|
Massimario, art. 49 l. fall.
T.A.R.
Bologna, Sez. I 1 settembre 2006, Pres. C. Piscitello, Rel. B. Lelli.
Segnalazione dell’Avv. Luca Castagnoli
Obblighi del fallito – Restrizioni alla libertà di
circolazione – Permesso del Giudice Delegato – Abrogazione.
L’art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, nella nuova formulazione operata dall’art. 46 del D.lgs. n. 5/2006, ha
inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli
interessi dei creditori e degli organi della procedura con la condizione del
fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella
forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza
senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale
disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e
della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non
misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).
Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione
penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è
punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori
dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori
denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri
beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti
dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Registro Sentenze:
1730/06
Registro
Generale: 737/2006
omissis;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto del
Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006 notificato il 17.5.2006, con il quale
viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro del passaporto
ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando Stazione
Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per
l’apposizione dell’annotazione “documento
non valido per l’espatrio”
di ogni altro
connesso e/o presupposto ivi compreso il parere reso dal Giudice Delegato e
la circolare Ministeriale del 23.3.2006;
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
MINISTERO
DELL'INTERNO
QUESTURA DI
FORLI-CESENA
Visti gli atti
tutti della causa;
Designato
relatore il Cons. BRUNO LELLI
E uditi
altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Visti gli
artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata
dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto
che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di
fatto e di diritto.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006, notificato il
17.5.2006, con il quale viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro
del passaporto ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando
Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente
posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio” e di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ivi
compreso il parere reso dal Giudice Delegato e la circolare Ministeriale del
23.3.2006.
Innanzi tutto il
ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui impugna - sia pure in
via eventuale - il parere reso
dal Giudice Delegato, e ciò sia per
la provenienza dell’atto da Organo Giurisdizionale, sia per la natura
meramente interna ed endoprocedimentale dello stesso.
Inammissibile è anche l’impugnativa della circolare ministeriale, in
quanto la stessa non si configura quale atto presupposto, bensì quale atto
interno al Ministero volto a fornire una prima interpretazione – non
vincolante per il Giudice -
delle nuove norme in materia di fallimento ( In ordine alla natura
interna e non di atto presupposto di circolari meramente interpretative si
veda TAR Abruzzo L’Aquila n. 572/2003).
2. Il ricorso appare fondato nella parte in cui impugna
il ritiro del passaporto ordinario e dispone l’esibizione al Comando Stazione
Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente posseduta, per
l’apposizione dell’annotazione “documento
non valido per l’espatrio”, in quanto il nuovo testo dell’art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(sostituito ad opera dell’art. 46 del
D.L.vo n. 5/2006) prevede quanto
segue: “ (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di
società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare
al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai
fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo,
il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della
società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.».
La suddetta disposizione ha
inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli
interessi dei creditori e degli Organi della procedura con la condizione del
fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma
prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza
senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale
disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e
della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non
misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione).
Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla
sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo
cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,
fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi
creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza
di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi
imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
3. Nei limiti di cui sopra il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del
decreto del Questore di Forlì-Cesena del 4.5.2006, notificato il 17.5.2006,
con il quale viene disposto nei confronti del ricorrente il ritiro del
passaporto ordinario n. ** nonché viene disposta l’esibizione al Comando
Stazione Carabinieri di Cesenatico della carta d’identità eventualmente
posseduta, per l’apposizione dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”.
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto della
novità della questione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in
epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso
in Bologna, nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2006.
Depositata in Segreteria in data 01/09/2006
Bologna li 01/09/2006
Come
noto, la riforma recente ha modificato l'art. 49 abolendo il previgente
obbligo di residenza del fallito, il quale - stando all'interpretazione
dominante della norma, anche in virtù dell'intervento della Corte
Costituzionale - doveva chiedere autorizzazione al Giudice Delegato per poter
modificare la residenza o il domicilio.
La nuova formulazione,
rispondendo alla ratio legis di limitare gli aspetti
"punitivi" personali del fallimento, prevede invece la piena
libertà circolazione del fallito, salvo l'obbligo di comunicare al Giudice
Delegato e al curatore le mutazioni di residenza e domicilio, in modo da
essere a disposizione degli organi della procedura fallimentare per eventuali
esigenze della stessa.
Ora, a fronte del chiaro
tenore della norma, il Ministero dell'Interno con circolare del 23.3.2006
disponeva che a seguito della riforma dell'art. 49 le Questure chiedessero ai
Giudici Delegati il parere preventivo al mantenimento del passaporto a favore
dei falliti.
Nel caso di specie si
impugnava proprio l'atto con il quale la Questura, ricevuto parere negativo
al mantenimento del passaporto da parte del G.D., ne disponeva il ritiro.
Con la sentenza indicata il
TAR Bologna accogliendo il ricorso ha affermato che l'art. 49, come
riformato, "ha inteso contemperare in modo
diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli
Organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più
restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla
precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non
allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del
fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di
comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di
richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo
della libertà di circolazione).Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito
dalla sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare
secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il
quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi
creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza
di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi
imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49".
(Luca Castagnoli)
|