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Sezione I - Giurisprudenza

documento 360/2006

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale

 

Tribunale di Rimini 22 marzo 2006, n. 531 – Pres. G. Federico, Rel. Carla Franzini.

Segnalazione dell’Avv. Prof. Massimo Cerniglia

Intermediazione finanziaria Doveri di diligenza e di informazione dell’intermediario – Specifica professionalità – Necessità.

 

Doveri di informazione dell’intermediario – Conoscenza dell’offering circular – Necessità.

 

Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento – Risoluzione del contratto – Sussistenza.

 

La conoscenza richiesta agli intermediari finanziari è diversa e ben più pregnante di quella propria del comune investitore, richiedendosi al riguardo una specifica professionalità, competenza e completezza di informazioni che non può essere assolta in maniera semplicistica nella mera allegazione di informazioni riportate su giornali e riviste economiche, ma che richiede un approfondimento tecnico, proprio della natura professionale dell’intermediario, avente ad oggetto gli specifici elementi di rischio dell’investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Poichè l’offering circular costituisce il principale documento informativo attraverso il quale vengono rese note agli investitori istituzionali le caratteristiche delle obbligazioni emesse sull’euromercato, la mancata conoscenza e acquisizione da parte dell’intermediario di detto documento costituisce una grave carenza informativa ed una violazione dei doveri imposti dal TUF agli intermediari. (Nel caso di specie, relativo all’acquisto di obbligazioni Cirio, è emerso che la banca non conosceva e non aveva quindi comunicato al cliente le clausole dell’offering circular che limitavano la capacità del gruppo Cirio di fornire garanzie ed aumentare l’indebitamento nonché il warning sulla situazione finanziaria del gruppo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La violazione da parte della banca dei doveri di informazione e diligenza nel’esercizio della attività di intermediazione finanziaria previsti dalle norme del TUF e del regolamento Consob costituisce inadempimento dell’intermediario e comporta l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto con condanna dello stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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