risolubilità ’a cascata’ dei negozi che sono attuativi del
regolamento normativo, ossia degli ‘ordini’ e i conseguenti ‘atti di acquisto’
dei titoli.
Rispetto
ai singoli ordini, accettati ex art.
1327 cc – cioè ai singoli contratti di mandato - non si ravvisa infatti la
violazione di regole di comportamento: la violazione del dovere di informazione
va valutata in relazione all’esecuzione del contratto – quadro, mentre,
rispetto ai successivi atti negoziali, non v’è inadempimento di obbligazioni
contrattuali che legittimi l’applicazione dell’art. 1453 cc.
Il meccanismo con cui la risoluzione del contratto-quadro
riverbera i suoi effetti sui contratti stipulati sul suo fondamento sembra
invece diverso: secondo la ricostruzione qui accolta, come si è già detto, il
singolo ‘ordine’ è in realtà una vera e propria proposta di contratto di
mandato, che si conclude poi, ex art. 1327 cc, mediante l’esecuzione,
consistente nell’acquisto, o trasferimento, dei titoli: tuttavia i contratti stipulati
al di fuori della precedente stipulazione del contratto-quadro appaiono nulli
perché manca un requisito imposto obbligatoriamente dalla legge: qui sì che può
operare il raffronto, di cui si è detto sopra, tra la fattispecie legale
delineata dalle norme imperative e la fattispecie concreta e può ravvisarsi una
deficienza strutturale, ben potendo questa essere attinente, non solo al
contenuto, alla forma , alla causa del negozio, ma anche ai requisiti
soggettivi o a particolari presupposti indicati dalla legge.
Se
il presupposto imperativamente richiesto dalla disciplina speciale viene meno
per effetto della risoluzione, consegue la nullità dei singoli contratti di
mandato: questo, a sua volta, comporta che il trasferimento dei titoli,
verificatosi ex art. 1706 I co. cc,
venga meno e la proprietà dei beni torni in capo all’intermediario (rectius: al mandatario),
egualmente verrà meno l’effetto traslativo conseguente alla negoziazione in
proprio che trovava nel mandato, dichiarato nullo, il suo fondamento (anche in
tal caso i titoli rientreranno nella titolarità dell’intermediario); in
entrambi casi, venendo meno la causa gestoria, è eliminata la causa
dell’attribuzione patrimoniale effettuata dal cliente investitore che ha
diritto alla restituzione delle somme versate per l’acquisto dei titoli
(art.1719 cc).
La
nullità dei singoli contratti di mandato – ordini
- pertanto non consegue direttamente alla violazione degli obblighi di
comportamento, ma, in via indiretta, alla risoluzione del contratto-quadro.
9. La
mancanza del contratto-quadro.
Quanto sin qui osservato conduce agevolmente
a risolvere anche la questione che si pone quando nessun contratto scritto ex
art. 23 T.U.F., con il contenuto prescritto dall’art. 30 del Regolamento
Consob, risulti essere stato stipulato.
Secondo
alcuni , in tal caso, le operazioni di negoziazione poste in esecuzione degli
ordini emessi in assenza del contratto – quadro sarebbero nulle per mancanza di
causa perché poste in essere in attuazione di un mandato inesistente o nullo
per difetto di forma e dunque in assenza di una causa gestoria.
Secondo la ricostruzione qui accolta, in una prospettiva
solo parzialmente dissimile, la mancanza del contratto-quadro, sia originaria,
sia quando consegua alla pronuncia di
risoluzione, determina la nullità virtuale dei singoli mandati e fa venir meno
la causa dell’attribuzione patrimoniale di quanto il mandante abbia versato per
l’esecuzione del mandato e l’adempimento delle obbligazioni che il mandatario
ha assunto.
10.
Accoglimento della domanda di
nullità nel caso di specie.
10.1
Nel caso in esame è pacifico che il contratto-quadro non sia mai stato
stipulato.
La
domanda di nullità degli ordini va
dunque accolta in base alle ragioni che si sono esposte (ed appare superfluo, a
questo punto, esaminare l’ulteriore profilo del conflitto d’interessi dedotto
dall’attore).
10.2
Per completezza va solo ricordato che di recente la Corte di Cassazione ha
precisato i limiti del rilievo officioso della nullità affermando il seguente principio:
«Il principio della rilevabilità
d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il
principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come
ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un
contratto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la
dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal
caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità
denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati
d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto
si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (nella specie, riferita
a domanda di simulazione assoluta di un contratto per insussistenza del
credito, la SC ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato
inammissibile la domanda perché proposta per la prima volta in sede di
impugnazione)».
Il
collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa porsi una questione di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche se la nullità viene dichiarata
in base ad una ricostruzione parzialmente diversa da quella prospettata
dall’attore. Questi infatti ha posto a base della domanda di nullità, non solo
la violazione degli obblighi informativi, ma anche tutti gli altri profili
indicati come violazione delle norme imperative che presiedono la materia degli
investimenti mobiliari, tra cui la mancanza del contratto-quadro di cui
all’art. 23 T.U.F.
Pertanto,
indipendentemente dal percorso logico seguito o dalla formulazione letterale
delle conclusioni, il collegio, avuto riguardo ai criteri di interpretazione
della domanda giudiziale,
ritiene che la pronuncia di nullità sia conforme a quanto richiesto, in
proposito, dall’art. 112 cpc (al riguardo la SC ha spesso affermato che uno dei
fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posta
dall'art. 112 cpc, deve essere individuato nel rispetto del principio del
contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di
cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di
svolgere dunque una effettiva difesa.
Ora, la domanda dell’attore, articolata e complessa, ha consentito certamente
alla convenuta di cogliere l’essenza della domanda, volta a porre nel nulla gli
atti in cui si sono concretizzate le operazioni che hanno portato all’acquisto
delle obbligazioni argentine e ad ottenere, in via principale, la restituzione
delle somme versate per l’acquisto.
10.3.
Va dunque dichiarata la nullità dei mandati conferiti dall’attore Gino B. S.
alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa volti all’ acquisto delle obbligazioni
argentine di cui alle operazione di negoziazione n. 20679 e n. 2068 e di
conseguenza, in accoglimento della domanda di restituzione, la convenuta va
condannata a restituire la somma di euro 125.215,43 versata dall’attore alla
Banca per l’acquisto, oltre ad interessi legali dal dì del versamento alla data
di pubblicazione della sentenza.. Gli interessi vanno restituiti dal giorno del
pagamento in quanto la Banca non può essere considerata soggetto possessore di
buona fede ex art. 2033 cc, essendo
dimostrato che non era stato stipulato il contratto-quadro (mentre la
disciplina ricordata vieta agli intermediari di effettuare operazioni di
investimento senza un tale regolamento preventivo).
10.4
L’attore (e, per lui, i suoi eredi) è, a sua volta, tenuto alle restituzioni
dei titoli alla Banca per effetto della declaratoria di nullità di mandati che
travolge il trasferimento dei titoli. Tuttavia il collegio non può pronunciare
la condanna alla restituzione in quanto la Banca convenuta si è limitata a
chiedere il rigetto delle domande dell’attore e non ha formulato alcuna domanda
riconvenzionale, nemmeno in via subordinata e conseguenziale.
10.5. Le
spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente
pronunziando nella causa in epigrafe:
1)
dichiara
la nullità dei contratti di mandato stipulati in data 18.2.1998 tra l’attore
Gino B. S. e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa volti all’acquisto di Obbligazioni argentine 03.8.75 codice titolo
DXS0084071421 e dichiara la mancanza di causa dell’attribuzione
patrimoniale effettuata in base a tali negozi dall’attore;
2)
per l’effetto, condanna la Banca a restituire
a Susanna e Niccolò S. Ricci, quali eredi di Gino B. S., la somma di 125.215,43
euro, oltre interessi al saggio legale dal 18.2.1998 alla data di pubblicazione
della sentenza;
3)
condanna
la convenuta a rifondere al difensore degli attori, dichiaratosi antistatario,
le spese di lite, che liquida in complessivi euro 12386,74, oltre iva e cpa,
come da nota professionale prodotta.
Così
deciso nella camera di consiglio del 18.10.2005.
Si legge
al riguardo in citazione: <<Invero l’attore ha sostenuto la spesa
complessiva di euro 125.215,43 (cfr. docc.1-2) per l’acquisto delle
obbligazioni argentine 3.8.75 codice
titolo DXS0084071421 e tali obbligazioni hanno attualmente sul mercato un
valore di euro 27.000,00 pari al 21,5% del valore nominale, con una perdita
secca del 78,50% del capitale investito e la totale cancellazione degli
interessi, così come indicato nell’estratto conto al 30.6.2002 del MPS (Doc.
4)>>.
Art. 30: (Contratti con gli investitori)
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i
propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di
tale contratto è consegnata all'investitore.
2. Il contratto con l'investitore deve:
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del
contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto
stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire
ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della
documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione
e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della
provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i
mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari derivati e warrant ;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute
con l'investitore per la prestazione del servizio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla prestazione dei servizi:
a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di
promozione e collocamento a distanza;
Art. 29
(Operazioni non
adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono
dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati
tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra
informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore
disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale
circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua
esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione,
gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla
base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici,
registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
L’art. 28 del regolamento prevede la c.d. know your customer rule, disponendo che
<<1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza
in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di
investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le
notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30,
ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare
agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in
strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati
non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non
dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento. 3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per
iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui
disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una
perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi
costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni.
Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione
all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il
nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso
di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato
fino ad allora conseguito. 4. Gli intermediari autorizzati informano
prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito
di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali,
in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a
disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a
quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o
prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore
riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore. 5. Gli intermediari
autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne
faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo
riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute>>.
L’art. 29 prevede
la c.d. suitability rule, disponendo
che gli intermediari non devono effettuare operazioni <<non
adeguate>> agli investitori per tipologia, oggetto, frequenza e
dimensione, dovendo informare l’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione
nei casi in cui ricevano disposizioni in tal senso.
Nel
senso della nullità virtuale per violazione di norme imperative vedi Tribunale
di Mantova del 18 Marzo 2004, in Giur.It,,
2004, 2128, Tribunale di Venezia 29 Settembre 2005 –in un caso di conflitto di
interessi -, in
www.ilcaso.it; Tribunale di Venezia 22.11.2004, in
Danno e Responsabilità 2005, 604 e in Contratti, 2005, 5; Tribunale di Parma 6
Luglio 2005, in
www.ilcaso.it;
Tribunale di Avezzano 23 Giugno 2005, in Foro
It., 2005, I, 2536; Tribunale di Genova 18 Aprile 2005 in Danno e Resp., 2005, 604; Tribunale di
Ferrara 25 Febbraio 2005 n. 217, in
www.ilcaso.it
; Tribunale di Palermo 16.03.2005 in Foro
It., 2005, I, 2539; trib. Di Brindisi 4.10.2005, n 214, in
www.ilcaso.it;); Tribunale di Pescara,
21.10.2005, in www.ilcaso.it; Tribunale di Treviso 10.10.2005, ivi; Tribunale
di Brindisi del 4.10.2005, ivi.
Vedi
Tribunale di Roma, 31.3.2005, in Foro It.,
2005, I, 2538; Tribunale di Genova 15 Marzo 2005, in Foro It., 2005, I, 2540¸ Tribunale di Taranto 28.10.2004 in Foro. It., 2005, I, 896); Tribunale di
Monza –Desio, 14.10.2004, in Contratti, 2005, 113; Corte di Appello di Milano,
13.10.04, in Contratti, 2005, 1085.
In
questi termini da ultimo da Tribunale di Rovereto, 18.1.2006, n. 31, Zanvettor
c. Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo scrl. Secondo tale
decisione, la confiurazione del contratto-quadro quale contratto normativo o di
cooperazione non potrebbe generare obblighi di comportamento e in particolare
di diligenza che presuppongono un’attività esecutiva ‘che la natura noramativa del regolamento pattizio porterebbe invece ad
escludere’: in realtà, come si dirà infra,
non si ravvisa una tale incompatibilità.
La
pronuncia si pone dunque sulla scia della dottrina, oggi prevalente, che
attribuisce alla ‘vittima’ di una condotta sleale della controparte il diritto
di chiedere il risarcimento del danno subito, anche quando il contratto sia
valido. Vedi anche Cassazione civile,
sez. III, 29 marzo 1999, n. 2956, in Giur. it. 2000, 1192 e in Giust. civ. 2000, I, 3303:<< La norma dell'art. 1440 c.c. costituisce
applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell'art. 1337 c.c.
(responsabilità precontrattuale), che impone alla parte un dovere di
correttezza nel corso della formazione del contratto>>.
In tal
senso una sentenza del Tribunale di Rovereto del 18.1.2006, n. 32, basata sulla
ricostruzione, accolta dal Tribunale anche dalla coeva sentenza n. 31 del 2006,
secondo cui l’ordine sarebbe da considerare come direttiva ex art. 1711 cc del
mandante: ‘L’esecuzione di un ordine in
carenza del cosiddetto contratto-quadro determina la nullità dell’atto di
negoziazione per mancanza di causa, trattandosi di un negozio di attuazione di
un mandato nullo o inesistente. ‘.
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