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Tribunale
di Palermo 24 febbraio 2006 – Pres. A. Monteleone, Est. Fabio Di Pisa.
Segnalazione dell’Avv. Alessandro Palmigiano
Associazione
dei consumatori
– Anatocismo – Inibitoria al rifiuto del ricalcolo del saldo
basato su clausola anatocistica – Rifiuto della banca di consegnare la
documentazione al cliente – Illegittimità.
Qualora
la banca neghi al cliente il ricalcolo del saldo del conto corrente
espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a tutto il 30
giugno 2000, la banca stessa continua di fatto ad utilizzare la clausola
illegittima della capitalizzazione, assoggettando un segmento del rapporto in
essere tra le parti ad una unilaterale capitalizzazione degli interessi.
(Nel
caso di specie, il Tribunale, accogliendo parte delle domande di una
associazione di consumatori, ha ordinato alla banca di astenersi dal
respingere le istanze avanzate da titolari di un rapporto di conto corrente
finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi al 30 giugno 2000).
omissis
r.g. n. 3237/2005
Svolgimento del
processo
Con atto di citazione ritualmente
notificato in data 4.3.2005 l'Adiconsum Associazione difesa consumatori e
ambiente ONLUS, in persona del suo segretario generale Paolino Landi (d'ora
in poi, per brevità, "Adiconsum") conveniva in giudizio dinanzi a
questo Tribunale la Banca *** Società per Azioni (per brevità "Banca
***") esponendo che la banca convenuta, sino alla data di entrata in
vigore della delibera CICR del 9.2.2000, si era avvalsa, nell'ambito dei
rapporti di apertura di credito in conto corrente, di una clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sui saldi risultati
passivi, clausola da ritenere vessatoria e nulla nei contratti conclusi con i
consumatori, come riconosciuto dai giudici di legittimità e, segnatamente,
dalla pronunzia del Supremo Collegio a Sezioni Unite n. 21095 in data
4.11.2005.
Nell'evidenziare che l'istituto di
credito convenuto aveva opposto il proprio rifiuto alle richieste, avanzate
dai singoli consumatori, di restituzione delle somme percepite in virtù della
applicazione della anzidetta clausola (nulla e vessatoria ex art. 1469 bis
cod. civ.), osservava che tale rifiuto integrava gli estremi di un
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti ai sensi
dell'art. 3 lett. a) l. 30 Luglio 1998 n. 281.
Lamentava, altresì, che il Banca ***
aveva negato ai consumatori - sia in sede giudiziale che in sede
stragiudiziale - l'accesso alla documentazione relativa ai loro
conti correnti (e segnatamente agli estratti conto) antecedenti i dieci anni
dalla richiesta e ciò sebbene tale documentazione esistesse e fosse stata
conservata, sia pure su supporto informatico.
Tanto premesso chiedeva: a)
dichiarare la natura vessatoria ai sensi degli artt.
1469 bis e segg. cod. civ. nonché la
nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti
dal correntista operanti prima dell'aprile 2000; b) inibire alla banca
convenuta l'uso di tali clausole nei rapporti con i consumatori; c)
dichiarare che il comportamento della banca, consistito nel rifiuto, da un
lato, di dare corso alla restituzione delle somme percepite in ragione della
menzionata clausola e, dall'altro, di consegnare la documentazione contabile
relativa ai rapporti dì conto corrente, anche se anteriore al decennio dalla
richiesta, costituiva violazione degli interessi dei consumatori ai sensi
dell'art. 3, comma 1° lett. a) l. 281/1998; d) ordinarsi alla banca convenuta
di cessare tale condotta e, conseguentemente, di restituire ai clienti
consumatori le somme indebitamente percepite in virtù della applicazione di
tale clausola nonché di consegnare agli istanti copia di tutta la
documentazione bancaria relativa al rapporto contrattuale, anche se
antecedente al decennio; e) adottare ogni altra misura idonea a correggere od
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, come previsto
dall'art 3 della legge cit.; f) ordinarsi la pubblicazione del provvedimento
a spese della società convenuta su alcuni quotidiani nazionali come previsto
dall'art. 1469 sexies comma terzo cod. civ. nonché dall'art. 3 lett. leg.
cit.; g) ordinare alla convenuta di inviare ai propri clienti consumatori una
missiva contenente indicazioni esplicative in ordine alle vessatorietà della
richiamata clausola ed alla illiceità dei propri comportamenti; h) disporre,
ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis l. 30 Luglio 1998 n. 281, in ipotesi di
inadempimento degli obblighi stabiliti nella sentenza, decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione della stessa, il pagamento da parte del Banca *** di una somma
pari ad € 1.032,00 per ogni giorno di ritardo.
Si costituiva il Banca *** il quale
rilevava, in primo luogo, la inammissibilità della richiesta di parte attrice
atteso che le clausole in contestazione non erano più operanti, perché
sostituite da quelle adottate in conformità alla citata delibera CICR del
9.2.2000.
Eccepiva, poi, la inammissibilità
della istanza volta alla declaratoria della illegittimità della utilizzazione
di detta clausola nonché del rifiuto opposto da essa convenuta di restituire
le somme percepite sulla base di clausole anatocistiche vigenti anteriormente
alla citata delibera, in quanto parte attrice mirava, in relazione ai fatti
de quibus, ad un "accertamento giudiziale con portata generale ed
astratta" non previsto dalla legislazione vigente. Precisava, in
particolare, come il giudice "essendo indissolubilmente vincolato
all'accertamento del singolo, specifico fatto storico, non è facilitato ad
universalizzare il giudizio di liceità-illiceità formulato con riguardo a
quest'ultimo".
Rilevava, altresì, la liceità della
condotta di essa convenuta rifiutatasi di dare corso "spontaneamente -
cioè in assenza di un giudicato che, puntualmente caso per caso, accerti la
illegittimità di tale condotta -" alla restituzione delle somme
percepite in relazione alle clausole anatocistiche vigenti anteriormente alla
sopra richiamata delibera atteso che si imponeva, per ogni singola
fattispecie, una verifica in concreto della sussistenza dei presupporti del
diritto alla ripetizione vantato dal singolo cliente e tenuto conto che la
stessa, nell'esercizio del suo inviolabile diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, mirava a perseguire una revisione
dell'orientamento giurisprudenziale attualmente vigente.
Deduceva, altresì, come doveva
ritenersi del tutto inammissibile la richiesta finalizzata alla cessazione
della condotta della banca, asseritamente ostruzionistica, di procedere alla
restituzione delle somme percepite sia in considerazione del fatto che
"un siffatto ordine di cessazione configurerebbe gli estremi di una
inibitoria a contenuto positivo laddove, come è noto, la tutela inibitoria
pone capo ad un non facere..." sia in ragione della circostanza che
"suo tramite si finirebbe per dare fondamento a quel diritto al rimborso
in capo ai singoli clienti che, viceversa, non può che essere oggetto di uno
specifico accertamento caso per caso" nell'ambito di uno apposito
giudizio avente petitum e causa petendi rigorosamente circoscritti.
Aggiungeva, infine, che non poteva
trovare accoglimento la richiesta volta ad ottenere la consegna di tutta la
documentazione bancaria, anche anteriore al decennio, atteso che la condotta
di essa banca era conforme al dettato enunciato dall’art. 2200 cod. civ.
nonché alla previsione contenuta nell'art.
119 ult. co; D.Lgs 385/1993 e che era
contrario a buona fede nonché lesivo del diritto di difesa costringerla a
"reperire, allestire e collazionare una documentazione di mole eccezionalmente
ingènte che essa non è tenuta per legge a conservare e la fornisca ad una
massa indistinta dei suoi possibili futuri contraddittori".
A seguito dello scambio di memorie di
replica ex artt. 6 e 7 D.L.vo 17 Gennaio 2003, n.5, venivano depositate
l'istanza di fissazione dell'udienza da parte dell'Adiconsum nonché memoria
ex art. 10 D.L. citato da parte della convenuta.
Quindi il giudice relatore, con
decreto in data 5.12.2005, rigettava le prove dedotte dall'attrice,
rimettendo le parti dinanzi al collegio.
All'udienza collegiale del 24.2.2006,
dopo la discussione orale, il Tribunale confermava il decreto del giudice
relatore e poneva la causa in decisione, assegnando il termine di legge per
il deposito della sentenza.
Motivi della
decisione
Appare opportuno premettere alcune
puntualizzazioni sulla natura delle domande avanzate dell'attrice al fine di
una migliore comprensione delle eccezioni di parte convenuta.
Va osservato che l'Adiconsum, nel
lamentare la illegittimità della condotta del Banca *** inerente l'utilizzo
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nei
rapporti di conto corrente stipulati con i consumatori, a suo dire
pregiudizievole dei diritti di questi ultimi nonché la illiceità del
comportamento di detto istituto bancario rifiutatosi di consentire l'accesso
alla documentazione relativa ai conti correnti dei consumatori (e
segnatamente agli estratti conto) antecedenti i dieci anni dalla richiesta e
ciò sebbene tale documentazione fosse stata conservata dalla banca, ha
avanzato le domande oggetto di causa sia ai sensi dell'art. 1469 sexies cod.
civ. che ai sensi della L. 30 Luglio 1998, n. 231 (normative riproposte ed,
in parte, sostituite con talune modifiche nell'ambito del recente D.L.vo 6
Settembre 2005 n. 206, c.d. Codice del Consumo).
Rileva il Tribunale che le c.d.
azioni di interesse collettivo a contenuto inibitorio, di cui alle richiamate
disposizioni, mirano, da un lato, a fare cessare le condotte illecite già in
essere e dall'altro ad imporre all'autore della condotta lesiva degli
interessi dei consumatori un obbligo di astensione per l'avvenire da
comportamenti dei quali sia stata accertata l'antigiuridicità. E' chiaro, quindi, che il presupposto oggettivo delle azioni inibitorie ex
art. 1469 sexies cod. civ. ed ex art. 3 L. 231/1998 è differente posto che
l'inserimento di clausole vessatorie è soltanto uno dei possibili
comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori.
Al fine di comprendere la effettiva
portata della tutela 'innominata' prevista dalla normativa da ultimo indicata
[e riproposta, in modo sostanzialmente analogo, nell'ambito del menzionato
Codice del Consumo, art. 140] deve, invero, muoversi dal contenuto dell'art.
1 della citata legge [oggi sostituito dall'art. 2 della normativa da ultimo
indicata] ove si fa riferimento alla inderogabile esigenza di forte tutela
nell'ambito di una amplissima gamma di settori fondamentali per i cittadini:
salute, sicurezza e qualità dei prodotti, pubblicità commerciale,
correttezza, equità e trasparenza nei rapporti commerciali inerenti beni e
servizi privati, erogazione dei servizi pubblici secondo standards di qualità
ed efficienza.
E' chiaro, quindi, l'intento della
norma di introdurre e rafforzare strumenti di tutela collettiva per aumentare
la proiezione dei diritti dei consumatori ed assicurare esigenze di tutela
destinate, altrimenti, a rimanere insoddisfatte oltre che impedire che una
pluralità indefinita di pretese risarcitorie finisca per paralizzare il
sistema giudiziario, con la eventualità, peraltro, di giudizi contrastanti.
Fatte tali brevi considerazioni
occorre esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda
di inibitoria, sollevata dalla banca convenuta la quale assume, in primo
luogo, che la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi a debito non sarebbe ad oggi più operante, perché sostituita da
quella adottata in conformità alla citata delibera CICR del 9.2.2000 e, in
particolare, che detta clausola non sarebbe "più utilizzata in alcun modo
ed in alcun senso dal Banca ***".
Sul punto va precisato che sebbene
parte attrice faccia riferimento alla illiceità della clausola de qua
"prima dell'aprile del 2000", poiché l'art. 7 della delibera CICR
stabilisce, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della
delibera, che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni
contenute nella delibera entro il 30/6/00, il problema riguarda la sorte dei
contratti stipulati prima della delibera CICR e per il periodo fino al 30 giugno
2000.
Ne discende che, stante il richiamato
alla citata delibera, la domanda attorea va riferita alla data da ultimo
indicata, a prescindere dall'erroneo richiamo all'aprile 2000.
Ciò premesso va evidenziato che
l'istituto di credito convenuto ha, in particolare, eccepito che
".....Nel caso di specie non si vede come di utilizzazione della
clausola possa sensatamente parlarsi, posto che il rapporto tra la banca ed
il cliente è ormai esaurito e la pretesa restitutoria avanzata da
quest'ultimo trova la sua origine non nel contratto (il cui disciplinare
ospitava la clausola de qua) ma in una diversa fonte dell'obbligazione, cioè
il pagamento del presunto indebito, cioè delle somme corrisposte in ragione
della regola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. In altri
termini, è evidente che una cosa è che la banca continui ad applicare ad un
rapporto sorto prima che intervenisse la modifica imposta dalla delibera
CICR, ma ancora in corso al momento della entrata in vigore di quest'ultima,
la clausola nella sua versione originaria, proseguendo a capitalizzare
trimestralmente gli interessi attivi ma non quelli passivi; cosa ben diversa
è che la banca, chiusosi il rapporto di conto corrente, si astenga dal
restituire spontaneamente le somme di cui il cliente esige la
restituzione, nel presupposto (tutto da dimostrare) che la clausola
anatocistica fosse vessatoria, giacché qui la banca non sta ovviamente
utilizzando quella clausola - non la sta utilizzando per la semplice ragione
che è venuto meno il rapporto in vista della costituzione e della
regolamentazione del quale il contratto fu stipulato - ma piuttosto sta
adottando un comportamento che [......] è solo prodromico all'esercizio del
sacro ed inviolabile diritto di difesa".
La superiore eccezione, ad avviso di
questo Collegio, non coglie nel segno.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che
secondo quanto si desume dal tenore delle difese dell'Adiconsum nonché sulla
scorta di ciò che si evince dalla documentazione versata in atti (v. in
particolare, note del BDS in data 11.1.2005 ed in data 20.5.2005 prodotte da
parte attrice) - e secondo quanto, peraltro, può ritenersi incontroverso (v.
memoria del Banca *** dep. il 26.9.2005) - la questione relativa alla
capitalizzazione trimestrale, ante delibera citata, attiene sia a rapporti di
conto corrente già cessati sia a rapporti di conto corrente a tutt'oggi
vigenti ed operanti.
Con riferimento a tali rapporti è
innegabile che la sola modifica della clausola afferente la capitalizzazione
periodica degli interessi a decorrere dall'1.7.2000 non ha determinato la
cessazione del rapporto contrattuale e la creazione di un nuovo contratto,
con la conseguenza che, in ipotesi di rapporti stipulati prima dell'entrata
in vigore della citata delibera, non cessati alla data odierna, ci si trova
in presenza di clausole ancora capaci di dispiegare effetti, inerenti
rapporti di durata non esauriti.
Relativamente a detti contratti non
può, invero, dubitarsi che laddove la banca convenuta provveda a calcolare il
saldo, mantenendo fermo il computo di interessi a debito frutto della
capitalizzazione trimestrale (sino a tutto il 30.6.2000) continua, di fatto,
ad 'applicare' nel rapporto con il consumatore detta clausola ritenendola
legittima, non rispondendo al vero l'affermazione della convenuta secondo cui
la stessa non sarebbe utilizzata "in alcun modo ed in alcun senso".
Non può, invero, non convenirsi con
quanti hanno sostenuto che è irrilevante, ai fini della verifica della
vessatorietà e della applicazione dei rimedi di cui alla citate disposizioni
normative, la circostanza che il professionista abbia modificato lo schema
regolamentare uniforme allorquando si verifica, in concreto, "la
permanenza degli effetti degli schemi adottati in precedenza".
Secondo quanto si desume chiaramente
dal tenore della normativa sopra richiamata le censure all'operato del
professionista non riguardano unicamente il momento genetico della inserzione
della clausola [dovendosi ritenere che l'inserimento della clausola,
vessatoria è solamente, come detto, uno dei possibili comportamenti
pregiudizievoli per i diritti dei consumatori], ma anche l'effettivo
'utilizzo' delle condizioni, prescindendosi, quindi, dalle modificazioni
sopravvenute.
Nel caso di specie e indubitabile che
il Banca ***, nel negare il ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo
la capitalizzazione trimestrale, continua ad avvalersi della detta clausola,
sicché "un segmento del rapporto in essere fra le parti" è
assoggettato in concreto a tale previsione negoziale in quanto la banca, di
fatto, effettua ancora - sia pure limitatamente ad una parte del rapporto -
una unilaterale capitalizzazione degli interessi.
Non può, quindi, ragionevolmente
affermarsi, come sostenuto dalla banca convenuta, che "anche i rapporti
contrattuali in itinere ed adeguati al nuovo regime di
reciprocità devono ritenersi, per quel che attiene alla vigenza della vecchia
clausola di capitalizzazione trimestrale, esauriti".
Posto che sono rimasti invariati
tutti gli altri elementi del contratto di conto corrente, il rapporto
originario non è stato 'chiuso', sussiste un unico 'saldo contabile' [che
scaturisce dal raffronto di 'tutte' le partite di 'dare' ed 'avere' maturate
durante la 'integrale' vigenza dell'intero rapporto], appare illogico parlare
di un rapporto contrattuale che possa ritenersi "esaurito" [sia
pure in parte].
In relazione a detti rapporti deve,
pertanto, ritenersi pienamente legittima la richiesta dell'Adiconsum
finalizzata alla verifica della vessatorietà della clausola suddetta e,
quindi dell'antigiuridicità della condotta della banca che continua a tenerne
conto nel computo del saldo, trattandosi, quindi, di clausola che continua a
dispiegare la propria piena efficacia operativa.
Rimane, pertanto, irrilevante la circostanza
che la suddetta clausola non è più inserita nei "nuovi" moduli
contrattuali distribuiti dalla banca convenuta alla clientela dei
consumatori.
Osserva, peraltro, il Tribunale che
anche con riferimento ai rapporti di conto corrente, stipulati prima
dell'entrata in vigore della delibera e, ad oggi, estinti, posto che è
incontroverso che la banca convenuta paralizza ogni richiesta (restitutoria
o, comunque, di ricalcolo del saldo al fine di procedere al pagamento della
somma effettivamente dovuta) del consumatore muovendo dal [solo] presupposto
della piena validità ed efficacia della clausola de qua, appaiono ammissibili
le domande oggi proposte.
Pur dovendosi ritenere che il diritto
al risarcimento rimane un diritto individuale, imputabile a ciascuno dei
consumatori danneggiati dalla condotta plurioffensiva dichiarata contra legem
[secondo quanto appresso chiarito] la previsione di cui alla richiamata norma
circa il diritto dei consumatori alla garanzia della "correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e
servizi", diritto tutelabile ad opera della associazioni dei consumatori
che possono chiedere, ai sensi del citato art. 3, l'inibizione di
"comportamenti lesivi' degli interessi dei consumatori" nonché
"l'adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate", induce a ritenere che possa certamente procedersi
in questa sede alla valutazione della liceità del comportamento sopra fermato
posto in essere dalla banca convenuta.
Diversamente opinando si finirebbe,
ad avviso di questo Tribunale, per vanificare la portata della suindicata
legge nonché le finalità della stessa. Una simile conclusione - e, quindi,
l'esigenza di una lettura delle disposizioni de quibus in una ottica di ampia
tutela dei diritti dei consumatori, con esclusione di ogni interpretazione
restrittiva - appare del resto suffragata dall'esigenza di applicare la
richiamata normativa in armonia con la ratio ispiratrice della direttiva di
riferimento 98/27/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori).
Quest'ultima, muovendo dal
presupposto che i meccanismi esistenti sia a livello nazionale che a livello
comunitario "non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle
violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori" e nella
prospettiva di una ampia e piena tutela dei diritti di questi ultimi oggetto
delle direttive ivi espressamente richiamate, ha stabilito che gli Stati
membri adottino sistemi al fine di "ordinare con debita
sollecitudine.....la cessazione o l'interdizione di qualsiasi
violazione", quest'ultima intesa come "qualsiasi
atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato".
Prima di passare all'esame delle
problematiche afferenti la natura (vessatoria o meno) della suddetta clausola
- come detto ancora oggi applicata dalla banca - nonché la [dedotta]
antigiuridicità della condotta della banca convenuta nei confronti dei propri
clienti-consumatori, occorre soffermarsi sugli ulteriori profili di
'inammissibilità' rilevati dal Banca ***.
Assume la società convenuta che
sarebbe "del tutto inconcepibile......un accertamento giudiziale con
portata generale ed astratta della legittimità di una condotta che, per
essere iscritta dentro la concreta dimensione del fatto, può essere oggetto
unicamente di una valutazione puntuale. Solo al legislatore è consentito di
immaginare stregue astratte di comportamento di cui predicare la
liceità/illiceità erga omnes; il giudice, di contro, essendo
indissolubilmente vincolato all'accertamento del singolo, specifico fatto
storico, non è facultato ad universalizzare il giudizio liceità/illiceità
formulato con riguardo a quest'ultimo", precisando, altresì, come
"il rifiuto della banca di rimborsare spontaneamente le somme percette
sulla base della clausola c.d. anatocistica, costituendo prima facie un atto
prodromico all'esercizio del diritto di difesa...potrà essere colpito da una
valutazione di segno opposto solo se e quando il giudice del caso concreto
dovesse constatare l'avvenuto perfezionamento del diritto alla
ripetizione".
La convenuta ha, altresì,
sottolineato come la normativa sopra richiamata non consentirebbe in ogni
caso né l'adozione di pronunzie di mero accertamento né la possibilità di
emettere statuizioni di condanna ad un comportamento positivo atteso che
"come è noto la tutela inibitoria pone capo ad un non facere".
Anche tali obiezioni, secondo questo
Tribunale, non appaiono condivisibili.
Occorre sottolineare, invero, come la
tutela inibitoria collettiva, per sua natura, laddove mira ad assicurare,
come detto, in generale "correttezza, equità e trasparenza nei rapporti
commerciali inerenti beni e servizi privati" implica una valutazione necessariamente
riguardante i rapporti e, quindi, i diritti di una molteplicità di soggetti e
ciò a prescindere da tutti i possibili specifici profili inerenti il singolo
rapporto negoziale.
In quest'ottica appare fuorviante il
richiamo operato dalla convenuta al "sacro ed inviolabile diritto di
difesa" (art. 24 Cost.), atteso che ogni valutazione in ordine alla
sussistenza di atti e comportamenti della banca convenuta lesivi dei diritti
dei consumatori da effettuare nel presente giudizio instaurato ai sensi del richiamato
art. 3, non preclude certamente alla banca di opporre, in futuro, ai clienti
o ex clienti tutte le eccezioni inerenti i singoli rapporti di conto corrente
al fine di paralizzare le relative istanze, secondo quanto appresso chiarito.
In ordine alla tipologia dei rimedi
richiesti è evidente che le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni sono 'atipiche ed innominate' e nessun
criterio certo è fornito dalla legge per la sicura individuazione del loro
contenuto, garantendosi la possibilità al giudice di adottare una pronunzia
avente il contenuto che più si attagli alla specifica situazione dedotta in
giudizio (analoghe considerazioni vanno del resto formulate con riferimento
al richiamato art. 140 del Codice del Consumo, che ha abrogato la richiamata
legge, riproponendone i medesimi principi e la medesima terminologia).
Sulla scorta delle considerazioni
sopra formulate, al fine di non vanificare la portata della normativa sopra
richiamata e stante la prevista possibilità di adottare tutte "le misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate",
ben può ammettersi la adottabilità di pronunzie dichiarative e di mero
accertamento, dovendosi convenire con quanti hanno sostenuto che le misure
idonee "sono tutte quelle misure in grado di garantire il rispetto dei
diritti fondamentali dei consumatori ed in grado di realizzare appieno il
comando inibitorio, sia esso di contenuto negativo o positivo, a seconda
delle esigenze concrete di tutela".
La ratio della legge n. 281 cit. è,
del resto, quella di costituire un "passo avanti" nella disciplina
dei consumatori e degli utenti.
La stessa mira ad aggiungere forme di
tutela, ad ampliare la c.d. consumer protection, per cui sarebbe
interpretazione contraria alla detta finalità quella che mira a limitare
fortemente i possibili contenuti della inibitoria e non ammette pronunzie
dichiarative.
In questa prospettiva non può,
pervero, non ammettersi la possibilità di adottare misure implicanti
l'obbligo di eliminare gli effetti della condotta lesiva e, quindi, anche una
prestazione di fare.
Sebbene il concetto stesso di
inibitoria richiama un ordine di non fare, vale a dire una condotta a
contenuto negativo, è innegabile che ogni qualvolta la violazione dei diritti
dei consumatori si sostanzi in un comportamento emissivo l'unica possibile
forma di inibitoria è proprio quella consistente nella imposizione di un
facere e del resto "da un punto di vista teorico anche l'inibitoria
positiva potrebbe sempre essere rovesciata in una inibitoria negativa. Il che
è quanto dire che il giudice invece di ordinare un determinato comportamento
atto a fare cessare l'illecito potrebbe ordinare la cessazione dell'illecito
tout court. In altri termini, sempre in linea puramente teorica, si potrebbe
affermare che tutte le inibitorie positive potrebbero risolversi in
altrettante inibitorie negative".
A questo punto occorre esaminare la
questione relativa al carattere vessatorio e meno della clausola
"applicata" dal Banca *** in forza la quale è stabilito che "i
rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, annualmente al 31
dicembre portando in conto gli interessi.....I conti che risultano anche
saltuariamente debitori vengono regolati, in via normale, trimestralmente e
cioè a fine marzo, giugno e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi
ed alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto".
In ordine al meccanismo della
capitalizzazione trimestrale di detti interessi a debito (o anatocismo, cioè
quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale
allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale
titolo dovuta" - così in dottrina -), applicata pacificamente dalla
banca convenuta sui contratti di conto corrente [stipulati prima dell'entrata
in vigore della delibera citata], va precisato che la Corte di Cassazione con
la pronunzia 16 Marzo 1999, n. 2734, con improvviso revirement, ha escluso la
esistenza di un uso normativo in deroga al divieto, affermando che "la
previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi
dovuti dal cliente, in quanto basata, su un uso negoziale, ma non su una vera
e propria norma consuetudinaria, è nulla in quanto anteriore alla scadenza
degli interessi".
Alcuni mesi dopo l'avvento di detta
giurisprudenza fortemente innovativa, è intervenuta una modifica legislativa,
vale a dire l'art. 25 3° co. D.L. n. 342/99 (di modifica
dell'art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche,
previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
della delibera del CICR di cui al II comma dell'art. 120, sono valide ed
efficaci fino a tale data), disposizione che è stata espunta dall'ordinamento
in forza della sentenza n° 425/2000 della Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi ha dichiarato
l'art. 25 III comma illegittimo "nella parte in cui stabilisce che le
clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati,
contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR,
relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo
di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo
dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i
tempi ivi previsti".
Sul punto va precisato che lo stesso
intervento del legislatore, finalizzato a 'regolarizzare' i suindicati
rapporti quanto al meccanismo della capitalizzazione, ha avuto come dato di
partenza la chiara consapevolezza invalidità di detta clausola ante delibera
CICR.
Invero l'art. 120 TU Bancario, come
modificato dall'art. 25 D.L.gvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di
stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria.
Con l'emanazione della relativa
deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve
oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi
pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.
Quindi, la disciplina introdotta dal
CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in
vigore della delibera del CICR 9/2/00; - contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal
1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni
pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera,
come detto, entro il 30/6/00.
E' rimasto, quindi, il problema della
sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR e per il periodo fino
al 30 giugno 2000, problema questo che riguarda i contratti di conto corrente
stipulati dai consumatori in relazione ai quali l'Adiconsum ha promosso
l'odierno contenzioso.
Sulla capitalizzazione degli
interessi a debito, in precedenza, l'orientamento consolidato della Suprema
Corte, fin dalla sentenza 6631/81, era nel senso che "....nel campo
delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di
dare ed avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le
banche e sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli
interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo
versato ma anche sugli interessi da questo prodotti e ciò a prescindere dai
requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c".
Fino al 1999, in definitiva, il quadro
normativo di riferimento era rappresentato dall'art. 1283 c.c.; tale norma,
di carattere imperativo e di natura eccezionale, consente l'anatocismo solo
in presenza di determinate condizioni: - deve trattarsi di interessi scaduti
da almeno sei mesi, - occorre la proposizione di una domanda giudiziale o la
stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.
Indi, la Cassazione dal '99 (v.
sentenza sopra citata), con impostazione che ha continuato a muoversi
esclusivamente nel solco della disposto di cui all'art.
1283 c.c., si è soffermata sulla
natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente
bancario era inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale,
sostenendo che tale prassi, tale 'consuetudine', non è connotata dai
caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la
precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti
dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del
citato art. 1283.
Ancora, ha precisato che l'esistenza
di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della
capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione
speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s,
n. 152 del 1947, e che gli accertamenti - da parte di alcune camere di
commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi
predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso
effetto le n.b.u. proprio dal 1.1.1952, deve escludersi che queste attestino
l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve, piuttosto, presumersi che
l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi
negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI: prassi cui
non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo se non altro per
l'evidente difetto dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris ac
necessitatis, giacché dalla comune esperienza emerge che l'inserimento delle
clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti
non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma
solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non
suscettibili di negoziazione individuale. Inoltre, ha ritenuto che l'art.
1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una
disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente
ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c. - non
possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della
disciplina che lo caratterizza.
Tale nuovo arresto del Supremo
Collegio è stato, poi, costantemente, chiaramente ed univocamente confermato,
dalle successive sentenze nn.
12507/1999, 6263/2001, 1281/2002,
4490/2002, 4498/2002, 8442/2002, 17338/2002, 2593/2003, 12222/2003,
13739/2003, fino alla recente Cassazione SS.UU. Civili 7 ottobre - 4 novembre
2004 n° 21095.
Quest'ultima pronuncia, in
particolare, si è soffermata sulla "insuperabile valenza retroattiva
dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche", di cui si è
mostrato subito ben consapevole anche il legislatore il quale ha dettato, nel
comma 3 dell'art. 25 del già citato d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc, volta
appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione
degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla
entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui
ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25.
Norma, come detto, poi espunta
dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale, nella parte relativa
alla cd. "sanatoria del pregresso", (ma) che ha confermato la
necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto
di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U.
bancario) il criterio generale
secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata
nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio dagli
interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella
dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui
ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della
Cassazione.
Con la pronunzia a Sezioni Unite
citata, la Suprema Corte ha ricordato che "dalla comune esperienza
emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della
clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto
oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti
nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti
di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria,
insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva
al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un
precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti
dal cliente".
Pertanto, esclusa l'esistenza di un
uso normativo bancario, la clausola di anatocismo trimestrale previsto dalle
condizioni di apertura di credito in conto corrente di che trattasi si
manifesta in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283
c.c.
Orbene la valutazione della
vessatorietà della detta clausola nonché della antigiuridicità della condotta
del Banca *** in ordine alla applicazione della medesima non può prescindere
dal superiore quadro.
Tutti gli interventi normativi e le
recenti pronunzie giurisprudenziali del Supremo Collegio (sotto questo
profilo non bisogna trascurare la funzione nomofilattica della Cassazione,
specie in relazione alle pronunzie a Sezioni Unite) degli ultimi sette/otto
anni muovono da un dato certo: la illiceità di una capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito operata in via unilaterale dalla banca
in senso a sé favorevole.
Non può, del resto, negarsi che
trattasi di clausola, espressione del prepotere contrattuale delle banche, la
quale determina un forte squilibrio a danno del contraente debole, quale è
tipicamente il cliente privato della banca costretto ad aderire, in difetto
di reali alternative, alle condizioni economiche unilateralmente predisposte
ed applicate da tutti gli istituti del credito. Come è stato osservato la
capitalizzazione trimestrale, applicata dalla banca a senso unico, fa si che
il finanziamento sia gravato, in aggiunta al dichiarato corrispettivo del
servizio (e cioè gli interessi al tasso convenzionalmente pattuito), di un
ulteriore costo a fronte del quale non si prevede alcuna contropartita, costo
che, come si evince dal tenore della citata clausola grava sul cliente-consumatore
anche in ipotesi di saldi solo "saltuariamente" debitori
(previsione quest'ultima certamente assai pregiudizievole ed insidiosa per il
cliente).
Mentre rientra nella fisiologia del
rapporto contrattuale di conto corrente bancario la discrepanza fra tassi
attivi e passivi sicché certamente ciò non implicata alcun profilo di
vessatorietà, diversa cosa e la imposizione da parte della banca di un
meccanismo contrattuale con cui si autoattribuisce (indiscriminatamente nei
rapporti con tutti i clienti) una posizione di certo vantaggio che non trova
corrispondenza, in quanto tale, in alcuna specifica controprestazione.
Lo 'sbilanciamento' che per tale via
viene a concretizzarsi lungi dal contemperare gli interessi della parti,
rappresenta una chiara esplicazione del potere 'normativo' del soggetto
'forte' il quale viene ad imporre alla controparte, in modo tutt'altro che
chiaro un costo aggiuntivo al servizio reso.
La vessatorietà della detta clausola,
quanto allo squilibrio, appare del resto confermata dalla stessa previsione
contenuta nell'art. 120 del T.U. Bancario e Con la pronunzia a
Sezioni Unite citata, la Suprema Corte ha ricordato che "dalla comune
esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento
della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di
diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti
nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti
di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria,
insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva
al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un
precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti
dal cliente".
Pertanto, esclusa l'esistenza di un
uso normativo bancario, la clausola di anatocismo trimestrale previsto dalle
condizioni di apertura di credito in conto corrente di che trattasi si
manifesta in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283
c.c.
Orbene la valutazione della
vessatorietà della detta clausola nonché della antigiuridicità della condotta
del Banca *** in ordine alla applicazione della medesima non può prescindere
dal superiore quadro.
Tutti gli interventi normativi e le
recenti pronunzie giurisprudenziali del Supremo Collegio (sotto questo
profilo non bisogna trascurare la funzione nomofilattica della Cassazione,
specie in relazione alle pronunzie a Sezioni Unite) degli ultimi sette/otto
anni muovono da un dato certo: la illiceità di una capitalizzazione trimestrale
degli interessi a debito operata in via unilaterale dalla banca in senso a sé
favorevole.
Non può, del resto, negarsi che
trattasi di clausola, espressione del prepotere contrattuale delle banche, la
quale determina un forte squilibrio a danno del contraente debole, quale è
tipicamente il cliente privato della banca costretto ad aderire, in difetto
di reali alternative, alle condizioni economiche unilateralmente predisposte
ed applicate da tutti gli istituti del credito. Come è stato osservato la capitalizzazione
trimestrale, applicata dalla banca a senso unico, fa si che il finanziamento
sia gravato, in aggiunta al dichiarato corrispettivo del servizio (e cioè gli
interessi al tasso convenzionalmente pattuito), di un ulteriore costo a
fronte del quale non si prevede alcuna contropartita, costo che, come si
evince dal tenore della citata clausola grava sul cliente-consumatore anche
in ipotesi di saldi solo "saltuariamente" debitori (previsione
quest'ultima certamente assai pregiudizievole ed insidiosa per il cliente).
Mentre rientra nella fisiologia del
rapporto contrattuale di conto corrente bancario la discrepanza fra tassi
attivi e passivi sicché certamente ciò non implicata alcun profilo di
vessatorietà, diversa cosa e la imposizione da parte della banca di un
meccanismo contrattuale con cui si autoattribuisce (indiscriminatamente nei
rapporti con tutti i clienti) una posizione di certo vantaggio che non trova
corrispondenza, in quanto tale, in alcuna specifica controprestazione.
Lo 'sbilanciamento' che per tale via
viene a concretizzarsi lungi dal contemperare gli interessi della parti,
rappresenta una chiara esplicazione del potere 'normativo' del soggetto
'forte' il quale viene ad imporre alla controparte, in modo tutt'altro che
chiaro un costo aggiuntivo al servizio reso.
La vessatorietà della detta clausola,
quanto allo squilibrio, appare del resto confermata dalla stessa previsione
contenuta nell'art. 120 del T.U. Bancario e risarcimento del
danno collettiva, come confermato dalla circostanza che la stessa è stata
solamente 'ipotizzata' nell'ambito di disegni dei legge di modifica.
A tal proposito va, in particolare,
segnalato il d.d.l. 3058/S/XIV, in forza del quale stato proposto di
aggiungere, dopo il comma 6 dell'art. 3 L. 30 luglio 1998, n. 281, il
seguente: "6 bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui
al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale
del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al
risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai
singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti
plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice
civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti
bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e
gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una
pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo
precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di
conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi
ad autorità amministrative indipendenti".
Conseguentemente deve essere respinta
la domanda attorea diretta alla Condanna della banca convenuta alla
restituzione ai singoli clienti consumatori delle somme indebitamente
percepite in virtù della applicazione della menzionata clausola.
L'Adiconsum ha, poi, affermato la
illiceità della condotta della banca, asseritamente assai lesiva dei diritti
dei consumatori, rifiutatasi di consegnare la documentazione in suo possesso
relativa ai conti correnti (e segnatamente agli estratti conto) antecedenti i
dieci anni dalla richiesta.
Osserva il Tribunale che appare privo
di pregio l'operato richiamo alle norme di cui al D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196
(c.d. Codice della Privacy), ove si evidenzi che, nella fattispecie in esame,
trova applicazione la normativa speciale fissata dall'art. 119 del T.U. n.
385/1993 il quale prevede, al punto quattro, il diritto del cliente ad
ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni nonché il principio generale posto
dall'art. 2220 c.c., in tema di obbligo della tenuta delle scritture
contabili [per dieci anni] da parte dell'imprenditore, disposizioni correlate
al generale termine di prescrizione decennale ordinaria.
In difetto di alcuna deroga contenuta
nella citata normativa sulla privacy e stante il diritto dell'imprenditore
bancario a non conservare la documentazione contabile ultradecennale nonché
l'obbligo dello stesso - previsto dalla specifica disciplina in materia - di
consegnare gli estratti conto relativi all'ultimo decennio deve escludersi
che la condotta della banca convenuta, lamentata dall'Adiconsum, possa
ritenersi illegittima.
Sarebbe del resto contrario a buona
fede imporre alla banca - la quale, peraltro, provvede all'invio periodico
degli estratti conto che il cliente è 'tenuto' a conservare - di preservare,
in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione
afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti-consumatori
atteso che si finirebbe per obbligare la banca a conservare potenzialmente
'all’infinito' una massa 'indeterminata' di dati, costringendo la stessa ad
una attività dispendiosa quanto inutile anche perché contraria ai
diritti/doveri sanciti dalle dette norme.
Nell'ambito del rapporto
contrattuale, ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse
dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse
proprio (vedi Cass. 3775/1994), interesse della banca che sarebbe certamente
pregiudicato dalla imposizione, indiscriminata, di un obbligo di mantenere
dati in proprio possesso senza alcun limite temporale ed, anzi, oltre un
limite fissato ex lege.
Conseguentemente deve escludersi che
una simile condotta della banca, vale a dire il rifiuto della stessa di
conservare e consegnare la documentazione contabile oltre il decennio dalla
richiesta, possa essere qualificata come antigiuridica e vessatoria.
In accoglimento della specifica
istanza avanzata dall'Adiconsum ai sensi dall'art. 1469 sexies comma terzo
cod.civ. nonché dall'art. 3 lett. a) l. 30 Luglio 1998 n. 281, al fine di
meglio assicurare una tutela dei diritti dei consumatori pregiudicati dalla
applicazione della detta clausola vessatoria da parte del Banca ***
attraverso una ampia diffusione della odierna decisione, deve essere disposta
la pubblicazione di un breve estratto della presente sentenza (contenente la
indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante, delle
parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere
della Sera" ed "Il Giornale di ***" a cura e spese della banca
convenuta.
Tale pubblicazione appare sufficiente
a garantire i diritti dei consumatori, dovendosi, conseguentemente, rigettare
la richiesta attorea finalizzata ad ordinare alla convenuta di inviare ai
propri clienti consumatori una missiva contente indicazioni esplicative in
ordine alle vessatorietà della richiamata clausola ed alla illiceità dei
propri comportamenti nonché la assai generica richiesta diretta ad
"adottare ogni altra misura idonea a correggere od eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate".
Va, infine, disposto, ai sensi
dell'art. 3 comma 5 bis l. 30 Luglio 1998 n. 281, in ipotesi di inadempimento
degli obblighi stabiliti nella presente sentenza - e, segnatamente, nel caso
in cui il Banca *** continuasse a respingere (espressamente per iscritto
ovvero a seguito di inerzia protrattasi oltre il termine di gg. 60 dalla
ricezione della richiesta scritta) le istanze avanzate da titolari (o ex
titolari) di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al
ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della
capitalizzazione trimestrale al 30.6.2000 ovvero quelle dirette alla
ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino a detta data,
esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata
clausola e qualora non abbia alcuna [diversa] "eccezione", inerente
il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al
cliente-consumatore, decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della
presente sentenza, il pagamento da parte del Banca *** di una somma pari ad €
516,00 per ogni giorno di ritardo, da versare "all'entrata del bilancio
dello Stato".
Tenuto conto dell'esito complessivo
della lite e della natura delle questioni trattate sussistono giusti motivi
per compensare per 1/3 le spese di lite, mentre la restante quota dei 2/3 -
liquidata in euro 4.150,61 di cui euro 234,61 per spese vive ed euro 666,00
per diritti, oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della
vigente TF - va posta a carico del Banca *** prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunziando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a)
dichiara la vessatorietà della clausola con la quale il Banca *** applica, ai
rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienticonsumatori,
la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e ciò sino al
30.6.2000;
b) ordina al Banca *** di astenersi
dal respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente
(consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa
depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30.6.2000 ovvero quelle
dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della
applicata capitalizzazione trimestrale a debito sino a detta data,
esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata
clausola e qualora non abbia alcuna [diversa] eccezione, inerente il singolo
rapporto di conto corrente bancario, opponibile al clienteconsumatore;
c) dispone la pubblicazione di un
breve estratto della presente sentenza (contenente la indicazione degli
estremi della controversia, dell'organo giudicante, delle parti e del
dispositivo) per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della
Sera" ed "Il Giornale di ***" a cura e spese della banca convenuta;
d) dispone, ai sensi dell'art. 3
comma 5 bis l. 30 Luglio 1998 n. 281, in ipotesi di inadempimento degli
obblighi stabiliti nella presente sentenza, come precisati nella parte
motiva, decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della stessa, il
pagamento da parte del Banca *** di una somma pari ad € 516,00 per ogni
giorno di ritardo, da versare "all'entrata del bilancio dello
Stato";
e) dichiara compensate per 1/3 le
spese di lite e pone la restante quota dei 2/3 - liquidata in euro 4.150,61
oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF a
carico del Banca ***.
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