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Sezione I - Giurisprudenza

documento 3572p

 

 

data pubblicazione 01/07/2007

 

 

 

Tribunale Padova, 08 febbraio 2011 - - .

 

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Stato di insolvenza - Accertamento - Società in liquidazione - Modalità.

 

Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., dev’essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività – di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. All’uopo peraltro non potrà computarsi nel patrimonio netto, in base ai principi contabili nazionali ed internazionali, l’esito di procedure legali aventi ad oggetto pretese risarcitorie allo stato intrinsecamente incerte, potenziali e lontane nel tempo, tenuto altresì conto che, nella determinazione delle attività dello stato patrimoniale di una società in liquidazione, il principio della prudenza di cui all’art. 2423 bis, n. 1, c.c. deve osservarsi con ancor maggior rigore, non potendo viceversa trovare per definizione applicazione quello della prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2490 c.c.), per l’effettiva tutela dei creditori sociali. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

 

 

 

 














 

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