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Contratti,
forma
Tribunale di Mantova
13 marzo 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.
Contratti bancari – Forma scritta – Necessità –
Sottoscrizione del contratto di una sola parte – Produzione in giudizio da
parte del successore – Irrilevanza.
Con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. 17.2.1992
n. 154 - poi recepito nell’art. 117 del T.U. D.lgs. 1.9.1993 n. 385 - tutti i
contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di
nullità, requisito questo che non può ritenersi rispettato nel caso di
sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente.
Né può ritenersi che la produzione in giudizio ad opera
della parte che non ha sottoscritto il contratto determini il perfezionamento
del negozio qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso non
dall’originario contraente non sottoscrittore, ma dal successore dello stesso
né l’atto di opposizione, in cui è dedotta la nullità del negozio per difetto
di forma, può ritenersi manifestazione scritta della volontà di far propri
gli effetti del contratto non perfezionato.
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 15.6.2002 la I. S.a.s. di A. D. &
C., nonché A. D. personalmente, unitamente a A. L., A. M. e P. A. proponevano
opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, provvisoriamente
esecutivo, n.324/02 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova in data
26.3.2002 a favore di Banca *** nei confronti dei medesimi per l’importo di
€.67.246,79, oltre interessi e spese di procedura, quale somma dovuta, in
qualità di debitore principale la società ed in qualità di fideiussori le
persone fisiche, in forza del saldo debitore del c/c n.11010L intestato alla
I. S.a.s. di A. D. & C. presso l’agenzia di Mantova della Banca ****,
Banca incorporata per fusione nella società ingiungente.
A fondamento dell’opposizione e della
richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto gli attori eccepivano, in
principalità, la nullità dei rapporti bancari in essere ex art. 117 n. 1 e 3
del D. Lgs. n. 385/93 per inosservanza dell’obbligo di forma scritta, ed in
subordine che l’intero credito di cui all’ingiunzione era frutto di
illegittimi addebiti effettuati dalla Banca per interessi ultralegali,
interessi anatocistici, commissioni e oneri non pattuiti, nonché erronea
decorrenza delle valute. Peraltro l’Istituto di Credito non aveva tenuto
conto dei titoli costituiti in pegno ed il controvalore degli stessi, ritenendosi
la nullità dei rapporti, doveva essere restituito o quantomeno computato a
deconto del credito.
Si
costituiva tempestivamente in giudizio Banca *** contestando la fondatezza
delle tesi avversarie ed insistendo per il rigetto dell’opposizione proposta.
Eccepiva
il convenuto opposto che l’eccezione di nullità doveva essere rigettata
poiché i contratti si erano perfezionati ai sensi dell’art. 1326 c.c. con
proposte ed accettazioni formulate per iscritto e comunque avevano avuto
esecuzione, ed analogamente dovevano essere rigettate le eccezioni relative
agli interessi, che erano stati pattuiti per iscritto in misura oscillante
tra il 7,35% e l’8,25%.
Nel
corso del procedimento era rigettata la richiesta di sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto concessa ex art. 642 c.p.c..
Il
giudizio era istruito mediante l’espletamento di una consulenza tecnica.
All’udienza
del 27.9.2005, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, la causa
era trattenuta per la decisione con la concessione alle parti dei termini di
cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie
di replica.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
L’eccezione
di nullità dei contratti bancari dedotti in giudizio è fondata e merita
accoglimento.
Con
l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154 - poi recepito
nell’art. 117 del T.U. D.lgs. 1.9.1993 n. 385 - tutti i contratti bancari
devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità
(v.Trib.Torino 13.1.2003, Trib.Napoli 16.1.2001).
Si
consideri che per regola generale, nei contratti nei quali la forma scritta è
prescritta ad substantiam, tale forma è richiesta come elemento
costitutivo del negozio, ragion per cui in difetto del suddetto requisito il
negozio non si perfeziona.
Il
contratto di conto corrente di cui si discute nella presente causa, prodotto
sia da parte attrice che da parte convenuta, risulta sottoscritto unicamente
dalla società I. di A. D. & C. S.a.s..
Né
può ritenersi che la produzione in giudizio ad opera della parte che non ha
sottoscritto il contratto determini il perfezionamento del negozio nella
forma documentale prescritta, qualora la produzione sia effettuata - come nel
caso in esame - nel giudizio promosso non dall’originario contraente non
sottoscrittore, ma dal successore dello stesso, essendo evidente che la
manifestazione della volontà contrattuale, propria del soggetto contraente,
non può essere espressa da altri. La Banca ingiungente, nella specie, non
essendo parte del contratto, non può concorrere a formare il consensum in
idem placitum, non potendo contribuire a formare quel consenso
indispensabile perché possa ritenersi perfezionato il contratto (in questo
senso la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica, v. Cass.25.2.2004 n.
3810 ma già Cass. 24.11.1980 n. 6234).
Per
altro verso si consideri che l’atto di opposizione, in cui in principalità è
dedotta la nullità del negozio per difetto di forma, non può certamente
ritenersi manifestazione scritta della volontà di far propri gli effetti del
contratto non perfezionato. E’ evidente, sul piano sostanziale, che
l’incontro delle volontà si determina solo se la controparte del processo,
che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non
manifesti la volontà di revoca (Cass. 14.4.2004 n. 7075, Cass. 11.3.2000 n.
2826).
Analogo
discorso può ripetersi per i contratti di apertura di credito (doc. 7 e 8 di
parte opponente).
Va,
infatti, premesso che anche per questi la forma scritta per la stipulazione
deve considerarsi obbligatoria, non potendo trovare applicazione, nella
specie, il disposto dell’art. 117 II co. T.u.b., come integrato prima dal
decreto del Ministero del Tesoro 24.4.1992, dalla circolare della Banca
d’Italia 24.5.1992, dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia
dell’agosto 1996 e poi dalla delibera C.I.C.R. del 4.3.2003 e dalle
Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia del luglio del 2003, (Cass.
9.7.2005 n. 14.470), atteso che i contratti di apertura di credito de quo non
si innestano in un rapporto di conto corrente redatto per iscritto in cui sia
già stata disciplinata compiutamente l’accessoria apertura di credito.
E’
anche vero che i documenti in atti, sottoscritti anch’essi esclusivamente
dalla società opponente, iniziano con la frase “Abbiamo ricevuto la pregiata
Vostra del … il cui testo di seguito trascriviamo…”, per cui potrebbe
apparire che la stipulazione sia avvenuta, a mente del disposto dell’art.
1326 c.c., attraverso una proposta scritta dell’Istituto prima, seguita da
un’accettazione della I. di A. D. & C. S.a.s. I. di A. D. & C.
S.a.s.. Nessuna delle due parti, tuttavia, ha prodotto questa proposta
contrattuale recante la sottoscrizione dell’Istituto bancario, per cui - allo
stato degli atti - considerata la contestazione specifica sollevata dall’opponente,
e valutato che la sussistenza del requisito formale non può essere ricavata
aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il
contratto, la stessa non può ritenersi sussistente.
Dalle
considerazioni che precedono deriva che i contratti bancari sopra indicati
devono essere dichiarati nulli per carenza di forma.
In
accoglimento dell’opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve,
quindi, essere revocato poiché il credito monitoriamente ingiunto riguarda
unicamente l’esecuzione dei contratti de quo ed il pagamento del saldo
debitore del conto corrente.
Ben
avrebbe potuto la Banca, a fronte dell’eccezione di nullità sollevata in sede
di opposizione, formulare reconventio reconventionis e domandare,
nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione, la ripetizione dell’indebito
oggettivo, ma la relativa domanda non è stata proposta, né può considerarsi
implicita, essendo completamente diversa la causa petendi.
Dalla
nullità dei contratti sopra indicati consegue altresì la legittimità della
richiesta di restituzione dei titoli costituiti in pegno.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le
spese relative alla consulenza tecnica espletata sono poste definitivamente a
carico della Banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice
dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, così giudica:
in
accoglimento dell’opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n.
324/02 emesso dal Presidente del Tribunale di Mantova in data 26.3.2002;
ordina
alla Banca *** la restituzione alla I. di A. D. & C. S.a.s. I. di A. D.
& C. S.a.s. dei titoli costituiti in pegno a garanzia dell’apertura di
credito in c/c;
condanna
la Banca *** alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente
e liquidate in € 9.216,39 di cui € 227,64 per spese, € 2.990,00 per diritti,
€ 5.000,00 per onorari, € 998,75 per spese generali, oltre IVA e CPA come per
legge;
pone
definitivamente a carico della Banca opposta le spese relative alla
consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
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