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Tribunale di Mantova
10 maggio 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.
Azione revocatoria
fallimentare – Credito assistito da privilegio speciale – Interesse ad agire
– Acquisizione del bene all’attivo del fallimento – Necessità.
Al fine di valutare la
sussistenza dell’interesse del curatore ad esperire azione revocatoria del
pagamento di un credito assistito da privilegio speciale, occorre che il bene
cui il privilegio si riferisce sia stato acquisito all’attivo fallimentare.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto revocabile il pagamento eseguito
allo spedizioniere in quanto le cose trasportate non erano state acquisite
all’attivo del fallimento).
omissis
r.g. N. 753/2003
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in
data 17.03.2003 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del
curatore fallimentare, conveniva in giudizio la S.A. S.p.A. affinché fossero
revocati, ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., i pagamenti della somma
complessiva di € 266.595,50 eseguiti dalla società fallita in favore della
convenuta a mezzo di bonifici bancari tra i mesi di luglio e ottobre del
1995.
Esponeva il Fallimento attore che i
pagamenti indicati erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data di
ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e che
la società convenuta conosceva lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in
liquidazione, come poteva evincersi tanto da dati oggettivi, quali le
molteplici iscrizioni di ipoteche e di privilegi speciali risultanti dai
pubblici registri, e la copiosa ed allarmante rassegna stampa che evidenziava
lo stato di crisi della società, quanto dal comportamento tenuto dalla stessa
S.A. S.p.A. che mentre aveva convenuto il pagamento delle fatture a 60 giorni
ed inizialmente aveva accettato che i pagamenti da parte della fallita
avvenissero in lieve ritardo, nell’evolversi del rapporto aveva preteso il
pagamento anticipato delle spedizioni, ritenendo all’uopo le polizze di
carico della merce.
Si
costituiva ritualmente in giudizio la S.A. S.p.A. eccependo in rito la
nullità della procura a margine della citazione essendo illeggibile la
sottoscrizione ivi apposta, ed osservando, nel merito, che la convenuta non
conosceva all’epoca lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. e che era
inadeguata la prova offerta sul punto dalla Curatela.
Il procedimento veniva istruito
mediante le produzioni documentali effettuate dalle parti.
Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del
19.10.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
L’eccezione preliminare di nullità
della procura alle liti è infondata e conseguentemente deve essere rigettata.
Per giurisprudenza univoca e
condivisibile la sottoscrizione autenticata illeggibile determina la nullità
della procura alle liti solo ove non sia possibile desumere il nominativo
della persona fisica che ha conferito la procura e quindi di riscontrarne i
poteri rappresentativi (Cass. 19.12.2003 n. 19562, Cass. 28.11.2003 n.
18239). Nella specie emerge dall’atto processuale e dai documenti allegati
che la sottoscrizione in calce alla procura è stata apposta dal Curatore del
Fallimento, dott. ***, munito di autorizzazione a stare in giudizio ex art.
25 L.F., con atto di data certa anteriore al conferimento del mandato (doc. 1
del fascicolo attoreo), e quindi non possono esservi dubbi in ordine
all’individuazione del sottoscrittore.
Passando al merito, la questione
pregiudiziale che deve essere affrontata riguarda l’interesse ad agire della
curatela, atteso che nella specie i pagamenti per cui è causa risultano
eseguiti mentre la merce e le polizze di carico erano nella disponibilità della
società convenuta, che li deteneva in qualità di spedizioniere-vettore, ed il
credito di S.A. S.p.A. era assistito dal privilegio speciale previsto
dall’art. 2761 c.c..
E’ senz’altro condivisibile
l’orientamento giurisprudenziale richiamato da parte convenuta per cui
sussiste un interesse della curatela ad esperire azione revocatoria solo “nei
limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento,
non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene cui
il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della
concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori” (Cass. 8.3.1993 n.
2751). Preme, tuttavia, rilevare che il presupposto della dimostrazione di
incapienza del bene in sede di riparto a soddisfare il credito, può trovare
ingresso nella valutazione dell’interesse ad agire della curatela, solo se
sia acclarata la sussistenza del bene a cui il privilegio si riferisce
nell’attivo fallimentare. Solo in questa ipotesi, infatti, si pone l’esigenza
di riscontrare la prelazione del creditore assistito da privilegio speciale,
atteso che se il bene non sussiste al momento della verifica dello stato
passivo, il relativo credito troverà collocazione solo chirografaria in sede
di riparto, e questo per effetto dell’impossibilità materiale di
realizzazione del privilegio speciale (analogamente avviene per i crediti di
rivalsa dell’IVA, Cass. 1.6.1995 n. 6149; Cass. 2.2.1995 n. 1227).
Nella specie appare incontestato che
le cose trasportate da Saima Avandero S.p.A. per conto di Belleli S.p.A. non
siano mai entrate a far parte dell’attivo fallimentare, posto che dalle
fatture in atti si evince che si trattava di beni di Belleli S.p.A. destinati
in Qatar all’acquirente finale QAFCO QATAR FERTILIZER CO. o in Arabia Saudita
alla Belleli Saudi Heavy Ind.LTD.
Ne consegue che il credito di S.A.
S.p.A. non può più qualificarsi privilegiato e l’interesse della Curatela
all’esperimento dell’azione revocatoria può ritenersi presunto nel generale
pregiudizio per i creditori conseguente agli atti di disposizione del
patrimonio compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quanto al presupposto oggettivo
dell’azione promossa, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta dal
Fallimento attore emerge l'avvenuto pagamento di una pluralità di debiti
liquidi ed esigibili per mezzo di bonifici bancari emessi dalla società
fallita in favore della S.A. S.p.A. per l’importo complessivo di € 266.595,50
di cui £.47.746.690 (pari a € 24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995 (doc.
7 e 8 di parte attrice), £.81.007.940 (pari a € 41.837,11) con valuta
debitore 1.8.1995 (doc. 11 e 12 di parte attrice), £.90.000.000 (pari a €
46.481,12) con valuta debitore 21.8.1995 (doc. 14 e 15 di parte attrice),
£.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta debitore 23.8.1995 (doc. 17A e 17
B di parte attrice), £.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore
25.9.1995 (doc. 17D e 17E di parte attrice), £.214.311.024 (pari a €
110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995 (doc. 17G e 17H di parte attrice).
Deve, altresì, affermarsi che i
pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine annuale di cui all’art. 67
L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per
giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la
revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del
provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie
l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con
decreto del 16.11.1995 - (Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997 n. 5071-
nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/1995 e nelle
ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997).
Quanto al requisito soggettivo
dell’azione proposta, va preliminarmente osservato che non riveste alcuna
rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi favorevole circa il
risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in sede di ammissione
della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata in data
16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dalla società convenuta. Sia
la Corte di Cassazione (Cass. 29.9.1999 n. 10792, Cass. 21.2.1997 n. 1612)
che la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 110 del 1995, confermata
nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997) hanno più volte sottolineato che
l’amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro
principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile
reversibilità della crisi in cui versa l’impresa. Questo in quanto
“insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che divergono solo per
l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la “temporanea
difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con l’incapacità
dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni.
E’ peraltro evidente che non si
discute oggi della fondatezza della previsione di risanamento, essendo
sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi acclarata sia
l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca
evidenziatasi. Qui ci si occupa del diverso profilo della consapevolezza in
cui il creditore beneficiario dell’atto revocando versava circa lo stato
patologico in cui si trovava l’impresa, a prescindere che fosse sanabile o
non l’insolvenza.
Occorre, pertanto, unicamente riscontrare
se il creditore, sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua
disposizione, non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto economico
in cui versava il debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha
documentato che la società S.A. S.p.A., la quale aveva in corso un rapporto
continuativo con la società fallita, effettuando spedizioni via mare di
manufatti e materiali da La Spezia a Dubai, e con la quale di regola erano
convenuti i termini dilazionati di pagamento previsti dalla prassi
commerciale, dopo aver ricevuto in ritardo alcuni pagamenti, per dar corso
alle ulteriori spedizioni di merci, ha addirittura ha esercitato il diritto
di ritenzione sui beni trasportati (v. deposizione del teste Casapietra
Umberto). Un tale comportamento, che evidenzia la volontà di forzare un
pagamento ritenuto dubbio sospendendo la prestazione convenuta, considerata
la lunga conoscenza commerciale che vi era tra le parti, esplicita in maniera
significativa la percezione da parte del creditore di un’evoluzione negativa
dell’affidabilità del proprio contraente e la consapevolezza di una sua
sempre più precaria situazione economica.
Il
Fallimento attore ha peraltro anche posto in luce alcuni indicatori oggettivi
dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società
fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli
S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio,
all’epoca del pagamenti revocandi, come si evince dalla pluralità di ipoteche
iscritte sui beni della fallita e dalle allarmanti notizie di stampa - anche
a livello nazionale - (si vedano in particolare gli articoli in atti del Sole
24 Ore e Milano e Finanza precedenti ai pagamenti per cui è causa) (per la rilevanza
presuntiva delle circostanze indicate Cass. 23.1.1997 n. 699, Cass. 14.4.1983
n. 2607, Trib. Roma 31.1.1987, Trib. Cagliari 26.2.1998).
Ora,
dagli articoli dei quotidiani prodotti si ricava che nell’estate del 1995 la
Belleli S.p.A. non erogava, se non con grandi ritardi, gli stipendi ed i
salari dei dipendenti, e gli Istituti di credito avevano iniziato a valutare
ogni possibile rimedio al grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato
affidato incarico all’advisor milanese ** di redigere un piano di
ristrutturazione industriale e finanziario dell’intero Gruppo.
Soprattutto
il problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era particolarmente
avvertito nella realtà mantovana e di Taranto per questo si susseguirono -
nel periodo che qui interessa (luglio/novembre 1995) - manifestazioni
sindacali dentro e fuori gli stabilimenti, scioperi e interventi della
pubblica amministrazione.
Se
questa era la situazione in cui si trovava Belleli S.p.A. nell’estate del
1995, non rileva se nello specifico i vertici della società convenuta
avessero letto i singoli articoli dei quotidiani prodotti, dovendo ritenersi
che la consapevolezza del dissesto non potesse che essere generalizzata e
diffusa.
Ritenuta, quindi, altresì provata la scientia
decoctionis in capo al convenuto deve ritenersi fondata anche l'azione
revocatoria proposta ex art. 67 II co. L.F..
Conseguentemente
devono essere revocati i pagamenti eseguiti da Belleli S.p.A. a S.A. S.p.A.
di £.47.746.690 (pari a €24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995, di
£.81.007.940 (pari a €41.837,11) con valuta debitore 1.8.1995, di
£.90.000.000 (pari a € 46.481,12) con valuta debitore 21.8.1995, di
£.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta debitore 23.8.1995, di
£.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore 25.9.1995, di
£.214.311.024 (pari a € 110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995 e
condannata parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, pari a €
266.595,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Nulla
compete a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che il negozio oggetto di
azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita e la sua
inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha
natura costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma
liquida di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di
valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla
domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224
c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in
questa sede.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice
dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, così giudica:
revoca
i pagamenti eseguiti da Belleli S.p.A. a S.A. S.p.A. di £.47.746.690 (pari a
€ 24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995, di £.81.007.940 (pari a €
41.837,11) con valuta debitore 1.8.1995, di £.90.000.000 (pari a € 46.481,12)
con valuta debitore 21.8.1995, di £.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta
debitore 23.8.1995, di £.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore
25.9.1995, di £.214.311.024 (pari a € 110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995;
condanna S.A. S.p.A. alla restituzione dell’importo
indicato, pari a € 266.595,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna
S.A. S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento
Belleli S.p.A. e liquidate in € 10.417,85 di cui € 737,34 per spese, €
2.004,90 per diritti, € 6.600,00 per onorari, € 1.075,61 per spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge.
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