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Tribunale di Mantova
25 agosto 2006 – Pres. G. Scaglioni, Est. Mauro Bernardi. Ricorso per dichiarazione di fallimento depositato prima
dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e definito successivamente –
Disciplina applicabile. La sentenza di fallimento emessa a seguito di ricorso presentato
prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e deciso in data successiva è
disciplinata dalla normativa previgente ai sensi dell’art. 150 del predetto
decreto. (mb) omissis SENTENZA
Avente per oggetto: dichiarazione di
fallimento. Letto il ricorso n. 107/06 con il quale F. P. s.p.a.
chiede che venga dichiarato il fallimento della società A. s.r.l.; vista la documentazione allegata; ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni
per la pronuncia del fallimento in conformità di quanto richiesto in
considerazione dell'entità del passivo, dell'esistenza di procedure esecutive
e della cessazione dell’attività di impresa, insolvenza peraltro non negata
dal legale rappresentante della società; ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi
dell’art. 9 del R.D. 16.3.1942
n. 267 poiché la sede
principale
dell’impresa della debitrice si trova in S. via V. n.
191/197; ritenuto che la predetta società è soggetta alle
disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell’art. 1 del R.D.
citato, in quanto è imprenditore commerciale esercente attività di
progettazione, costruzione, riparazione, vendita e installazione di camini,
canne fumarie, refrattari isolanti ed altro; ritenuto che il ricorso per la dichiarazione di
fallimento è stato presentato il 16-6-2006 e che, intervenendo la decisione
in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/06, ai
sensi dell’art. 150 di tale decreto la sentenza deve essere emessa secondo
quanto previsto dalla normativa previgente atteso che tale tipo di
provvedimento è l’atto che (unitamente al decreto di rigetto) definisce il
procedimento instaurato ex art. 6 l.f. i cui contenuti ed effetti risultano
integralmente regolati dal r.d. 267/42, interpretazione questa che appare
conforme all’intenzione del legislatore quale emerge dalla relazione
ministeriale ove si evidenzia che la finalità sottesa alla norma transitoria
è quella di evitare il concorso di discipline diverse susseguentesi nel tempo
nell’ambito della stessa procedura; P.Q.M. (omissis) Così deciso in Mantova, li 25-8-2006. |