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Tribunale
di Mantova, ordinanza 31 agosto 2006 – Pres. Rel. Dr. G. Scaglioni Affidamento
dei figli – Trasferimento all’estero del coniuge affidatario – Tutela
dell’interesse dei minori – Ambito culturale, parentale eterritoriale dei
figli – Affidamento condiviso – Condizioni – Sussistenza. Sebbene non vi sia alcuna norma che vieti l’affidamento dei figli a
genitori residenti all’estero e considerato che deve garantirsi ad ogni
cittadino il diritto di uscire dal territorio della Repubblica nondimeno,
allorquando i genitori vivono in nazioni diverse, l’affidamento deve essere
attribuito al genitore che assicura ai figli la permanenza nell’ambito
culturale, parentale e territoriale a loro consueto. (fb) TRIBUNALE DI Mantova Il Tribunale di Mantova, Sezione I°
Promiscua, riunito in Camera di Consiglio, composto dai
Signori Magistrati: dott. Giovanni Scaglioni
– PRESIDENTE
REL. dott. Mauro Bernardi
- GIUDICE dott. Vittorio Carlo Aliprandi
– GIUDICE -
a scioglimento della
riserva rileva che con ricorso depositato in Cancelleria il 26/05/2006 M. P.
ha richiesto, a modifica del decreto di omologa 12/11/2003 del Tribunale di
Mantova, relativo alla separazione personale dalla moglie A. Y A. M. A. S.,
che i figli C. e F. rispettivamente di anni 12 e 7, anziché essere affidati
esclusivamente alla madre, fossero affidati ad entrambi i genitori. -
Ha evidenziato il
ricorrente che la moglie in data 23/03/2006 ebbe ad inviargli una
comunicazione con la quale lo informava della “necessità di trasferirsi
presso l’abitazione del padre a S. in SPAGNA”, ove avrebbe portato anche i figli. -
Ha sottolineato il M.
di aver sempre onorato i propri impegni nei confronti dei figli, di
trascorrere con loro più tempo di quanto concesso dalle condizioni di
separazione, di avere vieppiù rafforzato il proprio rapporto sentimentale con
loro e di non poter accettare che C. e F., a causa della lontananza dovuta al
trasferimento in SPAGNA, non avessero di fatto più rapporti con lui e che
venissero pregiudicati nei loro interessi, in relazione al loro futuro, da
decisione improvvise e sconsiderate
della moglie. -
Con memoria depositata
in Cancelleria il 24/07/2006 la Signora A. Y A. M. A. S. ha contestato il
fondamento della richiesta di affidamento condiviso, a suo dire
impraticabile, a causa della inderogabile necessità di trasferirsi in Spagna,
per assistere il proprio genitore ammalato e bisognoso di assistenza. -
Ha chiesto quindi il rigetto
della domanda del ricorrente ed in via riconvenzionale ha proposto la
modificazione delle condizioni di separazione, nel senso di poter trasferire
la propria residenza in SPAGNA con conseguente modifica delle modalità di
visita per il genitore non affidatario. -
Alla prima udienza
fissata per il 03/08/2006 veniva disposto un rinvio per consentire alla
resistente, che si trovava all’estero, di partecipare al procedimento. -
Veniva quindi fissata
una nuova udienza al 31/08/2006. -
All’odierna udienza la
Signora A. ha ribadito la sua volontà di trasferire i figli e se stessa
presso la residenza di suo padre a S. e di far frequentare loro la scuola in
quella città. -
Ha sottolineato di
essere costretta a questa scelta, per dover assistere il padre solo ed
ammalato. Ha negato che sua madre, che vive separata dal coniuge, o sua
sorella maggiore assistano o possano assistere il loro congiunto. -
Il ricorrente M. ha
precisato che entrambi i figli dalla nascita sono vissuti sempre in famiglia
ad I. (VR) fino al 2000 e poi a Mantova sino al 2003; dopo la separazione
avvenuta nel novembre di quell’anno essi avevano continuato a vivere a
Mantova, affidati alla madre che, nelle condizioni di separazione si era
impegnata “a fissare la residenza ed a vivere in continuità in un luogo che
consente ai figli di frequentare l’attuale ambiente sociale e scolastico”. -
Ha sostenuto che il
trasferimento in SPAGNA, voluto dalla moglie, non era necessitato dal bisogno
di assistenza del padre, che, anzi, questi gli aveva riferito che si trattava
di una iniziativa della figlia, da lui non richiesta. Ha confermato la sua
opposizione alla domanda riconvenzionale, considerandola pregiudizievole per
l’interesse dei figli. -
Il Tribunale ritiene di
esaminare anzitutto, in via logica, la domanda ricovenzionale della
resistente, perché in caso di accoglimento della stessa, diverrebbe contrario all’interesse dei figli e
di fatto non praticabile l’affidamento condiviso. -
Alla richiesta della
Signora A. di trasferire stabilmente la residenza dei figli a S., a
modificazione delle condizioni di separazione, il Tribunale è decisamente
contrario. -
Infatti è pacifico che
C. e F. dalla nascita sono cresciuti in Italia e che dal 2000 risiedono a
Mantova, dove quotidianamente hanno esplicato i loro legami affettivi ed i
loro principali interessi. L’ambiente mantovano, la frequentazione dei loro
coetanei, dei loro amici, nonché di entrambi i genitori hanno costituito il
contesto materiale e psicologico nel quale si è sviluppata la loro personalità.
-
Il trasferimento
all’estero ed il conseguente distacco dal loro ambiente, secondo il Collegio,
potrebbe costituire per i piccoli un trauma, avendo essi il diritto di
conservare le attuali relazioni sociali e familiari, assunte come elementi
integranti della loro identità. -
E’ vero che non vi è
nessuna norma che vieti l’affidamento dei figli a genitori residenti
all’estero e che deve garantirsi ad ogni cittadino il diritto di uscire dal
territorio della Repubblica, ma è anche vero che, allorquando i genitori
vivono in nazioni diverse, l’affidamento dovrebbe essere attribuito al
genitore che assicura ai figli la permanenza nell’ambito culturale, parentale
e territoriale a loro consueto. -
Lo sradicamento dei minori dal loro
ambiente, la necessità di adattamento a nuovi costumi, abitudini e mentalità,
la difficoltà di nuovi corsi scolastici da intraprendere, il venire meno della presenza costante ed
assidua della figura del padre che risulterebbe necessariamente compresso, se
non escluso, dai suoi poteri e dai suoi diritti di concorrere alla loro
istruzione ed educazione, creano ad avviso del Collegio una condizione che
non solo non corrisponde all’interesse dei minori, ma che può essere per loro
dannosa. -
Quanto alla motivazione
addotta dalla resistente a sostegno della domanda, il tribunale osserva che
il padre della signora A. di anni 82, risulta dalla diagnosi di cui alla
certificazione medica prodotta presentare: “omissis”, patologie tutte
compatibili con l’età avanzata ed in relazione alle quali l’assistenza non
necessariamente deve essere prestata da persona di famiglia. -
Sicché non può
escludersi che il trasferimento in SPAGNA, richiesto della resistente, sia
frutto di una sua scelta di vita. -
Per tutte le suddette
ragioni la domanda riconvenzionale della signora A. va respinta. -
Deve invece accogliersi l’istanza del
ricorrente. -
Come è stato già
affermato dal Tribunale il principio cardine della normativa di cui alla
legge n° 54/2006 sta nella previsione che in via prioritaria l’affidamento
della prole spetta ad entrambi i genitori, i quali mantengono l’operatività
dei loro doveri verso i figli che, a loro volta, hanno diritto alla
bigenitorialità. Sia la titolarità, sia l’esercizio della potestà
genitoriale, secondo la nuova disciplina, fanno capo ad entrambi i genitori. -
Nel caso di specie non
è stato evidenziato alcun motivo contrario a che non venga applicato il
principio della nuova legge. -
Il signor M. P. ha
sempre onorato i suoi compiti di padre ed è pacifico che ha un ottimo
rapporto con i figli. -
Peraltro, tenendo conto
dell’interesse dei minori, dell’ambiente in cui vivono, della scuola che
frequentano, delle relazioni sociali intrattenute, il Tribunale ritiene che
l’affidamento condiviso si debba realizzare nella stabile convivenza dei due
bambini presso la madre, dove già si trovano. -
Attesa la natura della
controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova così
provvede: 1)
a modificazione del proprio decreto di omologa in
data 12/11/2003 dispone l’affidamento condiviso dei figli minori C. e F.
M. ad entrambi i genitori. 2)
Rigetta la domanda
riconvenzionale di A. Y A. M. A. S.. 3)
Spese compensate. Così deciso in Mantova il
giorno 31/08/2006
IL
PRESIDENTE
- dott. Giovanni Scaglioni
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