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Sezione I - Giurisprudenza

documento 333/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 15 marzo 2006 – Pres. A. Dell’aringa, Rel. Dr. L. De Simone.

 

Processo societario – Disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto effettuato con istanza di fissazione udienza – Inammissibilità.

 

Il disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto con la comparsa di risposta deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, nella memoria di replica ex art. 6 d. lgs. n. 5/2003 e non nell’istanza di fissazione di udienza, posto che l’art. 9 d. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie nell’istanza di fissazione d’udienza. Il disconoscimento, inoltre, si colloca nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, potendo dar luogo all’istanza di verificazione preordinata all’utilizzazione nel processo della prova documentale.

 

 

r.g. n. 3796/2005

omissis

a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 9.3.2006,

letti gli atti del procedimento n. 3796/05 promosso ex art. 1 d. lgs. 5/03;

visto il decreto del Giudice Relatore in data 2.2.2006;

sentite le parti;

rilevato che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito;

osservato, con riguardo all’eccepita nullità della costituzione di parte convenuta, che nella specie sussistono i presupposti di cui all’art. 184 bis c.p.c.,  risultando non alla stessa imputabile il tardivo deposito dell’atto di citazione notificato con in calce l’originaria procura alla lite;

considerato, relativamente all’eccezione di inammissibilità del disconoscimento di documenti operato da parte attrice nell’istanza di fissazione di udienza collegiale, che la medesima debba trovare accoglimento, atteso che se l’attore avesse ritenuto di replicare alla comparsa di risposta del convenuto avrebbe dovuto notificare al medesimo memoria di replica ex art. 6 D. Lgs. n. 5/2003 e non istanza di fissazione di udienza, e questo per il fatto che l’art. 9 D. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie nell’istanza di fissazione d’udienza, e per contro il disconoscimento deve inquadrarsi nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, ben potendo essere seguito dall’istanza di verificazione preordinata all’utilizzazione nel processo della prova documentale,

rilevato conseguentemente che i docc. 4 e 6 di parte convenuta debbono valutarsi implicitamente riconosciuti e validamente acquisiti agli atti, per cui appaiono superflui i capitoli di prova n. 10) e n. 11)  formulati dall’Istituto di Credito convenuto;

ritenuto, per il rimanente, che il decreto emesso ex art. 12 d. lgs. 5/03 debba essere confermato,

considerato che appare opportuno delegare al Giudice Relatore l'assunzione dei mezzi di prova e l’espletamento della consulenza tecnica;

P.T.M.

fissa, per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi l'udienza del 13 ottobre 2006 alle ore 9 avanti al Giudice Relatore che provvederà, esaurita l’istruttoria, a fissare l’udienza di discussione avanti al Collegio.














 

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