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Tribunale di Milano, ord. 12 gennaio 2006 – Pres. Ciampi, Rel.
Alessandra Dal Moro.
Società a responsabilità limitata – Potere di controllo
del socio – Azione cautelare ante causam – Ammissibilità.
Il socio di società a responsabilità limitata può
richiedere in via cautelare ante
causam la revoca dell’organo gestorio della società non essendo tale
iniziativa subordinata alla proposizione dell’azione di responsabilità nei
confronti dell’organo medesimo o alla proposizione di altre azioni di merito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI MILANO
- Sezione VIII Civile -
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, composto dai sig.ri
Magistrati:
Dr. Fernando CIAMPI Presidente
Dr. Raffaele Fulvio D’ISA Giudice
Dr. Alessandra DAL MORO Giudice Relatore
riunito nella Camera di Consiglio del 12.1.2006, a scioglimento
della riserva di cui al verbale d’udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
I sig.ri C. N. e S. S., hanno tempestivamente reclamato
il provvedimento cautelare emesso da codesto Tribunale in data 24.10.2005 nel
procedimento promosso dal sig. N. C., avente ad oggetto la revoca, ante
causam, dell’amministratore delegato N. e del consigliere S. S. nella
società “ C.d.G. s.r.l.”.
I reclamanti hanno eccepito in via preliminare
l’inammissibilità del procedimento cautelare instaurato ante causam per
la revoca predetta, sostenendo che la misura in questione sarebbe possibile
solo in corso di causa, in un giudizio volto ad accertare la responsabilità
degli amministratori, poiché la novella legislativa, avendo escluso le
società a responsabilità limitata dal controllo giudiziario ex art. 2409
c.c., avrebbe precluso la possibilità di ottenere la revoca
dell’amministratore in via cautelare anticipata.
Il Collegio non condivide la censura che va respinta.
Essa si fonda su una interpretazione della norma di cui
all’art. 2476 comma 3° c.c. che, invero, neppure nella sua lettera appare
interpretabile univocamente nel senso preteso dai reclamanti. Essi, come
parte della dottrina e della giurisprudenza che si sono pronunciate su tale
questione, ritengono di valorizzare la sedes materiae in cui il
legislatore della riforma ha inteso collocare la previsione della possibilità
per il socio di chiedere tale cautela (ovvero quello della norma con cui a
quest’ultimo è stata attribuita la legittimazione ad agire per ottenere,
nell’interesse della società, il risarcimento del danno).
Pare, invece, al Collegio che con detta norma il
legislatore, proprio alla luce della modifica dell’art. 2488 c.c., dunque
della esclusione della possibilità di ricorrere nell’ambito delle s.r.l. al
procedimento giudiziale di controllo ex art. 2409 c.c., abbia inteso
introdurre tanto la legittimazione ad agire di ciascun socio, quanto
(“altresì”) il potere “di chiedere in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca
degli amministratori medesimi”, nella volontà di privilegiare in siffatto
tipo di società il potere di reazione e controllo dei soci rispetto al potere
di controllo dell’autorità giudiziaria; né pare, in difetto di espressa
limitazione del potere di chiedere la revoca cautelare in argomento, che si
possa affermare che il legislatore ha inteso condizionare l’esercizio di
quest’ultimo potere, all’esercizio del primo (proposizione da parte del socio
di azione di responsabilità) per il solo fatto che l’attribuzione dello
stesso sia avvenuta nell’ambito dello stesso comma.
Diversamente opinando si finirebbe per dover concludere che
il legislatore avrebbe inteso, da un lato, negare la possibilità al socio di
reagire efficacemente in via d’urgenza, di fronte a comportamenti dell’organo
amministrativo già forieri di danni per la società, salvo promuovere
contestualmente l’azione di responsabilità (iniziativa che, tuttavia, non
sempre si presta ad essere compatibile con l’urgenza che può caratterizzare
una richiesta di revoca, poiché, essendo volta ad introdurre un processo a
cognizione piena, richiede adeguata preparazione anche sul piano della
deduzione dei fatti e delle prove, specie alla luce del nuovo rito
societario); dall’altro, negare la possibilità al socio di reagire, ed
ottenere in via d’urgenza efficace tutela, a fronte di condotte gestorie solo
potenzialmente dannose, dunque a fronte di compiute gravi irregolarità
rispetto alle quali l’effetto dannoso non si sia già prodotto.
A ben vedere, tuttavia, se il legislatore avesse voluto
condizionare la revoca cautelare dell’organo gestorio all’esercizio
dell’azione di responsabilità (quindi escluderla ante causam) ben
avrebbe potuto dirlo esplicitamente, come è avvenuto per la sospensione
cautelare della delibera societaria oggetto di impugnazione ex art. 2378
c.c.; e se avesse inteso davvero limitare la possibilità di revoca dell’amministratore
ai soli casi in cui le irregolarità hanno già prodotto danni alla società,
avrebbe finito per limitare la possibilità di tempestiva reazione contro una
condotta gestoria inadeguata e suscettibile di produrre gravi danni alla
società (e indirettamente ai creditori), solo, inspiegabilmente, per le
s.r.l., stante la possibilità, per le s.p.a., del ricorso al 2409 c.c. e, per
le società di persone, del ricorso alla revoca per giusta causa ex art. 2259
c.c.( norma non richiamata nell’art. 2463 c.c. per le s.r.l.).
In realtà, tali interpretazioni, fortemente riduttive
del potere di controllo e reazione del socio, e quindi dell’ambito di
controllo cui sarebbe esposta una s.r.l. quanto alla regolarità e legalità
della sua amministrazione, non pare si possano sostenere per il solo fatto
che l’attribuzione al singolo socio, indipendentemente dalla sua quota di
partecipazione al capitale sociale, del potere di chiedere la revoca degli
amministratori sia contenuta nello stesso comma in cui il legislatore gli
attribuisce “altresì”, quello di agire per fa valere la loro
responsabilità e ottenere il risarcimento del danno.
Così da ultimo ha ritenuto anche la Corte
Costituzionale, di recente investita della questione di legittimità
costituzionale dell’esclusione del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. per
le s.r.l.
Nel respingere il ricorso in quanto infondato, la Corte
ha osservato come “la norma censurata (l’art. 2476 c.c. n.d.r.) si
presti ad una interpretazione meno riduttiva di quella prospettata- a conforto
della censura di illegittimità costituzionale dai remittenti”, poiché “ la
formulazione letterale della norma non impone affatto l’interpretazione che
dei presupposti della misura “cautelare” di revoca propongono i remittenti;
al contrario, la qualificazione di “ cautelare” data dalla legge alla misura
di revoca ben può essere intesa (…) nel senso strumentale (ed anticipatoria
rispetto) ad un’azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli
amministratori, perciò solo che nella gestione della società sono presenti
gravi irregolarità e v’è mero pericolo di danno per la medesima” (Sent. N.
481/2005) .
Del resto anche la considerazione del combinato disposto
degli artt. 23 u.c. d.lgs. n. 5/2003, e 669 quaterdecies c.p.c., conforta nel
senso dell’ammissibilità “ante causam” della revoca in argomento, perché
consente di applicare la disciplina uniforme dei procedimenti cautelari,
dunque anche la possibilità di ottenere la cautela ante causam ex art.
669 ter c.p.c, “a tutti i provvedenti cautelari previsti dal codice civile
dalle leggi speciali”( art. 669 quaterdecies 1°), dunque anche alla revoca
prevista nell’art. 2476 c.c., ivi espressamente definita “cautelare”.
Diversa questione è quella della individuazione della
causa di merito il cui promovimento sia da ritenersi idoneo a garantire
stabilità al provvedimento cautelare emesso: quella volta ad ottenere, in
sede di cognizione piena, il risarcimento del danno (già prodottosi) e la
revoca degli amministratori; ovvero, in caso di danno solo potenziale, quella
tesa solamente ad ottenere la revoca in via definitiva degli amministratori,
rispetto alla quale ultima solamente, l’eventuale concessione della revoca in
sede cautelare potrebbe qualificarsi misura “anticipatoria”.
Su quest’ultima questione, tuttavia, che attiene alla
stabilità del provvedimento alla luce della novella legislativa in tema di
procedimenti cautelari anticipatori, il Collegio non deve pronunciarsi,
nonostante l’istanza in tal senso presentata dai reclamanti in modo tardivo
ed irrituale all’udienza di discussione.
Alla luce di siffatta premessa, nella specie, la cautela
richiesta deve essere ritenuta ammissibile, avendo prospettato i ricorrenti
sia danni effettivi (mancata contabilizzazione di ricavi a scapito dell’utile
sociale) e potenziali (sanzioni conseguenti ad inadempimenti di natura
contributiva e fiscale); ed avendo, nel contesto complessivo dell’atto,
manifestato la volontà di proporre un giudizio ordinario teso a far valere
con cognizione piena la revoca degli amministratori autori delle irregolarità
e il risarcimento dei danni già prodottosi.
Nel merito i reclamanti hanno lamentato, con argomenti
del tutto inconferenti rispetto al merito della questione sottoposta al
vaglio del Tribunale, l’errata definizione nell’ordinanza impugnata del C.
quale “socio finanziatore non operativo”, al fine di rimarcare che egli
sarebbe stato al corrente delle scelte gestionali e della prassi censurate;
non hanno invece contestato la sussistenza delle prassi stesse, così come
denunciate dal socio di maggioranza, ovvero la mancata contabilizzazione
sistematica di una parte degli incassi e, altresì, delle spese, limitandosi
ad affermare che detta mancata contabilizzazione non sarebbe idonea a
determinare alcun danno, né attuale né futuro, al socio o alla società, e,
dunque, a contestare sotto siffatto profilo il provvedimento reclamato per
carenza del presupposto del periculum in mora; in particolare
sostenendo che agli incassi “ in nero” corrisponderebbero spese di gestione
non contabilizzate, e che, quindi, gli stessi non sarebbero oggetto di
distrazione, e che le conseguenze sul piano fiscale tributario potrebbero
essere sanate.
Osserva il collegio che, anche le censure non
chiaramente inconferenti, sono comunque infondate.
A fronte della sostanziale confessione dei reclamanti
circa la sistematica non contabilizzazione degli incassi, appaiono sussistere
tutti i presupposti della cautela concessa in considerazione della condotta
gestoria gravemente irregolare, e lesiva del diritto all’informazione del
socio che dalla stessa contabilità ufficiale ( non essendo ammessa una
contabilità occulta) deve trarre i dati cui ha interesse per verificare
l’andamento della società e valutare la situazione patrimoniale della stessa;
siffatta condotta gestoria, inoltre, come ritenuto dal Giudice di prime cure,
deve ritenersi potenzialmente dannosa per la società: favorisce,
infatti, infedeltà da parte di chiunque si occupi della contabilizzazione dei
ricavi, nonché l’appropriazione dei proventi in danno della determinazione
degli utili sociali, con gravi ripercussioni sulla conservazione della
garanzia che il patrimonio della stessa rappresenta per i creditori sociali;
ed infine è presupposto dell’inadempimento - attraverso la non
contabilizzazione di spese anche di natura retributiva - di obblighi
retributivi, contributivi e tributari, suscettibili di provocare gravi
sanzioni a carico della società, come ben evidenziato nel provvedimento
reclamato.
Il reclamo è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo
P.Q.M.
Visti gli artt. 23 u.c. d.lgs. n.5/2003 e 669 terdecies
c.p.c. ,
a)rigetta il reclamo proposto avverso l’ordinanza del
Tribunale di Milano emessa in data 24.10.2005;
b)condanna C. N. e S. S. a rifondere a N. C. le spese di
lite che si liquidano in euro 1680 di cui 80 per esborsi, 600 per diritti e
1000 per onorari, oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Milano 12 gennaio 2006
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