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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3419

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 28 settembre 2007, n. 20360 - Pres. Criscuolo - Est. Trifone.

 

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Forma e contenuto - Quesiti impliciti, generici ed inconferenti - Inammissibilità del motivo.

 

Il principio di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio de1 giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico. (massima ufficiale)

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NUNZIO LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI FASSA 54, presso lo studio dell'avvocato FELLI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 131/06 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 23/11/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma l'avvocato Pietro Federico lamentava che, nel corso di due giudizi in cui era difensore in contrapposizione all'avvocato Di Nunzio Luigia, costei lo aveva accusato, sia in atti difensivi che nei verbali di causa, di avere falsificato atti processuali; di essersi introdotto nel suo studio e nella sua abitazione in Palestrina per sostituire atti e fotografie; di avere esercitato, avvalendosi della pregressa sua qualità di magistrato, indebite ingerenze nei confronti di agenti della polizia urbana e della polizia giudiziaria. Detto comportamento l'esponente attribuiva a probabile ritorsione nei suoi confronti per il fatto che, all'epoca in cui egli era pretore di Palestrina, non aveva consentito a Luigia Di Nunzio, allora soltanto laureata in giurisprudenza, la continuazione dell'attività difensiva dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato
l'incostituzionalità della disposizione che autorizzava i praticanti procuratori al patrocinio presso gli uffici di pretura. In data 10 dicembre 2000 il presidente del tribunale di Roma trasmetteva a sua volta al medesimo Consiglio Forense due note (rispettivamente della Dottoressa D'Alessandro, giudice della sezione distaccata di Palestrina, e del dirigente dell'UNEP presso il medesimo ufficio), con le quali pure si segnalavano otto episodi di denunce da parte dell'avvocato Di Nunzio di gravissimi fatti-reato a carico dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, di altri avvocati, di cancellieri e di personale addetto alla registrazione degli atti delle udienze penali, tutti accusati di falsità in atti d'ufficio. Nell'adunanza del 27 marzo 2002 il Consiglio dell'Ordine deliberava l'apertura del procedimento di disciplinare a carico dell'avvocato Luigia Di Nunzio, cui venivano contestati gli addebiti di cui a quattro capi d'incolpazione, cui si aggiungeva la ulteriore contestazione di non avere, nel procedimento relativo ai suddetti addebiti riuniti, fornito i chiarimenti e le spiegazioni che le erano stati ripetutamente richiesti, assumendo che la raccomandata d'invito era andata smarrita per condotta illecita dell'ufficio postale. All'esito della disposta istruzione del procedimento disciplinare, nel corso del quale l'incolpata presentava le proprie difese, il Consiglio dell'Ordine ne dichiarava la responsabilità in ordine agli illeciti disciplinari contestati e irrogava all'avvocato Di Nunzio la sanzione della cancellazione dall'albo, ritenuta adeguata stante la reiterazione di comportamenti sistematicamente contrari alla deontologia professionale.
Contro la pronunzia, resa pubblica in data 22 settembre 2004 nelle forme di legge, l'avvocato Luigia Di Nunzio proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione depositata il 23 novembre 2006 e notificata il 19 febbraio 2007, in parziale accoglimento del gravame, le infliggeva la meno grave sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno.
Il Consiglio Nazionale Forense, sulle proposte eccezioni in rito, considerava che il principio della invariabilità del collegio giudicante è applicabile solo al giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, mentre, per quel che concerne la fase davanti al Consiglio dell'Ordine, è sufficiente, data la natura amministrativa dell'organo, il rispetto del requisito del quorum, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato. Rilevava che era valida la decisione sottoscritta dal presidente in carica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al momento del deposito, anche se il dibattimento e la deliberazione della sanzione erano avvenuti innanzi al medesimo organo con altro presidente.
Riteneva che l'omessa notificazione al P.M. della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine di Roma, con l'avviso e l'invito a comparire, non aveva determinato alcuna nullità, poiché, attribuendo la legge (R.D. n. 37 del 1934, artt. 62 e 65) al P.M. la semplice facoltà di intervenire, della mancata suddetta notificazione, quale causa di nullità, solo lo stesso P.M. avrebbe potuto dolersi, essendo la prescrizione disposta nel suo esclusivo interesse. Nel merito, l'organo disciplinare giudicava sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. Di Nunzio in relazione ai contestati comportamenti offensivi dell'esponente avv. Pietro Federico, della Dott.ssa D'Alessandro, degli ufficiali di polizia giudiziaria e degli altri pubblici ufficiali.
Per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense ha proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili di questa Corte l'avvocato Luigia Di Nunzio, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a dodici motivi di annullamento ed ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.
Non hanno svolto difese gli intimati litisconsorti necessari Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Procuratore Generale presso questa Suprema Corte.
La ricorrente ha presentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso alla udienza odierna motivato dall'assunto suo impedimento ad essere presente all'odierna udienza per ragioni di salute ed il suo difensore, che ha provveduto a depositare la suddetta istanza personale della ricorrente, ha anche prodotto documenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevano preliminarmente queste Sezioni Unite che deve essere respinta la richiesta di rinvio del processo ad altra udienza, che la ricorrente ha avanzato adducendo che le sue condizioni di salute le avrebbero impedito di essere presente alla odierna discussione. Il dedotto impedimento, che peraltro nei termini indicati non può ritenersi assoluto, non risulta, infatti, idoneamente documentato. Il ricorso in oggetto riguarda la sentenza del Consiglio Nazionale Forense pubblicata il 23 novembre 2006 e notificata il 19 febbraio 2007.
Occorre, pertanto, verificare anzitutto (e l'indagine è doverosa, trattandosi di questione da esaminare d'ufficio) se i motivi dell'impugnazione, proposta nei termini, siano tutti ammissibili in relazione alla disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006. Nell'interpretazione della norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. questa Corte (ex plurimis: Cass., S.U., n. 7258/2007; Cass., S.U., n. 14385/2007; Cass., n. 13329/2007; Cass., n. 14682/2007; Cass., n. 27130/2006; ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicché dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell'impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l'interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.
È stato, pertanto, precisato che il nuovo requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ma è, invece, indispensabile che il ricorso rechi per ciascun motivo la chiara indicazione di un quesito di diritto, che non è possibile accettare nella ipotesi di una richiesta implicita ricavabile dalla trattazione della censura proposta, giacché in tal caso il quesito inconferente, equiparabile alla mancanza di esso, rende inammissibile il motivo, allo stesso modo di quel che si verifica in tema di censura non attinente al decisum. Orbene, nella fattispecie, il quesito di diritto non corrisponde a tali requisiti per quel che concerne:
a) il terzo motivo, nel quale, censurandosi, per violazione delle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 89 c.p.c. e per assenza di motivazione, la introduzione del procedimento disciplinare a seguito di esposto inoltrato al Consiglio dell'Ordine dal Presidente del tribunale, genericamente si richiede se sia ammissibile l'instaurazione di un procedimento "a mezzo dei suddetti atti posto che l'illegittimità o la nullità dei medesimi si estende ex art. 159 c.p.c. all'intero procedimento costituito da atti dipendenti";
b) il quarto motivo, con il quale, deducendosi la violazione dell'art. 111 Cost. e l'omessa motivazione sul punto per il fatto che al cancelliere del Consiglio dell'Ordine sarebbero state conferite le funzioni di Consigliere istruttore del procedimento disciplinare, viene formulato un quesito di diritto ("sono legittimi la convocazione richiesta ed i documenti acquisiti?") non altrimenti specificabile se non con l'inammissibile esame diretto degli atti del procedimento da parte di questo giudice di legittimità;
c) il sesto motivo, con cui, rispetto a pretesa omissione della deliberazione di rinvio a giudizio di primo grado e in presenza del contrario accertamento del giudice del merito (che indica in sentenza come l'apertura del procedimento disciplinare sia stata deliberata nell'adunanza del 27 marzo 2002 dal Consiglio dell'Ordine e sia stata comunicata all'avvocato Di Nunzio con raccomandata a.r. regolarmente ricevuta), è inconferente il quesito consistente nell'interrogativo circa la ritualità del procedimento disciplinare nella fase innanzi all'Ordine territoriale senza la delibera di rinvio a giudizio;
d) il settimo motivo, per il quale - in relazione alla dedotta violazione delle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost., L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 45 e L. n. 241 del 1990, con succ. mod., rispetto alla statuizione del Consiglio Nazionale Forense circa il motivato ordine di rigetto dell'istanza dell'avvocato Di Nunzio di differimento dell'udienza di discussione innanzi al Consiglio dell'Ordine per ragioni di salute - il quesito formulato ("è ammissibile escludere il contraddittorio, nonostante la certificazione medica allegata, l'assurdità ed illegittimità delle accuse avanzate?") è esso puro inconferente per genericità ed incompletezza e non tiene conto del decisum, senza dire, comunque, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimenti per motivi di salute, siccome relativo alla regolarità del contraddittorio innanzi al Consiglio dell'Ordine territoriale, non prospetta un vizio di natura processuale, sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, dato che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, per cui la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense (che è organo giurisdizionale) e non, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come "nullità della sentenza o del procedimento" svoltosi davanti al Consiglio territoriale (Cass., S.U. n. 9561/2003).
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c. - la ricorrente denuncia la inesistenza della censurata decisione del Consiglio Nazionale Forense, che sarebbe priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante perché nella copia autentica n lei notificata sussiste soltanto la dizione "F.to Il Presidente", senza alcuna firma autografa.
La censura è manifestamente infondata, essendo di tutta evidenza che l'attestazione di conformità della copia all'originale è espressamente indicativa proprio del fatto che l'originale del provvedimento contiene la sottoscrizione del presidente, come del resto risulta dalla copia autentica della sentenza depositata unitamente al ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), nella quale specificamente in calce è l'attestazione "Il Presidente f.to avv. Piero Guido Alpa", lo stesso indicato nella intestazione come presidente dell'organo giudicante. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione della norma di cui all'art. 276 c.p.c., assume che la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sarebbe nulla perché sottoscritta dal Presidente Avv. Cassiani, diverso da quello (Avv. Bucci) che, con le funzione di presidente dell'organo Recidente nella sua qualità di presidente pro tempore dell'Ordine degli Avvocati di Roma, aveva partecipato alla deliberazione della decisione. Il motivo non può essere accolto.
La ricorrente sostanzialmente lamenta, secondo quanto già dedotto con l'impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense e per quel che significa anche il formulato quesito di diritto, la violazione del principio dell'invariabilità del collegio giudicante, ma detto principio non è applicabile nel procedimento di natura amministrativa, che si svolge innanzi al Consiglio dell'Ordine locale.
Sul punto è pacifico, ormai, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass., S.U., n. 17548/2002; Cass., S.U., n. 8748/2001; Cass., S.U., n. 11857/91) secondo cui il principio dell'invariabilità del collegio giudicante (sancito dall'art. 473 c.p., del 1930 e dall'art. 535 c.p.p., comma 2, del 1988) è applicabile, in base al richiamo del R.D. n. 37 del 1934, art. 63, comma 3, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, che si svolge dinanzi al Consiglio dell'Ordine, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine e la funzione amministrativa della relativa sua attività e del provvedimento adottato.
È, invece, indispensabile che nel procedimento di natura amministrativa sia rispettato il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dal citato R.D. n. 37 del 1934, art. 43 e successive modificazioni (D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 16) - ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'interessato - ma sotto tale diverso profilo la ricorrente non ha espresso alcuna censura.
Infondato è anche il quinto motivo, con il quale la ricorrente, denunciando la violazione della norma di cui all'art. 274 c.p.c. nonché l'omessa motivazione sul punto, assume che sarebbe stata illegittima la trattazione innanzi al Consiglio dell'Ordine di due diversi esposti a suo carico in simultaneo procedimento senza che di essi fosse stata prima disposta la riunione con specifico provvedimento.
In disparte le già svolte considerazioni secondo cui alle decisioni adottate dai Consigli dell'Ordirne degli Avvocati, riguardanti la materia disciplinare, non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (ex plurimis: Cass., S.U., n. 15404/2003), e, quindi neppure la suddetta norma dell'art. 274 c.p.c. (nella parte in cui essa dispone che il giudice, innanzi al quale sono pendenti procedimenti distinti, ne dispone, nei casi di connessione, la riunione) e ritenuta ancora che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense e non, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come "nullità della sentenza o del procedimento" davanti al Consiglio territoriale (Cass., S.U. n. 9561/2003), osservano queste Sezioni Unite che la mancanza di un formale provvedimento di riunione non invalida, comunque, la trattazione congiunta di diversi procedimenti, poiché la decisione unitaria e contestuale lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione che, in ciascuno di essi, viene assunta dalle parti. Con l'ottavo motivo (mezzo) di doglianza la ricorrente sostiene che sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 48, in quanto l'udienza di discussione innanzi al Consiglio dell'Ordine sarebbe stata illegittimamente trasformata in fase istruttoria con l'acquisizione in essa di testi.
Sostiene che non sarebbe, nella specie, applicabile la disciplina del processo penale, che ciò consente, perché essa non risulta espressamente richiamata.
Aggiunge che nella udienza di discussione sarebbero ammissibili soltanto dichiarazioni e deposito di documenti.
La censura non può essere accolta.
Essa si basa sull'erroneo presupposto che nella fase innanzi al Consiglio dell'Ordine locale dedicata al dibattimento non possano essere compiuti ulteriori atti d'istruzione consistenti nell'assunzione di deposizioni testimoniali.
In realtà, nel procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine - che è introdotto dalla deliberazione di apertura e che si articola nelle successive cadenze degli atti preparatori del dibattimento, del dibattimento e dell'adozione del provvedimento finale, secondo il modello del rito penale - la fase del dibattimento è dedicata non solo all'interrogatorio dell'incolpato (citato a comparire per difendersi, di persona o con l'assistenza di un difensore, e legittimato ad indicare ulteriori testimoni, oltre quelli citati ex officio) ed alla discussione delle parti, ma comprende anche, secondo la disposizione espressa della norma di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 48, propriamente l'assunzione dei testi ritenuti utili, elencati già nella citazione dell'incolpato ovvero indicati dallo stesso incolpato o dal Pubblico Ministero nel termina loro concesso. Con il nono motivo dell'impugnazione, deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost., la ricorrente lamenta che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe valutato quale elemento dell'incolpazione ai suo carico un esposto degli ufficiali giudiziari di Palestrina, del quale aveva potuto prendere visione solo dopo l'emissione della decisione del Consiglio dell'Ordine locale, ed assume che le circostanze indicate nell'esposto medesimo non le sarebbero state contestate nel capo d'imputazione. Il motivo - oltre che generico, in quanto non precisa quali circostanze il giudice del merito avrebbe valutato che non le fossero state già contestate - è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha chiarito che anche tali note (quelle, cioè, del dirigente UNEP) "venivano inviate all'avv. Di Nunzio il 5 gennaio e il 31 maggio 2001 senza tuttavia riceverne risposta alcuna", onde è rimasto accertato non solo che gli esposti in questione erano stati acquisiti prima che in data 27 marzo 2002 il Consiglio dell'Ordine deliberasse l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. Di Nunzio, ma che a costei era stata data anche la possibilità di esporre le sue difese al riguardo una volta a conoscenza del contenuto dei due documenti.
Anche il decimo motivo - che, con riferimento alla violazione della norma dell'art. 111 Cost., denuncia che sarebbe illegittima la sentenza impugnata per il fatto che la decisione del Consiglio Nazionale Forense era stata depositata dopo circa tre anni dalla deliberazione, oltre il termine massimo di sessanta giorni di cui all'art. 275 c.p.c., comma 1, - contiene una censura infondata. L'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza, trattandosi di termine ordinatorio, non da luogo a nullità della sentenza medesima, ma configura al riguardo un dovere di comportamento importo al giudice, e la regola, secondo il principio di carattere generale della risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 2558/67; Cass., n. 2262/78; Cass., n. 4053/81; Cass., n. 7000/86), non può che trovare applicazione anche in tema di sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense nella materia della responsabilità disciplinare dell'avvocato.
Assolutamente generico è l'undicesimo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che - in violazione delle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost., delle leggi sulla privacy e della L. 27 gennaio 1934, n. 37 - sarebbero stati inseriti nel fascicolo della causa innanzi al Consiglio Nazionale Forense "una serie di documenti processuali estrapolati dal contesto a cui appartengono riguardanti la ricorrente, di fatto consentiti nonostante non facenti parte dell'elenco documenti inviato dall'Ordine al Consiglio Nazionale ne' depositati ne' acquisiti legittimamente.
Assume inoltre che "sul punto il Consiglio Nazionale ha omesso ogni motivazione".
La ricorrente, infatti, non solo non indica quali sarebbero stati gli altri atti e documenti irritualmente acquisiti al processo innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ma neppure precisa se quelli di cui assume l'irrituale acquisizione siano stati esaminati dall'organo giudicante e quale incidenza eventualmente abbiano avuto ai fini della decisione adottata.
Trattasi, all'evidenza, di censura che non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso e che non consente a questo giudice di legittimità di valutare la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi e di individuare quale sia per la ricorrente l'interessi e all'impugnazione sul punto.
Con il dodicesimo motivo, deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 24, 111 e 32 Cost. nonché l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente critica l'impugnata sentenza circa la ritenuta sua responsabilità disciplinare e sostiene che la condotta contestatale - peraltro neppure accertata - non sarebbe stata lesiva del rispetto e della dignità dell'avvocato denunciante, perché le accuse da lei formulate dovevano essere considerate espressioni del suo diritto ed obbligo di difesa. Il motivo, che, al di là del generico riferimento al vizio di violazione di legge, sostanzialmente si esaurisce nella denuncia di preteso vizio di motivazione circa la prova dei fatti contestati e la concreta individuazione dell'ipotesi costituente illecito disciplinare, costituisce censura in fatto, inammissibile in questa sede.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecita nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza atteso che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell'organo disciplinare.
Il quale, nella specie, ha esposto congrua e non illogica motivazione circa la pesante responsabilità dell'avv. Di Nunzio per i ripetuti comportamenti altamente provocatori, offensivi e lesivi dell'onorabilità dell'esponente avv. Pietro Federico, ingiustamente ed immotivatamente accusato di reati assai gravi, al pari di quelli segnalati dalla Dott.ssa D'Alessandro, improntati a totale mancanza di rispetto nei confronti di avvocati, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e pubblici ufficiali.
Detti comportamenti, tenuti nell'esercizio della svolta attività difensiva, il giudice disciplinare ha giudicato in contrasto con la prudenza ed il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense, perciò integranti vero e proprio abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte.
La considerazione costituisce valida motivazione di esclusione della invocata scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, il quale non può travalicare i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la controparte.
Il ricorso, pertanto, è rigettato senza che occorra emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione, nel quale gli intimati litisconsorti necessari non hanno svolto difese. La ricorrente, ai sensi della L. 15 novembre 1973, n. 738, art. unico, modificativo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 4, adducendo il danno alla sua salute (derivante dal fatto di non potere svolgere attività professionale) ed il pregiudizio dei suoi clienti (costretti a munirsi intanto di altro difensore), ha richiesto a queste Sezioni Unite la sospensione dell'esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense applicativa a suo carico della sanzione disciplinare.
Poiché la inflitta sanzione disciplinare è stata resa definitiva dall'intervenuto giudicato disciplinare conseguente alla presente sentenza, resta, perciò, assorbito l'esame della istanza cautelare. P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007














 

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