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Tribunale di S.
Maria Capua Vetere ord. Collegiale 18 agosto 2006 – Pres. Rel. M. Impresa.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco
Fimmanò
Concorrenza sleale - Sviamento e accaparramento di
clientela – Divulgazione di nominativi di clienti e dei prezzi praticati –
Insussistenza.
Non può considerarsi riservato un tabulato che contenga
i nominativi dei clienti di una società, l’elenco dei prodotti a questi
forniti e dei prezzi praticati. Ne consegue che la divulgazione di tale
documento da parte di un ex dipendente non può essere considerato
comportamento professionalmente scorretto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Conferma
ordinanza G.I. G.
D’Onofrio 20 giugno 2006
Il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, così composto
Dott. Mauro Impresa Presidente
relatore
Dott. Vito Cervelli
Giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina
Gaudiano
Giudice
sciogliendo la riserva assunta
all’udienza del 16/8/2006,
esaminati gli atti di causa,
considerato che la XX s.r.l. ha
proposto reclamo avverso l’ordinanza resa dal Giudice Unico in data
23.6.2006;
rilevato che la reclamante lamenta
che il Giudice di prime cure avrebbe fondato il suo convincimento su errati
presupposti di fatto e di diritto in particolare non avendo incentrato
l’indagine, tesa all’accertamento della denunciata concorrenza sleale da
parte della YY s.p.a., sull’utilizzo da parte di quest’ultima di dati
riservati (tabulato dei clienti con i prezzi praticati), illecitamente
sottrattigli da un proprio ex dipendente,attuale dipendente della resistente,
al fine di proporre ai suoi clienti prodotti con un prezzo ribassato del
10/20%;
Osserva
L’odierna reclamante ha azionato
l’art. 700 c.p.c. per ottenere l’ordine a carico della resistente di cessare
dalle attività di concorrenza sleale posta in essere nei propri confronti. Ad
avviso della XX l’attività illecita della YY sarebbe consistita
nell’avvalersi delle informazioni in possesso di un suo ex dipendente, Tizio,
il quale, prima di dimettersi, si sarebbe appropriato dei tabulati contenenti
l’elenco dei suoi clienti con i prodotti acquistati ed i prezzi praticati. Assunto il Tizio alle proprie
dipendenze, la YY, sulla scorta dei dati contenuti nei tabulati sottratti al
XX, avrebbe contattato i soggetti indicati negli stessi e gli avrebbe offerto
i medesimi prodotti praticando un ribasso dei prezzi in misura variabile dal
10 al 20%.
Sentite le parti e gli informatori
indotti dalle stesse, il Giudice Unico ha respinto la domanda cautelare
sostenendo che non poteva ritenersi integrata la fattispecie illecita dedotta
dalla XX né sotto il profilo dello storno dei suoi dipendenti, né sotto il
profilo dell’uso di suoi dati riservati né,infine,sub specie di vendita di
prodotti sotto costo.
Ciò posto con il presente reclamo la
XX denuncia che con l’azione cautelare promossa intendeva censurare il
comportamento della YY, la quale, acquisiti il tabulato dei clienti ed i
prezzi praticati, aveva contattato i medesimi clienti offrendogli le stesse
proposte contenute chiedendo loro prezzi inferiori dal 10 al 20 %, mentre non
aveva inteso fare riferimento alle ipotesi dello storno dei dipendenti e
della vendita sottocosto.
Preso atto delle precisazioni fatte
dalla reclamante, può, pertanto, procedersi all’indagine in ordine alla
fondatezza del gravame con il fine di verificare se nei comportamenti
denunciati siano rinvenibili gli estremi della fattispecie della concorrenza
sleale sanzionata di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c..
Come prima chiarito, ad avviso della
XX la condotta illecita andrebbe individuata nella circostanza che Tizio
prima di dimettersi si sarebbe appropriato del tabulato contenente l’elenco
dei suoi clienti, dei prodotti acquistati e dei corrispettivi versati per gli
stessi, informazioni che la YY, una volta assunto il Tizio, avrebbe
utilizzato, in ciò ponendo in essere atti di concorrenza sleale, per
contattare questi ultimi offrendogli i medesimi prodotti a prezzi ribassati dal 10 al 20%.
Ciò premesso è necessario, in punto
di fatto, verificare innanzitutto se i dati asseritamene sottratti fossero, se non segreti, quantomeno
riservati, giacché solo ove gli stessi avessero tali caratteristiche si
potrebbe affrontare il
successivo aspetto della loro illecita sottrazione e divulgazione. Orbene da
tal punto di vista la reclamante si è limitata a sostenere che si trattava di dati riservati ma non si è
peritata di fornire alcun elemento di prova a sostegno del proprio assunto. A
tale constatazione fa seguito la considerazione che, considerata la loro
natura, appare difficilmente ipotizzabile che i dati relativi ai clienti
della reclamante, ai prodotti da loro acquistati ed ai corrispettivi pagati
si possano qualificare come riservati. In proposito è sufficiente rilevare
che si tratta di dati, quantomeno se considerati unitariamente, che non sono
nell’esclusiva disponibilità della XX ma anche in quella dei suoi clienti.
Ciò detto non si vede, infatti, come possa considerarsi riservato un dato che
inevitabilmente deve essere conosciuto anche da un soggetto estraneo
all’organizzazione imprenditoriale della reclamante, cioè il cliente, a meno
che non possa ravvisarsi in capo a quest’ultimo un obbligo di non divulgarlo
o di non renderlo noto a terzi. Pertanto, rilevato che un obbligo di tal
fatta non sussiste giacché non esiste una norma, né tantomeno una regola
comportamentale ispirata dal principio di correttezza e buona fede nei
rapporti commerciali che lo prescrive, consegue che un tabulato che contenga
i nominativi dei clienti di una società, l’elenco dei prodotti a questi
forniti e dei prezzi praticati non può ritenersi, in assenza di circostanze
particolari (nel caso in esame non dedotte), in ragione del suo solo
contenuto, riservato. Quanto poi alla considerazione dei medesimi dati,
considerati questa volta nella loro configurazione aggregata, nemmeno
sussistono i presupposti per considerarli, per ciò solo, riservati, poiché il
loro reperimento potrebbe discendere agevolmente da una accurata indagine
condotta presso i soggetti potenzialmente fruitori di cartoni per
l’imballaggio delle merci.
Tornando, poi, al tabulato ed alla
sua paventata sottrazione, va detto che la stessa non può ritenersi provata.
Da tale punto di vista deve, preliminarmente, osservarsi che la ricorrente
non ha precisato, per supportare le sue deduzioni, che il documento
rientrasse nell’esclusiva disponibilità del suo ex dipendente e non fosse,
invece, nella disponibilità di altri soggetti. Ciò sottolineato, deve
affermarsi che gli elementi acquisiti al procedimento non consentono di
ritenere provato che il Tizio si sia impossessato di una copia del documento
in questione giacché l’informatrice indotta dalla XX ha dichiarato di
“ritenere” che il Tizio si sia
appropriato del tabulato “in quanto offre ai miei clienti la stessa
tipologia di prodotto”, limitandosi ad esprimere un proprio convincimento e
non riferendo una circostanza oggetto di una sua diretta o indiretta
conoscenza.
Naturalmente le conclusioni cui si è pervenuti
non escludono di per sé che di dati non riservati, e prescindendo dalle
modalità della loro acquisizione, possa essere fatto un uso illecito ed in
particolare, stando al caso in esame, che gli stessi possano essere
utilizzati per porre in essere atti di concorrenza sleale. Da tale punto di
vista viene in rilievo la deduzione della reclamante secondo cui la YY,
entrata in possesso dei suoi clienti, dei prodotti da questi acquistati e dei
corrispettivi per gli stessi versati, si sarebbe proposta quale fornitrice
delle stesse merci praticando un ribasso sistematico dei prezzi in misura
variabile dal 10 al 20%. Ad avviso della reclamante l’illiceità della
condotta della resistente si evincerebbe dalla circostanza che le proposte
inviate dalla YY ai clienti riprodurrebbero le proprie fatta eccezione per il
logo sociale ed i prezzi.
Ciò posto ritiene il Collegio che
tali circostanze non siano idonee ad evidenziare l’attività di concorrenza
sleale dovendo, da questo punto di vista, rilevarsi che, coerentemente alla
tipologia di prodotto commercializzato dalle società XX e YY, le offerte ai
potenziali clienti sono strutturate, sia contenutisticamente che
graficamente, in modo semplice cosicché appare naturale che le stesse, sotto
gli aspetti citati, contenuto delle offerte e loro veste grafica, si
presentino sostanzialmente equivalenti e persino sovrapponibili. In sostanza
è opinione del Tribunale che un’offerta, a potenziali acquirenti, avente ad
oggetto la fornitura di scatole di cartone è ragionevole e giustificabile che
si limiti ad indicare le dimensioni del prodotto ed il suo prezzo unitario e che pertanto il confronto tra
due offerte non faccia emergere tra le stesse significative differenze.
Ciò chiarito rimane da verificare se
la condotta illecita possa essere ravvisata nella circostanza che la YY ha
proposto i medesimi articoli commercializzati dalla XX a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati da
quest’ultima.
Ora, è necessario osservare, in
ordine ai limiti entro i quali le società commerciali possono tentare la
propria penetrazione nel mercato dei beni in cui operano attraverso la
politica dei prezzi, che l’offerta di beni e servizi per corrispettivi
inferiori rispetto a quelli praticati dalle imprese concorrenti, con
conseguente sviamento ed accaparramento della clientela, rientra nella lecita
competizione di mercato allorché si mantenga nei limiti di una normale
competizione, con l’applicazione di ribassi effettivi, conseguenti ad una
diminuzione del profitto d’impresa ovvero ad una reale diminuzione dei costi
e diviene illecita , integrando attività di concorrenza sleale, giacché non
conforme ai principi della correttezza professionale, quando si concreta
nella pratica del cosiddetto “dumping interno” mediante il sistematico
svolgimento antieconomico dell’attività d’impresa e l’artificioso
abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle obiettive
condizioni della produzione. Solo in quest’ultimo caso, infatti, da una parte
subdolamente ed illusoriamente si iniqua il giudizio dell’acquirente, e
dall’altra si violano le regole
sulle quali gli operatori economici confidano confrontandosi con il
mercato nella misura consentita dalla produttività del sistema e dalle
generali condizioni obiettive della produzione (in tal senso Cass. Civ. n. 2743 del 21.4.1983 ). In sostanza
il fornire gli stessi prodotti commercializzati da imprese concorrenti a
prezzi inferiori rispetto a quelli applicati da queste ultime può integrare
un’ attività di concorrenza sleale solo nel caso in cui il ribasso sia
praticato in spregio al rispetto dei principi di economicità e redditività
dell’attività d’impresa, in quanto in tali casi l’operatore economico,
probabilmente abusando della sua posizione di dominio del mercato e per
consolidare la stessa, persegue unicamente lo scopo di eliminare i propri
concorrenti (Cass. Civ. n. 1636
del 26.1.2006 ove si afferma che la “vendita sottocosto o a prezzi non
immediatamente remunerativi si pone in contrasto con i doveri di correttezza
di cui all’art 2598 n. 3 c.c. in quanto sia posta in essere da un’impresa che
muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere
all’ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi
di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi
se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi
approfittando della situazione di monopolio venutasi a creare”). Ove, al
contrario, l’impresa decida di affrontare il mercato con una politica, dei
prezzi proposti alla clientela, aggressiva, ma tale da non pregiudicare
l’economicità e la redditività dell’attività imprenditoriale(ad esempio
riducendo il margine di profitto o abbattendo i costi con una
razionalizzazione della produzione), la sua azione non potrà considerarsi di
concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese operanti nel medesimo
settore e costituirà legittimo esercizio della libertà d’iniziativa
economica.
Da tale punto di vista è facile
infatti rilevare che il regime dei prezzi praticati alla clientela
costituisce uno dei terreni privilegiati in cui esplica la libera concorrenza
tra le aziende.
Ciò evidenziato, nel caso in esame,
la reclamante non ha minimamente dedotto (né tanto meno provato) che la YY
abbia adottato una politica dei prezzi non rispettosa degli effettivi costi
di produzione e della sufficiente remunerazione dell’attività d’impresa
cosicché, tenuto conto che tale onere probatorio ricadeva su di lei
costituendo tali circostanze elementi costituitivi dell’illecito denunziato,
il comportamento della resistente deve essere considerato legittimo esercizio
di una politica commerciale tesa ad incrementare ed affermare la propria
presenza nel mercato dei produttori di scatole di cartone.
Le osservazioni che precedono
inducono il Collegio a ritenere l’insussistenza del fumus boni iuris del
diritto azionato in via cautelare dalla XX.
Il reclamo va quindi respinto e le
statuizioni dell’ordinanza impugnata vanno integralmente confermate.
Le spese della presente fase, in
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della XX
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla XX s.r.l.
avverso l’ordinanza resa dal Giudice Unico il 23.6.2006, conferma in toto le
statuizioni nella stessa contenute, condanna la reclamante alla rifusione
delle spese della presente fase della procedura che liquida in euro 1.200 di
cui euro 700,00 per diritti ed
euro 500,00 per onorari oltre iva e cpa da distrarsi in favore dell’Avv.
Santa Maria Capua Vetere,18 agosto 2006
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