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Massimario, l. fall. art. 67
Tribunale di Mantova
9 febbraio 2006 – Dr. Luigi Bettini.
Revocatoria fallimentare – Modifiche introdotte dalla l.
80/2005 – Norma di interpretazione autentica – Esclusione.
Non può riconoscersi alla legge 80/05 natura di legge di
interpretazione autentica in relazione al disposto di cui all’art. 67 l.f.
sia perché il legislatore non l’ha qualificata in tal modo sia in
considerazione della diversità di disciplina fra le due norme, circostanza
questa che appare particolarmente evidente in tema di revocatoria delle
rimesse in conto corrente.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela
fallimentare della Belleli s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore
fallimentare, conveniva in giudizio la Banca Popolare Jonica
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
che fossero revocate tutte le rimesse aventi natura solutoria affluite sui
conti correnti n. 101114, n. 120105, n. 120104 e n. 120086 aperti dalla
Belleli s.p.a. presso la filiale di Taranto della banca convenuta nel periodo
dal 16/11/94 al 16/11/95 per complessive £. 7.218.242.848.
Sotto il profilo oggettivo affermava la curatela attrice
che i pagamenti indicati erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data
di ammissione della società fallita alla procedura di amministrazione
controllata e che erano tutti affluiti su conti correnti scoperti, integrando
così altrettanti pagamenti a favore della banca per i relativi importi.
A nessuno dei conti correnti risultava accedere un
contratto di apertura di credito avente data certa anteriore alla
dichiarazione di fallimento, e dunque opponibile alla curatela fallimentare,
nei limite del quale considerare le singole rimesse un semplice ripristino di
disponibilità della somma messa a disposizione della banca e non veri e
propri pagamenti a suo favore, prova – quella dell’esistenza di eventuali
affidamenti – di cui era comunque onerato l’istituto di credito convenuto.
Sotto il profilo soggettivo affermava che la banca
convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi
fallita, circostanza che risultava da molteplici e convergenti indizi.
Anzitutto le notizie di stampa di quel periodo
evidenziavano le tensioni finanziarie del gruppo Belleli, di cui la Belleli
s.p.a. faceva parte, e segnatamente di Interklim s.r.l. nei confronti della
quale erano stati emessi ben 847 decreti ingiuntivi.
Numerose erano inoltre le revoche degli affidamenti dei
conti correnti di Belleli s.p.a. che la banca convenuta non poteva non
conoscere, visto l’accesso alle informazioni della centrale rischi della
Banca d’Italia.
Ed ancora nel febbraio del 1993 era stato arrestato il
dott. Aldo Belleli, amministratore delegato della Belleli s.p.a., nell’ambito
dell’inchiesta giudiziaria più comunemente nota come “Mani pulite” e già
dall’anno precedente, nel 1992, l’intero ceto bancario aveva iniziato a
richiedere garanzie ipotecarie per la concessione dei crediti, garanzie mai
richieste prima di allora.
Nel corso del 1995 la situazione finanziaria di Belleli
s.p.a. e dell’intero gruppo era poi progressivamente peggiorata, tanto che la
società convenuta si era trovata a pagare le retribuzioni dei dipendenti in
ritardo per diversi mesi.
Infine dall’analisi dei bilanci della società e di
quelli consolidati del gruppo, e segnatamente da una serie di indici - di
disponibilità, di garanzia dei debiti a medio e lungo termine e di indebitamento
- emergeva con chiarezza la progressiva criticità delle condizioni
finanziarie della Belleli s.p.a., circostanza che un operatore qualificato
come un istituto di credito non poteva non rilevare come indizi di una crisi
di liquidità progressivamente ingravescente.
Da tutti questi elementi complessivamente considerati
non poteva che risultare la conoscenza dello stato di insolvenza della
Belleli s.p.a. nel periodo considerato da parte della banca pugliese.
Da qui la richiesta di accoglimento delle domande
svolte.
Si costituiva in giudizio la Banca Antoniana Popolare
Veneta società cooperativa per azioni a responsabilità limitata chiedendo il
rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Affermava anzitutto di essere succeduta alla Banca Popolare Jonica s.p.a., in seguito a fusione per incorporazione
in quest’ultima.
Eccepiva in via pregiudiziale la nullità dell’atto di
citazione per essere indeterminato il petitum, non avendo indicato le
rimesse revocabili.
Nel merito, affermava che la curatela fallimentare sotto
il profilo oggettivo non aveva in alcun modo distinto fra rimesse ed
accreditamenti, le prime aventi sì natura solutoria mentre i secondi
costituenti finanziamenti non revocabili perché utilizzati dalla società per
la gestione dell’impresa.
Aggiungeva inoltre che, sotto il profilo soggettivo,
nessun elemento poteva trarsi dalla crisi finanziaria di Interklim s.p.a.
perché società diversa dalla Belleli s.p.a., benché appartenenti al medesimo
gruppo, che nessun rilievo potevano avere gli articoli di stampa i quali
nulla dicevano delle condizioni finanziarie di Belleli s.p.a., e che anzi il
fatto che la banca avesse continuato a fare credito alla società poi fallita
costituiva la prova della sua mancata conoscenza, poiché altrimenti non
avrebbe finanziato una società che sapeva essere decotta.
Precisava comunque che le vicende della fusione per
incorporazione della Banca Popolare Jonica s.p.a. nella Banca
Antoniana Popolare Veneta società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata restavano irrilevanti a tal fine poiché lo stato
soggettivo non poteva che essere riferito alla banca tarantina.
Per tutti questi motivi chiedeva il rigetto della
domanda.
La causa era istruita sia documentalmente che a mezzo
delle prove per testimoni richieste dalla curatela attrice ed ammesse nei
limiti di cui all’ordinanza istruttoria del 21/3/03, all’esito delle quali
era disposta una consulenza tecnica d’ufficio per individuare le rimesse
compiute sui diversi conti correnti e per stabilire se dall’analisi dei
bilanci della società poi fallita la banca avesse potuto desumere la sua
reale condizione finanziaria; all’udienza del 18/10/05 la causa era rimessa
in decisione, concedendo ad entrambe le parti i termini di cui all’art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale ed
in senso non ostativo alla decisione sul merito, l’eccezione di nullità
dell’atto di citazione.
A tale proposito lamenta la banca che la curatela indica
nell’atto di citazione il valore complessivo delle rimesse revocabili sui
diversi conti correnti, senza indicare le singole rimesse, cosicché la
domanda avrebbe carattere essenzialmente esplorativo e, come tale, sarebbe
inammissibile.
L’eccezione è infondata.
Da un attento esame dell’atto di citazione, emerge
infatti come i due elementi costitutivi dell’azione svolta, petitum e causa
petendi, siano chiaramente individuati.
Da un lato risulta che l’azione svolta è quella
revocatoria fallimentare ex art. 67/1 R.D. n. 267/42, e dunque la ragione
giuridica dell’inefficacia dei pagamenti compiuti sui conti correnti indicati
e la loro conseguente restituzione alla curatela è costituita dalla lesione
della par condicio creditorum per averli ricevuti in periodo sospetto
con la consapevolezza dello stato di insolvenza in cui si trovava la Belleli
s.p.a.
Dall’altro, quanto al petitum, sono esattamente
indicati sia i conti correnti su cui le rimesse asseritamente revocabili sono
affluite, sia il periodo in cui sono state effettuate, e cioè l’anno
anteriore all’ammissione della società all’amministrazione controllata, sia
ancora le singole rimesse revocabili, così come indicate analiticamente nei
prospetti allegati all’atto di citazione quali documenti (e segnatamente i
documenti n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, uno per ciascun conto corrente) da cui
risulta la complessiva movimentazione dei conti e dunque i versamenti
compiuti su di essi.
Nessuna incertezza può quindi ravvisarsi su quanto
richiesto dalla curatela, alla luce di questa complessiva prospettazione, e
dunque deve ritenersi possibile l’individuazione per relationem
dell’oggetto della domanda, attesa l’idoneità di tale modalità a consentire
un’adeguata difesa del soggetto evocato in giudizio (così fra le altre Cass.
civ., I, n. 850/99).
L’eccezione di nullità non può che essere rigettata.
Quanto al merito – per chiarezza espositiva e coerenza
logica di ragionamento – occorre distinguere fra l’elemento oggettivo e
quello soggettivo.
L’elemento oggettivo: rimesse revocabili, loro natura solutoria
ed onere della prova.
Il codice civile non disciplina espressamente alcun
contratto di conto corrente bancario, ma solo operazioni bancarie in conto
corrente agli artt. 1852 e seguenti, intese quali operazioni caratterizzate
dalla particolare modalità della loro contabilizzazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte si riferisce al
conto corrente bancario di corrispondenza, intendendo con tale espressione un
vero e proprio contratto cui dà il nome – appunto – di conto corrente di
corrispondenza, intendendo con esso un unico contratto innominato misto,
costituito da una pluralità di elementi riferibili a diversi negozi tipici.
In particolare il suo contenuto è costituito appunto dal
sevizio di cassa garantito dalla banca al cliente (già Cass. civ., n.
3637/78); il versamento di somme da parte del correntista e la loro
conservazione non rispondono ad un’autonoma funzione, ma assolvono al ruolo
della somministrazione dei mezzi necessari per l’espletamento degli incarichi
dati alla banca.
Ciò configura un vero e proprio mandato senza
rappresentanza (Cass. civ. n. 5325/91) cui la banca è obbligata, tranne che
per quegli incarichi che esulino dalle forme d’uso di utilizzazione delle
disponibilità esistenti sul conto (Cass. civ., n. 2089/72).
Il conto corrente può poi essere assistito o meno da
un’apertura di credito, contratto con cui la banca si obbliga a tenere a
disposizione del correntista entro un certo limite.
Ai fini della revocabilità delle rimesse compiute sui
conti correnti di corrispondenza, occorre quindi compiere un’ulteriore
distinzione, che risulta centrale nella definizione della presente
controversia: quella fra conto passivo e conto scoperto.
A fronte dell’esistenza di un contratto di apertura di
credito che assista il conto corrente di corrispondenza, la Suprema Corte
distingue a seconda che le rimesse sul conto corrente siano state compiute
sul conto scoperto e nei limiti dello scoperto oppure siano state compiute su
conto affidato e quindi il cliente non avesse utilizzato una somma di denaro
superiore al limite massimo dell’ammontare dell’apertura di credito (già
Cass. civ., n. 5413/82).
Nel primo caso la somma la rimessa ha natura di
pagamento perché la somma prelevata oltre il limite del fido è immediatamente
esigibile e quindi il versamento ha natura solutoria, nel secondo la rimessa
ha solo la funzione di ripristinare la provvista di cui all’apertura di
credito, proprio perché compiuta ancora nei limiti di essa.
Da tale complessiva impostazione deriva la revocabilità
ex art. 67 R.D. n. 267/42 delle rimesse compiute sul conto scoperto e solo in
quei limiti – e dunque oltre il fido – e la conseguente non revocabilità di
quelle compiute entro il fido.
Quando il conto è scoperto o non è affidato le somme
sono immediatamente esigibili da parte della banca.
In tali casi la banca che abbia eseguito ordini di
pagamento di pagamento al di là dei fondi disponibili (Cass. civ., n. 741/99)
o abbia provveduto all’accreditamento di un bonifico su un conto scoperto
(Cass. civ., n. 12489/00) diviene creditrice verso il proprio cliente della
corrispondente somma, immediatamente esigibile.
D’altra parte, al di là dei singoli casi concreti, il
meccanismo può essere spiegato di regola con riferimento alle norme sul
mandato, applicabili - come già detto - al contratto de quo.
Se la banca si atteggia quale mandataria del proprio
cliente con riferimento alle diverse operazioni bancarie sul conto, essa è
tenuta al loro compimento se il mandante, e cioè il cliente, le fornisce i
mezzi per il loro compimento ex art. 1719 c.c., e cioè se sussiste la
provvista. In caso contrario il mandatario può compierle ugualmente ma il
mandante è tenuto all’immediato rimborso delle anticipazioni ex art. 1720
c.c.
Se poi non si ritiene applicabile alla singola
operazione tale ultima norma - perché, ad esempio, il cliente preleva
direttamente la somma dal conto corrente già scoperto, aumentando la sua
esposizione debitoria, e nessun mandato può configurarsi - la somma è
ugualmente esigibile immediatamente dallo stesso istituto di credito
erogante, e dunque senza alcuna differenza pratica sulla sua disciplina
rispetto a quella di cui all’art. 1720 c.c.
Sono questi i casi della cosiddetta tolleranza sullo
scoperto bancario: la funzione principale del contratto di conto corrente è
il servizio di cassa offerto dalla banca al cliente, nell’ambito del
contratto, e tale servizio è senza dubbio agevolato anche dal suo
espletamento allo scoperto, in assenza cioè della provvista, fatto che
giustifica la condotta della banca in tali casi.
Poiché tali crediti sono immediatamente esigibili il
versamento compiuto costituisce pagamento fatto alla banca di un credito
liquido ed esigibile e, come tale, revocabile ex art. 67 R.D. n. 267/42.
È poi onere della curatela dare prova della natura solutoria
delle rimesse che, peraltro, nel contratto di conto corrente a debito si
presume: si tratta infatti di uno dei fatti costitutivi della domanda
giudiziale; è invece onere della banca convenuta dare la prova dell’esistenza
di un’eventuale apertura di credito, quale fatto impeditivo dei fatti
costitutivi posti a base della medesima domanda giudiziale.
Nel caso di specie, per stabilire se i conti correnti
erano o meno assistiti da aperture di credito, occorre distinguere fra i vari
oggetto di controversia.
Il primo conto corrente, quello n. 101114, risulta
concluso il 26/5/90 (documento n. 2 di parte convenuta).
Afferma la banca che sarebbe assistito da un’apertura di
credito per £. 2.500.000.000. La prova di esso risulterebbe – a suo dire –
dal libro fidi della banca, il cui estratto è stato prodotto in copia
conforme convenuta (documento n. 1).
Contesta la curatela che l’estratto del libro fidi possa
dare la prova del contratto, poiché trattandosi di contratto bancario la
forma scritta della conclusione del contratto è prevista a pena di nullità e
quindi la banca è onerata della relativa prova mediante contratto scritto
avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre nel caso
di specie l’annotazione sul libro fidi, comunque insufficiente, sarebbe
inoltre mancante di certezza nella data ex art. 2704 c.c.
La difesa è fondata.
Dall’esame del documento prodotto dalla banca convenuta
risultano molteplici delibere della banca di aperture di credito su conti
correnti della Belleli s.p.a.; una sola però risulta di ammontare pari a £.
2.500.000.000.
E tuttavia anche tale indicazione non fa riferimento al
numero del conto corrente cui si riferisce, e dunque non v’è anzitutto alcuna
prova che sia quella la delibera che la banca convenuta vorrebbe riferire al
conto corrente oggetto di controversia.
Inoltre l’annotazione nel libro fidi di una banca degli
estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia
alla delibera interna di concessione, anche se trova corrispondenza in una
situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con
adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del
correntista - anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di
rischio dalla stessa banca preventivamente valutati - non dimostra in sé la
stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito
in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito
passive, poiché ciò può costituire una mera tolleranza da parte della banca,
che ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria
del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecito di copertura e
tutela (Cass. civ., I, n. 12947/92).
L’estratto del libro fidi dà quindi prova solo dell’avvenuta
deliberazione della banca di concedere il fido al correntista cliente, non
anche della conclusione del contratto.
Il contratto in parola, inoltre, deve rivestire la forma
scritta a pena di nullità.
A tale proposito la banca non indica mai nelle sue
difese la data della conclusione del contratto e, anche a tenere ferma la
data del libro fidi, e cioè il 7/5/94 (comunque data della delibera, si
ripete), essa è successiva a quella di entrata in vigore della L. n. 154/92
che all’art. 4 stabilisce la forma scritta a pena di nullità per i contratti
bancari, oggi sostituita dal D.l.vo n. 385/93 che all’art. 117/1 ribadisce il
medesimo onere di forma.
Né può invocarsi nel caso di specie la libertà della
forma ex art. 3/3 L. n. 154/92, ora art. 117/2 D.l.vo n. 385/93, così come
attuato dal decreto 24/4/92 del Ministro del Tesoro e dalla circolare 24/5/92
della Banca d’Italia (ora delibera CICR del 4/3/03).
Anzitutto anche dopo l’entrata in vigore del D.l.vo n.
385/93 tali norme regolamentari sono rimaste in vigore ex art. 161 del citato
decreto legislativo, fino all’emanazione della citata delibera del CICR.
Esse, nel ribadire la regola generale secondo la quale i
contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto,
prevedono che: “La forma scritta non è tuttavia obbligatoria: .... b) per
operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto”.
Ma proprio tale requisito difetta nel caso di specie.
Proprio per evitare che il requisito di forma sia vanificato, le citate norme
prevedono che il contenuto – sia pure sommario – di tali operazioni e servizi
sia contenuto nel contratto scritto di conto corrente, a tutela della forma
prevista.
Solo in tal caso può essere ammesso anche un contratto
in forma verbale.
Nel caso di specie da un lato nessun contratto scritto
di apertura di credito in conto corrente è stato prodotto dalla banca
convenuta e, dall’altro, nessuna menzione di tale apertura di credito,
indicata nei suoi elementi essenziali, è stata compiuta nel contratto di conto
corrente.
Se inoltre la forma è quella scritta, a fronte della
contestazione della banca sulla certezza della data della sua stipulazione,
esso non si sottrae al regime dettato dall’art. 2704 c.c., nel caso in cui
debba essere fatto valere nei confronti del terzo, e tale è nella revocatoria
fallimentare il curatore, che agisce per conto della massa.
E nessuna data certa anteriore al fallimento reca non
solo il contratto – inesistente – ma nemmeno il libro fidi citato.
L’annotazione della conformità all’originale attestata
dal notaio è datata 10/1/02 ed attesta la vidimazione preventiva del Pretore
il 25/11/93, che nulla può dire del momento in cui sono state compiute le
singole annotazioni sul registro, proprio perché preventiva.
In buona sostanza l’unica prova scritta offerta dalla
banca circa il contratto in questione è un’annotazione incompleta, essendo
incerta la riferibilità al conto corrente in questione, compiuta su un libro
fidi privo di data certa.
Non può certo dirsi che vi sia la prova dell’esistenza
di un contratto di apertura di credito avente data certa anteriore al
fallimento.
Ma analoghe considerazioni possono essere svolte anche
con riferimento ai due contratti di conto corrente n. 120104 e n. 120105, o
meglio alle asserite aperture di credito in conto corrente che la banca
convenuta afferma esistenti per l’ammontare di £. 1.000.000.000 ciascuno.
I contratti di conto corrente sono stati prodotti dalla
banca ed hanno data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della Belleli
s.p.a., 1/6/95 per entrambi (documenti n. 8 e n. 11 di parte convenuta).
Ma anche i due estratti del libro fidi che dovrebbero
riferirsi ad essi (documenti n. 9 e 12 di parte convenuta) sono privi di data
certa e le annotazioni delle delibere riferite a Belleli s.p.a. per £.
1.000.000.000 non fanno alcun riferimento al numero del contratto di conto
corrente, e dunque - anche a prescindere dall’assenza di certezza della data
- non indicano a quali contratti si riferiscano.
Entrambi i contratti di conto corrente, peraltro, recano
due diciture, una ciascuno, che recitano “Apertura di credito £. md. 1-c/c
120105/28-Contratto “Brown & Root Sluiskil Stand by” e “Apertura
di credito £. md. 1-c/c 120104/27-Contratto “Fluor Daniel Houston”,
facendo così riferimento ad un contratto di apertura di credito.
E tuttavia, per le considerazioni sopra svolte, non può
ritenersi provata l’esistenza del relativo contratto.
Anzitutto la dicitura è stampata su un contratto di
conto corrente di corrispondenza, e non un contratto di apertura di credito,
cui la dicitura fa riferimento, senza che tale ultimo contratto sia stato
prodotto in giudizio, fra l’altro con atto avente data certa anteriore alla
dichiarazione di fallimento.
Entrambi i contratti di conto corrente, inoltre, alla
clausola n. 6 fanno riferimento all’apertura di credito in modo solo
eventuale nella regolazione del rapporto, segno inequivocabile che non
disciplinano di per sé in alcun modo l’affidamento che resta solo eventuale.
E poiché i due contratti di conto corrente recano la
data dell’1/6/05 anche i relativi affidamenti avrebbero dovuto rivestire la
forma scritta a pena di nullità ex art. 117/1 D.l.vo n. 285/93.
Né possono infine ritenersi sussistenti i presupposti
per la deroga al requisito della forma di cui alle norme regolamentari
citate.
Di tali contratti è specificato solo l’ammontare
complessivo, senza alcuna indicazione del momento in cui sarebbero stati
conclusi, se pattuiti a tempo indeterminato o a termine e - in tal caso -
fino a quando, con quale interesse debitore addebitabile al correntista.
In assenza di tutti questi elementi non può ritenersi
che la loro mera indicazione sui due contratti di conto corrente di
corrispondenza integri quella “previsione” di cui alla citata norma
regolamentare che avrebbe esonerato le parti dall’onere di forma scritta a
pena di nullità.
Poiché quindi gli eventuali contratti di apertura di
credito - da concludersi in forma scritta a pena di nullità - non sono stati
prodotti in giudizio, nemmeno di essi la banca convenuta ha dato adeguata
prova.
Ciò deve infine ripetersi anche per il conto corrente n.
120086, il cui contratto non è stato nemmeno prodotto dalle parti, anche se è
incontestata la sua esistenza e comunque desumibile dai relativi estratti
conto.
Anche in tal caso, esclusa la sussistenza dei
presupposti per la deroga all’onere di forma, nessun contratto di apertura di
credito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento risulta
agli atti del giudizio.
Né possono, conclusivamente sul punto, condividersi le
osservazioni compiute dalla banca convenuta nella comparsa conclusionale
sulla prova di tali contratti compiuti con l’estratto del libro fidi e con
gli estratti dei conti correnti – oltre che con le diciture riportate sui due
contratti di conto corrente – da cui emergerebbe la prova certa delle
aperture di credito in conto corrente.
Quanto alle annotazioni sul libro fidi, s’è detto.
Gli estratti conto poi sono comunicazioni periodiche al
correntista, non sono scritture contabili della banca, quantunque su queste
ultime si fondino e dunque non può nemmeno essere invocato il principio
dell’inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709 c.c. (Cass. civ.,
I, n. 17543/03).
D’altra parte la banca convenuta invoca a tale proposito
un orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore
della L. n. 154/92 e D.l.vo n. 385/03 che ha onerato le parti della forma
scritta ad substantiam di tali contratti, nei limiti di cui s’è detto,
sottoponendoli dunque ai limiti di prova, nel processo civile, di cui
all’art. 2725 c.c.
Se così è, nessuna valida apertura di credito opponibile
alla curatela fallimentare assiste i conti correnti oggetto di giudizio.
Ancora l’elemento oggettivo: periodo sospetto, ammontare
degli importi revocabili, saldo contabile, giroconti e partite bilanciate,
causa delle singole rimesse.
Il periodo cosiddetto sospetto.
Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale che
questo giudice ritiene di condividere, nel caso di consecuzione di procedure
concorsuali il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti
dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla
prima procedura (anzitutto Corte Cost. n. 110/1995 ed ordinanze n. 224/95 e
n. 12/97, oltre a Cass. civ., III, n. 7994/96 e Cass. civ., III, n. 5071/97).
Poiché la Belleli s.p.a. è stata ammessa
all’amministrazione controllata con decreto del Tribunale di Mantova del
16/11/95, legittimamente sono state identificate le rimesse compiute
nell’anno 16/11/94-15/11/95, né la circostanza è stata oggetto di alcuna
contestazione fra le parti.
L’ammontare delle rimesse revocabili.
Alla luce della consulenza tecnica disposta risulta che
per il periodo in cui le rimesse sono state analizzate, quelle revocabili
ammontano complessivamente a £. 5.300.745.973 per il conto corrente n. 101114
e segnatamente di £. 150.000.000 del 16/11/94, £. 150.000.000 del 13/11/94,
£. 200.000.000 del 22/12/94, £. 4.378.291 del 23/12/94, £. 2.060.539 del
23/12/94, £. 100.000.000 del 30/12/94, £. 100.000.000 del 5/1/95, £.
150.000.000 del 13/1/95, £. 2.018.597 del 23/1/95, £. 100.000.000
dell’1/2/95, £. 200.000.000 del 16/2/95 £. 100.000.000 del 2/3/95, £.
200.000.000 del 15/3/95, £. 1.595.790.000 del 31/3/95, £. 150.000.000 del
7/4/95, £. 200.000.000 del 20/4/95, £. 5.115.238 del 27/4/94, £. 1.693.701
del 27/4/95, £. 100.000.000 del 2/5/95, £. 200.000.000 dell’11/5/95, £.
150.000.000 del 18/5/95, £. 100.000.000 del 10/7/95, £. 168.180.865 del
12/7/95, £. 2.945.841 del 13/7/95, £. 240.000.000 del 19/7/95, £. 116.450.000
del 16/8/95, £. 345.000.000 del 14/9/95, £. 265.000.000 del 18/9/95, £.
2.112.901 del 7/11/95, £. 200.000.000 del 2/12/94.
Ammonta altresì a £. 556.982.289 sul conto corrente n.
120104, l’unica revocabile per tale importo del 23/10/95.
Nessuna rimessa risulta revocabile sul conto corrente n.
120105.
Nessuna rimessa risulta altresì revocabile sul conto
corrente n. 120086.
Non può infatti essere revocata quella di £. 47.304.826
del 12/5/94 su tale conto corrente, pur se astrattamente revocabile, perché
non indicata espressamente dalla curatela attrice nell’allegato all’atto di
citazione.
È vero che, indicando i conti correnti ed il periodo
entro il quale le rimesse sono state compiute, nelle conclusioni chiede la
revoca di tutte le rimesse effettuate in quel periodo su quei conti, per un
importo che determina in complessive £. 7.218.242.848, facendo salva una
diversa quantificazione eventualmente risultante nel corso del giudizio.
Ma è anche vero che il petitum dell’azione non
può che essere individuato proprio con riferimento alle singole rimesse
asseritamente revocabili, così come individuate per relationem dalla
stessa curatela. Se infatti proprio la loro specifica indicazione sottrae
l’atto di citazione dalla censura di nullità per indeterminatezza del petitum,
quest’ultimo deve ritenersi cristallizzato dalle rimesse espressamente
indicate.
Se così è, non può ritenersi che la domanda comprenda
anche quella non espressamente indicata ma comunque esistente su uno dei
conti correnti indicati e compiuta nel periodo cosiddetto sospetto, non
specificatamente indicata dalla curatela.
Le conclusioni come formulate in atto di citazione, e
non modificate con la memoria ex art. 183/5 c.p.c., hanno infatti vincolato
la curatela all’elenco delle rimesse ritenuto parte integrante della
citazione stessa, senza possibilità all’esito del giudizio di allargare la
domanda a tutte le rimesse compiute su quei conti correnti in quel periodo
anche se non espressamente indicate, quale quella del caso di specie.
E così complessivamente le rimesse revocabili ammontano
a complessive £. 5.857.728.262, pari ad €. 3.025.264,17.
D’altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute
dal CTU appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate, oltre che
non infirmate da specifiche contestazioni contrarie delle parti, salvo quanto
si dirà, e pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
E tuttavia di alcune scelte da lui compiute appare
necessario dare conto, per completezza di discorso.
Il saldo contabile.
La determinazione del momento in cui la singola rimessa
è stata compiuta è stata determinata con riferimento al saldo disponibile,
risultante dalla interpolazione del saldo contabile - per le operazioni a
debito e per i versamenti in contanti ed i bonifici - e del saldo per valuta
- per gli accrediti di titoli di terzi - fatta salva in tale ultimo caso
l’eventuale prova dell’anteriorità dell’incasso rispetto alla valuta o
comunque dell’anteriorità della disponibilità da parte del cliente (per tutte
Cass. civ., n. 686/99 e Cass. civ., n. 462/98).
Circa i saldi infragiornalieri in assenza di prova
fornita da parte della curatela fallimentare dello specifico ordine
cronologico delle operazioni, devono essere calcolate prima tutte le rimesse
a credito e poi quelle a debito, secondo il criterio più favorevole alla
banca convenuta (Cass. civ., n. 10869/94).
Nel caso di specie comunque il consulente si è attenuto
a tali criteri già indicati affidandogli le operazioni peritali e nessuna
contestazione è stata svolta dalle parti.
Gli storni.
Lo storno contabile non è altro che il ripristino della
situazione contabile appunto rispetto ad una determinata operazione compiuta
per errore. Capita infatti che sul conto corrente – per i più diversi motivi
– vengano annotati accrediti erroneamente, senza che sia stato compiuto alcun
versamento, che poi vengono stornati appunto, perché relativi ad operazioni
che - in realtà - il correntista o la banca non ha compiuto o comunque non
avrebbe dovuto compiere.
In tal caso le due annotazioni (di accredito e di
storno) si elidono e deve ritenersi che nessun pagamento sia stato compiuta
dal correntista alla banca, non risultando in alcun modo ridotta la sua
esposizione debitoria verso la banca.
L’operazione si risolve in due annotazioni contabili di
segno opposto che nulla mutano del credito della banca verso il correntista.
È per tale motivo che le relative rimesse non devono
essere revocate.
Dall’esame degli estratti conto emerge come l’11/5/95
risultino due accrediti sul conto corrente – astrattamente revocabili – poi
stornati il 12/5/95, con valuta del giorno precedente, per un pari importo, e
segnatamente di £. 38.819.000 e di £. 22.900.000. Legittimamente per i motivi
detti non sono stati calcolati fra le rimesse revocabili.
Nessun altro storno risulta compiuto sugli altri conti
correnti.
I giroconti.
Poiché ex art. 1853 c.c. è consentita la compensazione
fra banca e correntista dei saldi attivi e passivi fra più contratti di conto
corrente di corrispondenza, a fortiori le operazioni di mero giroconto
di fondi fra un conto corrente ed un altro appartenenti al medesimo
correntista, non costituiscano rimessa revocabile se relativi a conti
correnti entrambi scoperti, e cioè a debito e non assistiti da aperture di
credito di conto corrente e dunque relativi a somme il cui pagamento
costituirebbe rimessa revocabile.
L’assenza di revocabilità deriva dal fatto che a favore
della banca non è compiuto alcun pagamento, poiché alla variazione a debito
in un conto corrisponde una variazione a credito in un altro - di pari
importo - senza che il credito di restituzione della banca risulti in alcun
modo mutato: l’esposizione debitoria del correntista risulta assolutamente
invariata.
Dall’esame della consulenza tecnica (pag. 44) emerge che
sul conto corrente n. 101114 in data 30/5/95, con valuta 29/5/95, sono stati
compiuti due accrediti per £. 1.000.000.000 ciascuno provenienti dai conti correnti
n. 120104 e n. 120105, che infatti registrano le medesime operazioni in
addebito. Non possono quindi essere revocati.
Ancora emerge (pagg. 44 e 45) che sul conto corrente n.
120105 in data 11/7/95, con valuta del 30/6/95, vi è stato un accredito per
£. 10.912.916 con contestuale addebito di pari importo sul conto corrente n.
101114, un altro il 13/7/95, con valuta del 12/7/95, di £. 168.180.865 con
contestuale addebito di pari importo sul conto corrente n. 101114 ed un terzo
in data 10/10/95, con valuta del 30/9/95, di £. 27.065.474, anch’esso con
contestuale addebito di pari importo sul conto corrente n. 101114. Per i
motivi detti anche questi tre accrediti non devono essere revocati.
Ancora emerge (pagg. 45 e 46) che sul conto corrente n.
120104 in data 11/7/95, con valuta del 30/6/95, vi è stato un accredito per
£. 10.912.916 con contestuale addebito di pari importo sul conto corrente n.
101114 ed un altro in data 10/10/95, con valuta del 30/9/95, di £.
31.682.940, anch’esso con contestuale addebito di pari importo sul conto
corrente n. 101114. Per i motivi detti anche questi due accrediti non devono
essere revocati.
Infine emerge (pagg. 46 e 47) che sul conto corrente n.
120086 in data 10/1/95, con valuta del 31/12/94, vi è stato un accredito per
£. 46.486.002 con contestuale addebito di pari importo sul conto corrente n.
101114 ed un altro in data 3/4/95, con valuta del 29/3/95, di £.
1.618.966.000, anch’esso con contestuale addebito di pari importo sul conto
corrente n. 101114. Per i motivi detti anche questi due accrediti non devono
essere revocati.
Le operazioni cosiddette bilanciate.
Costituiscono operazioni cosiddette bilanciate quegli
accrediti sul conto corrente effettuati dal correntista al fine di costituire
la provvista per l’esecuzione di specifiche operazioni a debito, quali ordini
di pagamento a favore di terzi, accettati ed eseguiti dalla banca (così fra
le tante Cass. civ., n. 686/99 e Cass. civ., n. 6558/97).
Con esse la banca non fa credito al correntista ma
esegue un incarico ed il cliente non paga un debito ma somministra i mezzi
necessari per l’esecuzione del mandato ex art. 1720 c.c.
Anche in tal caso non si verifica nessuna variazione del
credito di restituzione della banca e, quindi, il correntista non compie
alcun pagamento a suo favore.
Se la natura solutoria del versamento del correntista si
presume in presenza di un conto corrente non affidato o comunque scoperto,
l’onere di provare la natura bilanciata dell’accredito è a carico della banca
convenuta, dovendo dare prova del fatto impeditivo ex art. 2697/2 c.c. e cioè
della circostanza che esclude la natura di pagamento, appunto, della rimessa.
E tuttavia non è sufficiente allegare la mera
coincidenza cronologica tra le operazioni di versamento e di prelievo poiché
deve risultare chiaramente la finalità dell’operazione, con il riscontro
effettivo del fatto che le due operazioni siano entrambe sorrette
unitariamente da una specifica ed inequivoca volontà del correntista.
Ciò serve a dare prova dell’accordo fra il cliente e la
banca nel senso che il versamento sul conto corrente non è volto a ridurre
l’esposizione debitoria del correntista verso la banca, ma solo a fornirle la
provvista perché possa effettuare con la somma accreditata il pagamento a
favore del terzo, effettivo beneficiario dell’operazione.
Se poi tali operazioni sono normalmente contestuali, non
può escludersi un lieve sfasamento temporale fra di loro - circostanza
comunque da valutarsi caso per caso - purché emerga chiaramente il nesso
logico tra le operazioni in termini di volontà.
Nel caso di specie nessuna operazione bilanciata è stata
ravvisata dal consulente tecnico che non ha individuato fra le operazioni
compiute alcun finalistico legame nel senso sopra descritto. Le sue
conclusioni anche in tal caso non possono che essere condivise poiché non
risulta dai documenti prodotti tale legame.
Né tale inesistenza è stata specificamente contestata
dalla banca convenuta.
Invero sia nella comparsa di risposta come negli altri
atti difensivi la banca si limita ad invocare l’esistenza di accreditamenti
costituenti finanziamenti non revocabili perché utilizzati dalla società per
la gestione dell’impresa che la curatela non avrebbe distinto dalle rimesse
revocabili. Deve ritenersi che con tale espressione la banca abbia fatto
riferimento alle partite cosiddette bilanciate, sia pure non chiamandole mai
espressamente così.
E tuttavia non le ha mai specificatamente individuate.
Solo il suo consulente tecnico, nella sua relazione, ne
ipotizza due, fra l’altro a titolo di esempio.
Afferma a tale proposito che sul conto corrente n.
101114 il 22/12/94 la Belleli s.p.a. riceve £. 200.000.000 da un proprio
conto corrente presso un’altra banca e lo stesso giorno dispone sei pagamenti
per complessive £. 233.477.000, senza che né la settimana precedente né
quella successiva sia stato compiuto alcun prelievo su quel medesimo conto.
Ancora il 15/3/95 la Belleli s.p.a. riceve altri £.
200.000.000 provenienti da un altro suo conto corrente presso un’altra banca
e lo stesso giorno sono disposti quattro pagamenti a favore di terzi per
complessive £. 199.103.515; anche in tal caso non è stato effettuato alcun
prelievo né nei dodici giorni precedenti né negli otto successivi.
Appare evidente – a suo dire – che i due versamenti da
£. 200.000.000 ciascuno erano volti al pagamento dei successivi prelievi e
dunque tali partite non possono che ritenersi bilanciate.
La difesa, pur suggestiva, appare infondata.
Anzitutto non è del tutto vero, almeno nel primo caso,
che le operazioni evidenziate siano temporalmente isolate, come indicato dal
consulente tecnico di parte. Sul conto corrente vengono accreditati due
bonifici il 23/12/94, sia pure per importi molto bassi rispetto a quello del
giorno precedente.
Ma in ogni caso, seppure una certa consequenzialità
logica dai movimenti del conto corrente non può essere negata in entrambi i
casi, manca proprio la prova di quel legame finalistico di cui s’è già detto,
non essendovi agli atti del giudizio alcun documento che dia prova che il
versamento sia stato compiuto proprio per compiere quei pagamenti così come
indicato dalla banca convenuta, e non per pagare la stessa banca.
Ed infatti anche le distinte di pagamento che attestano
la provenienza del denaro (documenti n. 19 di parte convenuta) da un lato,
almeno a maggioranza, si riferiscono a conti correnti diversi da quelli
oggetto del giudizio e, dall’altro, quelli rilevanti non indicano in alcun
modo una coincidenza fra la causale degli accrediti e quella degli addebiti
(peraltro inesistenti) in modo che possa essere verificata la
consequenzialità logico-finalistica delle operazioni compiute che resta
affidata al dato temporale solo indiziario e come tale insufficiente a dare
prova della natura bilanciata dell’operazione, e dunque della sua non revocabilità.
È per tutti questi motivi che le rimesse revocabili sono
quelle indicate, così come individuate dal consulente tecnico nel suo
elaborato peritale.
Circa poi il pregiudizio che tali pagamenti hanno
comportato per la massa dei creditori, esso si presume dalla semplice lesione
della par condicio determinato da un atto che incida sulle possibilità
satisfattive della massa dei creditori: la sua revocabilità fa sì che esso
vada a comporre la massa dei crediti su cui tutti i creditori possono
concorsualmente soddisfarsi (fra le altre Cass. civ., III, n. 3878/00).
La causa delle rimesse.
Lamenta ancora la banca convenuta - invero in modo
esplicito per la prima volta nella comparsa conclusionale - che le rimesse e
gli accrediti che ordinariamente affluiscono sul conto corrente non perdono
la loro individualità ed il loro collegamento con i negozi che li hanno
generati.
Lamenta poi che la curatela non abbia chiesto la
revocatoria di tali negozi affermando che ora non può invocare la
revocabilità dei relativi pagamenti.
Anche tale difesa è infondata.
Ed infatti se l’apertura di credito si risolve nella
messa a disposizione a favore del correntista di una determinata somma di
denaro cosicché, come già detto, i versamenti entro tale limite non hanno
natura solutoria ma solo quella di ripristinare la disponibilità a favore del
correntista, non così avviene con le altre forme di finanziamento, quali ad
esempio lo smobilizzo dei crediti o l’anticipo su fatture che rappresentano
solo il limite entro cui la banca è facoltizzata ad accettare tali operazioni
(così Cass. civ., n. 5634/00).
Il correntista non acquista alcuna disponibilità della
somma accordata ed eventuali versamenti entro quel limite costituiscono
pagamenti a favore della banca, come tali revocabili.
E le somme che affluiscono sul conto corrente, se
scoperto, hanno inevitabilmente natura solutoria, per quanto già detto, a
prescindere dal negozio da cui traggono origine; esse infatti non entrano
nella disponibilità del correntista ma riducono la sua esposizione debitoria
nei confronti della banca e quindi costituiscono altrettanti pagamenti.
L’elemento soggettivo.
Ex art. 67/2 R.D. n. 267/42 non ogni pagamento di un
debito liquido ed esigibile è revocabile dalla curatela fallimentare, ma solo
quelli in relazione ai quali chi l’ha ricevuto era a conoscenza dello stato
di insolvenza del solvens poi fallito.
Per conoscenza dello stato di insolvenza si intende la
consapevolezza della crisi finanziaria di chi ha compiuto il pagamento che
non era in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, secondo
la definizione dell’art. 5 R.D. n. 267/42.
D’altra parte la ratio della citata norma è
evidente: non ogni pagamento è in sè revocabile, ma solo quelli ricevuti da
chi era consapevole del dissesto finanziario dell’impresa poi fallita.
Poiché il pagamento costituisce in sé un atto lecito
perché dovuto, esprimendo l’adempimento del debitore alla propria
obbligazione, colpiti sono solo quelli ricevuti da chi conosceva il dissesto
finanziario che poi ha portato al fallimento.
Solo in tal caso il pagamento deve ritenersi inefficace
rispetto alla massa dei creditori e può essere revocato andando a
ricostituire il patrimonio del fallito – nelle forme dell’attivo fallimentare
– consentendo così la soddisfazione concorsuale dei creditori rimasti
insoddisfatti, anche in conseguenza della revoca dei pagamenti ricevuti.
E se l’art. 67/1 R.D. n. 267/42 pone una presunzione di
conoscenza dello stato di insolvenza, e dunque di sussistenza dell’elemento
soggettivo, che giova a favore della curatela attrice, onerando la parte
convenuta che ha ricevuto il pagamento di dare la prova del contrario, e
dunque in buona sostanza della sua inscientia, nel caso dei pagamenti
di cui all’art. 67/2 citato nessuna presunzione opera a favore dell’attore,
dovendo dare quindi prova non solo degli avvenuti pagamenti ma anche del
fatto che chi li ha ricevuti conosceva lo stato di insolvenza del solvens.
Se infatti quelli del primo comma della citata norma
sono pagamenti compiuti con mezzi “anormali” e dunque consentono di ritenere
sussistente la presunzione citata per la modalità stessa con cui sono stati
compiuti, non così quelli di cui al secondo comma che onerano la curatela
fallimentare attrice della relativa prova secondo i principi generali ex art.
2697 c.c.
Trattandosi poi di uno stato soggettivo ben
difficilmente può essere data direttamente, per esempio a mezzo di una
confessione, usualmente deve essere inferita da una pluralità di circostanze
integranti le presunzioni di cui all’art. 2729 c.c. che quindi devono
assumere complessivamente considerate i caratteri della gravità, della
precisione e della concordanza.
La Suprema Corte suole poi ripetere a questo a
proposito, con un orientamento tanto costante quanto condivisibile, che non di
conoscibilità astratta si deve trattare ma di conoscenza concreta sulla base
della molteplicità delle circostanze, peraltro desunta con ragionevole
certezza da essa secondo una valutazione di fatto rimessa al prudente
apprezzamento sulla base degli elementi di prova concretamente offerti.
Ciò consente di sgombrare subito il campo da un equivoco
e, al tempo stesso, di fare una precisazione. Nel caso in cui convenuta sia
una banca non si può per la sua sola natura desumere la conoscenza dello
stato di insolvenza dei pagamenti ricevuti, anche se per la sua qualità di
operatore qualificato devono essere valutate in maniera rigorosa le diverse
circostanze, trattandosi di un operatore economico dotato di speciale
sensibilità critica e in condizione di valutare elementi che magari non
avrebbero significato per altri operatori.
La banca rileva con più attenzione e con più prudenza di
altri operatori economici gli elementi che possono denotare una crisi
imprenditoriale perché deve preoccuparsi di recuperare il credito erogato, ma
anche perché, svolgendo un servizio di cassa, ha a disposizione i bilanci
delle società e può valutare prima e meglio di altri quella difficoltà
finanziaria e dunque quelle condizioni di illiquidità che consentano di
desumere lo stato di insolvenza di chi ha effettuato il pagamento (Cass.
civ., n. 1719/01, Cass. civ., n. 656/00 e Cass. civ., n. 11369/98).
Nel caso di specie una pluralità di indizi consente di
ritenere sussistente il suddetto stato di insolvenza in capo alla banca
convenuta.
Anzitutto l’analisi dei bilanci.
Come previsto dalle istruzioni di vigilanza della Banca
d’Italia e dall’art. 53 D.l.vo n. 385/93 la banca convenuta ha richiesto
annualmente alla Belleli s.p.a. i suoi bilanci d’impresa e quelli consolidati
del gruppo cui apparteneva.
La curatela ha prodotto i bilanci del 1992, 1993, 1994 e
1995 della Belleli s.p.a. e quelli e consolidati del gruppo Belleli del 1992
e del 1993.
L’accertamento peritale compiuto è stato finalizzato al
loro esame per analizzare gli indici in essi contenuti e verificare se da
essi fosse desumibile la situazione di tensione finanziaria che
caratterizzava la società, su cui la curatela attrice fonda la conoscenza
dello stato di insolvenza della banca convenuta.
Dall’esame della consulenza tecnica emerge anzitutto che
il bilancio maggiormente significativo a tale proposito è quello del 1993.
Ed infatti la possibilità di confrontare lo stato
patrimoniale della Belleli s.p.a. nel 1992 con quelli del 1993 e del 1994 è
scarsamente significativa in conseguenza del conferimento nella società poi
fallita, di parte delle attività e delle passività della Belleli Impianti
s.p.a. e della Belleli Industrie Meccaniche s.r.l., come risulta dalla nota
integrativa al bilancio del 1993, con effetto dal 31/12/93.
Per converso il bilancio del 1994 è verosimilmente
entrato nella disponibilità dell’Istituto di credito solo nell’estate del
1995, quando una parte non piccola delle rimesse oggetto di controversia era
già stata compiuta.
Quello del 1995, infine, è stato conosciuto dalla banca
l’anno successivo, quando la Belleli s.p.a. era già in amministrazione
controllata e, quindi, non può essere ritenuto in alcun modo significativo a
tal fine, se non a conferma di un trend di crisi finanziaria che in
quell’anno diviene drammatica, tanto che la società è ammessa dal Tribunale
di Mantova alla procedura concorsuale.
Alla luce di tale premessa il consulente tecnico ha
analizzato i bilanci determinando i principali indici, e segnatamente quelli
di liquidità, di indebitamento, di garanzia dei debiti a medio e lungo
termine, evidenziando composizione della liquidità, della struttura
finanziaria e della redditività e riscontrando la rispondenza o meno degli
indici accertati rispetto a quelli che sono ritenuti gli standard di normalità.
A tale proposito occorrono due precisazioni.
Da un lato non può ritenersi la consulenza tecnica sotto
questo aspetto meramente esplorativa come adombrato dalla banca convenuta
nelle sue difese e segnatamente nella memoria istruttoria.
Ed infatti la curatela attrice, come già detto, ha
depositato ritualmente in giudizio i bilanci su cui compiere l’analisi e
dunque il consulente tecnico non ha dovuto in alcun modo acquisire degli
elementi di prova ma limitarsi a dare una valutazione sul piano tecnico di quelli
già esistenti.
Nessuna inammissibilità della consulenza tecnica può
essere ritenuta sotto questo profilo.
Dall’altro l’analisi tecnica demandata al consulente è
stata disposta sul presupposto che la banca convenuta – quale operatore
economico qualificato – avesse un bagaglio tecnico-conoscitivo tale da
compiere un’analoga analisi per valutare la possibilità/opportunità di
concedere/rinnovare il credito alla Belleli s.p.a.
Il suo ufficio fidi aveva infatti l’onere di compiere
un’analisi dei bilanci delle società con cui i rapporti bancari erano
intrattenuti per conoscere quelle informazioni relative alla realtà
imprenditoriale essenziali per le decisioni relative alla concessione del
credito in modo da avere chiaro il quadro circa l’efficienza, la redditività,
la liquidità e la consistenza patrimoniale dei diversi clienti.
Se si pensa nel caso specifico alle dimensioni della
Belleli s.p.a., al numero dei conti correnti accesi presso la banca
convenuta, all’esposizione debitoria complessiva della società verso la
banca, alle movimentazioni dei conti non è verosimile che il rapporto sia
stato gestito dalla banca convenuta senza compiere alcuna analisi dei
bilanci, in considerazione del fatto che – come già detto – il relativo
ufficio fidi aveva ragionevolmente tutte le competenze necessarie compiere
tali operazioni.
Dall’esame della consulenza tecnica emerge che il metodo
più diffuso per trarre dai bilanci le valutazioni indispensabili circa le
condizioni finanziarie delle imprese l’analisi per indici, calcolando cioè
rapporti tra valori ed altre quantità tratte dallo stato patrimoniale e dal
conto economico in precedenza rielaborati.
Nel caso di specie l’analisi ha condotto alle seguenti
conclusioni:
1) il capitale circolante netto, pari alla differenza
fra attività correnti e passività correnti, indica la capacità dell’impresa
di far fronte ai propri debiti scadenti nei successivi dodici mesi con le
risorse della gestione corrente; nel caso di specie esso è negativo per 19
miliardi di lire nel 1992 e di 138 miliardi di lire nel 1993 e positivo per
soli 5 miliardi di lire nel 1994; ciò significa i debiti a breve superavano i
crediti a breve e le rimanenze, mentre perché vi sia equilibrio finanziario
dovrebbe essere assolutamente positivo;
2) il margine di tesoreria, pari alla differenza tra le
attività correnti al netto del magazzino e le passività correnti, se negativo
segnala difficoltà finanziarie dell’impresa nel breve periodo, evidenziando
l’incapacità della liquidità e dei crediti a breve di coprire i debiti a
breve; nel caso di specie è sempre negativo;
3) l’indice di disponibilità (current ratio), che
esprime il rapporto tra attività correnti e passività correnti e corrisponde
la capitale circolante netto, dovrebbe sempre presentare valori fra 1,5 e 2;
nel caso di specie i valori sono di 0,63 nel 1992, 0,88 nel 1993, 1,01 nel
1994, solo quest’ultimo si avvicina al minimo tollerato che è pari ad 1,2;
4) l’indice di liquidità (acid test), che esprime il
rapporto fra la somma delle liquidità immediate e dei crediti a breve e le
passività correnti e corrisponde al margine di tesoreria, dovrebbe sempre
presentare valori non troppo più bassi di 1; nel caso di specie sono 0,55 nel
1992, 0,69 nel 1993 e 0,74 nel 1994, dunque sempre sensibilmente inferiori all’unità;
5) il margine di struttura di primo livello, pari alla
differenza fra patrimonio netto ed attivo fisso, evidenzia la parte di attivo
immobilizzato non coperta dagli investimenti durevoli e dunque se v’è
necessità di ricorrere a finanziamenti esterni; nel caso di specie i valori
negativi sono assai rilevanti (a parte il primo), e precisamente + 40,7
miliardi di lire nel 1992, - 344,7 miliardi di lire nel 1993, - 299,5 nel
1994;
6) il margine di struttura di secondo livello, pari alla
somma fra patrimonio netto e passività fisse al netto dell’attivo fisso; in
una struttura patrimoniale equilibrata l’attivo fisso, e cioè gli impieghi
durevoli, dovrebbe essere finanziato da fonti a medio/lungo termine, cioè dal
patrimonio netto e dalle passività fisse; nel caso di specie i bilanci
evidenziano valori squilibrati, soprattutto nel 1993: - 18,7 miliardi di lire
nel 1992, - 138,8 miliardi nel 1993, + 5 miliardi di lire nel 1994, con un
sostanziale equilibrio solo in quell’anno;
7) l’indice di indebitamento, pari al rapporto fra
patrimonio netto e totale delle attività moltiplicato per cento, che esprime
il peso percentuale del capitale proprio sul totale dell’attivo e quindi su
quello dei finanziamenti, si presenta lontano dagli standard di normalità,
dimostrando una elevata dipendenza della società dai finanziamenti di terzi;
se è vero infatti che il fenomeno della scarsa capitalizzazione è assai
diffuso tra le imprese italiane, è anche vero che i valori in esame sono
comunque di molto inferiori alle medie nazionali;
8) l’indice Debt/Equity, pari al rapporto fra la
differenza di debiti finanziari e crediti finanziari ed il patrimonio netto;
anche tale indice, come il precedente, analizza l’indebitamento della società
e la sua composizione; un elevato valore di tale indice superiore ad 1 indica
un elevato ricorso dell’impresa al finanziamento oneroso di terzi rispetto al
finanziamento con mezzi propri, fatto che comporta difficoltà nel reperimento
di ulteriori finanziamenti da terzi, e segnatamente dal sistema bancario; nel
caso di specie sono stati determinati due distinti valori di tale indice: nel
primo la voce “crediti finanziari” comprende i soli crediti denominati in
bilancio “crediti finanziari”; nel secondo la voce “crediti finanziari”
comprende anche i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. In
entrambi i casi i valori sono alti, e precisamente 1,68 e 1,35 nel primo caso
e 1,17 e 0,88 nel secondo e solo tale ultimo valore (0,88) rientra entro
limiti tollerabili;
9) l’indice di garanzia dei debiti a medio e lungo
termine, pari al rapporto fra attivo fisso e passività fisse, che indica la
possibilità dell’impresa di reperire ulteriore credito a medio e lungo
termine, e dovrebbe avere un valore intorno ad uno; nel caso di specie esso è
pari a 2,98 nel 1992, 2,40 nel 1993 e 1,79 nel 1994 e dunque con valori ben
al di sopra della condizione di equilibrio finanziario;
10) l’indice di copertura delle immobilizzazioni, pari
al rapporto fra l’attivo fisso e la somma di patrimonio netto e passività
fisse, indica il rapporto esistente fra impieghi e fonti a medio e lungo
termine come quoziente, anch’esso esprime valori squilibrati nel 1992, nel
1993 e nel 1994;
11) il R.O.E. o redditività del capitale proprio, pari
al rapporto fra utile d’esercizio e patrimonio netto, che indica, in buona
sostanza, la redditività del capitale proprio, cioè quello investito nella
società dai soci; per essere conveniente il valore dell’indice dovrebbe
essere almeno pari al tasso rappresentato dal costo del denaro a breve termine
ed esente da rischi, come ad esempio i titoli di stato che in quel periodo
però fruttavano rendimenti nettamente superiori;
12) il R.O.I. o redditività del capitale investito, pari
al rapporto fra reddito operativo ed il totale delle attività, che esprime la
redditività operativa del complesso del capitale investito nella società, sia
quello proprio che quello di terzi; nel caso di specie i valori accertati
sono molto bassi, segno che la redditività dell’impresa era in quel periodo
praticamente nulla.
Circa inoltre i bilanci consolidati del gruppo, il
capitale circolante netto risulta ampiamente negativo; il margine di
tesoreria è sempre negativo; l’indice di liquidità secca o acid test e
l’indice di disponibilità o current ratio, per l’intero biennio esaminato,
presentano valori al di sotto degli standard di normalità; il margine di
struttura di primo livello assume valori negativi assai rilevanti; nel 1992
su 644,1 miliardi di lire di attivo immobilizzato solo 179,7 di lire sono
coperti da patrimonio netto: la parte non coperta da patrimonio netto è pari
a 464,4 miliardi di lire; nel 1993 su 743,4 miliardi di lire di attivo
immobilizzato solo 208 sono coperti da patrimonio netto: la parte non coperta
da patrimonio netto è pari a 535,4 miliardi di lire; il margine di struttura
di secondo livello esprime valori fortemente squilibrati, e segnatamente
270,9 miliardi di lire nel 1992 e 159,8 miliardi di lire nel 1993; l’indice
di indebitamento, per l’intero biennio esaminato, riflette valori lontani
dagli standard di normalità; l’indice “Debt/Equity” presenta valori assai
elevati, nettamente superiori a quelli riscontrati nella Belleli s.p.a. e
nessuno di essi può essere considerato entro limiti accettabili; l’indice di
garanzia dei debiti a medio e lungo termine presenta sempre valori lontani da
quelli che caratterizzano una struttura equilibrata; il R.O.E. è inferiore al
minimo ed il R.O.I. tende ad approssimarsi alla soglia accettabile.
Afferma in buona sostanza il consulente tecnico, a
conclusione della sua lunga analisi, che la redditività di Belleli s.p.a. è
estremamente bassa, a fronte di una redditività positiva per il gruppo, la
capitalizzazione era talmente inferiore alla media da risultare modesta; vi
era uno squilibrio patologico fra fonti ed impieghi, poiché la durata delle
fonti era perennemente superiore a quella degli impieghi; vi era infine un
forte squilibrio finanziario evidenziato dai valori del margine di tesoreria
e del capitale circolante netto.
A fronte di ciò un operatore economico di media capacità
del settore creditizio non avrebbe avuto alcuna difficoltà o dubbio ad
individuare la situazione di squilibrio nella liquidità, nella struttura
finanziaria in quella patrimoniale e nella redditività, e dunque ad
individuare tutte le negatività della situazione finanziaria della Belleli
s.p.a. in quel periodo.
Ed alla luce della complessiva analisi compiuta le
conclusioni del consulente tecnico non possono che essere condivise.
D’altra parte gli accertamenti e le valutazioni compiute
dal CTU appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivate, oltre che
non infirmate da specifiche contestazioni contrarie delle parti, e, pertanto,
possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le ipoteche.
A tali elementi occorre ancora aggiungere che la curatela
fallimentare ha dato prova di una pluralità di ipoteche iscritte sui beni
della fallita, elemento da cui in via presuntiva può desumersi la difficoltà
finanziaria della società (così Cass. civ., n. 699/97).
Gli articoli di stampa.
Dall’esame dei documenti prodotti emerge che in quel
periodo vi erano allarmanti notizie di stampa, riportate soprattutto da
quotidiani, anche in data anteriore alle rimesse oggetto di controversia.
Anzitutto alcuni quotidiani nazionali (Corriere della
Sera, Il Giorno, L’Unità) anche finanziari (Il Sole 24 Ore e Milano Finanza)
pubblicarono in moltissime occasioni articoli in cui rilevavano le tensioni
finanziarie della società e del gruppo, le relative preoccupazioni del
sistema bancario, la stessa incapacità della Belleli s.p.a. nell’estate del
1995 di pagare regolarmente le retribuzioni dei dipendenti sia di Mantova che
di Taranto, la valutazione del ceto bancario di rimediare all’indebitamento
del gruppo attraverso l’affidamento dell’incarico all’advisor Vitale e
Borghesi di redigere un piano di ristrutturazione industriale e finanziario.
E ciò a tacere delle stesse notizie riportate dalla
stampa locale di Mantova e a Taranto ove si trovavano gli stabilimenti della
Belleli s.p.a. e dove le proteste dei dipendenti, anche in conseguenza del
mancato pagamento delle retribuzioni si erano fatte sentire in molti modi:
manifestazioni sindacali dentro e fuori gli stabilimenti, scioperi,
interventi delle amministrazioni locali.
Non è francamente pensabile che la banca convenuta, che
aveva sede proprio a Taranto, non si sia resa conto dell’intera situazione
che – si ripete – per la diffusione che aveva assunto nella realtà cittadina
assurgeva ormai, e purtroppo per la locale economia, a fatto notorio.
I citati articoli danno la prova dell’evidente risonanza
dei fatti nella realtà tarantina, percepibile dall’intera collettività e tale
da assumere la natura di notorio, proprio per il contenuto delle notizie
riportate.
Esse non si riferiscono infatti ad episodi isolati e
rimasti ignoti ai più ma danno concretamente l’idea della peculiarità della
vicenda, delle sue dimensioni e della sua gravità, che non poteva che
coinvolgere – quanto a conoscenza – l’intera comunità cittadina.
In particolare le notizie riportate non potevano non
destare allarme nei creditori della società, soprattutto se esposti per
grosse somme, come la banca convenuta.
L’intervento dell’advisor.
Nel maggio del 1995 alcune banche estere che operavano
con il gruppo Belleli si erano rivolte alla Vitale Borghesi & C. s.p.a.
quale società di consulenza in ambito finanziario perché redigesse un piano
di intervento che proponesse una soluzione percorribile per uscire dalla
crisi del gruppo e segnatamente di Belleli s.p.a.
Presi i contatti con tutte le banche con cui il gruppo
operava, fra cui la convenuta, il 2/8/95 organizzò una riunione in Milano tra
tutti le banche per riferire sommariamente in ordine ai primi riscontri
effettuati.
Nell’occasione era stata rappresentata la fragilità
finanziaria del gruppo e le difficoltà che incontrava nel proseguire
l’attività industriale.
Poiché inoltre il tempo per la redazione del piano di
ristrutturazione era stato insufficiente l’advisor aggiornò la riunione a
settembre ove, accanto al piano industriale, fu presentato anche quello
finanziario in forza del quale solo con interventi di finanza straordinaria,
a cui avrebbe dovuto partecipare il maggior numero possibile di banche, si
sarebbe potuta tentare la prosecuzione dell’attività altrimenti condannata a
cessare: la proposta di risanamento – nella riunione di settembre – fu
presentata in termini ultimativi con riferimento alla sua necessità.
Tutte queste circostanze sono state raccontate in modo
esaustivo e credibile dai testimoni Arnaldo Testoni e Bruno Salvato.
Le garanzie reali.
La curatela fallimentare ha altresì prodotto documenti
attestanti una pluralità di ipoteche iscritte sui beni della fallita
(documenti n. 21 di parte attrice), proprio a garanzia delle esposizioni
bancarie, segno della crescente sfiducia del sistema creditizio nella
solvibilità della società (così Cass. civ., n. 699/97).
Infine la situazione del gruppo Belleli s.p.a.
Il gruppo Belleli svolgeva un’attività di fornitura e
montaggio di impianti industriali di grandi dimensioni quali centrali
elettriche convenzionali e centrali nucleari, piattaforme petrolifere,
impianti petroliferi e petrolchimici.
Ciò avveniva attraverso contratti di appalto per opere
commissionate sia in Italia che all’estero.
Ciascuna società aveva piena autonomia giuridica e
patrimoniale ma il fitto intreccio di legami gestionali, economici e
finanziari tra Belleli Holding s.p.a. e le società operative, fra cui la
Belleli s.p.a., legava a doppio filo, per così dire, le sorti di ciascuna
società a quella delle altre, così esponendo ciascuna alla crisi delle altre.
E ciò a tacere del fatto che era la stessa famiglia
Belleli che controllava l’intero gruppo.
Questo collegamento tra le società era necessariamente
noto alla banca convenuta, sia attraverso i bilanci della Belleli s.p.a. e
quelli consolidati sia attraverso le stesse notizie di stampa che spesso
evidenziavano il legame fra le vicende della Belleli s.p.a. e del complessivo
gruppo cui apparteneva.
In particolare a tale proposito meritano di essere
sottolineate le notizie relative al gruppo Interklim, uno dei due rami del
gruppo Belleli, che già nel 1994 versava in una situazione di pesante crisi,
tanto che anche la Interklim Sistemi S.r.l. nel 1995 fu ammessa al concordato
preventivo.
Anche tale elemento non può non essere considerato nella
valutazione complessiva della conoscenza dello stato di insolvenza in capo
alla banca convenuta (sulla rilevanza del gruppo Cass. civ., n. 4473/97 e
Cass. civ., n. 6285/95).
In definitiva tutti questi elementi complessivamente
considerati costituiscono altrettanti presunzioni gravi precise e concordanti
ex art. 2729 c.c. da cui inferire la conoscenza dello stato di insolvenza in
capo alla banca convenuta.
In particolare a fronte di un conto corrente costantemente
passivo per importi miliardari, delle evidenti difficoltà nel pagamento delle
retribuzioni, riscontrabile - almeno per gli stabilimenti di Taranto - anche
dalla banca convenuta, di bilanci che rappresentano una situazione societaria
e di gruppo finziariamente compromessa in modo che non lascia spazio a dubbi
e di notizie giornalistiche sempre più allarmate ed allarmanti, deve
ritenersi che l’ufficio fidi della banca convenuta, non potesse non avere
contezza della precarietà della situazione finanziaria ed economica della
società poi fallita.
Né può rilevare che la banca non abbia ritenuto di
risolvere il rapporto, nonostante la consapevolezza della gravità della crisi
in cui la Belleli s.p.a.
Tale circostanza, infatti, ha infatti un significato di
per sé equivoco che non necessariamente indica la fiducia della banca nelle
prospettive dell’impresa e la sua inscientia circa le condizioni
patologiche della cliente (così Cass. civ., n. 4759/02).
Può infatti trovare fondamento proprio in una
valutazione lucida della gravità della situazione nella certezza che in
assenza di ulteriore liquidità la debitrice sarebbe destinata al fallimento
con inevitabile perdita di tutto credito concesso fino a quel momento.
Nessun argomento può infine trarsi dal fatto che il Tribunale
di Mantova il 16/11/95 ammettendo la Belleli s.p.a. alla procedura di
amministrazione controllata ha evidenziato la possibile soluzione positiva
della crisi dell’impresa, definendola in temporanea difficoltà.
Sia la Suprema Corte (Cass. civ., n. 10792/99) che la
stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., n. 110/95, confermata nelle
ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997) hanno più volte sottolineato che
l’amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro
principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile
reversibilità della crisi in cui versa l’impresa parzialmente diverso nei due
casi.
Insolvenza e temporanea difficoltà divergono solo per
l’aspetto quantitativo, poiché qualitativamente la temporanea difficoltà non
è diversa dall’insolvenza, sostanziandosi anch’essa nella stessa incapacità
dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni.
La valutazione della conoscenza dello stato di
insolvenza da parte della convenuta non può che attenere alla sua
consapevolezza circa lo stato patologico in cui si trovava l’impresa, anche a
prescindere dal fatto che fosse sanabile, al momento in cui ha compiuto il
pagamento oggetto del giudizio.
È vero infatti che presupposto indefettibile per
l’ammissione alla procedura concorsuale minore dell’amministrazione
controllata è la semplice temporanea difficoltà e che essa presuppone un
giudizio positivo circa la possibilità di risanamento dell’impresa nel
biennio successivo, ma è anche vero che tale condizione costituisce un quid
pluris rispetto all’insolvenza, un presupposto ulteriore che la
arricchisce, essendovi pur sempre in entrambi i casi l’incapacità
dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ciò consente di ravvisare un indiscutibile nucleo comune
fra le due situazioni e non è dunque ostativo a far ritenere sussistente la
conoscenza dell’insolvenza pur in presenza dell’ammissione dell’impresa alla
procedura concorsuale minore.
Se così non fosse, infatti, un’impresa incapace di
adempiere la proprie obbligazioni ma rispetto alla quale la prognosi circa il
suo risanamento superasse l’arco temporale dei due anni, da un lato non
potrebbe essere ammessa all’amministrazione controllata, che richiede appunto
che il superamento della temporanea difficoltà possa avvenire entro quel
termine, dall’altro non potrebbe essere dichiarata fallita perché non
insolvente.
È evidente che così non può essere e che in realtà, in
assenza della possibilità di superamento della temporanea difficoltà entro il
termine biennale, o perché l’impresa è irrimediabilmente decotta o perché il
risanamento richiede un termine più lungo, di essa può essere dichiarato il
fallimento.
Ma ciò è possibile proprio perché la temporanea
difficoltà è già insolvenza e solo se rimediabile nel breve termine di due
anni dà diritto all’ammissione alla procedura concorsuale minore (così Cass.
civ., I, n. 9581/97, Cass. civ., n. 1612/97 e Cass. civ., n. 10792/99).
La pluralità delle circostanze esposte costituiscono
quindi indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis
in capo alla società convenuta: deve ritenersi provato l’elemento soggettivo
dell’azione revocatoria.
In presenza di tutti i suoi elementi, oggettivo e
soggettivo, la domanda non può che essere accolta, peraltro nei limiti sopra
precisati.
In conseguenza di ciò devono essere revocati i pagamenti
già indicati di complessivi €. 3.025.264,17 compiuti dalla Belleli s.p.a. a
favore della Banca Popolare Jonica s.p.a., ora Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. e condannata la convenuta alla
restituzione dell’importo indicato, oltre agli interessi legali dalla domanda
al saldo.
Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, poiché
il negozio oggetto di azione revocatoria fallimentare ha causa lecita e la sua
inefficacia sorge solo per effetto dell’accoglimento dell’azione, che ha
natura costitutiva.
Se dunque quest’ultima ha ad oggetto una somma liquida
di denaro, il relativo debito restitutorio ha natura di debito di valuta, su
cui devono essere calcolati i soli interessi in misura legale dalla domanda
giudiziale, salva la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. civ.,
I, n. 690/98).
E dunque nel caso di specie gli interessi dalla domanda
al 28/12/01 possono essere quantificati nella misura del 4,77%; avendo la
curatela fallimentare dato prova per tale periodo della redditività dei
depositi attivi del fallimento; per il periodo successivo e fino al saldo
sono dovuti quelli legali, in assenza di elementi di prova circa il maggior
danno subito.
Un’ultima notazione, per completezza di discorso.
La banca convenuta invoca l’applicazione dell’art. 67
R.D. n. 267/42 come riformulato dalla L. n. 80/05, trattandosi di legge di
interpretazione autentica.
La prospettazione non può essere condivisa.
Anche a prescindere dal fatto che il Legislatore non
l’ha qualificata in quel modo, la diversità di disciplina fra le due norme
appare evidente in molteplici ipotesi, a cominciare proprio da quella
relativa alle rimesse in conto corrente, e perciò non si può in alcun modo
affermare che la nuova norma si sia limitata ad esplicitare un significato
già contenuto in quella (solo apparentemente) precedente, avendo al contrario
voluto innovare – e significativamente – l’intera materia.
È per questo motivo che nella decisione della presente
controversia è stato applicato l’art. 67 citato nella previgente
formulazione, applicabile ratione temporis al caso de quo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo; sono definitivamente poste a carico della banca convenuta quelle
della CTU liquidate come da separato decreto, in atti.
omissis
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