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Massimario, l. fall. art. 147
Tribunale
di Mondovì 20 luglio 2006 – Pres. N. Fiorello, Est. P.G. Demarchi.
Dichiarazione di fallimento – Riforma della
legge fallimentare – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006
– Rito applicabile.
Fallimento di socio illimitatamente
responsabile – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito
applicabile.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può
dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce
una fase successiva autonoma e distinta. Pertanto, i fallimenti dichiarati
dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge
fallimentare introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, sono disciplinati dalla nuova
normativa e ciò anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è
stato proposto in data anteriore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il fallimento c.d. “in estensione” del socio
illimitatamente responsabile trae origine dal fallimento principale, con la
conseguenza che, ai fini della scelta del rito applicabile sulla scorta
dell’art. 150 del d.lgs. n. 6/2006, si dovrà avere riguardo non al ricorso
per la dichiarazione dell’estensione del fallimento, bensì a quello per la
dichiarazione del fallimento principale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
S E N T E N Z A
Letto il ricorso presentato dal
curatore del fallimento A. s.n.c. per l’estensione del fallimento a carico di
G.R., quale socio-amministratore di fatto della medesima società;
vista la documentazione prodotta, ed
in particolare le dichiarazioni rese al curatore da M.C. e V.C.;
sentito il sig. G.R. all’udienza del
14.07.2006;
rilevato che lo stesso convenuto ha
confermato le dichiarazioni rese dai signori M.C. e V.C., i quali gli
attribuivano l’effettiva amministrazione della società;
rilevato che il sig. G.R. è stato
socio-amministratore fino al 20 ottobre 1999, quando ha ceduto la propria
partecipazione alla moglie, M.C.;
rilevato che il sig. G. ha
giustificato la formale cessione delle quota con la necessità di indicare
nella ragione sociale una persona che fosse abilitata al trasporto per conto
terzi, che lui non poteva operare; ritenuto, per quanto detto, che la
cessione delle quote sia stata fittizia e che di conseguenza il sig. G. abbia
conservato di fatto sia la qualità di socio che quella di amministratore
(che, in effetti, nelle società in nome collettivo sono inscindibili, nel
senso che non può essere amministratore chi non sia anche socio);
ritenuta pertanto fondata l’istanza
di fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, presentata dal curatore
dr. B.;
rilevata l’esistenza di un problema
di diritto transitorio, in quanto il ricorso per l’estensione del fallimento
è stato proposto prima del 16 luglio, e cioè prima dell’entrata in vigore
della riforma delle procedure concorsuali (decreto legislativo 5/2006),
mentre la dichiarazione di fallimento è successiva;
ritenuto che ai sensi dell’art. 150
del decreto legislativo 5/2006 i casi di questo tipo vadano risolti con l’applicazione
della vecchia disciplina fino alla definizione del ricorso e che il ricorso
possa dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale
introduce una nuova fase autonoma (pur se funzionalmente collegata a quella
precedente);
ritenuto, pertanto, che in linea generale i
fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006 debbano essere sempre
disciplinati dalla nuova normativa; ritenuto, peraltro, che il fallimento in
estensione tragga origine dall’originario fallimento “principale”, di cui
rappresenta infatti un’estensione, e non sia invece una procedura del tutto
autonoma(1); ritenuto, dunque, che per la scelta della disciplina
applicabile si debba aver riguardo non al ricorso depositato per l’estensione
ed al presente provvedimento, bensì al ricorso che ha dato origine al
fallimento “principale” ed alla conseguente sentenza dichiarativa;
rilevato che
entrambi i provvedimenti richiamati (ricorso e sentenza di fallimento
“principali”) sono anteriori all’entrata in vigore della riforma, per cui ai
sensi dell’art. 150 del decreto legislativo 5/2006 deve trovare applicazione
la vecchia disciplina;
ritenuto che non
si ponga una questione di verifica dei presupposti di fallibilità del
soggetto, in quanto il fallimento in estensione costituisce un effetto
automatico ed inderogabile sancito dall'art. 147 l. fall., a prescindere
dalla sussistenza di uno stato di insolvenza dei soci illimitatamente
responsabili (stato di insolvenza che deve, invece, riguardare esclusivamente
la società1).
visto l’art. 147 l. fall.
visto l’art. 150 del decreto
legislativo 5/2006;
ritenuta la competenza territoriale
del Tribunale di Mondovì a pronunciare il fallimento del prevenuto;
p.q.m.
dichiara il
fallimento di G. R., nato **, in estensione al fallimento A. s.n.c., già
dichiarato con sentenza di questo tribunale in data 30.03.2005
N o m i n a
Giudice delegato il dr. Paolo
Giovanni Demarchi e Curatore il dott. L.B.
O r d i n a
al fallito il deposito in cancelleria,
entro 24 ore, dei libri e delle scritture contabili,
A s s e g n a
ai creditori ed ai
terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il
termine di trenta giorni dalla data di affissione della presente sentenza,
per la presentazione in cancelleria delle domande;
S t a b i l i s c e
che l’esame dello
stato passivo abbia luogo il giorno 22.09.2006, alle ore 12,15 nella stanza
del giudice delegato, presso il Tribunale di Mondovì, piano 1, stanza n. 4.
Mondovì, 20 luglio 2007.
(1) Tribunale Udine, 20 ottobre 1997,
Fallimento 1998, 414; Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1122,
Giust. civ. Mass. 1997, 196; Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 1987, n.
9296, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 12; Cassazione civile, sez. I, 5 marzo
1987, n. 2311, Giust. civ. Mass. 1987, fasc.3; Cassazione civile, sez. I, 6
novembre 1985, n. 5394 Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11, in Fallimento 1986,
497; Foro it. 1986, I,1961; Dir. fall. 1986, II,238.
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