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Tribunale
di Mantova 27 dicembre 2005 – G.U. Dr. Laura De Simone.
Telecomunicazioni
– Controversie tra utenti e soggetti autorizzati – Ricorso ex art. 700 c.p.c.
- Tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom – Necessità.
Il
regime di improponibilità del ricorso in sede giurisdizionale che consegue al
mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e
4 del regolamento 19 giugno 2002 emanato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, deve ritenersi applicabile anche alle azioni proposte in sede
cautelare.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Motivi
considerato che M. D., con ricorso
depositato il 9.12.2005, ha chiesto, ai sensi dell’art.700 c.p.c., che fosse
ordinato a Telecom Italia S.p.A. di ristampare la pagina dell’elenco abbonati
“Pagine Bianche” con l’esatta indicazione dell’abbonato ed il relativo
numero, nonchè di distribuire la pagina corretta a tutti gli abbonati della
Provincia di Mantova;
osservato che la Telecom Italia
S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare
l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del previo,
obbligatorio, tentativo di conciliazione avanti al Corecom competente per
territorio, nonché affermando l’inammissiblità del ricorso per non essere
stata richiesta al giudice la fissazione dell’udienza di comparizione parti né
la condanna alla spese del resistente, e per non essere state formulate le
conclusioni di merito proposte;
rilevato l’art.1 n.11 L.31.7.1997 n.
249 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa
disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non
giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o
categorie di utenti ed un soggetto autorizzato (come Telecom S.p.A.),
stabilendo che per tali controversie, individuate con provvedimenti
dell’Autorità, non possa proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che
non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità;
considerato che - ai sensi della
disposizione citata - l’Autorità ha adottato in data 19.6.2002 (pubblicato
sulla G.U. 18.7.2002 n. 167) il regolamento per la risoluzione delle
controversie insorte tra gli utenti e gli organismi delle telecomunicazioni,
prevedendo all’art. 3 che gli utenti che lamentino la violazione di un
diritto protetto da un accordo di diritto privato o da norme in materia di
telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano
agire in giudizio, sono tenuti a promuovere previamente un tentativo di
conciliazione dinnanzi al Corecom competente per territorio;
precisato che il successivo art.4 del
regolamento puntualizza che l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione sospende i termini per l’azione in sede giurisdizionale, i
quali riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione
del procedimento di conciliazione, ribadendo che il ricorso giurisdizionale
non può essere presentato fino a che non è stato esperito il tentativo di
conciliazione;
considerato che nel caso di specie il
ricorrente, che lamenta la violazione da parte di Telecom Italia S.p.A. di un
diritto contrattuale, per non aver inserito il nominativo ed il numero del
ricorrente nell’elenco abbonati degli operatori telefonici 2005/2006, non ha
documentato l’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, avendo
depositato la relativa istanza solo il 6.12.2005 e promosso il ricorso in
sede giurisdizionale prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per
il tentativo di conciliazione,
ritenuto che, in assenza di un’espressa
previsione di legge, la domanda debba ritenersi improcedibile anche in caso
di tutela cautelare, argomentandosi a contrario dall’espressa previsione,
derogativa al regime dell’improponibilità, dell’art.412 bis ul.co.c.p.c.
(nello stesso senso Trib. Aqui Terme 29.4.2005; Trib. Forlì 23.3.2005;
Trib. Monza-sezione Desio 24.10.2005);
rilevato che le considerazioni che
precedono rendono superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate;
valutata la novità della materia, le
incertezze interpretative ed i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine
alla questione affrontata che giustificano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di lite;
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso
proposto in data 9.12.2005 da M. D. nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;
compensa tra le parti le spese
processuali.
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