IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 335/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, ord. 16 maggio 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.

 

Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di notizie e documenti non autorizzati Nullità – Sussistenza.

 

Notizie reperibili in internet – Notizie di comune esperienza – Fatto notorio – Esclusione.

 

Deve essere dichiarata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio nella parte in cui riporti notizie e documentazione in mancanza dei presuppositi di cui all’art. 198 c.p.c. (consenso delle parti all’esame di documenti non prodotti in causa) o dell’art. 2711 c.c. (richiesta di acquisizione da parte dell’ufficio).

 

Le notizie reperibili in internet non costituiscono di per sè nozioni di comune esperienza, secondo la definizione dell’art. 115 ult. co. c.p.c., norma che, derogando al principio dispositivo, deve essere interpretata in senso restrittivo. Può, infatti, ritenersi "notorio" solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.

 

 

omissis

rg. N. 3028/2003

in ordine all’eccezione di nullità della consulenza tecnica espletata,

       rilevato che effettivamente il CTU ha acquisito da siti web notizie relative al Gruppo Sitindustrie nonché il bilancio della società convenuta al 31.12.1994, senza che sussistessero i presupposti né dell’art. 198 c.p.c. – mancando, in particolare, il consenso delle parti all’esame di documenti non prodotti in causa-, né dell’art. 2711 c.c., non risultando formulata alcuna richiesta di acquisizione da parte dell’ufficio,

       ritenuto, d’altro canto, che le notizie acquisite attraverso internet non possano definirsi nozioni di comune esperienza, a mente dell’art. 115 ult. co. c.p.c., dovendo la norma essere intesa in senso rigoroso, comportando la stessa una deroga al principio dispositivo, per cui "notorio" deve intendersi solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività,

       osservato che alla luce della documentazione acquisita il CTU dott. ** ha ritenuto di desumere la rilevante consistenza del Gruppo Sitindustrie nel panorama internazionale del settore, evidenziando questo aspetto ai fini della conoscibilità dello stato di insolvenza di Belleli S.p.A. all’epoca dei pagamenti di cui è chiesta la revoca, sostanzialmente ritenendo Sitindustrie un operatore economico medio con caratteristiche peculiari,

       considerato che l’acquisizione di documentazione non ritualmente introdotta nel processo, laddove utilizzata dal CTU,  necessariamente determina la nullità della consulenza (v. Cass. 19.8.2002, n. 12231, Cass. 14.8.1999 n. 8659; Cass. 26.6.1984 n. 3743, Tribunale Roma, 9 marzo 2004),

       ritenuto tuttavia che, per disposto dell’art. 159 c.p.c., atteso che la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti, deve  - nel caso in esame, considerata la pluralità di quesiti demandati al CTU e l’assoluta marginalità della documentazione acquisita d’ufficio dal consulente rispetto all’incarico conferito ed espletato  - limitarsi al nullità alla acquisizione dei doc. 2) e 14) allegati alla relazione peritale e alla considerazione a pag. 69 sub b) relativa alla peculiarità di Sitindustrie  come operatore economico medio,

dichiara

la nullità parziale della consulenza tecnica espletata limitatamente agli aspetti sopra evidenziati,

in ordine alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, così come reiterate nella memoria del 15.5.2006,

non ammette

i capitoli indicati di cui alla memoria 2.4.2005 contenendo il cap. 3) valutazioni non consentite ai testi, essendo il cap. 5) troppo genericamente formulato, in contrasto con il dovere di specificità previsto dall’art. 244 c.p.c.,  ed essendo il cap. 15), nonché il capitolo di cui alla memoria 2.5.2005  relativi a circostanze documentalmente provate,

su istanze delle parti,

concede

termine alle stesse per il deposito di memorie tecniche di commento alla CTU entro il 30.9.2006 e rinvia al 28.11.2006 ore 9.

Si comunichi alle parti e al CTU.














 

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