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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3451

 

 

data pubblicazione 21/03/2011

 

 

 

Tribunale Terni, 21 febbraio 2011 - - Pres., est. Montanaro.

 

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica del processo pendente – Non indispensabilità della dichiarazione da parte del difensore/ notificazione dell’evento interruttivo.

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica – Rilevabilità d’ufficio dell’evento interruttivo – Conoscibilità d’ufficio - Ammissibilità.

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica – Provvedimento dichiarativo dell’interruzione – Necessità.

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica – Pronuncia dichiarativa svincolata dall’udienza – Decorrenza dell’evento interruttivo.

Fallimento – Sopravvenuto fallimento di una delle parti in causa – Interruzione automatica – Disciplina applicabile – Parte colpita dall’evento interruttivo (fallimento) contumace.

 

Ai fini dell’interruzione automatica del processo in cui è parte in causa il fallito, ex art. 43 comma 3, l.f., non è necessaria la dichiarazione da parte del procuratore  o la notificazione dell’evento interruttivo alle controparti, qualora detto evento sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292, c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché l’intervenuta interruzione del giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice, allo stesso modo può essere acquisito d'ufficio la notizia della dichiarazione di fallimento di una delle parti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’automatismo dell’interruzione prevista dall’art. 43, comma 3, l.f., non esclude che il giudice debba comunque provvedere a dichiarare interruzione, poiché la ricostituzione del contradditorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione) non impedisce il verificarsi dell’interruzione del giudizio stesso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La dichiarazione con efficacia ricognitiva di cui all’art. 43, comma 3, l.fall. non necessariamente deve essere effettuata in udienza e, dunque, il giudice non deve attendere quella eventualmente già fissata per dichiarare l’interruzione del giudizio a causa dell’intervenuto fallimento di una delle parti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nella nuova fattispecie di interruzione automatica a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 43, comma 3, l. fall., deve trovare applicazione analogica non già la disciplina prevista nell’art. 300, comma 4, c.p.c., ma quella dettata per le ipotesi di interruzione automatica dell’art. 299, c.p.c., e anche nell'ipotesi in cui la parte fallita sia contumace. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani


Massimario, art. 43 l. fall.

Massimario, art. 292 c.p.c.


Massimario, art. 299 c.p.c.

Massimario, art. 300 c.p.c.


Il testo integrale

 

 














 

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