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Profili processuali, foro del
consumatore
Massimario,
art. 18 c.p.c.
Tribunale
di Venezia, sentenza 27 settembre 2006 – Dr. Andrea Fidanzia.
Obbligazioni
e contratti – Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza
inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, c.d. codice del consumo, occorre distinguere tra il foro esclusivo del
consumatore (art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto nell’art. 33,
comma 2 del citato d.lgs.), il quale prevede una competenza territoriale esclusiva
ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale,
dalla competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del
consumatore prevista dall’art. 63 del codice del consumo solo per le
controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all’esposizione
della parte narrativa della presente controversia dal momento che l’art. 281
sexies cod. proc. civ. - a differenza dell’art. 132 cod. proc. civ. che al
punto 4) richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” - dispone che il giudice
pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e solo “della concisa esposizione della ragioni di fatto e di
diritto della decisione”.
Deve dichiararsi l’incompetenza per territorio del giudice adito,
essendo in sua vece competente il Tribunale di Palermo, luogo di residenza
dell’opponente, la quale deve ritenersi consumatrice, avendo stipulato il
contratto di finanziamento per scopi estranei all’esercizio di un’attività
imprenditoriale.
A tal proposito, risulta dal contratto di cessione (doc. 1 opposta)
sottoscritto dall’opponente con la Fin*** che la sig.ra C. ha richiesto il
finanziamento quando lavorava con qualifica di operaia alle dipendenze della
G*** s.p.a e tale finanziamento le è stato concesso sul presupposto che la
restituzione del medesimo avvenisse mediante la cessione alla Fin*** di una
quota del credito vantato dal lavoratore nei confronti del proprio datore di
lavoro.
Se l’opposta ritiene che l’opponente avesse a suo tempo richiesto ed
ottenuto il mutuo per una supposta finalità imprenditoriale, l’onere di
provare tale assunto – peraltro esposto in modo assai generico e comunque in
forma dubitativa - spetta senz’altro all’opposta, e non incombe certo
all’opponente fornire la prova negativa della estraneità del finanziamento
agli scopi imprenditoriali.
Accertata la qualità di consumatore della sig.ra C., va osservato
che la più recente giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 20.8.2004 n.
16336; 10.8.2004 n. 15475; 28.11.2003 n. 18290; Cass. S.U. 1.10.2003 n.
14669) è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di contratti stipulati
tra professionista e consumatore, l’art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ.,
nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del
foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale derogabile
dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere
vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei
fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ, se è diverso da quello
del consumatore, perché l’art. 1469 ter, terzo comma, cod. civ. – per il
quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge –
non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del
consumatore.
Nel caso di specie, è pacifico che il foro del luogo di residenza
dell’opponente sia Palermo, né la parte opponente ha mai dedotto che la
pattuizione del foro di Venezia sia stata oggetto di una trattativa
individuale. Peraltro, una eventuale allegazione di tal natura si sarebbe
comunque posta in netto contrasto con le risultanze documentali in atti (vedi
sempre doc. 1 opposta), da cui emerge che la clausola di deroga della
competenza è stata inserita unilateralmente dalla Fin*** in un
modulo-formulario destinato a disciplinare un numero indeterminato di
rapporti (con la conseguente inammissibilità di una eventuale richiesta di
prova testimoniale a norma dell’art 2722 cod. civ.).
Irrilevante è inoltre la circostanza che la disciplina sulla tutela
del consumatore sia entrata in vigore successivamente alla erogazione del
finanziamento di cui è causa. Come sostenuto dalla citata sentenza delle S.U.
della Suprema Corte n. 14669/2003, la disposizione dettata dall’art. 1469
bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., avendo natura di norma processuale, si
applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative
a controversie derivanti da contratti stipulati precedentemente.
Peraltro, il quadro normativo non è mutato neppure a seguito della
recentissima entrata in vigore del d.lgs 6.98.2005 n. 206, il c.d. codice al
consumo, che riproduce, all’art. 33 comma 2° lett u), la stessa formula del
vecchio art. 1469 bis comma 3° n. 19, prevedendo che si presume vessatoria
fino a prova contraria la clausola che ha per effetto di stabilire come sede
del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza
o domicilio eletto del consumatore, e, all’art. 36 comma 1°, commina alle
clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 la sanzione
di nullità.
Non persuade nemmeno, anche se indubbiamente suggestiva, la tesi di
parte opposta secondo cui la circostanza che il nuovo codice al consumo abbia
previsto la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza del
consumatore solo nelle controversie riguardanti contratti negoziati fuori dei
locali commerciali o a distanza (art. 63) deporrebbe per la volontà del
legislatore di escludere negli atri casi l’esclusività del foro del
consumatore.
A tal proposito, deve osservarsi che la vecchia disciplina dell’art.
1469 comma 3° n. 19 bis cod. civ., ora riprodotta nell’art. 33 comma 2° comma
lett. u) d.lgs n. 206/95, non prevede una competenza territoriale
inderogabile del foro del consumatore, bensì una competenza territoriale
esclusiva, ma derogabile nell’ipotesi in cui la clausola di deroga della
competenza sia stata oggetto di una trattativa individuale.
In tale ipotesi, (e solo in questa), è ben ammesso il concorso del
foro del consumatore con quelli alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 cod.
proc. civ.
Nelle ipotesi, invece, come nei contratti a distanza o negoziati
fuori del locali commerciali, in cui il consumatore è obiettivamente ancor
più esposto al rischio di non ponderare sufficientemente le proprie scelte
contrattuali e di vedersi quindi pregiudicati i propri interessi, il
legislatore non si accontenta che la clausola di deroga della competenza
possa essere stata oggetto di una trattativa individuale e prescrive comunque
la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore.
Deve, in conclusione, distinguersi il concetto di foro “esclusivo”
da quello di “inderogabile”.
La citata giurisprudenza di legittimità ha sempre e solo parlato di
foro esclusivo ma derogabile con trattativa individuale.
Nel caso di specie, come sopra illustrato, questo giudicante ritiene
l’incompetenza per territorio del giudice adito non perché la controversia
rientra tra quelle per le quali sussiste una competenza territoriale
inderogabile, ma in quanto è sussumibile in quelle ipotesi in cui le parti
hanno pattuito la deroga del foro di residenza del consumatore per effetto
non di una trattativa individuale tra le stesse ma in virtù di una clausola
inserita in un modulo-formulario predisposto unilateralmente dal
professionista, e come tale nulla.
Non è infine accoglibile l’assunto di parte opposta secondo cui il
contratto di finanziamento di cui è causa sarebbe soggetto esclusivamente
alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario che non prevede alcuna
competenza territoriale esclusiva in favore del consumatore.
In primo luogo, la normativa sulla c.d. tutela del consumatore è entrata
in vigore successivamente al T.U.B. e si applica in via generale in tutte le
ipotesi in cui vi è un soggetto professionista che svolge attività di
cessione di beni o servivi, senza alcuna limitazione per i servizi finanziari
(diversamente, la stessa normativa avrebbe previsto delle deroghe con il
rinvio alle leggi speciali).
Una conferma di tale tesi è data inoltre anche dall’art. 33 comma 3°
e 4° del codice al consumo che prevede espressamente l’applicabilità della
disciplina delle cause vessatorie, con talune deroghe che non riguardano
comunque l’art. 33 comma 2° lett u) , ai contratti che hanno ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari.
All’incompetenza per territorio del giudice adito consegue la revoca
del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che si tratta di una
delle prime pronunce emesse dopo l’entrata in vigore del codice del consumo,
in ragione della novità della questione, sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella
causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa,
dichiara l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in
sua vece competente il Tribunale di Palermo e per l’effetto revoca il decreto
ingiuntivo opposto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia 27.9.06
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