IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 348/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 27 dicembre 2005 – G.U. Dr. Laura De Simone.

 

Telecomunicazioni – Controversie tra utenti e soggetti autorizzati – Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom – Necessità.

 

Il regime di improponibilità del ricorso in sede giurisdizionale che consegue al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento 19 giugno 2002 emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, deve ritenersi applicabile anche alle azioni proposte in sede cautelare. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Motivi

considerato che M. D., con ricorso depositato il 9.12.2005, ha chiesto, ai sensi dell’art.700 c.p.c., che fosse ordinato a Telecom Italia S.p.A. di ristampare la pagina dell’elenco abbonati “Pagine Bianche” con l’esatta indicazione dell’abbonato ed il relativo numero, nonchè di distribuire la pagina corretta a tutti gli abbonati della Provincia di Mantova;

osservato che la Telecom Italia S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del previo, obbligatorio, tentativo di conciliazione avanti al Corecom competente per territorio, nonché affermando l’inammissiblità del ricorso per non essere stata richiesta al giudice la fissazione dell’udienza di comparizione parti né la condanna alla spese del resistente, e per non essere state formulate le conclusioni di merito proposte;

rilevato l’art.1 n.11 L.31.7.1997 n. 249 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato (come Telecom S.p.A.), stabilendo che per tali controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non possa proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità;

considerato che - ai sensi della disposizione citata - l’Autorità ha adottato in data 19.6.2002 (pubblicato sulla G.U. 18.7.2002 n. 167) il regolamento per la risoluzione delle controversie insorte tra gli utenti e gli organismi delle telecomunicazioni, prevedendo all’art. 3 che gli utenti che lamentino la violazione di un diritto protetto da un accordo di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere previamente un tentativo di conciliazione dinnanzi al Corecom competente per territorio;

precisato che il successivo art.4 del regolamento puntualizza che l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende i termini per l’azione in sede giurisdizionale, i quali riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, ribadendo che il ricorso giurisdizionale non può essere presentato fino a che non è stato esperito il tentativo di conciliazione;

considerato che nel caso di specie il ricorrente, che lamenta la violazione da parte di Telecom Italia S.p.A. di un diritto contrattuale, per non aver inserito il nominativo ed il numero del ricorrente nell’elenco abbonati degli operatori telefonici 2005/2006, non ha documentato l’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, avendo depositato la relativa istanza solo il 6.12.2005 e promosso il ricorso in sede giurisdizionale prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per il tentativo di conciliazione,

ritenuto che, in assenza di un’espressa previsione di legge, la domanda debba ritenersi improcedibile anche in caso di tutela cautelare, argomentandosi a contrario dall’espressa previsione, derogativa al regime dell’improponibilità, dell’art.412 bis ul.co.c.p.c. (nello stesso senso Trib. Aqui Terme 29.4.2005; Trib. Forlì 23.3.2005; Trib. Monza-sezione Desio 24.10.2005);

rilevato che le considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate;

valutata la novità della materia, le incertezze interpretative ed i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla questione affrontata che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso proposto in data 9.12.2005 da M. D. nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

compensa tra le parti le spese processuali.














 

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