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Tribunale di Mantova
15 marzo 2006 – Pres. A. Dell’aringa, Rel. Dr. L. De Simone. Processo societario – Disconoscimento di documenti prodotti dal
convenuto effettuato con istanza di fissazione udienza – Inammissibilità.
Il disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto con la
comparsa di risposta deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, nella
memoria di replica ex art. 6 d. lgs. n. 5/2003 e non nell’istanza di
fissazione di udienza, posto che l’art. 9 d. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle
parti la formulazione di nuove richieste istruttorie nell’istanza di
fissazione d’udienza. Il disconoscimento, inoltre, si colloca nell’ambito
dell’attività probatoria delle parti, potendo dar luogo all’istanza di
verificazione preordinata all’utilizzazione nel processo della prova
documentale.
r.g. n. 3796/2005
omissis a scioglimento della riserva di cui
al verbale d’udienza del 9.3.2006, letti
gli atti del procedimento n. 3796/05 promosso ex art. 1 d. lgs. 5/03; visto
il decreto del Giudice Relatore in data 2.2.2006; sentite le parti; rilevato che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito; osservato,
con riguardo all’eccepita nullità della costituzione di parte convenuta, che
nella specie sussistono i presupposti di cui all’art. 184 bis c.p.c., risultando non alla stessa imputabile
il tardivo deposito dell’atto di citazione notificato con in calce
l’originaria procura alla lite; considerato,
relativamente all’eccezione di inammissibilità del disconoscimento di
documenti operato da parte attrice nell’istanza di fissazione di udienza
collegiale, che la medesima debba trovare accoglimento, atteso che se
l’attore avesse ritenuto di replicare alla comparsa di risposta del convenuto
avrebbe dovuto notificare al medesimo memoria di replica ex art. 6 D. Lgs. n.
5/2003 e non istanza di fissazione di udienza, e questo per il fatto che
l’art. 9 D. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle parti la formulazione di nuove
richieste istruttorie nell’istanza di fissazione d’udienza, e per contro il
disconoscimento deve inquadrarsi nell’ambito dell’attività probatoria delle
parti, ben potendo essere seguito dall’istanza di verificazione preordinata
all’utilizzazione nel processo della prova documentale, rilevato
conseguentemente che i docc. 4 e 6 di parte convenuta debbono valutarsi
implicitamente riconosciuti e validamente acquisiti agli atti, per cui
appaiono superflui i capitoli di prova n. 10) e n. 11) formulati dall’Istituto di Credito
convenuto; ritenuto,
per il rimanente, che il decreto emesso ex art. 12 d. lgs. 5/03 debba essere
confermato, considerato
che appare opportuno delegare al Giudice Relatore l'assunzione dei mezzi di
prova e l’espletamento della consulenza tecnica; P.T.M. fissa, per l'assunzione dei mezzi di
prova ammessi l'udienza del 13 ottobre 2006 alle ore 9 avanti al Giudice
Relatore che provvederà, esaurita l’istruttoria, a fissare l’udienza di
discussione avanti al Collegio. |