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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Tribunale di Genova,
sez. I civ., 26 giugno 2006, n. 2525 – Pres. Vigotti – Rel. Casanova –
Associazione Sportello del Consumatore e altri (Avv. Vignolo) c. Banca
Popolare Italiana s.c.a.r.l. (Avv. Mariconda e Avv. Genovesi)
Segnalazione
dell’Avv. Stefano Andrea Vignolo
Intermediazione
finanziaria – Ordine di borsa – Forma scritta – Necessità.
Intermediazione
finanziaria – Acquisto titoli obbligazionari del Gruppo Parmalat –
Obbligo di
informazione a carico dell'intermediario – Violazione – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Acquisto titoli obbligazionari emessi all’estero –
Offering
circular – Obbligo di consegna al risparmiatore – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Operazione inadeguata – Obbligo di segnalazione – Contenuto.
Intermediazione
finanziaria – Risoluzione contrattuale – Effetti restitutori –
Limiti.
La forma scritta dei
contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di
nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per
le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità
di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il
rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli
intermediari.
(av)
L'intermediario deve
garantire una informazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato in modo
da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi
consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando
l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e
l’obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente
sottocapitalizzata.
(av)
In mancanza di prospetto
informativo, le informazioni essenziali sul titolo obbligazionario devono
essere comunicate attraverso la consegna al cliente dell’offering
circular, soprattutto quando il documento contiene notizie allarmanti in
merito alla solidità patrimoniale della società emittente.
(av)
La clausola, inserita
nell’ordine di borsa, con cui il cliente dichiara di voler comunque
effettuare l’ordine pur in presenza di un’operazione non adeguata, non
costituisce prova del contenuto specifico delle informazioni che la banca
avrebbe dovuto fornire sul titolo, né delle ragioni che avrebbero reso
concretamente inadeguata l’operazione rispetto alle caratteristiche del
cliente.
(av)
Se
l'operazione finanziaria viene dichiarata nulla o risolta, il cliente deve
restituire i titoli in suo possesso, ma non anche gli interessi cedolari
maturati prima del default obbligazionario, in quanto trattasi di frutti
percepiti dal risparmiatore in buona fede, e comunque di una prestazione già
eseguita, alla quale rimane indifferente la sopravvenuta risoluzione del
contratto.
(av)
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