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Tribunale di S.
Maria Capua Vetere 20 giugno 2006 – G.I. G. D’Onofrio.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concorrenza sleale – Contatti con la clientela dell’impresa
concorrente - Concorrenza parassitaria – Insussistenza.
Concorrenza
sleale – Utilizzo di esperienze e conoscenze acquisite nel corso di un
precedente rapporto di lavoro – Insussistenza.
Il fatto
che un’impresa prenda contatto con i clienti di una sua concorrente, senza
che vi sia la prova di una illecita acquisizione dei nominativi e dei dati ad
essi relativi, non costituisce di per sé ipotesi di concorrenza parassitaria
ma libero esercizio della concorrenza in un fisiologico rapporto di
competizione concorrenziale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non può
ritenersi professionalmente scorretto il comportamento dell’ex dipendente che
utilizzi le cognizioni acquisite nell’attuazione del precedente rapporto di
lavoro, essendo le stesse entrate a far parte del suo patrimonio personale di
esperienze, a meno che tali cognizioni ed esperienze non consistano in segreti
aziendali.
Non costituisce del
pari concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato
alle dipendenze di un’impresa concorrente delle conoscenze tecniche, delle
esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale
dell’impresa dalla quale egli proviene.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI
S. MARIA C.V., 1^ SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D’Onofrio, in funzione di
GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente :
ordinanza
nella causa n° 2483 del Ruolo Generale Civile dell’anno 2006,
avente ad oggetto: provvedimento di urgenza in materia di concorrenza sleale
Considerato in fatto
Con ricorso depositato il 21 aprile 2006 la società XX,
assumendo di svolgere attività di produzione e vendita all’ingrosso di
imballaggi in cartone ondulato, acquistando la materia prima anche dalla
società resistente YY, deduceva che il 21 novembre del 2005 Tizio, dipendente
addetto al proprio settore commerciale, aveva – senza preavviso – presentato
le dimissioni, senza neppure ritirare le sue spettanze di fine rapporto,
avendo poi conoscenza del fatto che svolgeva da qualche tempo la sua attività
commerciale presso la YY.
Assumeva che il Tizio aveva asportato il tabulato dei clienti,
gli articoli dagli stessi clienti ordinati e i prezzi praticati, utilizzando
tali dati riservati al fine di effettuare concorrenza parassitaria ai danni
dell’istante.
La YY, utilizzando tali dati, a dire della ricorrente,
contattava diversi clienti della XX e proponeva gli stessi articoli a prezzi
ribassati del 20%.
La resistente stava effettuando tale attività anche sui piccoli
clienti, comportando ciò la perdita di circa una ventina degli stessi da
parte dell’attrice.
Numerosi clienti avevano anche chiesto alla XX di abbassare i
suoi prezzi, il che avrebbe per la stessa comportato la vendita dei prodotti
sottocosto.
Concludeva perché fosse ordinato alla YY l’inibizione
all’esercizio dell’attività commerciale da parte di Tizio, con restituzione
dei tabulati clienti, prodotti e prezzi illegittimamente asportati con
condanna al risarcimento danni da quantificarsi in separato giudizio, vinte
le spese di lite.
Si costituiva la resistente che premetteva l’assunto secondo cui
le carte per la fabbricazione di cartone ondulato fossero di varia qualità,
distinguendosi tra carta a fibre vergini e carta a base di fibre riciclate
con notevole differenza di prezzo a favore delle seconde.
Nel mercato dei fogli di carta a base macero per ondulatori si
rilevava la presenza del mercato dei fogli di cartone ondulato e il mercato
degli imballaggi di cartone ondulato ad estensione nazionale.
La resistente, cessata la produzione il 28 febbraio del 2001 con
la conseguente apertura della procedura di concordato preventivo, era tornata
in bonis con decreto del 26 luglio del 2005 dell’intestato tribunale che
aveva dichiarato improseguibile il giudizio di omologazione del concordato
preventivo per rinunzia alla domanda.
La resistente assumeva di comprare le bobine di carta per
ondulatori dalle multinazionali del settore ricavandone fogli di cartone
ondulato e scatole destinate agli utilizzatori finali: la convenuta non era
dunque un fornitore di materia prima.
La resistente, che pure aveva in passato occupato 63 operai e 18
impiegati con un volume di affari di circa 46 miliardi di lire vantando 158
clienti (tra cui la stessa ricorrente), occupava all’attualità 25 operai,
tutti assunti, tranne uno, tramite la società di lavoro interinale ZZ spa.
Lo stesso Tizio era stato assunto il 9 gennaio del 2006 tramite
la ZZ.
Non rispondeva al vero il fatto che il Tizio avesse lasciato
all’improvviso al società ricorrente, nulla peraltro avendo asportato dal
vecchio posto di lavoro, essendo altresì sufficiente visionare il sito web
della XX per avere cognizione di tutti i dati relativi ai vari tipi di
imballaggio con le loro dimensioni.
La resistente, contrariamente all’assunto di parte istante, non
praticava prezzi del 20% inferiori a quelli dell’attrice e, in ogni caso, non
vendeva i prodotti sotto costo.
Avendo essa da poco riaperto i battenti era alla ricerca del suo
spazio di mercato ricontattando i suoi vecchi clienti e aggiungendone di
nuovi, avendo un volume d’affari decisamente inferiore a quello della società
ricorrente.
Negava pertanto che nel caso di specie si fosse verificato uno
storno di dipendenti da parte della resistente ai danni dell’attrice non
sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, ben potendo peraltro il dipendente utilizzare il suo
patrimonio di conoscenze in favore del datore di lavoro senza che ciò
costituisse concorrenza sleale, non avendo acquisto il Tizio alcuna notizia
riservata o coperta da segreti al punto di configurare concorrenze
parassitarie ai danni dell’istante.
Neppure si configurava nella specie alcuna vendita sotto costo
da parte della resistente.
Mancando i requisiti di fumus e periculum ed essendosi in
presenza di un abuso dell’esercizio dell’azione cautelare, concludeva con il
rigetto dell’avverso ricorso anche ex art. 96 cpc, vinte le spese di lite.
Ritenuto in diritto.
Il ricorso avanzato da parte ricorrente non può che essere
disatteso.
L’istante società chiede l’inibitoria dell’attività iniziata dal
Tizio in favore della YY, ravvisando nella condotta della resistente gli
estremi della concorrenza sleale sotto il profilo di cui all’art. 2598 n.3
cc.
In realtà, parte ricorrente assume sussistenti i presupposti
della concorrenza sleale in capo alla società resistente sotto tre differenti
profili che andranno valutati analiticamente uno per volta:
lo storno di dipendenti da parte della società resistente ai
danni dell’istante, l’utilizzo di dati riservati della società attrice per
l’interesse della convenuta, l’assunta vendita sotto costo da parte della YY
spa.
Quanto al primo aspetto, la società ricorrente sostanzia lo
storno dei dipendenti nella condotta della resistente che si sarebbe
appropriata del suo dipendente addetto ai rapporti commerciali – Tizio – il
quale, all’improvviso, avrebbe abbandonato il suo posto di lavoro presso la
società attrice per essere immediatamente assunto dalla convenuta.
Deve subito precisarsi che, contrariamente all’assunto della XX srl,
in punto di fatto risulta per tabulas che il Tizio presentava le dimissioni
dalla sua precedente attività lavorativa il 21 novembre del 2005 e che veniva
assunto dalla YY attraverso la ZZ spa agenzia di lavoro interinale, come è
avvenuto del resto per tutti i dipendenti della società resistente.
Manca dunque in primo luogo l’attività diretta materialmente al
prospettato storno di dipendenti dal momento che il Tizio risulta essere
stato assunto non direttamente
dalla convenuta ma per il tramite di un’agenzia privata di
collocamento di lavoratori, ciò escludendo ab imis qualunque pure assunta
attività finalizzata e preordinata allo storno degli altri dipendenti
(caratterizzato dalla necessità di cercare un punto di equilibrio tra due
interessi configgenti rappresentati l’uno dall’aspirazione del concorrente
danneggiato alla conservazione della massima produttività dell’impresa e
l’altro dalla aspirazione del lavoratore alla libertà di autodeterminazione
nella scelta del lavoro) ha comportato la nascita di due orientamenti
contrapposti: il primo, cosiddetto oggettivo, che tende a valutare
l’illiceità dei fatti sulla scorta di un’indagine basata esclusivamente sugli
elementi fattuali, l’altro cd. soggettivo o finalistico che ha ritenuto
insufficiente il dato oggettivo se non accompagnato dalla valutazione
imprescindibile dell’animus nocendi, inteso come volontà intenzionale
dell’imprenditore di danneggiare attraverso lo storno di dipendenti l’altrui
impresa.
Si privilegia, in realtà, l’indirizzo intermedio che, dando
conto dell’illiceità oggettiva del comportamento, tende a valutare i fatti
anche in relazione alla finalità soggettiva che possa averli ispirati.
“Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come
atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente occorre che
l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non
potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se
non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente.
A tal fine, la configurabilità dello storno non è preclusa [dal fatto] che
contatti per passare alle dipendenze dell’impresa concorrente o per iniziare
con questa un rapporto collaborativo siano avviati per iniziativa degli
stessi dipendenti o agenti successivamente “stornati”, sempre che su tale
iniziativa venga poi ad inserirsi l’attività dell’impresa concorrente sì da
incidere casualmente (tramite, ad esempio, l’offerta di un migliore
trattamento economico o di altri vantaggi) sulla decisione dei primi di
interrompere il rapporto di lavoro con l’impresa in cui si trovano inseriti.
(in questo senso : Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2004, n.13658). La
concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza
non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di
collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un’impresa ad un’altra
concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il
collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); essa deve
essere, piuttosto, desunta dall’obiettivo che l’imprenditore concorrente si
proponga , attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di
investimento del suo antagonista, creando nel mercato l’effetto confusorio, o
discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo
cagiona, il frutto dell’investimento (ossia, l’avviamento) di chi lo subisce.
(Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671) . Ciò posto, occorre
dunque rilevare che nel caso di specie non sussiste né l’elemento materiale ,
né quello soggettivo dello storno di dipendenti dal momento che , avendo
interrotto nel novembre del 2005 il proprio rapporto di lavoro il Tizio con
la società ricorrente, veniva posto in contatto con la resistente soltanto
mediante l’intermediazione della ZZ s.p.a., agenzia interinale, mancando
dunque in capo alla convenuta sia l’elemento oggettivo dello storno sia
l’elemento psicologico dell’animus nocendi.
Se è vero dunque che i parametri di scorrettezza sono stati individuati
“nel numero di dipendenti stornati, nella loro competenza professionale, nel
ruolo che essi rivestivano nell’impresa stornata, nella concentrazione
temporale degli atti di storno, nella preordinazione di tale attività alla
sottrazione di informazioni aziendali altrui delle quali la stornante intende
impadronirsi, nella volontà di disgregare o indebolire, attraverso lo storno,
l’altrui impresa, ovvero nell’avvalersi in modo parassitario degli
investimenti formativi realizzati dall’impresa stornata sui dipendenti
stornati” (Tribunale Torino 28 dicembre 2004) deve ritenersi che essi non
siano in alcun modo sussistenti, né provati con riferimento al caso
considerato.
Prendendo poi in considerazione il secondo profilo, costituito e
rappresentato dalla assunta illecita acquisizione da parte del Tizio del
tabulato clienti e delle notizie riservate relative ed inerenti i prezzi e le
dimensioni dei prodotti oggetto di vendita, occorre osservare in primo luogo
che lo stesso Tizio ha negato la stessa esistenza di tabulati clienti della
società attrice dei quali si sarebbe appropriato, nulla di diverso potendo
assumere Caia, responsabile commerciale della ditta istante, che ha
apoditticamente dichiarato di ritenere che il Tizio si sia appropriato dei
tabulati deducendolo non da circostanze dirette attestanti la prova
dell’intervenuta appropriazione, ma desumendolo dal fatto che la YY risulta
contattare molti clienti della istante.
Posto che le caratteristiche dei prodotti venduti dalla
ricorrente risultano pubblicizzati via internet sul proprio sito web, cosa
che esclude che si tratti di informazioni riservate con riferimento alle
stesse e considerato altresì che, come chiarito dallo stesso Tizio, le misure
e le caratteristiche delle scatole da acquistare vengono fornite ad ogni
scatolificio direttamente dal cliente (in settore peraltro di bassa
fidelizzazione, nel senso che ogni cliente si appoggia a diversi fornitori,
non esclusivizzando per ragioni economiche e di opportunità i rapporti
commerciali), deve altresì rilevarsi che alcuna prova sussista in atti della
intervenuta appropriazione da parte del Tizio di tale tabulato con
conseguente reiezione della domanda anche sotto tale profilo. Va ancora
considerato dal punto di vista giuridico che, come ormai chiarito anche dalla
giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie considerata – che incide su
posizioni soggettive di rilievo costituzionale, attinenti , da un lato, alla
libertà della iniziativa economica e, dall’altro, alla libera espressione
della personalità, che possono entrare in conflitto quando, appunto,
l’espressione di capacità personali di un soggetto costituisca eventuale
pregiudizio per un’impresa operante – non può negarsi che, l’evoluzione
professionale del lavoratore, la quale dipenda da conoscenze acquisite nel
corso ed a causa del rapporto di lavoro, possa, in quanto divenuta ormai
parte comunque della personalità del medesimo, essere da lui legittimamente
portata a supporto di sue migliori possibilità professionali nella vita di
relazione. (sia che ciò avvenga in ulteriori e successivi rapporti di lavoro
alle dipendenze di altri imprenditori, sia anche che si manifesti nella
impostazione di una propria iniziativa imprenditoriale: della quale la
competizione concorrenziale, anche con il precedente datore di lavoro,
costituisce situazione fisiologica, anche quando si traduca nell’acquisizione
di componenti dell’altrui clientela).
E’ poi anche vero che, nel momento in cui l’ex dipendente
utilizzi in modo concorrenziale la professionalità così acquisita, si rendano
applicabili le regole di correttezza professionale, che rinviano al buon
costume commerciale.
E che, per tale profilo, la linea di confine della concorrenza
possa anche individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a
sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti e in
particolare in quelle di provenienza.
Ma va precisato, con riguardo a quest’ultima ipotesi, che non
può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente
costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non
distinguibili dalla sua persona; poiché, in caso contrario, si perverrebbe al
risultato, duplicemente inaccettabile, di vanificare i valori della libertà
individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una
situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di
privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita
parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo
tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente (in questo senso Cass.
2002/14479).
Si vuole dunque dire , con riferimento al caso di specie, che
l’eventuale contatto dei clienti della società ricorrente (in assenza di
prove di acquisizione illecita di tabulati) non costituisce di per sé
meccanismo di concorrenza parassitaria ma, al contrario, libero esercizio
della concorrenza in un fisiologico rapporto di competizione concorrenziale,
(anche quando si traduca nell’acquisizione di componenti dell’altrui clientela),
incombendo su colui che lamenta l’attività di concorrenza sleale, attuata
mediante sottrazione della lista clienti, l’onere di provare che le stesse
siano state consegnate all’imprenditore concorrente dagli ex collaboratori -
in questo senso Corte di Appello di Torino 20/10/1995 – (prova insussistente
nella specie), non sussistendo scorrettezza professionale nella lecita
facoltà dell’ex dipendente di utilizzare le cognizioni acquisite
nell’attuazione della prestazione di lavoro (essendo esse entrate a far parte
del suo patrimonio personale di esperienze), salvo che non si tratti di
segreti aziendali – e non è il nostro caso – o di conoscenze non accessibili
(Tribunale di Torino aprile 2004): non costituisce infine neppure concorrenza
sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di
un’impresa concorrente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo
delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla
quale egli proviene (Tribunale di Roma marzo 2003).
Alla luce delle sueposte considerazioni non può che
disattendersi nella specie anche tale ulteriore profilo contenuto nel ricorso
introduttivo.
Da ultimo, occorre prendere in considerazione l’aspetto
lamentato della vendita sottocosto da parte della resistente: in concreto, la
società attrice lamenta che i prezzi applicati dalla concorrente del 20% più
bassi dei propri, se fatti propri anche dalla istante, ne determinerebbero
vendita sotto costo e conseguente chiusura.
L’impostazione data al tema della vendita sotto costo non
risulta corretto e comporta il respingimento anche di questa parte della
domanda.
A parte le questioni problematiche sollevate soprattutto dalla
più attenta dottrina in ordine alla riferibilità di tale forma di concorrenza
essenzialmente alle imprese tendenzialmente monopolistiche e dunque di per sé
capaci di effettuare per un certo periodo di tempo vendite non remunerative
con lo specifico fine di portare i concorrenti fuori dal mercato e all’esito
di far luogo a pratiche di scorretto rialzo dei prezzi (se accedessimo a tale
orientamento dovremo da subito escludere responsabilità in capo alla
resistente non propriamente monopolistica nel suo settore essendo
notevolmente inferiore per volume di affari rispetto all’attrice), deve
osservarsi che parte istante non ha dato alcuna prova del fatto che la
resistente pratichi prezzi inferiori ai sui costi.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, ai fini della
configurabilità della concorrenza sleale, la cosiddetta vendita sottocosto (da
intendersi, ai sensi degli artt. 10 legge n. 80 del 1980 e 15 d.lg. n. 114
del 1998, come vendita ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto maggiorato
dell’i.v.a.) va accertata in concreto, non al prezzo al quale lo stesso
prodotto è stato acquistato dal soggetto autore della presunta vendita
sottocosto. (Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 2000, n. 14844).
Tale profilo non risulta in alcun modo indagato e tanto meno
provato da parte ricorrente che – in modo erroneo – fa riferimento ai propri
costi e non al rapporto costi/prezzi della concorrente società convenuta : a
fronte dunque della asserzione di parte resistente di non vendere sotto costo
(cosa invero particolarmente difficile per una società da poco ritornata in
bonis) ma di avere abbattuto legittimamente i prezzi (peraltro neppure nella misura
indicata dalla ricorrente) attraverso un’equa razionalizzazione delle spese
(profilo del tutto legittimo e coerente), anche con riferimento a
quest’ultimo punto non rimane che rigettare il ricorso.
Non sussistendo gli estremi della lite temeraria, il ricorso va
tuttavia integralmente disatteso,
dovendo le spese di lite seguire la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 1^ sezione civile,
definitivamente pronunciando sul ricorso d’urgenza proposto da XX s.r.l. nei
confronti di YY, così provvede:
a)
rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi euro 1600,00 di cui 850,00 per diritti, 700,00 per
onorari, 50,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in
favore dell’avv. Sempronio antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 20/06/2006
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