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Tribunale
di Mantova 13 giugno 2006 – G.U. Dr. Luigi Pagliuca. Incidenti stradali – Liquidazione anticipata di somme ex
lege 102/06 – Applicazione ai giudizi pendenti – Ammissibilità. L’art. 5 della legge 102/06 è norma di natura
processuale e, pertanto, in forza del principio tempus regit actum ed
in difetto di indicazioni legislative contrarie, trova applicazione a tutte
le istanze di provvisionale formulate dopo il 1 aprile 2006, anche se
relative a giudizi precedentemente instaurati. Il Giudice, - sciogliendo la riserva presa all’udienza
del 30.5.06, - rilevato che parte attrice ha formulato
istanza di concessione di provvisionale ex art. 5 legge 102/06, - rilevato che, testualmente, la norma
introduce un ulteriore comma all’art. 24 della legge 990/69, la quale
dall’1.1.06 non è più in vigore in quanto abrogata dall’art. 354, comma 1 del
DLGS 209/05; - rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art.
354, comma 3 del medesimo DLGS “il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da
leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi
previsti”, di talchè, atteso che il contenuto dell’art. 24 della legge 990/69
è stato trasfuso nell’art. 147 del DLGS 209/05, deve ritenersi che l’art. 5
della legge 102/06 abbia introdotto un ulteriore comma (il quinto) in calce a
detto art. 147; - rilevato che la legge 102/06, entrata in
vigore l’1.4.06, nulla dice in merito all’applicabilità del nuovo tipo di
provvisionale previsto dall’art. 5 anche ai rapporti già pendenti e che,
tuttavia, trattandosi di norma di tipo processuale, in forza del noto
principio tempus regit actum, la stessa debba trovare applicazione a
tutte le istanze di provvisionale formulate dopo l’1.4.06, anche se relative
a giudizi precedentemente instaurati, - ritenuto, pertanto, che l’istanza di parte
attrice sia senz’altro ammissibile, - rilevato quanto all’an della pretesa
risarcitoria azionata dall’attore L. A.. che sulla scorta della sentenza
penale passata in giudicato con cui è stata accertata l’esclusiva
responsabilità del B. in ordine al sinistro (pur se non idonea a spiegare
efficacia di giudicato nei confronti dell’assicurazione convenuta in quanto
non citata in sede penale), possano ritenersi senz’altro sussistenti i gravi
elementi di responsabilità a carico del B., richiesti dalla norma ai fini
della concessione della provvisionale; - ritenuto che sulla scorta delle emergenze
della documentazione medica in atti, della perizia del dott. ** (consulente
dell’attore, che ha indicato nella misura del 65% l’invalidità permanente
patita dall’attore, in 300 i giorni di ITT al 100% ed in 90 i giorni di ITP
al 75%) e di quella del dott. ** (consulente della convenuta che ha indicato
un danno biologico del 50 – 55%, un ITT al 100% di giorni 210, un ITP al 50%
di giorni 120 ed un ITP al 25% di giorni 30), non possa esservi dubbio in
merito al fatto che l’attore a seguito del sinistro per cui è causa abbia
subito una notevole riduzione della propria integrità psicofisica. Ai fini
della determinazione del danno biologico e della invalidità temporanea che
risultano allo stato provati può farsi riferimento ai valori indicati dal ctp
della convenuta. Pertanto, applicate le tabelle del Tribunale di Milano in
uso presso questo Tribunale, può riconoscersi all’attore a titolo di danno
biologico l’importo di euro 217.052,00 ed a titolo di ITT ed ITP l’importo di
euro 18.000,00; - ritenuto che la condotta del B. integri il
reato di lesioni colpose e che pertanto all’attore spetti anche il
risarcimento del danno morale che, considerata la notevole durata della
malattia e l’entità dei postumi residuati, può essere riconosciuto nella
misura massima di legge (50% del biologico e dell’ITT ed ITP), con
conseguente diritto dell’attore a percepire l’ulteriore importo di euro 117.526,00; - ritenuto, quanto al lucro cessante per
mancato guadagno, che pur essendo certamente probabile che i postumi
residuati abbiano inciso sulla capacità lavorativa dell’attore allo stato,
sulla base della sola consulenza di parte del dott. ** (il quale ha ritenuto
completamente azzerata la capacità lavorativa specifica dell’attore), non sia
possibile effettuare un giudizio attendibile sulla probabile misura di detta
riduzione e, quindi, sull’entità del danno patrimoniale patito dall’attore; - ritenuto, quanto al danno emergente per
spese mediche, che sulla scorta della documentazione in atti risultino allo
stato documentati costi per euro 6.000,00; non può essere invece riconosciuto
il prezzo pagato per la nuova autovettura, avendo ovviamente diritto l’attore
esclusivamente al valore ante sinistro del veicolo rimasto danneggiato a
seguito del sinistro, valore che allo stato non è ancora stato accertato; - ritenuto, quindi, che allo stato, non
essendo ancora stata svolta la CTU né iniziata l’istruttoria, via sia già la
prova di un danno patito dall’attore limitato all’importo di euro 358.578,00, - ritenuto che la richiesta provvisionale
possa essere concessa nella misura massima prevista dalla norma (50%), - rilevato, quindi, che tenuto conto
dell’acconto di euro 80.000,00 già versato, all’attore spetta a titolo di
provvisionale ex art.147 comma 5 DLGS 209/05 l’ulteriore somma di euro
99.289,00; PQM Visto l’art. 147, comma 5 DLGS 209/05
(introdotto dall’art. 5 legga 102/06) condanna la L. N. spa al pagamento a favore
di L. A. a titolo di provvisionale della somma di euro 99.289,00. Fissa per i provvedimenti di cui all’art.
184 cpc l’udienza del 28.11.06 ore 9ss, con termine massimi di legge alle
parti per il deposito di memorie ex art. 183, c. 5 cpc. Si comunichi |