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Massimario, art. 1 l. fall.
Tribunale di Mantova
19 settembre 2006 – Pres. Rel. Dr. Mauro Bernardi.
Fallimento
– Parametri
dimensionali ex art. 1 l.f. come novellato dal d. lgs. 5/06.
Ai fini della determinazione
del capitale investito ai sensi dell’art. 1 l.f. deve tenersi conto anche di
quello immesso da terzi nonché dei crediti.
Il mancato superamento dei
limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. costituisce condizione
sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale
Civile e Penale di Mantova
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.
dott. Laura De Simone Giudice
dott. Luigi Bettini Giudice
letti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti
rispettivamente ex art. 14 l.f. dal legale rappresentante della società V. d.
L. s.r.l. (n. 140/06) e da C. C. + 8 (n. 147/06);
rilevato che entrambi i ricorsi sono stati depositati in data
successiva al 16-7-2006 e che, pertanto, sono assoggettati alla disciplina di
cui al d. lgs. 5/06;
rilevato che la debitrice, costituita nell’aprile del 2005, è
società operante nell’ambito sportivo dilettantistico;
ritenuto che dalle informazioni assunte tramite la Guardia di
Finanza e dalla documentazione contabile depositata la società V. risulta
avere investito un capitale pari ad euro 167.060,00 così composto: € 150.000,00
derivante da erogazione di un mutuo bancario concesso per l’inizio
dell’attività (assume infatti rilievo nella determinazione del predetto dato
numerico anche il capitale immesso da terzi: vedasi, in relazione al testo
originario dell’art. 1 l.f., Cass. 18-5-1971 n. 1471), € 9.060,00 per crediti
verso terzi (fanno infatti parte del capitale circolante e costituiscono
trasformazione degli originari impieghi: v. art. 2424 c.c. voce CII) ed €
8.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive (dei canoni di locazione per
l’uso del campo sportivo e per l’alloggio dei giocatori non si può invece
tenere conto trattandosi di meri costi);
osservato che il giro d’affari dell’unico esercizio di attività è
risultato pari ad € 140.998,00;
considerato pertanto che la società, pur essendo
insolvente atteso che a fronte del modesto valore dei crediti e delle
attrezzature rimaste, ha accumulato debiti per euro 387.071,00, non ha
tuttavia raggiunto i parametri dimensionali richiesti dal citato decreto
legislativo per la soggezione alla procedura concorsuale;
P.T.M.
visto l’art. 22 del r.d. 16-3-1942 n. 267;
respinge i ricorsi.
Si comunichi.
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