IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 372/2006

 

 

 

 

 

Massimario, art. 49 l. fall.

 

T.A.R. Bologna, Sez. I 1 settembre 2006, Pres. C. Piscitello, Rel. B. Lelli.

Segnalazione dell’Avv. Luca Castagnoli

Obblighi del fallito – Restrizioni alla libertà di circolazione – Permesso del Giudice Delegato – Abrogazione.

 

L’art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella nuova formulazione operata dall’art. 46 del D.lgs. n. 5/2006, ha inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).

Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) [1]

 

 

Registro Sentenze: 1730/06

Registro Generale: 737/2006

omissis;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto del Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006 notificato il 17.5.2006, con il quale viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro del passaporto ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”

di ogni altro connesso e/o presupposto ivi compreso il parere reso dal Giudice Delegato e la circolare Ministeriale del 23.3.2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA DI FORLI-CESENA

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI

E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;

Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006, notificato il 17.5.2006, con il quale viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro del passaporto ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio” e di ogni altro atto  connesso e/o presupposto, ivi compreso il parere reso dal Giudice Delegato e la circolare Ministeriale del 23.3.2006.

Innanzi tutto il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui impugna - sia pure in via eventuale -  il parere reso dal Giudice Delegato, e ciò sia per la provenienza dell’atto da Organo Giurisdizionale, sia per la natura meramente interna ed endoprocedimentale dello stesso.

Inammissibile è anche l’impugnativa della circolare ministeriale, in quanto la stessa non si configura quale atto presupposto, bensì quale atto interno al Ministero volto a fornire una prima interpretazione – non vincolante per il Giudice -  delle nuove norme in materia di fallimento ( In ordine alla natura interna e non di atto presupposto di circolari meramente interpretative si veda TAR Abruzzo L’Aquila n. 572/2003).

2. Il ricorso appare fondato nella parte in cui impugna il ritiro del passaporto ordinario e dispone l’esibizione al Comando Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, in quanto il nuovo testo dell’art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (sostituito ad opera dell’art. 46 del D.L.vo n. 5/2006) prevede  quanto segue: “ (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.».

La suddetta disposizione ha inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli Organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).

Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

3. Nei limiti di cui sopra il ricorso  deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006, notificato il 17.5.2006, con il quale viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro del passaporto ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”.

Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto della novità della questione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Spese come da motivazione.

La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2006.

Depositata in Segreteria in data 01/09/2006

Bologna li 01/09/2006

 

 

[1] Come noto, la riforma recente ha modificato l'art. 49 abolendo il previgente obbligo di residenza del fallito, il quale - stando all'interpretazione dominante della norma, anche in virtù dell'intervento della Corte Costituzionale - doveva chiedere autorizzazione al Giudice Delegato per poter modificare la residenza o il domicilio.

La nuova formulazione, rispondendo alla ratio legis di limitare gli aspetti "punitivi" personali del fallimento, prevede invece la piena libertà circolazione del fallito, salvo l'obbligo di comunicare al Giudice Delegato e al curatore le mutazioni di residenza e domicilio, in modo da essere a disposizione degli organi della procedura fallimentare per eventuali esigenze della stessa.

Ora, a fronte del chiaro tenore della norma, il Ministero dell'Interno con circolare del 23.3.2006 disponeva che a seguito della riforma dell'art. 49 le Questure chiedessero ai Giudici Delegati il parere preventivo al mantenimento del passaporto a favore dei falliti.

Nel caso di specie si impugnava proprio l'atto con il quale la Questura, ricevuto parere negativo al mantenimento del passaporto da parte del G.D., ne disponeva il ritiro.

Con la sentenza indicata il TAR Bologna accogliendo il ricorso ha affermato che l'art. 49, come riformato, "ha inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli Organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49". (Luca Castagnoli)














 

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