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Sezione I - Giurisprudenza

documento 349/2006

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, nullità

 

Tribunale di Teramo 18 maggio 2006, n. 429 – Pres. Rel. Dr. Luigi Cirillo.

Segnalazione dell’Avv. Luca Scarpa

Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza.

 

I concetti di “correttezza”, “diligenza” e “trasparenza” di cui all’art. 21 del TUF hanno un significato più ampio di quelli di cui alle norme codicistiche, operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche, più in generale, in relazione allo svolgimento della attività economica, ossia come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e garantire l’integrità del mercato. Tutto ciò rende evidente l’esistenza nella materia della intermediazione finanziaria di interessi anche di carattere generale che rendono inderogabili le norme di comportamento. Può quindi dirsi che la normativa sopra richiamata è posta a tutela dell’ordine pubblico economico e, pertanto, è caratterizzata da norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere dalla esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso. Deve quindi ritenersi che in presenza di un negozio che sia contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto sopperisce il disposto generale di cui all’art. 1418, 1° comma c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una espressa previsione di nullità. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità di un contratto 4you ove l’intermediario non aveva consegnato al risparmiatore i prospetti informativi relativi all’acquisto delle quote di un fondo di investimento, né dimostrato di aver assunto le necessarie informazioni per delineare il profilo di rischio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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