IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 3579

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 14 febbraio 2011, n. 3568 - Pres. Vittoria - Est. Segreto.

 

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana - Validità - Domicilio in Italia di entrambe le parti - Decisione in base alla legge italiana - Necessità - Fondamento.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice straniero - Individuazione di tale giudice nell'ambito dell'ordinamento straniero - Questione di competenza e non di giurisdizione - Conseguenze - Clausola di proroga che prevede la possibilità di agire davanti a cinque diversi tribunali - Validità - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore. (massima ufficiale)

Alla luce dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 2, 17 e 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, la validità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero deve essere decisa, ove entrambe le parti in causa abbiano domicilio in Italia, secondo il diritto italiano - e quindi in base al citato art. 4 - anziché secondo il menzionato Regolamento comunitario, poiché manca, in tal caso, qualsiasi connotato di "internazionalità" della controversia. (massima ufficiale)

In tema di giurisdizione del giudice italiano, una volta accertato il difetto di giurisdizione dello stesso in virtù di una clausola contrattuale di proroga in favore del giudice straniero, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della clausola medesima, bensì una questione di competenza che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere; ne consegue che deve ritenersi valida la clausola di proroga con la quale si prevede che ogni azione dovrà essere promossa davanti ad uno fra cinque diversi tribunali del Paese straniero. (massima ufficiale)

 

Il testo integrale

 

 














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it