|
Tribunale
di Mantova 21 giugno 2006 – G.I. Dr. Mauro Bernardi. Giudizio civile - Novella - Procedimento instaurato -
Nozione - Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Insufficienza -
Perfezionamento della notifica – Necessità. Le norme introdotte con il d.l. 35/05 e successive
modifiche si applicano, nei procedimenti introdotti con citazione, ai giudizi
rispetto ai quali la notifica al convenuto si è perfezionata a partire dal
1-3-2006 e ciò anche se la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario sia intervenuta in un momento anteriore. Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva di cui al
verbale dell’udienza del 20-6-2006 così provvede: rilevato che il presente procedimento
è stato promosso con citazione notificata in data 3-3-2006 e che l’attore ha
consegnato l’atto introduttivo all’Ufficiale Giudiziario per gli adempimenti
di competenza il 28-2-2006; osservato che alla prima udienza di
comparizione le parti hanno chiesto la fissazione dell’udienza ex art. 183
c.p.c. con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 180 c.p.c. nel
presupposto che il giudizio sia disciplinato dalla normativa anteriore alla
novella introdotta con il d.l. 35/05 e successive modifiche e ciò alla
stregua della considerazione secondo cui il procedimento sarebbe iniziato con
la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario; ritenuto che la novella al codice di
procedura civile trova applicazione ai procedimenti instaurati in data
successiva al 1-3-2006; ritenuto che il procedimento deve
intendersi instaurato a seguito della valida notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio atteso che, se pure vige il principio generale in
base al quale la notifica di un atto processuale, almeno quando debba
compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti
diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della
notifica (cfr. Corte Cost. 23-1-2004 n. 28) tuttavia, quando non vengono in
rilievo, come nel caso in esame, ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo
compimento di attività, la distinzione dei momenti di perfezionamento della
notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi compiuta per
entrambi al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario; ritenuto pertanto che il procedimento deve intendersi
disciplinato dal nuovo rito; ritenuto che la concorde istanza formulata dalle parti
vada interpretata come diretta a chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi
del vigente art. 185 c.p.c.; p.t.m. fissa per
la comparizione delle parti, ai fini del tentativo di conciliazione ai sensi
del vigente art. 185 c.p.c., l’udienza del 26-9-2006 ad ore 11,15. Si comunichi. |