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Tribunale di Mantova,
ord. 16 maggio 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone. Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di notizie e
documenti non autorizzati - Nullità – Sussistenza. Deve essere dichiarata la nullità della consulenza
tecnica d’ufficio nella parte in cui riporti notizie e documentazione in
mancanza dei presuppositi di cui all’art. 198 c.p.c. (consenso delle parti
all’esame di documenti non prodotti in causa) o dell’art. 2711 c.c.
(richiesta di acquisizione da parte dell’ufficio) Notizie reperibili in internet – Notizie di comune
esperienza – Fatto notorio – Esclusione. Le notizie reperibili in internet non costituiscono di
per sè nozioni di comune esperienza, secondo la definizione dell’art. 115 ult.
co. c.p.c., norma che, derogando al principio dispositivo, deve essere
interpretata in senso restrittivo. Può, infatti, ritenersi
"notorio" solo il fatto che una persona di media cultura conosce in
un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da
internet, quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei
cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della
collettività. omissis rg. N. 3028/2003 in ordine all’eccezione di nullità
della consulenza tecnica espletata, rilevato
che effettivamente il CTU ha acquisito da siti web notizie relative al Gruppo
Sitindustrie nonché il bilancio della società convenuta al 31.12.1994, senza
che sussistessero i presupposti né dell’art. 198 c.p.c. – mancando, in particolare,
il consenso delle parti all’esame di documenti non prodotti in causa-, né
dell’art. 2711 c.c., non risultando formulata alcuna richiesta di
acquisizione da parte dell’ufficio, ritenuto,
d’altro canto, che le notizie acquisite attraverso internet non possano
definirsi nozioni di comune esperienza, a mente dell’art. 115 ult. co.
c.p.c., dovendo la norma essere intesa in senso rigoroso, comportando la
stessa una deroga al principio dispositivo, per cui "notorio" deve
intendersi solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato
tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet
quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini
non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività, osservato
che alla luce della documentazione acquisita il CTU dott. ** ha ritenuto di
desumere la rilevante consistenza del Gruppo Sitindustrie nel panorama
internazionale del settore, evidenziando questo aspetto ai fini della
conoscibilità dello stato di insolvenza di Belleli S.p.A. all’epoca dei
pagamenti di cui è chiesta la revoca, sostanzialmente ritenendo Sitindustrie
un operatore economico medio con caratteristiche peculiari, considerato
che l’acquisizione di documentazione non ritualmente introdotta nel processo,
laddove utilizzata dal CTU,
necessariamente determina la nullità della consulenza (v. Cass.
19.8.2002, n. 12231, Cass. 14.8.1999 n. 8659; Cass. 26.6.1984 n. 3743,
Tribunale Roma, 9 marzo 2004), ritenuto
tuttavia che, per disposto dell’art. 159 c.p.c., atteso che la nullità di una
parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti,
deve - nel caso in esame,
considerata la pluralità di quesiti demandati al CTU e l’assoluta marginalità
della documentazione acquisita d’ufficio dal consulente rispetto all’incarico
conferito ed espletato -
limitarsi al nullità alla acquisizione dei doc. 2) e 14) allegati alla
relazione peritale e alla considerazione a pag. 69 sub b) relativa alla
peculiarità di Sitindustrie come
operatore economico medio, dichiara la nullità parziale della consulenza
tecnica espletata limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, in ordine alle istanze istruttorie
formulate da parte convenuta, così come reiterate nella memoria del
15.5.2006, non ammette i capitoli indicati di cui alla
memoria 2.4.2005 contenendo il cap. 3) valutazioni non consentite ai testi,
essendo il cap. 5) troppo genericamente formulato, in contrasto con il dovere
di specificità previsto dall’art. 244 c.p.c., ed essendo il cap. 15), nonché il capitolo di cui alla
memoria 2.5.2005 relativi a
circostanze documentalmente provate, su istanze delle parti, concede termine alle stesse per il deposito
di memorie tecniche di commento alla CTU entro il 30.9.2006 e rinvia al
28.11.2006 ore 9. Si comunichi alle parti e al CTU. |