|
Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Corte di
Cassazione, sez. III, 9 gennaio 1997, n. 108 – Pers. Longo, Rel. Nicastro.
Intermediazione
finanziaria – Contratto di commissione – Dovere di informazione
dell’operatore professionale – Sussistenza.
La buona fede che deve
presiedere alla formazione dei contratti in generale e di quelli di mandato e
commissione in particolare comporta che il soggetto - sia esso un soggetto
individuale, quale un agente di cambio, o collettivo, quale una banca - cui
viene affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando
professionalmente tale attività, conosce i limiti oggettivi dell'operazione,
sia tenuto, prima di assumere l'incarico (e cioè nel corso della stipula) ad
informare i clienti in ordine ai titoli stessi. Tale obbligo può venir meno
soltanto allorché il committente si presenti già pienamente informato, senza
che sia possibile, in proposito, fare esclusivo riferimento alla natura dei
titoli.
omissis
Fatto
Con ricorso del 16 maggio 1985
Eugenio e Giorgio Pennè, premesso che la Banca Popolare di Lodi, da loro
incaricata, nel 1981, dell'acquisto di duemila azioni della società Cooperativa
Farmaceutica (CO.FA.), per le quali avevano versato la somma di L.
18.078.230, non ne aveva procurato la consegna, e che il contratto doveva
ritenersi, pertanto, risolto, chiedevano al Presidente del Tribunale di Lodi
ingiungersi alla Banca la restituzione di detta somma, oltre accessori di
legge.
Avverso il decreto, provvisoriamente
esecutivo, la Banca, eseguito il pagamento, proponeva opposizione contestando
sia l'ammissibilità del procedimento monitorio, sia l'inadempimento
imputatole.
Costituitosi il contraddittorio, i
Pennè sostenevano la violazione degli obblighi incombenti sulla mandataria,
con conseguente legittimità della "revoca - recesso del mandato" e
chiedevano, in ogni caso, dichiararsi risolto "per fatto e colpa"
dell'opponente il contratto, ex art. 1735 c.c., con la sua condanna al
risarcimento dei danni.
Nel processo interveniva
volontariamente Giuseppe Pennè, padre degli opposti, per sostenerne le
ragioni; assumeva che la somma impiegata nell'acquisto dei titoli era stata
prelevata dal proprio deposito in conto corrente presso la Banca , e di avere
consentito al prelievo a quel sol fine, in difetto del cui raggiungimento la
somma gli doveva essere restituita. L'intervento chiedeva quindi la conferma
del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza del 25 novembre 1988 -
18 marzo 1989, il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto
ingiuntivo e condannando Eugenio e Giorgio Pennè alla restituzione della
somma loro corrisposta dalla Banca; respingeva la domanda dell'intervenuto.
La sentenza, appellata da tutti i
Pennè, veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con quella ora
impugnata, del 18 maggio 1993 - 15 marzo 1994.
Premesso che con la comparsa
conclusionale gli appellanti avevano provveduto ad emendare le istanze
conclusive, limitandole alla risoluzione del contratto di commissione per
colpa della Banca Popolare di Lodi, sia in quanto non aveva loro trasferito
la proprietà e procurato la disponibilità materiale delle azioni, sia, in
subordine, per inadempimento ai doveri di informazione inerenti alla
stipulazione ed all'esecuzione del contratto (con implicita rinuncia delle
altre domande ed eccezioni), con riferimento agli specifici motivi di gravame
la Corte riteneva che:
a) il decreto ingiuntivo può trovare
fondamento esclusivamente su un diritto già sorto e non già su una pronuncia
implicita di sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento
contrattuale;
b) sulla natura del contratto - di
commissione e non di compravendita (com'era ormai pacifico secondo gli stessi
committenti, almeno "nella fase terminale" del giudizio) - non
incidevano le locuzioni talora improprie, dei fissati bollati e delle cd.e
"contabili", aventi funzione essenzialmente informativa e
documentaria, secondo gli usi bancari e di borsa;
c) la libera commerciabilità dei
titoli, a norma dell'art. 2523 c.c., non comporta necessariamente l'efficacia
del contratto di compravendita nei confronti della società, qualora non sia
stata autorizzata dagli amministratori. Dalla documentazione in atti
risultava che la Banca aveva acquisito la disponibilità delle azioni, a mezzo
di un agente di cambio, ed aveva richiesto alla società emittente, che le
deteneva, la relativa intestazione, inoltrando la domanda di ammissione a
soci dei Pennè. Era stata la società ad opporre che, a termini dell'art. 15
dello statuto sociale, le azioni non potevano essere cedute senza suo
consenso, invitando a sanare "la complessa situazione creatasi". Il
corretto svolgimento dell'incarico esigeva la semplice messa a disposizione
della società emittente dei titoli necessari per il completamento della
cessione intercorsa tra gli interessati, attraverso le autorizzazioni degli
amministratori, fasi autonome ed integrative, di cui non potevasi far carico
alla Banca;
d) l'intendimento di addivenire ad un
investimento sicuro attiene ai motivi soggettivi, tenuto anche conto che
l'ordine, per le sue peculiarità - concerneva, infatti, titoli di società non
quotata in borsa e nemmeno negoziati al cd. mercato ristretto (estranei
quindi ai mercati regolamentati) -, presupponeva scelte specifiche e
selettive, per le quali - a prescindere dal fatto che la l. 2 gennaio 1991,
n. 1, è entrata in vigore solo successivamente - non incombeva
all'intermediaria alcuno specifico obbligo di informazione, quale quello
proprio dei promotori di servizi finanziari.
e) la suesposte conclusioni
comportavano anche il rigetto della domanda di Giuseppe Pennè. A prescindere
dalla contraddittorietà delle varie posizioni assunte dall'intervenuto, la
Banca aveva eseguito, infatti, l'ordine di acquisto delle azioni.
Avverso la sentenza hanno proposto
ricorso per cassazione i Pennè, affidandosi a sette motivi, illustrati da
successiva memoria.
La Banca Popolare di Lodi si è
limitata a depositare procura e fascicolo delle precedenti fasi di giudizio.
Diritto
omissis
3. - Con il quarto ed il quinto
(autonomo, anche se non numerato) motivo, e con riferimento al contratto di
commissione ritenuto dalla Corte di Appello, i ricorrenti denunciano la
violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1705, 1710, c. 2, 1715, 1718 e 1731
c.c., nonché l'omesso esame di elementi decisivi e contraddittorietà della
motivazione, con riferimento agli obblighi di diligenza propri del mandatario
, cui va assimilato il commissionario, ed al loro adempimento:
a) gli obblighi di diligenza, cui è
tenuto il commissionario, investirebbe - secondo i ricorrenti - anche la fase
postcontrattuale, sino al raggiungimento dello scopo da parte dei
committenti. La Banca Popolare di Lodi non si sarebbe attenuta a tali
obblighi, prelevando dal conto il corrispettivo delle azioni, effettuandone
il pagamento senza averne conseguito contestualmente la consegna, e
limitandosi a scrivere alla Cooperativa Farmaceutica per l'intestazione. Ove,
viceversa, non fosse stato possibile ottenere l'effettivo trasferimento,
avrebbe dovuto, usando l'ordinaria diligenza, non eseguire quel pagamento
(sicché imputet sibi se lo ha eseguito).
Dall'ultima lettera, del 14 dicembre
1983, era rimasta poi inerte, abbandonando i clienti privi di tutela: è
proprio dalla documentazione esibita dalla controinteressata che si
desumerebbe la violazione dei suoi obblighi.
b) gli artt. 1722, n. 2, e 1723 c.c.
consentono la revoca del mandato nel momento in cui non ne sia possibile, per
qualsiasi ragione, l'esecuzione ed allorché ricorra una giusta causa - sempre
che il mandato non sia stato eseguito -. Dalla revoca deriva l'obbligo di
immediata riconsegna della somma versata, con rivalutazione ed interessi, ed
il risarcimento del danno, sicché appare legittimo il ricorso al procedimento
di ingiunzione, fondato sui fissati bollati prodotti.
Come si evince dagli stessi documenti
di controparte, nella specie tratterebbesi di mandato "che interviene
con un contratto di compravendita" in cui oggetto della vendita sono non
già il fissato bollato, bensì le azioni, mai trasferite. Per l'art. 1528 c.c.
il pagamento del prezzo deve eseguirsi al momento e nel luogo in cui avviene
la consegna dei documenti, sicché la Banca "mai avrebbe dovuto pagare il
prezzo, se non al momento della consegna dei documenti, attestanti la
traslazione del diritto".
4. - Ai motivi riassunti è connesso
il sesto, che attiene agli obblighi di informazione che incombono sul
commissionario, ed assume, sotto alcuni profili, carattere di
pregiudizialità.
Con quest'ultimo motivo si denuncia
la violazione degli artt. 1375, 1710 e 1175 c. 2 c.c., nonché omessa o
insufficiente motivazione. L'obbligo di informazione rappresenterebbe
"il momento centrale" nell'attività di intermediazione mobiliare.
Ciò si evince chiaramente dall'art. 6 della l. 2 gennaio 1991, n. 1;
discenderebbe comunque - anche a ritenere inapplicabile tale legge - dal
principio di buona fede e correttezza che debbono presiedere ad ogni
contratto, da cui derivano una serie di obblighi integrativi che, se
inadempiuti, ne legittimano la risoluzione e sono fonti di responsabilità.
A tale obbligo la Banca avrebbe
mancato tanto nel momento delle trattative e nel corso dell'esecuzione,
omettendo di informare i clienti circa la natura del contratto da stipulare e
dei valori che l'agente di cambio andava ad acquistare, quanto, infine,
successivamente all'acquisto, facendo inoltrare la domanda di ammissione a
socio solo a distanza di parecchi mesi (circostanza che confermerebbe la
mancata conoscenza, nei mandanti, della natura e dei limiti delle azioni
acquistate), omettendo di informarli circa l'esito della loro domanda e di
rispondere persino ad una specifica richiesta del difensore.
Con ciò la Banca avrebbe mancato anche
all'obbligo imposto dall'art. 1710, c. 2, c.c., di rendere note al mandante
le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la
modificazione del mandato, quale, nella specie, la complessa procedura per
ottenere il placet del consiglio di amministrazione della CO.FA. (che forse
lo stesso ufficio titoli della Banca ignorava, sicché non si vedrebbe come
avrebbero potuto conoscerla due semplici risparmiatori).
Se adeguatamente informati, i
ricorrenti non avrebbero certo intrapreso quel tipo di operazione,
indirizzandosi verso investimenti meno aleatori. In ordine alle espressioni
stampigliate sui duplicati di vendita, considerate di stile dalla Corte di
merito, si sottolinea che per l'art. 1370 c.c. le clausole inserite nelle
condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno
dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
L'imperizia evidenziata e gli
inadempimenti della Banca integrerebbero la gravità richiesta dall'art. 1475
c.c. per la risoluzione del contratto.
5. - Le censure che propongono una
serie di problematiche non sempre tra loro coerenti, appaiono fondate nei
limiti di seguito chiariti.
È indubbio che la l. 2 gennaio 1991,
n. 1, che, disciplinando l'attività di intermediazione mobiliare, detta,
all'art. 6, i "principi generali e le norme di comportamento" che
vi debbono presiedere, non è applicabile alla fattispecie in esame, essendo
entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto.
La buona fede che devo presiedere
alla formazione dei contratti in generale e di quelli di mandato e
commissione (che qui interessano) in particolare, comporta tuttavia che il
soggetto - sia esso un soggetto individuale, quale un agente di cambio, o
collettivo, quale una banca - cui viene affidato l'incarico di acquistare
titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce i limiti
oggettivi dell'operazione, sia tenuto, prima di assumere l'incarico (e cioè
nel corso della stipula) ad informare i clienti in ordine degli stessi. Tale
obbligo può venir meno soltanto allorché il committente si presenti già
pienamente informato, senza che sia possibile, in proposito, fare esclusivo
riferimento alla natura dei titoli. La Banca Popolare di Lodi non poteva
esimersi quindi, nell'accettare l'incarico, dall'informare i fratelli Pennè
sulla necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori della
CO.FA., ai fini della opponibilità dell'acquisto alla Cooperativa, a norma
dell'art. 2523 c.c..
L'avvenuta esecuzione della
commissione esclude la rilevanza di eventuali successive violazioni
dell'obbligo di informazione, cui i ricorrenti ne riconnettono la
revocabilità, dacché la revoca può essere esercitata solo finché l'affare non
sia stato concluso (art. 1734 c.c.). Ne consegue l'infondatezza della censura
relativa alla legittimità del ricorso al procedimento di ingiunzione, che
sulla revoca si fonda.
Sotto altro profili, è noto (e se ne
è accennato anche in precedenza) che, costituendo la commissione una forma
particolare di mandato senza rappresentanza, in forza del quale il
commissionario acquista in nome e per conto altrui (artt. 1731, 1705 e 1706
c.c.), ne discende l'obbligo del commissionario di ritrasferire la cosa
acquistata al committente, facendogliene acquistare la proprietà, in adempimento
dell'obbligazione assunta. Oggetto del trasferimento non è, tuttavia, il
fissato bollato, che documenta l'operazione, anche ai fini fiscali, ma le
azioni od i titoli.
L'ordine di borsa, in forza del quale
una banca si sia impegnata ad acquistare ed a trasferire al cliente la
proprietà di un certo numero di azioni nominative di una società cooperativa
a responsabilità, ha ad oggetto, peraltro, il trasferimento di cose
determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette
esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante
"individuazione" dei beni che ne formano oggetto, non essendo
sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società (Cass. 15
novembre 1995, n. 11.834, in causa Belloni contro Credito Commerciale s.p.a.
e numerose altre banche, concernente specificatamente azioni della
Cooperativa Farmaceutica a r.l. CO.FA.). In mancanza, la Banca (come,
eventualmente, l'agente di cambio) viene meno ad una delle principali
obbligazioni che discendono dal contratto di commissione. Problema diverso è,
invece, quello degli effetti della cessione nei confronti della società, che
l'art. 2523 c.c. subordina all'autorizzazione degli amministratori, estranea
alla conclusione ed all'adempimento del contratto di commissione (salvi gli
obblighi di informazione di cui prima si è discusso).
Negli indicati limiti i motivi
debbono essere, pertanto, accolti, rimanendo assorbite le ulteriori
doglianze.
omissis
|
|