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Ordini di negoziazione, forma
Ordini di negoziazione, nullità
Tribunale di Venezia, sentenza
16 febbraio 2006 – Pres. R. Zacco, Rel. A. Fidanzia.
Intermediazione finanziaria
– Nullità dei singoli
contratti di negoziazione – Violazione di norme imperative – Sussistenza.
L’art. 29 reg. Consob, nel
prescrivere che l’ordine di esecuzione di un’operazione inadeguata debba
rivestire la forma scritta con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute
dall’investitore, ha indicato un elemento costitutivo del contratto di
acquisto dello strumento finanziario ed introdotto una vera e propria regola
di validità del medesimo. E poiché il
T.U.F. ed il suo regolamento attuativo sono norme imperative a norma
dell’art. 1418 c.c., laddove tali norme prescrivano requisiti di validità
della fattispecie negoziale –come appunto l’art. 29 reg. Consob- la loro
violazione dà luogo alla nullità del contratto, non occorrendo che tale
sanzione sia espressamente prevista dalla norma, in quanto a ciò vi
sopperisce l’art. 1418, 1° comma c.c., che enuncia un principio generale
rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione
di precetti imperativi non si accompagna una espressa previsione di nullità.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
FATTO E DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma
abbreviata a norma dell’art. 16 comma 5°
D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa
deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
La parte attrice assume che l’istituto di credito si è reso
responsabile della grave violazione della normativa speciale in materia di
intermediazione finanziaria, e, in particolare, dell’art. 23 del dlgs.
58/1998 (T.U.F.) nonché degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob 11522/98.
Ha chiesto pertanto – limitandosi sotto il profilo istruttorio a
formulare istanza di esibizione del prospetto informativo dei titoli – accertarsi l’inesistenza e/o nullità e/o
annullabilità degli ordini d’acquisto di
obbligazioni “Argentina 11% 96/06 USD” effettuati rispettivamente in
data 20.6.2000, per un valore
nominale di $ 42.000,00, ed in data 3.11.2000, per un valore
nominale di $ 2.000,00, per un
importo complessivo quindi di $ 44.000,00 e per l’effetto la condanna della
banca convenuta alla restituzione della somma di predetta somma, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, o in via subordinata, al risarcimento
del danno stimato nella stessa somma.
La banca convenuta – la quale non ha formulato istanze istruttorie –
ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale, in
ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, la condanna
degli attori a restituire alla Cassa il controvalore delle cedole
incassate, oltre alla restituzione
dei titoli medesimi o del loro controvalore.
Devono essere accolte sia la domanda principale dell’attrice che
quella riconvenzionale della banca convenuta.
Va preliminarmente osservato che l’art. 23 T.U.F. prescrive
l’obbligo della forma scritta a pena di nullità solo per i contratti che
disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, intendendosi per
tali non i singoli contratti di acquisto di titoli, ma i contratti che
stabiliscono come gli ordini devono essere impartiti nelle svariate ipotesi,
come ad esempio quando hanno ad oggetto valori mobiliari quotati che vengono
negoziati fuori da mercati regolamentati, o ordini riguardanti valori
mobiliari non quotati negoziati in mercati regolamentati, ovvero ordini
impartiti in situazioni di conflitto di interesse della banca, vendite allo
scoperto etc.
In particolare, ai sensi
dell’art. 1 comma 5° T.U.F., il servizio di investimento coincide con
un’attività svolta dalla banca, che può consistere nella negoziazione per
conto proprio (lett. f ), negoziazione per conto terzi (lett. g), nella
gestione su base individuale di portafogli in investimento (lett. i), così
come consistere, come nel caso di specie, in un’attività di ricezione e
trasmissione di ordini (lett. j).
Appare evidente che sulla base di un tal concetto di servizio di
investimento l’art. 23 non ha in alcun modo identificato i servizi di
investimento con i singoli ordini d’acquisto, proprio perché, come sopra
detto, per servizio di investimento di cui alla lett. j deve intendersi l’attività di ricezione e
trasmissione degli ordini e non l’ordine in sè.
In conclusione, per contratti relativi alla prestazione dei servizi
di investimento, si intendono i contratti che disciplinano, tra le altre,
“l’attività “ di ricezione e trasmissione degli ordini da parte delle banche,
ovvero i c.d. contratti quadro.
Coerente con questa ricostruzione è il disposto dell’art. 30 del
regolamento Consob n. 11522/98, di attuazione del decreto legislativo 24.2.1998 n. 58, che contiene la
disciplina dei c.d. contratti- quadro
e prescrive al comma 2° lett. c) che tali contratti, che devono
necessariamente rivestire la forma scritta, devono indicare le modalità
attraverso cui l’investitore può impartire ordini ed istruzioni.
Anche l’art. 60 del predetto regolamento prevede espressamente la
possibilità di impartire gli ordini telefonicamente.
Dunque, il regolamento di attuazione del Dlgs. n. 58/98, atto
normativo cui è stata espressamente demandata dal legislatore l’attuazione e
disciplina dei principi generali posti dal T.U.F., ha, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 23 T.U.F., prescritto la forma scritta esclusivamente per
i contratti-quadro ed ha stabilito che sono gli stessi contratti a dover
indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini ed
istruzioni.
Orbene, nel caso di specie, il contratto che contiene le “norme relative
alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta
degli ordini concernenti valori mobiliari” stipulato dall’attrice con la
banca convenuta (doc. 2 fascicolo convenuta) contempla all’art. 1 che
l’ordine possa essere conferito non solo per iscritto ma anche
telefonicamente.
La stessa clausola prevede che in quest’ultimo caso ne fa piena
prova la relativa annotazione sui registri della banca, ma, una tale prova
può comunque essere fornita anche a mezzo di testimoni.
Ne consegue che non può accogliersi la prospettazione dell’attrice
di nullità degli ordini per violazione dell’art. 23 T.U.F..
Va peraltro osservato che, indipendentemente dalle modalità di
conferimento degli ordini di acquisto pattuite nel contratto relativo ai servizi
di investimento, in ogni caso, in talune ipotesi espressamente previste dal
regolamento Consob, l’ordine, sia scritto che telefonico, deve rivestire una particolare forma, come
nella situazione contemplata dall’art. 29 regolamento consob, caratterizzata
dalla ricezione da parte dell’intermediario autorizzato di una disposizione
relativa ad un’operazione non adeguata (per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione) al profilo di rischio dell’investitore.
In una tale eventualità, la normativa speciale non si accontenta di
porre a carico dell’intermediario un mero obbligo di informazione del
risparmiatore – ovvero dell’esistenza dell’inadeguatezza dell’operazione e
delle ragioni per le quali non è opportuno procedere all’esecuzione della
stessa – ma prescrive che se l’investitore intende comunque dare corso
all’ordine, l’intermediario può eseguire l’operazione solo sulla base
di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico,
registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Ad avviso di questo Collegio, l’art. 29 reg. consob, ha stabilito
una semplice regola di comportamento/responsabilità nel porre a carico
dell’intermediario l’obbligo di informare l’investitore dell’inadeguatezza
dell’operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l’attuazione, ma ha
introdotto una vera e propria regola
di validità del contratto d’acquisto dello strumento finanziario, un elemento
costitutivo del medesimo, nel
prescrivere che, qualora l’investitore intenda comunque dar corso all’ordine,
questo debba rivestire la forma scritta (o, in caso di ordine telefonico, la
registrazione di quest’ultimo su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze
ricevute.
Posto che la prescrizione della forma quale elemento costitutivo di
un contratto risponde normalmente ad un’esigenza di responsabilizzazione del
consenso, di mettere in guardia colui che compie un atto di particolare importanza
in ordine alle conseguenze dello stesso, che esigono, proprio per questo, una
maggiore ponderazione – non a caso è prevista la forma scritta per gli atti
di trasferimento di diritti reali immobiliari - e’ indubitabile che, nella stessa prospettiva, l’art.
29, nel caso di operazione non
adeguata, abbia voluto, con particolare rigore, imporre una particolare forma
in relazione all’esigenza di maggior tutela del risparmiatore.
In particolare, se costui intende effettuare un acquisto che si pone in controtendenza
rispetto alle pregresse scelte di investimento, soprattutto se di entità tale
da rappresentare una buona fetta del suo capitale, non è sufficiente che -
prima dell’ordine - lo stesso venga dissuaso dall’intermediario dal portare
avanti una tale operazione, ma deve
comunque essere messo in condizione di valutare - all’atto dell’ordine - in
maniera ancor più ponderata il grave rischio cui si espone, e ciò può
avvenire soltanto attraverso l’imposizione della forma scritta
dell’ordine - o della registrazione
su nastro magnetico o su altro supporto in caso di ordine telefonico - nel contesto del quale è necessario che sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze fornite dall’intermediario.
Come già osservato da questo Tribunale in precedenti analoghi, si
tratta di un requisito di forma che risponde ad un’esigenza di sostanza di
protezione dell’investitore nel compimento di un’operazione assai delicata e
potenzialmente dannosa per lo stesso, analogamente a quanto avviene in altre
situazioni in cui l’ordinamento ha ritenuto che il rispetto di determinate
forme, in relazione ai particolari effetti da ricollegarsi ad un determinato
atto, costituisca l’unica garanzia dell’effettiva ponderazione della scelta
negoziale (es. la forma dell’atto pubblico, a norma dell’art. 782 cod. civ.,
nella donazione è richiesta in relazione alla gratuità dell’atto).
La violazione della prescrizione di forma richiesta dall’art. 29
regolamento consob dà luogo alla nullità del singolo ordine d’acquisto.
A tal proposito, deve premettersi che il T.U.F. ed il suo
regolamento attuativo, che costituisce con il primo un corpus unicum da
valutarsi unitariamente, in considerazione degli interessi pubblicistici,
anche di rango costituzionale (art. 47 Cost) che mirano a realizzare, ed
identificabili non solo nella tutela dei risparmiatori uti singoli ma anche
in generale del risparmio come elemento di valore dell’economia nazionale,
sono norme imperative a norma dell’art. 1418 comma 1° cod. civ. (tale formula
è stata già utilizzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella
sentenza del 7.3.2001 n. 3272 con riferimento alle disposizioni della legge
2.1.1991 n.1 sull’intermediazione mobiliare).
Ne consegue che laddove tali norme prescrivano requisiti di validità
della fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al
contenuto del contratto – come appunto l’art. 29 reg. consob - la loro violazione dà luogo alla nullità
del contratto.
Peraltro, non occorre che sia espressamente prevista la sanzione di nullità ai fini della nullità
dell’atto negoziale compiuto in violazione di tali norme, in quanto vi
sopperisce l’art. 1418 1° comma cod. civ. che rappresenta un principio
generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla
violazione di precetti imperativi non si accompagna una previsione di
nullità.
Tale ricostruzione è
coerente anche con quanto sostenuto dalla recente sentenza della Suprema
Corte Corte 31 marzo/29 settembre 2005. Pres. Losavio, rel. Marziale – citata dalla
banca convenuta – secondo la quale “la contrarietà a norme imperative,
considerata dall’art. 1418, primo comma, c.c. quale “causa di nullità” del
contratto, postula, infatti, che essa attenga ad elementi “intrinseci” della
fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del
contratto (art. 1418, secondo comma c.c.)”.
Individuate le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione
dell’art. 29 reg. consob, occorre ora accertare, se, nel caso di specie,
l’operazione di investimento posta in essere dagli attori fosse adeguata alla
stregua dei parametri richiesti da tale norma e se la banca abbia osservato
i requisiti formali nella ricezione e
trasmissione degli ordini prescritti dalla medesima.
Orbene, ad avviso di questo Collegio, le operazioni finanziarie
poste in essere dagli attori non erano adeguate al loro profilo di rischio.
Anche valutando la propensione al rischio dei signori A.Z. sul piano
meramente fattuale sulla base delle loro pregresse scelte di investimento –
avendo gli stessi omesso di fornire informazioni sui loro obiettivi di
investimento e sulla loro propensione al rischio – dall’estratto conto del
loro deposito titoli al 31.3.2000 (nel successivo trimestre il primo acquisto
titoli è quello di cui è causa) emerge che gli attori detenevano sino ad
allora obbligazioni BEI al tasso 5,5 % per il corrispondente importo di €
60.784,93 e azioni ENEL per il risibile importo (assolutamente
insignificante) di € 2.323,50.
Tenuto conto che le obbligazioni Argentina di cui è causa
riconoscevano all’investitore una cedola al tasso dell’11%, (esattamente il
doppio di quelle BEI) non vi è dubbio che tali acquisti di importo
complessivo di circa € 42.600,00 dessero luogo a operazioni non adeguate in
relazione sia all’oggetto che alle dimensioni.
Tale conclusione scaturisce in modo inconfutabile dalla semplice
lettura del punto 1.3 (“rischio emittente”) del documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari, allegato n. 3 al reg. consob
11522/98, il quale contiene una descrizione delle caratteristiche generali
dei singoli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi e che consente
all’investitore di acquisire utili informazioni sulle dinamiche che regolano
il mercato dei valori mobiliari.
In particolare, viene indicato che “ con riferimento ai titoli di
debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano
in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si
riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono
all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall’emittente
tanto maggiore è il tasso d’interessi che l’emittente dovrà corrispondere
all’investitore.
Per valutare la congruità del tasso d’interessi pagato da un titolo
si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il
cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto
dai titolo di Stato, con riferimento ad emissioni a pari scadenza”.
L’alto grado di rischio dei bond argentini emerge quindi dall’elevatissimo
tasso d’interessi riconosciuto dall’emittente (11%) ben superiore non solo al
rendimento offerto dai titoli di Stato (4,75%, vedi doc. 7 fascicolo
convenuta) con riferimento ad emissioni a scadenza analoga, ma anche alle
obbligazioni BEI degli attori (come detto 5,5%, di poco superiore a quello
dei titoli di Stato).
Né è condivisibile e persuasivo l’assunto secondo cui i anche i
titoli dei signori A.Z. erano rischiosi, al di là del tasso offerto, per il
fatto che erano obbligazioni in divisa: si trattava di un acquisto in
dollari, notoriamente la moneta più forte sul mercato e per questo
privilegiata nelle iniziative di investimento, come tale non particolarmente
soggetta al rischio di oscillazioni negative (né è stata fornita una prova
contraria relativamente al periodo di acquisto di tali titoli).
Certo, a ben diverse
conclusioni si sarebbe addivenuti laddove si fosse trattato di obbligazioni
in divisa di paesi emergenti.
Al fine di valutare la propensione al rischio degli attori neppure
possono essere tenute in considerazione – come invece ritenuto dalla banca -
le obbligazioni Philip Morris, acquistate dagli attori lo stesso giorno
(20.6.2000) del primo acquisto dei titoli argentini, o le obbligazioni
Parmalat acquistate in data 27.6.2000, entrambe comunque per importi
inferiori, rispettivamente di circa € 28.800,00 ed € 17.900,00.
Si tratta di titoli di cui non è dato conoscere le caratteristiche,
dei quali la banca convenuta non ha
indicato neppure il tasso offerto, con la conseguenza che non è possibile
valutare neppure sommariamente la rischiosità dell’investimento.
In particolare, con riferimento alle obbligazioni Parmalat, si
tratta di titoli verosimilmente non travolti dal default – diversamente, non
vi è dubbio che la domanda sarebbe stata
estesa anche questi – acquistati ben tre anni e sei mesi prima dello scoppio
della crisi della società emiliana quando le prospettive di solidità del
gruppo di Correggio erano ben diverse.
Non possono essere considerate nella valutazione di adeguatezza
dell’operazione neppure le obbligazioni argentine acquistate dagli attori
presso altra banca e trasferite alla
CARIVE il 27.9.2001 (doc. 8 convenuta) – quindici mesi dopo quindi - non
essendo stata provata dalla banca veneziana la data di acquisto di tali
titoli presso l’altro istituto di credito.
In conclusione, in considerazione dell’inadeguatezza
dell’operazione, la banca intermediaria avrebbe dovuto fornire la prova delle
esplicite avvertenze (di tale inadeguatezza) fornite all’investitore nel
contesto dell’ordine, vero e proprio requisito di forma-contenuto richiesto
dall’art. 29 reg. consob anche negli ordini telefonici.
Non avendo la banca provato di aver espletato tale adempimento, deve
dichiararsi la nullità degli ordini di cui è causa.
L’istituto di credito convenuto deve essere quindi condannato a
versare ai signori A.Z. la corrispondente somma in euro di $ 44.000,00
secondo il tasso di cambio del giorno del saldo, oltre agli interessi legali
dal giorno dell’avvenuto pagamento da parte degli attori– dovendosi escludere
la buona fede della banca alla luce di quanto sopra illustrato – al saldo.
Deve essere invece rigettata
la domanda di rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova del
maggior danno a norma dell’art. 1224 cod. civ.
Venendo meno il titolo in virtù del quale gli attori hanno incassato
le cedole dei titoli di cui è causa, gli stessi devono essere condannati a restituire alla convenuta la
somma di £ 8.498.482, pari a € 4.389,09 oltre agli interessi dalla domanda
giudiziale (avendo l’attrice ricevuto tale somma in buona fede) al saldo.
Si precisa che non è stata disposta compensazione tra i reciproci
debiti delle parti non essendo stata formulata una domanda in tal senso dalla
banca convenuta.
Infine, essendo venuta meno la causa che legittimava gli attori alla
detenzione dei titoli di cui è causa, quest’ultimi devono essere condannati
altresì a restituire alla banca le predette obbligazioni.
In ordine alle spese di lite, in relazione alla novità della
questione ed ai contrasti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per una
compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da A.Z. contro la Cassa di
Risparmio di Venezia spa, , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara la nullità degli ordini impartiti dall’attrice in data 20.6.2000 e 3.11.2000 delle obbligazioni “Argentina 11% 96/06
USD” per l’importo complessivo di $
44.000,00;
condanna la banca convenuta a versare agli attori la corrispondente
somma in euro di $ 44.000,00 secondo il tasso di cambio del giorno del saldo,
oltre agli interessi legali dal giorno dell’avvenuto pagamento da parte degli
attori al saldo.
condanna gli attori restituire alla convenuta la somma di € 4.389,09
oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna gli attori a restituire alla banca i titoli di cui è causa;
compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia 16.2.06
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