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Massimario, art. 48 l. fall.
Tribunale
di Brescia, Sez. fall. e comm. 20 giugno 2006 – Pres. Cumin, Rel. G. Canali.
Fallimento – Corrispondenza diretta alla società fallita –
Obbligo di consegna al curatore – Mancata previsione di sanzione – Questione
di incostituzionalità – Rilevanza.
E’ ammissibile e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge fallimentare, così come
modificato, con effetto dal 16 gennaio 2006, dall’art. 45 del d. lgs. n.
5/2006, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per gli amministratori
della società fallita che non ottemperino all’obbligo di consegnare al
curatore fallimentare la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel
fallimento.
n. 6337/2006 R.G.
(omissis)
a scioglimento
della riserva, visti ed esaminati gli atti, rileva quanto segue:
1) In fatto.
Con ricorso ex art.
700 cpc, depositato in data 17.3.2006, il curatore del fallimento P. S.r.l.
adiva in via d’urgenza il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse ordinato
alle Poste Italiane s.p.a. “di consegnare immediatamente al curatore
ricorrente tutta la corrispondenza che fosse giacente o pervenisse o fosse
indirizzata a nome della fallita P. S.r.l., con sede in **.
A sostegno di tale
richiesta il curatore rilevava che la resistente aveva interpretato
erroneamente l’art. 48 l.f., così come modificato con decorrenza 16.1.2006
dall’art. 45 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5.
A detta del
fallimento ricorrente, infatti, l’interpretazione della società Poste
Italiane eccedeva i limiti della norma in questione, la quale “non prevede
affatto che la corrispondenza di società fallita debba essere consegnata
esclusivamente all’amministratore o al liquidatore della stessa”, in quanto
“una società o ente, persona giuridica, non ha certo rapporti personali che
possano rimanere celati al curatore”.
La società
convenuta si costituiva in giudizio e rilevava che la nuova formulazione
dell’art. 48 l.f., applicabile alla procedura de qua, dal momento che il
fallimento era stato dichiarato con sentenza del 4.2.2006, impone di non
recapitare più la corrispondenza al curatore fallimentare, bensì di
consegnarla al fallito o all’amministratore – per il caso di fallimento di
società – sui quali incombe l’onere di consegnare al curatore la sola
corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
Il giudice
designato, con ordinanza 15.4.2006, respingeva il ricorso, rilevando che il
nuovo art. 48 l.f. dispone che la corrispondenza deve essere recapitata al
destinatario, già dichiarato fallito, senza che sia possibile operare alcuna
diversificazione tra l’imprenditore individuale e quello collettivo.
Il giudice
designato osservava che la norma in questione, pur discutibile sotto il
profilo dell’opportunità, non poteva essere ritenuta in contrasto con le
norme costituzionali invocate dal curatore.
Avverso detto
provvedimento proponeva tempestivo reclamo il curatore, osservando che l’art.
48 l.f. fa riferimento solamente alla corrispondenza del fallito persona
fisica e alla corrispondenza indirizzata alla società; che, pertanto, la
corrispondenza della società fallita deve continuare ad essere consegnata al
curatore; che, ove la norma non potesse essere interpretata nel senso
auspicato dal curatore, l’art. 48 l.f. risulta in contrasto con gli articoli
3, 24, 41, 76 e 97 della Carta Costituzionale.
La società Poste
Italiane Spa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del reclamo.
All’udienza del
25.5.2006 il Tribunale si riservava la decisione.
2) In diritto.
La società P.
S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del 4.2.2006, sicché la
procedura concorsuale apertasi in seguito a detta sentenza risulta
disciplinata dall’art. 48 l.f., così come modificato dall’art. 45 del d.lgs.
9.1.2006 n. 5.
Il vecchio
articolo 48 l.f. disponeva che la corrispondenza inviata al fallito dovesse
essere consegnata al curatore e che questi avesse diritto di trattenere
quella riguardante gli interessi patrimoniali della ditta o della società.
Il nuovo articolo
48 l.f. si limita a prevedere che l’imprenditore fallito o gli amministratori
della società fallita debbano consegnare al curatore tutta la corrispondenza
riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
Il curatore del
fallimento reclamante ha sostenuto che la norma in questione avrebbe
consentito agli amministratori di continuare a ricevere, anche dopo la
dichiarazione di fallimento, solamente la corrispondenza personale agli
stessi indirizzata.
Di conseguenza,
secondo l’interpretazione proposta dalla curatela, la corrispondenza
indirizzata alla società avrebbe dovuto essere consegnata al curatore.
La tesi proposta dalla procedura
fallimentare non può essere condivisa.
Difatti, come già
osservato dal giudice di prima istanza, l’art. 15 della Carta Costituzionale
afferma l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di
comunicazione e prevede che il diritto possa essere limitato solamente nei
casi previsti dalla legge.
L’art. 48 l.f. non
attribuisce al curatore, come invece disponeva la vecchia norma, il diritto
di ricevere la corrispondenza indirizzata alla società fallita.
In assenza di una
norma di legge che consenta al curatore di ricevere la corrispondenza
indirizzata alla società fallita, la tesi proposta dalla reclamante non può
trovare accoglimento, volta che, per ritenere che la corrispondenza della
società fallita debba essere consegnata al curatore, non è sufficiente
rilevare che l’art. 48 l.f. non attribuisce all’imprenditore collettivo il
diritto di vedersi recapitare
la propria corrispondenza, ma occorre, piuttosto, dimostrare la sussistenza
di una norma che consenta al curatore, in deroga a quanto disposto dall’art.
15 Cost., di appropriarsi della corrispondenza altrui.
D’altra parte, e contrariamente a
quanto ritenuto dal curatore, il Tribunale ritiene che l’art. 48 l.f.
attribuisca espressamente al soggetto fallito, sia esso persona fisica o
società, il diritto di vedersi recapitare la propria corrispondenza. L’art.
48 l.f., infatti, come si evince anche dalla rubrica, è volto a stabilire a
chi debba essere consegnata la corrispondenza indirizzata al fallito.
E’ pertanto
evidente che la norma in questione non trova alcuna applicazione con
riferimento alla corrispondenza inviata all’amministratore della società
fallita, in quanto questi, non essendo stato dichiarato fallito, è soggetto
estraneo alla norma in questione.
L’amministratore, anche dopo la
dichiarazione di fallimento della società da lui amministrata, continuerà a
ricevere la corrispondenza indirizzatagli non in forza dell’art. 48 l.f., ma
in quanto soggetto estraneo alla procedura fallimentare. Ed inoltre, anche
sotto la previgente normativa il curatore non aveva alcun diritto di ricevere
la corrispondenza diretta al soggetto persona fisica che era amministratore
della società fallita, atteso che l’art. 48 l.f. conferiva al curatore il
diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata alla società fallita e non
la corrispondenza personale della persona fisica che amministrava detta
società. In conclusione, si deve ritenere che l’art. 48 l.f., nella
formulazione vigente, imponga alla società Poste Italiane Spa di continuare a
recapitare agli amministratori della società fallita la corrispondenza
recante quale destinatario la società stessa.
Ciò posto, è
evidente che la questione di costituzionalità proposta dal reclamante è
ammissibile, volta che l’art. 48 l.f. nuovo testo, così come interpretato da
questo Giudice, non consente di accogliere la domanda della curatela.
Venendo ora a
verificare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale posta all’attenzione del Collegio, sembra opportuno mettere
l’attenzione sugli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione.
Il nuovo articolo
48 l.f. prevede l’obbligo per l’imprenditore fallito e per gli amministratori
e/o liquidatori di società dichiarate fallite di consegnare al curatore “la propria
corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nel
fallimento”.
L’art. 142 l.f.
(in vigore dal 16.7.2006) stabilisce che il fallito persona fisica possa
ottenere l’esdebitazione a condizione che “non abbia violato le disposizioni
di cui all’art. 48 l.f.”.
Il rispetto del
dovere di consegnare al curatore la corrispondenza commerciale è, quindi, un
onere che il fallito persona fisica deve sopportare per poter ottenere
l’esdebitazione.
Per quanto
riguarda l’obbligo dell’amministratore di consegnare al curatore la
corrispondenza ricevuta, va rilevato che il legislatore non ha sanzionato in
alcun modo l’eventuale violazione di detto dovere.
Si deve quindi
affermare che, quantomeno con riferimento al fallimento di società, l’art. 48
l.f. contenga una disposizione normativa che impone un obbligo di consegna
sfornito di sanzione.
Ciò posto, va
ricordato che, secondo l’ordinamento processuale vigente, il fallimento è,
per opinione consolidata, un processo esecutivo concorsuale volto alla
soddisfazione dei creditori ammessi alla stato passivo.
I creditori
concorsuali, così come ogni altro soggetto che sia parte di un processo,
hanno diritto che il processo si svolga “nel contraddittorio tra le parti, in
condizione di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale” (art. 111
Cost. comma 2).
L’art. 48 l.f., non prevedendo alcuna sanzione a carico
del legale rappresentante di società fallita che decida di non rispettare la
norma, consente di fatto agli amministratori di non consegnare al curatore la
corrispondenza della società.
Di conseguenza,
gli amministratori possono occultare agli organi della procedura informazioni
utili per l’individuazione dei beni sottoposti ad esecuzione concorsuale e,
così facendo, nuocere ai creditori concorsuali senza che questi possano in
alcun modo trovare adeguata tutela nel processo.
L’art. 48 l.f., a parere di questo Tribunale, si pone
così in contrasto con l’art. 111 Cost. comma 2.
La norma fallimentare pare, inoltre, violare anche il
precetto posto dall’art. 24 Cost., volta che la tutela dei diritti dei
creditori concorsuali è subordinata alla volontà del soggetto passivo della
procedura esecutiva concorsuale.
Ed invero, benché
con la dichiarazione di fallimento il curatore subentri nell’amministrazione
del patrimonio del fallito e benché non si possa negare l’appartenenza della
corrispondenza (riguardante i rapporti patrimoniali) al patrimonio separato
fallimentare, è lasciata all’amministratore di società di decidere se
provvedere o meno a consegnare al curatore la corrispondenza commerciale,
senza prevedere alcuna sanzione a carico dell’amministratore che decida di
sottrarre uno o più beni alla procedura esecutiva concorsuale.
L’art. 48 l.f.
appare, infine, non conforme all’art. 3 della Costituzione.
Il legislatore della
riforma, con riferimento all’imprenditore individuale, ha ritenuto necessario
sacrificare l’interesse dei creditori, consentendo al fallito di occultare i
propri beni attraverso la mancata consegna della corrispondenza, al fine di
tutelare il diritto alla segretezza della corrispondenza riconosciuto
dall’art. 15 della Carta Costituzionale.
Poiché la norma
fallimentare ha disciplinato in modo eguale la corrispondenza indirizzata
all’imprenditore individuale e
quella indirizzata alla società di capitali, occorre verificare la
ragionevolezza di tale scelta in relazione al principio che impone al
legislatore di non disciplinare in modo eguale fattispecie differenti.
Le società hanno
quale scopo il conseguimento dell’oggetto sociale di cui allo statuto.
Di conseguenza, la
corrispondenza della società non può che essere relativa a rapporti
commerciali o, comunque, a rapporti che abbiano anche una implicazione
commerciale.
Va, quindi, escluso che la corrispondenza
della società possa avere natura personale ed essere, pertanto, sottratta al
curatore.
Il legislatore ha,
quindi, disciplinato in modo eguale due fattispecie assolutamente differenti.
Per l’imprenditore
individuale fallito si pone certamente la necessità di contemperare il suo
diritto alla riservatezza della corrispondenza, ex art. 15 Cost., con il
diritto dei creditori di ottenere tutte le informazioni necessarie per
procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore.
Viceversa, con
riferimento alla società, appare difficile ipotizzare l’esistenza di
corrispondenza che non riguardi “i rapporti compresi nel fallimento” e,
quindi, appare irragionevole la decisione del legislatore di dettare una
uguale disciplina per fattispecie così diverse.
Da ultimo, va
evidenziato che la norma risulta irragionevole anche sotto un ulteriore
profilo.
Come si è visto,
mentre il fallito che non consegni la corrispondenza commerciale al curatore
si vede preclusa la possibilità di ottenere l’esdebitazione, l’amministratore
di società fallita che tenga analogo comportamento non viene in alcun modo
sanzionato.
La tutela dei
creditori è quindi maggiore nel fallimento dell’imprenditore individuale e
minore nel fallimento di società, volta che solo nel primo caso il fallito
sarà indotto a collaborare al fine di ottenere l’esdebitazione.
Poiché la
necessità di tutelare la segretezza della corrispondenza, per le ragioni già
esposte, è maggiore nel caso in cui il fallito sia un imprenditore
individuale, è evidente che l’art. 48 l.f. sacrifica maggiormente il diritto
dei creditori a procedere esecutivamente su tutti i beni del debitore proprio
quando detto debitore, rivestendo natura societaria, o non può vantare alcun
diritto ai sensi dell’art. 15 Cost. o può vantare un diritto che necessita di
una tutela inferiore rispetto a quello dell’imprenditore individuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli articoli 1
della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta
non manifestatamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 48
l.f. così come modificato con decorrenza 16.1.2006 dall’art. 45 del d.lgs.
9.1.2006 n. 5, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione,
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende
il giudizio.
Manda alla
cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
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