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Tribunale
di Milano, sent. 17 maggio 2006 – Pres. Vanoni, Rel Silvia Brat.
Processo societario – Domanda di manleva del convenuto
nei confronti di parti già costituite – Termine per la notifica dell’istanza
di fissazione udienza ex art. 8, I co. lett a) – Applicabilità.
Processo
societario – Dichiarazione di estinzione del giudizio – Ipotesi di competenza
del collegio – Forma di sentenza – Necessità.
L’onere
dell’attore di notificare, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, I° comma lett
a), l’istanza di fissazione d’udienza nel termine di 20 giorni dalla
notifica della comparsa di risposta, sussiste anche nel caso in cui il
convenuto abbia proposto domanda di manleva nei confronti di altre parti già
costituite e sia ancora pendente il termine per la relativa replica.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ nella
forma della sentenza che il Collegio pronuncia l’estinzione del giudizio
nell’ipotesi in cui si sia occupato della questione in prima battuta e non a
seguito di reclamo avverso l’ordinanza di estinzione emessa dal giudice
relatore ai sensi dell’art. 12, V°comma d. lgs. n. 5/03.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
56597/05 R.G.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto
di citazione notificato in data 26 luglio 2005, A. C. e I. V. G. convenivano davanti al Tribunale di Milano la Banca ** s.p.a. in
persona del legale rappresentante pro – tempore ed A. L. V., ciò assumendo:
che, avendo avuto, nell’anno 1998, cospicue somme di danaro derivanti dalla
vendita di un immobile, avevano preso contatti con A. L. V., che svolgeva la
professione di promotore finanziario presso la Banca **; che avevano fatto
presente a costui, che, pur volendo procedere ad un qualche investimento
della somma disponibile, avevano la necessità di avere comunque liquidità
disponibile a breve; che, su consiglio del L. V., le attrici investirono la
somma presso la Banca **, in contratti assicurativi, come risultava dai
documenti nn. 2 e 3; che il L. V. le convinse a trasferire tutti i loro
rapporti dalla ** alla Banca B.
, una volta che questi aveva risolto il rapporto professionale con il primo
istituto bancario; che non ebbero mai la documentazione relativa agli
investimenti effettuati presso la
Banca B. e che, avendo necessità di liquidità nell’anno 2000, furono
convinte dal L. V. a stipulare, con la
Banca B., un mutuo dell’importo di lire 25.000.000 della durata di 10
anni; quando, poi, il L. V., risolse il rapporto di lavoro con la Banca B. nella seconda metà del 2001
e si trasferì nuovamente presso la **, convinse le attrici ad estinguere
tutti i rapporti presso la Banca
B., per trasferirli nuovamente presso la **; il L. V. indusse, quindi, le
clienti ad effettuare una nuova richiesta di mutuo presso la **, richiesta
che non venne accolta, posto che le richiedenti non fruivano di un profilo
reddituale sufficiente, con la conseguenza che il L. V. propose, quindi,
altri strumenti di finanziamento, quali un’apertura di credito per €
90.000,00 sul conto n. 421367 intestato alla C. ed un prestito a rimborso
rateale sul conto n. 421072 cointestato alla C. ed alla V. G.; in questo modo,
il promotore aveva loro assicurato che avrebbero fruito di un tasso passivo
pari al prime rate – 1,5 punti e che la redditività dei fondi e degli
investimenti posti a garanzia di detti finanziamenti, ed in particolare le
polizze Index linked di più Money, avrebbero garantito una redditività
adeguata al tasso passivo dei fidi; nel contempo e nel periodo dal dicembre
1999 ad settembre 2003, il L. V. le indusse ad effettuare innumerevoli
operazioni di investimento e di disinvestimento, come risultava al dal prospetto
analitico prodotto in atti. Osservavano le attrici che gli investimenti
effettuati su consiglio del L. V. erano del tutto incongrui rispetto alle
loro necessità, sottolineando, in particolare, che le polizze assicurative
avevano una durata di 32 anni a fronte di interessi passivi decisamente
elevati sostenuti nell’ambito dei finanziamenti. In via generale, poi,
ponevano in rilievo come la ** non avesse mai chiarito il valore iniziale
degli investimenti, gli importi pagati a titolo di commissione, i motivi per
i quali erano stati effettuati investimenti in prodotti finanziari con
caratteristiche similari, con una movimentazione del tutto eccessiva ed
ingiustificata. Ritenendo, quindi, la violazione delle norme di correttezza e
buona fede professionale, nonché le norme del T.U.F., le attrici chiedevano
la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni quantificato
nell’importo di € 600.000.00 o, quanto meno, nella misura pari alla
differenza tra gli importi investiti maggiorati delle quote di investimento
medio nel periodo e gli importi disinvestiti o attualmente risultati a
credito, od anche in via equitativa.
La Banca **, ritualmente costituitasi
in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande svolte dalle attrici ed, in
via subordinata, accertarsi il proprio diritto ad essere manlevata dal L. V.
in relazione ad ogni somma che avesse eventualmente dovuto corrispondere alla
C. ed alla V. G.; in subordine, ancora, chiedeva, l’accertamento del proprio
diritto di regresso nei confronti del L. V.. Deduceva, infatti, con
riferimento alle domande attoree, la rischiosità dei contratti di
assicurazione sulla vita; poneva l’accento anche sugli ingenti finanziamenti
concessi, che avevano lo scopo di estinguere il mutuo stipulato presso la Banca B., la restituzione dei quali
era apparsa decisamente difficoltosa nell’anno 2003. In diritto, parte
convenuta rilevava l’estrema genericità degli addebiti di cui alla citazione
( come, ad esempio, con riferimento alla dedotta, eccessiva movimentazione),
anche alla luce dell’insussistenza di un rapporto di mandato ex art. 17093
c.c.. Osservava, poi, come tutti i contratti aventi ad oggetto strumenti
finanziari fossero stati sottoscritti dalle attrici negli anni 1998 – 2000 ed
anche successivamente al loro secondo trasferimento presso essa **; rilevava,
infine, come non vi fossero elementi che facessero prevedere la necessità,
delle clienti, di liquidità a breve.
A. L. V. contestava il fondamento
delle domande, delle quali chiedeva il rigetto. Esponeva, infatti, come,
quanto alla V. G., in considerazione della di lei assenza di reddito, avesse
concluso il Mese Money, strutturato in tre distinti fondi obbligazionari,
ciascuno con periodicità trimestrale di erogazione dei proventi, in modo da
rispondere all’esigenza reddituale immediata. Quanto alla C., aveva fatto
sottoscrivere il modulo relativo al servizio Vasco de Gama, fondo
obbligazionario con erogazione semestrale dei proventi. Assumeva, inoltre,
come un bilancio dei guadagni e delle perdite potesse essere fatto solo alla
scadenza dei predetti investimenti e come i fondi multicomparto - che
consentivano investimento contemporaneo su più mercati - prevedessero
un’unica commissione.
A seguito del deposito di istanza di fissazione di udienza da parte
delle attrici, la Banca ** s.p.a. eccepiva l’estinzione del giudizio dal
momento che essa aveva notificato alle attrici la propria comparsa in data 10
novembre 2005 ed assegnato termine di 60 giorni per la notifica di memoria di
replica ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003; ne conseguiva che il termine per la
notifica dell’istanza di fissazione di udienza doveva scadere il 30 novembre
2005. Il L. V., inoltre, aveva notificato la propria comparsa alle attrici
l’8 novembre 2005 ed, anche in questo caso, in assenza della memoria di replica
il termine di scadenza dell’istanza di fissazione doveva collocarsi al 28
novembre 2005. Ora, posto che le attrici avevano notificato l’istanza di
fissazione di udienza solo il 17 gennaio 2006, ne derivava l’estinzione del
giudizio. Nel merito, la Difesa di ** poneva in rilievo la novità dei
capitoli di prova articolati dalle attrici in sede di fissazione di udienza,
con conseguente inammissibilità delle stesse sul piano processuale.
Emesso il decreto di fissazione di udienza, depositate le comparse
conclusionali e svolta discussione orale, all’esito dell’udienza collegiale
in data 17 maggio 2006, la causa veniva ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata
l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla Difesa della Banca **
s.p.a.. Detta parte, infatti, aveva notificato alle attrici la propria comparsa
in data 10 novembre 2005 ed assegnato termine di 60 giorni per la notifica di
memoria di replica ex art. 6 D.lgs. n. 5/2003; ne conseguiva che il termine
per la notifica dell’istanza di fissazione di udienza scadeva il 30 novembre
2005. Il L. V., inoltre, aveva notificato la propria comparsa alle attrici
l’8 novembre 2005 ed, anche in questo caso, in assenza della memoria di
replica, il termine di scadenza dell’istanza di fissazione doveva collocarsi
al 28 novembre 2005. Rilevava, inoltre, la Difesa della **, che non poteva
andare a beneficio delle attrici “la circostanza che Banca ** aveva concesso
anche L. V. il termine di sessanta giorni per replicare alle domande
riconvenzionale proposte nei suoi confronti dalla società. A questo caso non
può infatti applicarsi l’art. 8 comma 1 lett. a) o b) D.lgs. n. 5/2003”, in
quanto il L. V., essendo stato citato in giudizio dalle stesse attrici, non
era un terzo chiamato in causa dalla banca, con conseguente inapplicabilità
del disposto di cui all’art. 8, I comma, lett. b); né la memoria che il
promotore avrebbe potuto depositare ai sensi dell’art. 6, rispetto alla
domanda di manleva proposta dall’istituto bancario, poteva certo essere
interpretata quale comparsa di costituzione, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 8, I comma, lett. a). Né, infine, era invocabile un’applicazione
analogica delle suddette norme, difettando il presupposto imprescindibile
della lacuna normativa. Del resto, nel processo societario con pluralità di
parti, il contraddittorio è perfettamente garantito dall’art. 8, comma V bis
secondo cui “se ne processo sono costituite più di due parti, l’istanza di
fissazione dell’udienza notificata da una di essere perde efficacia qualora,
nel termine assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto
difensivo” . Tale ultima disposizione, ad avviso della Difesa **, escludeva
una qualsiasi giustificazione della ritardata notifica dell’istanza di fissazione
di udienza da parte delle attrici.
L’eccezione è fondata.
Ed, invero – come già osservato dalla Difesa della banca - le
attrici, ove non avessero inteso avvalersi del termine per la memoria ex art.
6, avrebbero dovuto notificare istanza di fissazione di udienza entro venti
giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto ai
sensi dell’art. 8, I comma, lett. a), con conseguente spirare del termine de
quo, al più tardi, al 30 novembre 2005 (al 28 novembre 2005 rispetto al L.
V.); il termine per la memoria ex art. 6 scadeva, invece, rispetto alla
banca, il 9 gennaio 2006, rispetto al L. V., il 7 gennaio 2006. La Difesa
attorea, invece, ha notificato istanza di fissazione di udienza in data 17
gennaio 2006. Né, poi, il L. V. può essere considerato un terzo chiamato,
essendo lo stesso stato convenuto in giudizio ab origine dalla C. e dalla V.
G.. Ragione per la quale il termine assegnato dalla ** al L. V. era
funzionale al deposito di memoria in replica alla domanda di manleva e, per
tale ragione, del tutto svincolato rispetto a quello assegnato dalla banca
alle attrici. Infine, la disposizione di chiusura rappresentata dall’art. 8
comma V bis comporta l’automatica perdita di efficacia dell’istanza di
fissazione di udienza, nell’ipotesi in cui nel processo con pluralità di
parti, un’altra parte notifichi una memoria od uno scritto difensivo, con
conseguente rispetto del principio del contraddittorio.
Ora, la sanzione dell’estinzione del giudizio, espressamente prevista
dall’art. 8, IV comma, viene, in prima battuta, esaminata, ai sensi dell’art.
12, V comma, dal giudice relatore, al termine della fase, per così dire,
privata di scambio di atti difensivi tra le parti. Il giudice relatore,
convocate le parti costituite, dichiara l’estinzione del processo con
ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Sul
reclamo provvede il collegio analogamente a quanto previsto dall’art. 308
c.p.c.. Nel caso in esame, non vi è stato il previo passaggio davanti al giudice
relatore, con la conseguenza che è il Collegio a doversi occupare
dell’eccezione. L’art. 308 c.p.c., per l’ipotesi di rigetto del reclamo
avverso l’ordinanza di estinzione del giudice e, quindi, di conferma
dell’estinzione, prevede l’emissione di sentenza impugnabile nei modi
ordinari; con la conseguenza che, per il caso di riforma, il giudice
d’appello, ai sensi dell’art. 354, II comma, c.p.c., rimette la causa al
primo giudice. Laddove il Collegio, invece, accolga il reclamo e, quindi,
dichiari l’insussistenza dell’estinzione provvede con ordinanza non
impugnabile in via autonoma, ma soggetta agli ordinari rimedi impugnatori.
Ricorrendo, pertanto, all’applicazione analogica (non avendo, il
processo societario, previsto l’esame dell’eccezione di estinzione da parte
del Collegio, in prima battuta), ne segue che l’eccezione de qua, essendo
fondata, va dichiarata con sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e
vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n.
56597/05 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1)
dichiara l’estinzione del giudizio n.
56597/05 R.G. promosso da A. C. e I. V. G. contro Banca ** s.p.a. in persona
del dott. ****, direttore generale e legale rappresentante e contro A. L. V.;
2)
condanna in
solido A. C. e I. V. G. a rimborsare, in favore di
Banca ** s.p.a. in persona del dott. ****, direttore generale e legale
rappresentante le spese
processuali, che liquida in complessivi € - di cui 6.360,00 per onorari, €
3.428,00 per diritti, € 275,55 per spese, oltre accessori come per legge;
3)
condanna in solido A.
C. e I. V. G. a rimborsare, in favore di A. L. V. le spese processuali, che liquida in complessivi € 9.586,00 - di
cui € 6.360,00 per onorari, € 3.226,00 per diritti, oltre accessori come per
legge.
Così deciso dal Tribunale come sopra composto e
riunito in Camera di Consiglio in data 17 maggio 2006.
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