IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 336/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 10 maggio 2006 – G.U. Dr. Laura De Simone.

 

Azione revocatoria fallimentare – Credito assistito da privilegio speciale – Interesse ad agire – Acquisizione del bene all’attivo del fallimento – Necessità.

 

Al fine di valutare la sussistenza dell’interesse del curatore ad esperire azione revocatoria del pagamento di un credito assistito da privilegio speciale, occorre che il bene cui il privilegio si riferisce sia stato acquisito all’attivo fallimentare. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto revocabile il pagamento eseguito allo spedizioniere in quanto le cose trasportate non erano state acquisite all’attivo del fallimento).

 

 

omissis

r.g. N. 753/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.03.2003 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la S.A. S.p.A. affinché fossero revocati, ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., i pagamenti della somma complessiva di € 266.595,50 eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta a mezzo di bonifici bancari tra i mesi di luglio e ottobre del 1995.

Esponeva il Fallimento attore che i pagamenti indicati erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e che la società convenuta conosceva lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione, come poteva evincersi tanto da dati oggettivi, quali le molteplici iscrizioni di ipoteche e di privilegi speciali risultanti dai pubblici registri, e la copiosa ed allarmante rassegna stampa che evidenziava lo stato di crisi della società, quanto dal comportamento tenuto dalla stessa S.A. S.p.A. che mentre aveva convenuto il pagamento delle fatture a 60 giorni ed inizialmente aveva accettato che i pagamenti da parte della fallita avvenissero in lieve ritardo, nell’evolversi del rapporto aveva preteso il pagamento anticipato delle spedizioni, ritenendo all’uopo le polizze di carico della merce.

Si costituiva ritualmente in giudizio la S.A. S.p.A. eccependo in rito la nullità della procura a margine della citazione essendo illeggibile la sottoscrizione ivi apposta, ed osservando, nel merito, che la convenuta non conosceva all’epoca lo stato di insolvenza della Belleli S.p.A. e che era inadeguata la prova offerta sul punto dalla Curatela.

Il procedimento veniva istruito mediante le produzioni documentali effettuate dalle parti.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 19.10.2004, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di nullità della procura alle liti è infondata e conseguentemente deve essere rigettata.

Per giurisprudenza univoca e condivisibile la sottoscrizione autenticata illeggibile determina la nullità della procura alle liti solo ove non sia possibile desumere il nominativo della persona fisica che ha conferito la procura e quindi di riscontrarne i poteri rappresentativi (Cass. 19.12.2003 n. 19562, Cass. 28.11.2003 n. 18239). Nella specie emerge dall’atto processuale e dai documenti allegati che la sottoscrizione in calce alla procura è stata apposta dal Curatore del Fallimento, dott. ***, munito di autorizzazione a stare in giudizio ex art. 25 L.F., con atto di data certa anteriore al conferimento del mandato (doc. 1 del fascicolo attoreo), e quindi non possono esservi dubbi in ordine all’individuazione del sottoscrittore.

Passando al merito, la questione pregiudiziale che deve essere affrontata riguarda l’interesse ad agire della curatela, atteso che nella specie i pagamenti per cui è causa risultano eseguiti mentre la merce e le polizze di carico erano nella disponibilità della società convenuta, che li deteneva in qualità di spedizioniere-vettore, ed il credito di S.A. S.p.A. era assistito dal privilegio speciale previsto dall’art. 2761 c.c..

E’ senz’altro condivisibile l’orientamento giurisprudenziale richiamato da parte convenuta per cui sussiste un interesse della curatela ad esperire azione revocatoria solo “nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori” (Cass. 8.3.1993 n. 2751). Preme, tuttavia, rilevare che il presupposto della dimostrazione di incapienza del bene in sede di riparto a soddisfare il credito, può trovare ingresso nella valutazione dell’interesse ad agire della curatela, solo se sia acclarata la sussistenza del bene a cui il privilegio si riferisce nell’attivo fallimentare. Solo in questa ipotesi, infatti, si pone l’esigenza di riscontrare la prelazione del creditore assistito da privilegio speciale, atteso che se il bene non sussiste al momento della verifica dello stato passivo, il relativo credito troverà collocazione solo chirografaria in sede di riparto, e questo per effetto dell’impossibilità materiale di realizzazione del privilegio speciale (analogamente avviene per i crediti di rivalsa dell’IVA, Cass. 1.6.1995 n. 6149; Cass. 2.2.1995 n. 1227).

Nella specie appare incontestato che le cose trasportate da Saima Avandero S.p.A. per conto di Belleli S.p.A. non siano mai entrate a far parte dell’attivo fallimentare, posto che dalle fatture in atti si evince che si trattava di beni di Belleli S.p.A. destinati in Qatar all’acquirente finale QAFCO QATAR FERTILIZER CO. o in Arabia Saudita alla Belleli Saudi Heavy Ind.LTD.

Ne consegue che il credito di S.A. S.p.A. non può più qualificarsi privilegiato e l’interesse della Curatela all’esperimento dell’azione revocatoria può ritenersi presunto nel generale pregiudizio per i creditori conseguente agli atti di disposizione del patrimonio compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Quanto al presupposto oggettivo dell’azione promossa, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta dal Fallimento attore emerge l'avvenuto pagamento di una pluralità di debiti liquidi ed esigibili per mezzo di bonifici bancari emessi dalla società fallita in favore della S.A. S.p.A. per l’importo complessivo di € 266.595,50 di cui £.47.746.690 (pari a € 24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995 (doc. 7 e 8 di parte attrice), £.81.007.940 (pari a € 41.837,11) con valuta debitore 1.8.1995 (doc. 11 e 12 di parte attrice), £.90.000.000 (pari a € 46.481,12) con valuta debitore 21.8.1995 (doc. 14 e 15 di parte attrice), £.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta debitore 23.8.1995 (doc. 17A e 17 B di parte attrice), £.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore 25.9.1995 (doc. 17D e 17E di parte attrice), £.214.311.024 (pari a € 110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995 (doc. 17G e 17H di parte attrice).

Deve, altresì, affermarsi che i pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine annuale di cui all’art. 67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 - (Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997 n. 5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/1995 e nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997).

Quanto al requisito soggettivo dell’azione proposta, va preliminarmente osservato che non riveste alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi favorevole circa il risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in sede di ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata in data 16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dalla società convenuta. Sia la Corte di Cassazione (Cass. 29.9.1999 n. 10792, Cass. 21.2.1997 n. 1612) che la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 110 del 1995, confermata nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997) hanno più volte sottolineato che l’amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile reversibilità della crisi in cui versa l’impresa. Questo in quanto “insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che divergono solo per l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la “temporanea difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni.

E’ peraltro evidente che non si discute oggi della fondatezza della previsione di risanamento, essendo sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi acclarata sia l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca evidenziatasi. Qui ci si occupa del diverso profilo della consapevolezza in cui il creditore beneficiario dell’atto revocando versava circa lo stato patologico in cui si trovava l’impresa, a prescindere che fosse sanabile o non l’insolvenza.

Occorre, pertanto, unicamente riscontrare se il creditore, sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il debitore.

Nel caso di specie parte attrice ha documentato che la società S.A. S.p.A., la quale aveva in corso un rapporto continuativo con la società fallita, effettuando spedizioni via mare di manufatti e materiali da La Spezia a Dubai, e con la quale di regola erano convenuti i termini dilazionati di pagamento previsti dalla prassi commerciale, dopo aver ricevuto in ritardo alcuni pagamenti, per dar corso alle ulteriori spedizioni di merci, ha addirittura ha esercitato il diritto di ritenzione sui beni trasportati (v. deposizione del teste Casapietra Umberto). Un tale comportamento, che evidenzia la volontà di forzare un pagamento ritenuto dubbio sospendendo la prestazione convenuta, considerata la lunga conoscenza commerciale che vi era tra le parti, esplicita in maniera significativa la percezione da parte del creditore di un’evoluzione negativa dell’affidabilità del proprio contraente e la consapevolezza di una sua sempre più precaria situazione economica.

Il Fallimento attore ha peraltro anche posto in luce alcuni indicatori oggettivi dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio, all’epoca del pagamenti revocandi, come si evince dalla pluralità di ipoteche iscritte sui beni della fallita e dalle allarmanti notizie di stampa - anche a livello nazionale - (si vedano in particolare gli articoli in atti del Sole 24 Ore e Milano e Finanza precedenti ai pagamenti per cui è causa) (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate Cass. 23.1.1997 n. 699, Cass. 14.4.1983 n. 2607, Trib. Roma 31.1.1987, Trib. Cagliari 26.2.1998).

Ora, dagli articoli dei quotidiani prodotti si ricava che nell’estate del 1995 la Belleli S.p.A. non erogava, se non con grandi ritardi, gli stipendi ed i salari dei dipendenti, e gli Istituti di credito avevano iniziato a valutare ogni possibile rimedio al grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato affidato incarico all’advisor milanese ** di redigere un piano di ristrutturazione industriale e finanziario dell’intero Gruppo.

Soprattutto il problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era particolarmente avvertito nella realtà mantovana e di Taranto per questo si susseguirono - nel periodo che qui interessa (luglio/novembre 1995) - manifestazioni sindacali dentro e fuori gli stabilimenti, scioperi e interventi della pubblica amministrazione.

Se questa era la situazione in cui si trovava Belleli S.p.A. nell’estate del 1995, non rileva se nello specifico i vertici della società convenuta avessero letto i singoli articoli dei quotidiani prodotti, dovendo ritenersi che la consapevolezza del dissesto non potesse che essere generalizzata e diffusa.

Ritenuta, quindi, altresì provata la scientia decoctionis in capo al convenuto deve ritenersi fondata anche l'azione revocatoria proposta ex art. 67 II co. L.F..

Conseguentemente devono essere revocati i pagamenti eseguiti da Belleli S.p.A. a S.A. S.p.A. di £.47.746.690 (pari a €24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995, di £.81.007.940 (pari a €41.837,11) con valuta debitore 1.8.1995, di £.90.000.000 (pari a € 46.481,12) con valuta debitore 21.8.1995, di £.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta debitore 23.8.1995, di £.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore 25.9.1995, di £.214.311.024 (pari a € 110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995 e condannata parte convenuta alla restituzione dell’importo indicato, pari a € 266.595,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che il negozio oggetto di azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha natura costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla domanda giudiziale, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

revoca i pagamenti eseguiti da Belleli S.p.A. a S.A. S.p.A. di £.47.746.690 (pari a € 24.659,11) con valuta debitore 31.7.1995, di £.81.007.940 (pari a € 41.837,11) con valuta debitore 1.8.1995, di £.90.000.000 (pari a € 46.481,12) con valuta debitore 21.8.1995, di £.4.866.220 (pari a € 2.513,19) con valuta debitore 23.8.1995, di £.78.268.990 (pari a € 40.422,56) con valuta debitore 25.9.1995, di £.214.311.024 (pari a € 110.682,41) con valuta debitore 2.10.1995;

condanna S.A. S.p.A. alla restituzione dell’importo indicato, pari a € 266.595,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna S.A. S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento Belleli S.p.A. e liquidate in € 10.417,85 di cui € 737,34 per spese, € 2.004,90 per diritti, € 6.600,00 per onorari, € 1.075,61 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.














 

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