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Tribunale
di Biella 23 maggio 2005 – Pres. L. Grimaldi, Rel. Eleonora Reggiani.
Società
per azioni – Sequestro delle azioni – Legittimazione del singolo
amministratore all’impugnazione di delibere assembleari – Sussistenza.
Società
per azioni – Impugnazione di delibere assembleari
– Legittimazione del
consiglio di amministrazione e del singolo amministratore – Distinzione – Fattispecie.
Società
per azioni – Delibera assembleare – Abuso o eccesso di potere – Conflitto di
interessi – Distinzione.
La
legittimazione degli amministratori all’impugnazione delle delibere
assembleari sussiste anche nel caso in cui le azioni siano sottoposte a
sequestro giudiziario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Anche
dopo la riformulazione dell’art. 2377, co. 2 codice civile, si deve ritenere
che la legittimazione all’impugnazione di delibere assembleari di società per
azioni spetti al consiglio di amministrazione in forma collegiale quando le
delibere vengono impugnate nel solo interesse della società ed al singolo
componente del consiglio quando le delibere vengono impugnate nell’interesse
personale del singolo amministratore, sia pur connesso allo svolgimento
dell’incarico a lui affidato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto
la legittimazione di ciascun amministratore ad impugnare la delibera che lo
ha revocato anzitempo e che ha approvato l’azione di responsabilità nei suoi
confronti)
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il vizio della
delibera per abuso o eccesso del potere di voto dei soci votanti a favore è
fattispecie diversa dal vizio per adozione della delibera con il voto
favorevole del socio in conflitto di interessi. L’abuso di potere, infatti,
non presuppone un conflitto tra socio e società, ma un conflitto tra gruppi
all’interno della società ove la delibera viene utilizzata in modo
fraudolento nell’esclusivo interesse del gruppo votante.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato F. G., F. N. e F.
S. – amministratori della M. s.p.a. (M.) e proprietari del 50% delle relative
azioni (sottoposte a sequestro giudiziario) - convenivano in giudizio detta
società, impugnando la delibera assembleare del 15.09.98, con la quale era
stato approvato l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti,
la revoca dall’incarico e la nomina di altri amministratori in loro
sostituzione, con l’astensione dal voto del custode giudiziario delle azioni
sequestrate. Allegavano come unico motivo di impugnazione che la delibera era
viziata da abuso di potere di voto, perché l’altro socio (B. B. R.,
proprietario dell’altro 50% delle azioni M.), l’unico votante, aveva
utilizzato la deliberazione per soddisfare il suo personale interesse ad
assumere la gestione della società estromettendo gli attori. A sostegno di
tale tesi allegavano l’esistenza di un’aspra conflittualità anche giudiziaria
tra il socio votante e gli attori in ordine all’effettivo trasferimento delle
azioni di questi ultimi al socio votante e l’esistenza di numerose iniziative
intraprese da quest’ultimo in seno alla società in danno gli attori
(contestazioni di addebiti e licenziamenti disciplinari, denunce ex art. 2408
c.c.). Si riservavano di chiedere la sospensione della delibera.
Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la
convenuta, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione degli
attori, per avere proposto in qualità di amministratori doglianze che non
potevano proporre quali soci (essendo le loro azioni oggetto di sequestro
giudiziario) e che comunque l’impugnazione degli amministratori poteva essere
fatta solo in forma collegiale. Nel merito evidenziava l’infondatezza
dell’unico motivo di impugnazione enunciato, in quanto: non vi era alcun
interesse del socio votante ad assumere la gestione della società, dato che
già era amministratore delegato e che comunque non era stata revocata
dall’incarico di amministratore la moglie di F. G.; non vi era alcun
interesse personale del socio votante a far cessare i rapporti di
amministrazione degli attori, tenuto conto che la convocazione dell’assemblea
era avvenuta su richiesta del collegio sindacale a seguito dell’istruttoria
espletata, sia pure dopo la denuncia del socio votante; che non era neppure
allegato un interesse personale del socio votante in contrasto con quello
della società, non dovendosi confondere il conflitto tra soci con il
conflitto tra soci e società; che non era neppure allegato il pericolo di
danno alla società, derivante dall’adozione delle delibere impugnate; che
invece sussistevano gravissimi motivi che imponevano di interrompere il
rapporto di amministrazione, risultanti dagli addebiti disciplinari e
dall’istruttoria compiuta dal collegio sindacale, avendo gli attori avviato
iniziative per paralizzare l’attività sociale e convogliare la clientela
nella società che avevano costituito in diretta concorrenza con la M..
Aggiungeva che la mancata impugnazione della deliberazione del collegio
sindacale, che proponeva l’ordine del giorno poi approvato in assemblea,
rendeva non impugnabile la decisione assembleare. Si opponeva alla
sospensione della delibera impugnata, allegando che la domanda principale non
richiedeva l’annullamento ma solo la declaratoria di annullabilità della
delibera impugnata, sicché nessuna sospensione era strumentale a tale
richiesta; che comunque mancavano i presupposti per la sospensione della
delibera e che la relativa richiesta doveva ritenersi finalizzata a dare
maggiore vigore alla concorrenza sleale avviata, sollevando così eccezione di
dolo.
Con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione,
interveniva in giudizio B. B. R., aderendo alle conclusioni della convenuta e
proponendo tutte le istanze di quest’ultima.
Nella memoria ex art. 183 c.p.c., datata 28.06.99, gli attori
precisavano le domande e le conclusioni.
Nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c., datata 27.07.99, la
convenuta eccepiva che nel precisare le conclusioni gli attori avevano
sostituto la domanda di declaratoria di annullabilità della delibera
impugnata con la domanda di annullamento della stessa. Ritenuto che non si
trattava di precisazione di domanda ma di nuova domanda, ne eccepiva la
tardività anche con riguardo ai
termini di cui all’art. 2377 c.c. Evidenziava che comunque doveva ritenersi
rinunciata la richiesta di declaratoria dell’annullabilità e che vi era la
carenza di interesse alla proposizione di siffatta domanda.
Nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c., datata 27.07.99,
l’intervenuto sollevava i medesimi rilievi ed eccezioni della convenuta.
Nella prima memoria ex art. 184 c.p.c. datata 17.12.00, gli
attori replicavano alle eccezioni e deduzioni avversarie appena richiamate e
nella seconda memoria ex art. 184 c.p.c., datata 07.01.00, la convenuta
controdeduceva alle allegazioni avversarie ed eccepiva il mancato deposito di
azioni da parte degli attori ai fini della procedibilità della domanda.
Statuito
sulle richieste istruttorie con ordinanza 04.05.00, si procedeva
all’interpello degli attori e all’escussione di numerosi testi. Con ordinanza
riservata 01.02.01, confermata con ordinanza all’udienza 20.06.01, veniva
dichiarata inammissibile, in mancanza dei presupposti di cui all’art. 184 bis
c.p.c., una richiesta di produzione documentale della convenuta. Precisate le
conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la
decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente
rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta e dal terzo
intervenuto, gli attori non risultano aver proposto nuove domande, né risultano
aver rinunciato ad alcuna delle domande formulate in atto di citazione, ma
hanno semplicemente precisato nella memoria ex art. 183 c.p.c. le conclusioni
già formulate in atto di citazione.
A
fronte di una immutata rappresentazioni dei fatti costitutivi della pretesa
avanzata, nell’atto introduttivo gli
attori hanno chiesto di “accertare e dichiarare
la nullità, l’annullabilità e,
comunque, la invalidità e/o inefficacia della delibera dell’assemblea
Ordinaria della M. s.p.a. assunta in data 15.09.98”, mentre nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. hanno chiesto
“pronunziarsi la nullità, l’annullamento,
la invalidità e/o la inefficacia della delibera dell’assemblea Ordinaria
della M. s.p.a. assunta in data 15.09.98.”
In
altre parole, nelle conclusioni dell’atto di citazione si legge la richiesta
di declaratoria dell’annullabilità della delibera impugnata, mentre nelle
conclusioni precisate della prima memoria ex art. 183 c.p.c. si legge la
richiesta di annullamento della stessa delibera.
Tuttavia
emerge senza alcun dubbio che si tratta di correzione di espressioni usate in
modo improprio, e non di proposizione di una nuova domanda, in quanto dalla
lettura dell’intero atto di citazione si evince con chiarezza che gli attori
hanno agito per ottenere l’annullamento della delibera impugnata (v. p. 9 atto di citazione: …è interesse degli esponenti che sia dichiarata l’invalidità e,
quindi, annullata la delibera 15.9.1998 dell’Assemblea Ordinaria della
società M. s.p.a. …).
Com’è
noto la domanda giudiziale deve essere interpretata, tenendo come punto di
riferimento la volontà della parte, risultante non solo dalla formulazione
letterale delle conclusioni assunte in atto di citazione ma anche dal tenore
dell’intero atto che le contiene, e considerando la sostanza della pretesa
anche in base alla condotta processuale e alle precisazioni e specificazioni
intervenute in corso di causa (così da ultimo Cass. 16.09.04 n. 18653).
E
nel caso di specie è evidente che l’interesse degli attori, manifestato già
in atto di citazione, è stato quello di ottenere la caducazione della
delibera impugnata e che la diversa terminologia operata nella prima memoria
ex art. 183 c.p.c. rispetto all’atto introduttivo non è espressione della
proposizione di una nuova azione ma di una mera precisazione terminologica,
compiuta proprio nella sede a ciò destinata (prima memoria ex art. 183
c.p.c., destinata alla precisazione di domande, eccezioni e conclusioni).
Non
vi è pertanto domanda nuova e tardiva e nessuna rinuncia ad alcuna domanda
proposta in atto di citazione.
Non
è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione all’impugnazione degli
attori.
Si
consideri che la delibera assembleare impugnata ha approvato: 1)
l’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
F. G., F. N. e F. S.; 2) la loro revoca; 3) la nomina di nuovi
amministratori.
Senza
dubbio deve ritenersi che gli attori, in quanto proprietari di azioni, che,
alla data della delibera, erano sottoposte a sequestro giudiziario, non
avevano la legittimazione ad impugnare detta delibera.
È
infatti pacifico in dottrina e in giurisprudenza che nel caso di sequestro
giudiziario di azioni, la legittimazione a votare e ad impugnare le delibere
assembleari spetti unicamente al custode nominato dal tribunale (v. tra le
ultime Trib. Santa Maria Capua Vetere 17.04.02; Trib. Milano 19.03.90).
Rientra
infatti nei compiti di custodia ed amministrazione l’esercizio dei diritti
sociali relativi alle azioni sequestrate (v. doc. 49 fasc. conv.), tra cui è
senza dubbio compreso anche il diritto di impugnare le deliberazioni
assembleari.
Peraltro
la migliore conferma di tale opinione proviene proprio dal legislatore, che,
nell’ambito della più generale riforma del diritto societario (d.l.vo 6/03),
ha previsto una specifica disciplina per i vincoli sulle azioni, prevedendo
espressamente nel novellato art. 2352 c.c. che il diritto di voto in
assemblea, e il conseguente diritto di impugnazione delle deliberazioni
assembleari, in caso di sequestro di azioni, sono attribuiti al custode
nominato dal tribunale.
Tuttavia
gli attori all’epoca dell’adozione della delibera impugnata erano anche
amministratori della società convenuta, tant’è che nella delibera è stata
revocata la loro nomina ed è stato approvato l’esercizio dell’azione di
responsabilità nei loro confronti.
E,
com’è noto, ai sensi dell’art. 2377 comma 2 c.c. (nella versione previgente,
applicabile alla fattispecie) “Le
deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai
soci assenti o dissenzienti…omissis”.
La
convenuta e l’intervenuto nel costituirsi hanno interpretato la disposizione
appena richiamata nel senso che, nel caso in cui l’amministrazione della
società sia attribuita a un consiglio di amministrazione, la legittimazione
ad impugnare le delibere non spetti al singolo amministratore ma al consiglio
di amministrazione. Inoltre in comparsa conclusionale la convenuta ha
rilevato che, anche a voler ritenere la legittimazione ad impugnare la
delibera in capo a ciascun amministratore, tuttavia tale legittimazione deve
essere esclusa nel caso di revoca della relativa nomina, non potendo
l’amministratore sindacare tale scelta, ma soltanto agire per il risarcimento
dei danni, quando essa sia priva di giusta causa (art. 2383 comma 3 c.c.
sempre nella versione previgente).
Nonostante
la tardività di quest’ultimo rilievo, esso deve comunque essere valutato nel merito,
tenuto conto che in esso è prospettata una questione inerente la
legittimazione ad agire astrattamente rilevabile d’ufficio.
L’eccezione
è tuttavia infondata.
Com’è
noto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente affermato
che in via generale – quando le società sono rette da un consiglio di
amministrazione - la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari
spetta al consiglio nella sua collegialità e non ai singoli componenti,
perché si tratta di un potere attribuito a tutela degli interessi sociali,
che dunque deve essere deliberato dall'organo incaricato di detta tutela (il
consiglio, appunto, e non i singoli componenti di esso) (v. da ultimo Cass.
05.06.03 n. 8992; 02.08.77 n. 3422; 01.03.73 n. 562; 24.04.63 n. 1084).
La
medesima giurisprudenza ha tuttavia precisato che sussiste la legittimazione
all’impugnativa anche del singolo amministratore nel caso in cui si tratti di
tutelare interessi a lui personali connessi all’incarico rivestito (Cass.
28.08.95 n. 9040; 02.08.77 n. 3422; 01.03.73 n. 562), come proprio avviene
nel caso di revoca anticipata del mandato (v.ancora Cass. 02.08.77 n. 3422;
01.03.73 n. 562) o nel caso di approvazione dell’azione di responsabilità nei
suoi confronti (Trib. Bologna 15.09.92 e 28.10.92).
In altre
parole, a fronte dell’equivoca espressione normativa, la giurisprudenza non
ha fatto altro che applicare i principi generali, verificando l’interesse
tutelato e la titolarità dello stesso, giungendo a riconoscere la
legittimazione del solo organo gestorio collegiale quando si tratta di
delibere impugnate nel solo interesse della società e la legittimazione anche
del singolo amministratore quando si tratta di delibere impugnate nel suo
interesse personale sia pur connesso allo svolgimento dell’incarico affidato.
La
riformulazione dell’art. 2377 comma 2 c.c. nel testo ora vigente non ha
fornito elementi di novità, avendo mantenuto il semplice richiamo agli
amministratori, come soggetti legittimati all’impugnazione, pur precisando la
concorrente legittimazione del collegio sindacale, e non dei singoli sindaci,
e pur aggiungendo la legittimazione del consiglio di sorveglianza, anche in
questo caso prevedendo la legittimazione dell’organo collegiale e non dei
singoli componenti.
Non
sussistono pertanto ragioni per modificare l’orientamento interpretativo
appena richiamato, sicché deve ritenersi esistente la legittimazione di
ciascun amministratore ad impugnare la delibera che lo ha revocato anzitempo
e che ha approvato l’azione di responsabilità nei suoi confronti.
Né può
ritenersi che l’amministratore non può impugnare la delibera con la quale sia
stato revocato, perché in caso di revoca senza giusta causa ha comunque
diritto al risarcimento. Si deve infatti considerare che egli ha diritto alla
prosecuzione del mandato, fino allo spirare del termine contrattuale, salva
ovviamente la giusta causa di revoca (Cass. 02.08.77 n. 3422; 01.03.73 n.
562). Pertanto, nel caso in cui la delibera sia viziata, in base ai principi
appena evidenziati, egli ha il potere di impugnarla e, se manca la giusta
causa di revoca, ha anche diritto al risarcimento del danno.
Essendo
l’impugnazione proposta dagli attori in quanto amministratori, non si pone il
problema della procedibilità della domanda per mancato deposito delle azioni.
Non
è neppure fondata l’eccezione di intervenuta cessazione della materia del
contendere, sollevata dalla convenuta e dall’intervenuto in sede di
definitiva precisazione delle conclusioni, fondata sul fatto che comunque gli
attori non potrebbero usufruire degli effetti ripristinatori dell’eventuale
annullamento, per essere esaurito il periodo di vigenza del consiglio di
amministrazione, cui facevano parte.
Si
deve in primo luogo rilevare che gli attori non hanno impugnato la delibera
assembleare solo per la parte che ha approvato la anticipata revoca del loro
mandato, ma anche per la parte in cui ha approvato l’esperimento dell’azione
di responsabilità, che non è in alcun modo influenzata dall’intervenuto
rinnovo del consiglio di amministrazione.
Inoltre,
anche con riguardo alla revoca, deve ritenersi che gli attori hanno senza
dubbio manifestato il persistere del loro interesse alla verifica giudiziale
della dedotta invalidità della delibera, contestando in modo inequivoco
l’eccezione avversaria.
Come
ritenuto da una giurisprudenza oramai consolidata, la cessazione della
materia del contendere presuppone non solo che sopravvengano, nel corso del
giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a
determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, ma anche
che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e
sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto e che vi sia la
dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte
personalmente (o dal difensore munito di procura ad hoc) in
origine interessata alla statuizione sul merito della vertenza (v. da ultimo
Cass. 08.11.03 n. 16785).
Non
è neppure fondata l’eccezione di improponibilità dell’impugnazione in questa
sede proposta, per non avere gli attori impugnato la decisione del collegio
sindacale che ha deciso di convocare l’assemblea sul corrispondente ordine
del giorno.
L’acquiescenza
alle decisioni dei sindaci di proporre alla valutazione dell’assemblea
l’ordine del giorno, poi approvato, non equivale ad anticipata acquiescenza
alle decisioni dell’assemblea stessa. È infatti evidente che, nonostante
l’iniziativa sindacale, gli amministratori ben potevano avere interesse a
difendersi davanti ai soci, al fine di ottenere una pronuncia assembleare che
li scagionasse dalle accuse loro mosse.
Passando
al merito della vertenza, occorre fare alcune precisazioni.
Gli
attori, nel proporre impugnazione, hanno allegato che la delibera “…è viziata da abuso del potere di voto in
quanto l’espressione di voto da parte del socio B. B. R. appare, alla
evidenza, sorretta dall’interesse particolare dello stesso di far cessare
immediatamente gli amministratori F. G., F. N., F. S. dalle rispettive
cariche, per assumere la gestione della società…” (p. 10 atto di
citazione). Hanno poi richiamato precedenti giurisprudenziali relativi a
delibere ritenute viziate da conflitto di interessi (p. 10 e s. attori
citazione) ed infine hanno elencato alcuni fatti, qualificati come indici di
antisocialità dell’interesse del socio votante, ma che in realtà si
presentano come indici del conflitto esistente tra soci (p. 11 e s. atto di
citazione).
Com’è
noto l’abuso o eccesso di potere è una figura di derivazione dal diritto
amministrativo, ravvisabile nell’ambito societario quando la delibera risulta
arbitraria e fraudolentemente preordinata al perseguimento degli interessi
del gruppo che l’ha adottata, oppure al perseguimento di fini volutamente
lesivi degli interessi del gruppo che non l’ha votata, e sia priva di una
propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi
sociali (così Cass. 19.04.03 n. 6321; 05.05.95 n. 4923; v. anche Cass.
26.10.95 n. 11151; tra la giurisprudenza di merito edita, v. Trib. Roma
22.10.02; Trib. Milano 11.01.02 e 22.06.01; Trib. Palermo 18.05.01; Trib.
Como 01.06.00; Trib. Milano 13.05.99; Appello Roma, 21.04.98; Trib. Napoli
25.02.98; Trib. Milano 29.01.98, 20.01.98 e 09.06.94; Trib. Bologna 20.12.93;
Trib. Milano 18.05.92).
A
fondamento del riconoscimento di tale vizio, la dottrina e la giurisprudenza
a volte hanno richiamato il disposto dell’art. 1375 c.c., inserendo i
rapporti societari nel generale ambito dei rapporti contrattuali, e altre
volte hanno estrapolato dal sistema delle norme societarie una regola
generale di correttezza (cfr. Cass. 26.10.95 n. 11151).
Il
vizio della delibera per abuso o eccesso del potere di voto dei soci votanti
a favore si distingue nettamente dal vizio per adozione della delibera con il
voto favorevole del socio in conflitto di interessi, perché non vi è un
conflitto tra socio e società, ma un conflitto tra gruppi all’interno della
società (e cioè un conflitto tra soci), e la delibera è utilizzata in modo
fraudolento esclusivamente per raggiungere risultati a favore del gruppo
votante.
In
altre parole, la delibera viziata da abuso o eccesso di potere non persegue i
suoi fini istituzionali, ma diventa lo strumento fraudolento con il quale il
gruppo (o il socio) che l’ha approvata acquista vantaggi per sé o reca danni
al gruppo (o al socio) che non l’ha votata. Questo basta ad integrare il
dedotto vizio e, a differenza del caso in cui vi sia conflitto di interessi,
non è richiesta la prova del pericolo di pregiudizio per la società.
Ovviamente
spetta alla parte che allega l’esistenza del vizio provarne l’effettiva
sussistenza (Cass. 19.04.03 n. 6321; 05.05.95 n. 4923).
Tenuto
conto di quanto appena evidenziato, deve subito rilevarsi che il richiamo,
compiuto in atto di citazione, ai precedenti giudiziari relativi a casi di
conflitto di interessi (v. supra),
non si adatta alla presente fattispecie, tenuto conto che gli stessi attori
hanno correttamente qualificato la fattispecie in termini di abuso del potere
di voto, allegando infatti eventi che rappresentano un conflitto tra soci (e
non tra socio e società), senza dedurre alcun pericolo di danno conseguente
all’adozione della delibera (ma soltanto l’uso strumentale della delibera per
conseguire il controllo della gestione della società mediante estromissione
degli attori).
La
domanda è tuttavia infondata.
In
primo luogo non risulta che la revoca degli attori sia stata davvero
finalizzata al conseguimento da parte del socio votante dell’esclusiva gestione
della società mediante estromissione degli attori.
Risultano
invece nominati altri amministratori in sostituzione degli attori e non vi è
né allegazione né prova di alcun particolare rapporto tra il socio votante,
già amministratore delegato della società, e gli altri componenti del
consiglio di amministrazione.
Inoltre,
la delibera risulta essere stata adottata previa convocazione dell’assemblea
da parte del collegio sindacale, che – a seguito della denuncia del socio B.
B. R. – e, valutati gli elementi acquisiti, ha sottoposto ai soci l’opportunità di revocare
dall’incarico di amministratori gli attori e di esperire l’azione di
responsabilità nei loro confronti.
E
già la documentazione e le dichiarazioni acquisite dal collegio sindacale
evidenziano l’esistenza di elementi che giustificano l’adozione nei confronti
di ciascuno degli attori – e nell’interesse della società - della delibera in
questa sede impugnata (cfr. doc. 27, 18-25 e 86 fasc. conv.).
Inoltre,
anche valutando solo i comportamenti che sono stati sottoposti all’esame
dell’assemblea deliberante, l’istruttoria orale ha confermato la validità
delle informazioni acquisite dal collegio sindacale. È infatti risultato
confermato che effettivamente F. G. ha mosso frequenti rimproveri ai dipendenti
M. per aver richiesto l’acquisto di materiale (v. dich. A. B. B., .A. G. P.,
L. C., E. L.) necessario per continuare la produzione (v. dich. A. G. P., L.
C.) e che di fatto ha sospeso la lavorazione di alcune macchine, provocando
ritardi nelle consegne (v. dich. S. B. B., L. C.).
Ed
è altresì confermato che effettivamente F. N. insieme ad un’altra persona ha
sottratto alla società un disco Zip contenente informazioni sul macchinario
lavorato dalla M. (v. dich. B. B. A., G. M. C.; le dichiarazioni del teste P.
sono davvero poco attendibili sul punto, tenuto conto che – ove avesse
ammesso di aver partecipato alla sottrazione – avrebbe confessato di aver
partecipato ad un illecito), che è stato riconosciuto tra il materiale
oggetto di sequestro penale presso un’altra società in concorrenza (v. dich. Andrea B. B.).
Infine,
gli attori F. S. e F. N. in questa sede non hanno neppure concretamente
contestato i rilievi loro mossi, relativi al fatto di aver fotocopiato e
portato all’esterno dell’azienda documenti riservati, pur risultanti
dall’istruttoria acquisita dal collegio sindacale (v. doc. 11 e 12 fasc. att.
e doc. 18 fasc. conv.).
Non
risulta pertanto provata la dedotta finalità del socio votante di conseguire
con l’adozione della delibera impugnata l’esclusivo controllo della gestione
societaria mediante sottrazione dell’amministrazione agli attori.
Inoltre
vi sono seri elementi che inducono a ritenere l’esistenza di un interesse
della società a rimuovere gli attori dalla gestione e a tutelarsi con un’azione
di responsabilità nei loro confronti.
La
domanda deve pertanto essere rigettata.
Le
spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con
riguardo ai rapporti tra la convenuta e gli attori e pertanto gravano su
questi ultimi.
Sussistono
invece giusti motivi per compensare le spese processuali tra gli attori e
l’intervenuto, tenuto conto della spontaneità dell’intervento meramente
adesivo e della sostanziale identità di allegazioni e deduzioni rispetto a
quelle della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Biella, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa
iscritta al n. 534/98 RG:
1) rigetta
le domande degli attori;
2)
rigetta
ogni altra domanda;
3)
dichiara
tenuti e condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in complessivi euro
6921,77 (di cui euro 2571,34 per diritti, euro 3.500,00 per onorari e il
resto per spese), oltre Iva e Cpa come per legge;
4)
compensa
integralmente tra gli attori e l’intervenuto le spese di causa.
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