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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale
di Parma 21 ottobre 2005, Pres. Federico, Rel. Mari.
Intermediazione
finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Nullità –
Sussistenza.
Il
contratto concluso in violazione dei doveri informativi dell’intermediario
finanziario è nullo in quanto contrario a norme imperative di legge.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
6.12.2004 XX convenivano davanti a questo Tribunale ex art. 2 d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 l'Unicredit Banca S.p.A.
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale:
- in via principale, dichiarare la nullità per violazione degli
artt. 21 d. lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 dell'incarico ad acquistare
obbligazioni Cirio per complessivi € 32.112,40= conferito dal ** de cuius di ** alla ROLO Banca 1473 s.p.a.,
oggi Unicredit Banca S.p.A., e da quest'ultima eseguito il 13 dicembre 2001;
- in subordine, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi
degli artt. 1394 e 1395 c. c.,
stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit Banca
S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla
restituzione in favore di XX di quanto versato per l'acquisto delle
obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè € 32.112,40= oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo;
- in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare Unicredit
Banca S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ** padre e marito ** a
causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a € 32.112,40= salvo quella maggiore o minore somma
che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal di
del dovuto al saldo.
- Sempre col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del
giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e C. P. A. come per legge.
Deducevano, in particolare, gli
attori di essere eredi del signor **, il quale aveva acquistato in data 13.12.01 per complessivi € 32.112,40 mediante la Filiale di *** della Rolo
Banca 1473 s.p.a., oggi
Unicredit Banca S.p.A., obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo, ossia
titoli di una società caduta in default, lo stato d'insolvenza della quale,
con conseguente sua ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria, era stato dichiarato dal Tribunale di Roma nell'agosto 2003.
Radicatosi il contraddittorio con la
costituzione della S.p.A. convenuta mediante notifica della comparsa di
risposta, questa concludeva per il rigetto della domanda attrice.
Dopo la notifica e il deposito da
parte degli attori dell'istanza di fissazione di udienza, cui faceva seguito
quello dell'Istituto convenuto secondo la previsione dell'art. 10 d. lgs.
cit., il Giudice designato fissava l'udienza collegiale per il giorno
13.6.2005, con termine per memorie conclusionali fino a cinque giorni prima.
Alla citata udienza il Tribunale
confermava il decreto del giudice relatore e, esaurita la discussione,
tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Si assume dagli attori la nullità del
contratto inter partes sotto diversi profili ed in particolare per il
contrasto con l'artt. 21 del d. lgs. n. 58 del 24.2.98 (T.U. delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per non essere stati
in-formati di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle
obbligazioni da loro acquistate poiché in particolare:
si trattava di titoli emessi senza
rating;
mancava il prospetto informativo;
i medesimi non potevano essere
collocati sul mercato, in quanto destinati ad investitori istituzionali;
gli stessi erano stati emessi da
società estere;
si era al cospetto di operazioni in
conflitto di interessi.
La nullità dell'acquisto in parola
discende anche dalla violazione di diversi articoli del Regolamento CONSOB n.
11522 del 1998. In primis l'art. 26, comma 1, lett. a); di poi il successivo
art. 27 che, al pari dell'art. 21 t. u. citato, vieta agli intermediari autorizzati di svolgere
operazioni in conflitto di interessi a meno che l'investitore, dopo essere
stato debitamente informato circa la natura e l'estensione dello stesso,
abbia «acconsentito espressamente per iscritto alla effettuazione della
operazione». Ciò infatti non si è verificato benché la banca agisse in
evidente conflitto di interesse. Parimenti inosservato appare il successivo
art. 28 non avendo nel caso in esame l'intermediario mai dato, come invece
avrebbe dovuto, adeguate informazioni sulla natura e i rischi della
operazione. Inosservato è rimasto pure il terzo comma del medesimo articolo,
che impone alla banca di informare prontamente e per iscritto l'investitore
appena le operazioni in strumenti finanziari (derivati e warrant) ma anche
azioni ed obbligazioni da lui disposte abbiano subito una perdita, effettiva
o potenziale, pari o superiore al 30%. Invero, di quanto stava accadendo non
fu detto alcunché agli attori.
Lo stesso dicasi per il successivo
art. 29, il quale obbliga gli intermediari a non effettuare per conto degli
investitori «operazioni non adeguate» per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensioni, non essendo in realtà stata assunta alcuna informazione circa la
propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di
investimento del **.
In ogni caso, secondo la difesa di
parte attrice, «nel caso in cui il contratto inter partes
non fosse nullo, lo stesso dovrebbe ritenersi
annullabile per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c. c.
Invero la Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) ha agito in
nome e per conto di ** nell'acquisto delle obbligazioni in questione, nella
custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene lo stesso fosse creditore
delle società Cirio ed avesse indotto le medesime alla emissione delle
obbligazioni per cui è causa. Tant'è che una sua controllata ** partecipò al
collocamento.
Ma vi è un'altra ragione per ritenere
la ricorrenza del conflitto di interesse, causa sia di nullità che di
annullamento. L'operazione è stata infatti eseguita, come ben risulta dalla
conferma d'ordine, "in contropartita diretta". Trattasi in altre
parole di titoli già in possesso della spa convenuta, la quale di conseguenza
ha svolto, al contempo, le funzioni di intermediario e di venditore.
Infine, secondo parte attrice,
"ove non fosse ravvisabile né la nullità né l'annullabilità del
contratto, dovrebbe allora riconoscersi la responsabilità risarcitoria
dell'istituto convenuto per avere il medesimo, omettendo di fornire ai
clienti le informazioni a suo carico, comunque violato l'art. 21 d. lgs.
citato ed infine spinto questi ultimi all'acquisto nonostante l'evidente
conflitto di interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui è caduta
la Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) disciplinata
dall'art. 23 d. lgs. Da ultimo rileva la difesa dei ricorrenti che, sebbene
l'operazione in esame sia stata eseguita fuori dai mercati regolamentati, non
risulta nel caso in alcun modo rispettata la relativa disciplina (v. in
particolare Regola-mento n. 11522 del 1998)", con la conseguenza che,
ove non fossero accolte le altre domande, Unicredit Banca S.p.A. dovrebbe
essere condannata al risarcimento di tutti i danni a causa delle violazioni
delle menzionate disposizioni» (così gli scritti difensivi di parte attrice).
Rileva il Tribunale che gli assunti
di parte attrice sono fondati (nei limiti di cui oltre) e meritano quindi
adesione, evidenziandosi in proposito, e con carattere assorbente su tutte le
ulteriori questioni dedotte, che non risulta che nel caso al ** (dante causa
degli attori), gravando il relativo onere probatorio a carico dell'istituto
convenuto, — nonostante il risparmiatore abbia provveduto a sottoscrivere la
documentazione relativa all'acquisto in esame ed in particolare la lettera
contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione (in data
27.12.1984), l'ordine di acquisto dei titoli in questione (in data
13.12.2001) e il documento sui rischi generali degli strumenti finanziari
(peraltro sottoscritto in data 19.1.1999) e quindi molti anni prima della
operazione in questione; v. relativa documentazione in atti) — sia stato
sottoposto alcun documento relativo alle caratteristiche del titolo in
questione o che lo stesso sia stato comunque specificatamente informato delle
stesse (la parte a ciò riservata nell'ordine di acquisto non risulta affatto
compilata). Ciò che avrebbe dovuto nel caso necessariamente avvenire
trattandosi di titolo emesso all'estero (In Lussemburgo da «Cirio Finance
Lux»), privo di «rating» e, quale corporate bond, sottoposto a rilevanti variazioni di prezzo in caso di forti
oscillazioni dei mercati finanziari. Neppure risulta nel caso alcunché in
relazione alla avvenuta acquisizione delle informazioni dal cliente, per
mancanza di ogni documentazione in proposito (ne è provato che l'adempimento
di tale obbligo sia avvenuto in altro modo); e non è neppure provato che al
cliente investitore sia stata fornita la più ampia e completa informativa
richiesta dalla novella introdotta dal Regolamento CONSOB 11522/1998 il quale
all'art. 28 prevede la raccolta di informazioni circa la esperienza in materia
di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento, la propensione al rischio.
Alla luce delle evidenziate
circostanze deve quindi ritenersi che da parte della banca convenuta vi sia
stata, nel compimento della operazione in esame, una grave e palese
violazione dell'obbligo di corretta informativa, nei termini previsti dalla
normativa in vigore (in particolare art. 21 TUF e art. 28 reg.), come
invocata dalla difesa di parte attrice, essendosi, come detto, la banca del
tutto sottratta all'obbligo di acquisizione delle informazioni dal cliente e
al dovere di informare lo stesso in ordine alla tipologia e affidabilità del
titolo, ponendo in essere quindi un comportamento non diligente e non
rispondente al «need of protection» degli investitori non professionali.
Ciò determina, per come già ritenuto
da questo Tribunale (sentenza n, 412/2005 cui si rimanda per tutte le
problematiche sul punto), la nullità del contratto, trattandosi di contratto
concluso in violazione del complesso delle norme costituito dal TUF e dai
relativi regolamenti (con riferimento allo specifico onere di informativa a
carico dell'istituto di credito), norme sicuramente di carattere imperativo
siccome incidenti «in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza
dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi
dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella
del risparmio pubblico considerato come elemento di valore della economia
nazionale» (v la citata sentenza 412/2005).
La domanda proposta in via principale
dagli attori va quindi accolta con conseguente dichiarazione di nullità della
operazione e condanna della convenuta alla restituzione della somma impiegata
per la stessa (Euro 32.112,40) oltre interessi al saggio legale dal momento
dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
accoglie la domanda proposta in via
principale e per l'effetto dichiara la nullità della operazione di
investimento per cui è causa e condanna la convenuta alla restituzione della
somma di Euro 32.112,40 oltre interessi al saggio legale dal momento
dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, al soddisfo,
nonché alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del giudizio,
liquidate nella complessiva somma onnicomprensiva di Euro 1.500,00 di cui
Euro 1000,00 per onorario.
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