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Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Marsala, sentenza
12 luglio 2006 – Pres. B. Giamo, Rel. M. Cristina Sala.
Segnalazione
dell’Avv. Alessandro Palmigiano
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Natura
imperativa della normativa – Nullità – Sussistenza.
Le norme di settore relative
ai doveri informativi dell’intermediario finanziario sono norme imperative ai
sensi dell’art. 1418 c.c. tenuto conto della natura pubblica o generale degli
interessi tutelati: tutela del risparmio ed integrità dei mercati (art. 47
Cost.; art. 5 T.U.F. sui poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia
ed alla Consob; art. 21 lett. a. T.U.F.). Ne deriva che la loro violazione
comporta la nullità dei contratti di negoziazione stipulati in violazione
delle norme medesime.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26 gennaio
2005, G.R.T., G. V., G. G., G. I., G. R., G. G., in qualità di eredi della
madre F. M., nonché G. M. M., in proprio e quale erede della madre,
convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, nelle forme e secondo il
rito di cui agli artt. 2 e ss. D.lgs. n. 5/03, la banca SANPAOLO IMI s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore.
Esponevano che in data 25.10.1990, G. M. M., unitamente
alla madre F. M., deceduta il ***, aveva concluso un contratto di deposito amministrativo
n. ***, presso la filiale di C. dell’Istituto Sanpaolo IMI s.p.a., ed
assistito dal conto n.***, identicamente intestato; che le stesse, in data
2.8.1993, avevano sottoscritto il contratto per la negoziazione e raccolta
ordini; che nel corso di tale rapporto, in data 7.02.2001, su proposta
dell’impiegato addetto all’attività di consulenza e che aveva prospettato
l’investimento “come sicuro e privo di rischi” (pag. 2 atto di citazione), si
erano determinate all’acquisto di obbligazioni CIRIO 6,25 01/04, per un
importo di € 67.000,00.
Con riferimento all’investimento obbligazionario, gli
attori imputavano alla banca convenuta l’inosservanza di una serie di norme
contenute nel d.legls. del 24.2.1998 n. 58 (artt. 21, 23) e nel Regolamento
Consob n. 11522 di attuazione, adottato dalla Consob con delibera del
1.7.1998 (artt. 27, 28, 29).
Dopo aver premesso che i titoli in oggetto erano
risultati privi di prospetto informativo approvato dalla Consob, privi di
rating ufficiale, - implicitamente definito dagli “addetti ai lavori” quale speculative
grade, tipico di titoli destinati non a semplici risparmiatori ma ad
investitori con alta propensione al rischio, - destinati esclusivamente agli
investitori istituzionali e non collocabili presso la clientela retail,
ossia presso i piccoli risparmiatori, attribuivano, in particolare, alla
convenuta, la violazione del dovere di diligenza e trasparenza, nel servizio
di investimento, nonché del dovere di informazione attiva e passiva, per non
avere fornito, alle acquirenti G.-F., informazioni dettagliate circa le reali
caratteristiche del prodotto finanziario offerto ed i rischi connessi
all’investimento, (art. 21, lett. b, d.lgs. n. 58/98) e per non avere
consegnato alcun documento informativo relativo all’operazione, (art. 28 co.
I lett. b, regolamento Consob n. 11522/98).
Tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dei
titoli, gli attori, addebitavano ancora alla banca, la violazione dell’art.
29 regolamento Consob, per avere eseguito una operazione ritenuta inadeguata
alla situazione finanziaria ed al profilo di rischio delle acquirenti, le
quali, in ragione della loro età e della composizione del loro portafoglio, -
costituito, in prevalenza, da titoli obbligazionari della stessa banca
convenuta – non potevano che essere ritenute “investitrici caute e prudenti”.
Soggiungevano che la banca aveva concluso l’operazione
in una situazione conflitto di interessi, (in violazione dell’art. 27
regolamento Consob 11522/98), dal momento che la vendita del prodotto finanziario
in questione era stata conclusa “in contropartita diretta”, ossia in conto
proprio, avendo, la banca, negoziato obbligazioni inserite nel proprio
paniere-titoli.
A tal proposito, denunciavano l’esistenza di una
esposizione creditoria della banca convenuta verso il Gruppo Cirio e
deducevano che nell’esercizio congiunto del credito (verso l’emittente) e del
servizio di investimento (verso le risparmiatrici), la banca, nell’attività
di intermediazione finanziaria, aveva agito nel proprio interesse, ovvero
perseguito l’obiettivo di recuperare dai risparmiatori quanto finanziato al
Gruppo emittente, così producendo l’effetto di traslare in capo ai primi
l’indebitamente del secondo.
Asserivano, infine, che la consapevolezza di aver perso,
a causa del tracollo finanziario del Gruppo Cirio, il proprio risparmio
investito nei titoli, aveva provocato notevoli disagi per gli attori tutti,
costretti a recarsi più volte in banca, a ricorrere alle associazioni dei
consumatori ed all’ausilio degli stessi avvocati, ad assumere, in ultima
analisi, modelli esistenziali prima non seguiti; che M. M. G., in
particolare, era caduta in uno stato di grave stress psico-fisico.
Tanto dedotto, chiedevano dichiararsi la responsabilità
della banca convenuta, per la violazione delle norme richiamate.
Nella ritenuta natura imperativa delle norme di settore
assuntivamente violate dalla banca, gli attori chiedevano dichiararsi la
nullità del contratto di acquisto dei titoli, ai sensi dell’art. 1418 c.c.
In linea ulteriormente gradata, instavano per
l’annullamento del contratto medesimo, risultando a loro dire viziato il
processo formativo della volontà contrattuale, per dolo o errore, o ancora,
per l’annullamento del contratto in quanto concluso in conflitto di
interesse.
Per l’effetto, chiedevano la condanna dell’istituto di
credito convenuto, alla restituzione dell’intero capitale investito, pari ad
€ 67.000,00, oltre le spese sostenute per l’operazione ed i frutti dalla data
di acquisto al soddisfo; nonché la condanna dell’istituto medesimo al
risarcimento del danno esistenziale, quantificato nella somma di € 5.000,00 o
nella diversa somma ritenuta equa dal Giudicante.
La convenuta Sanpaolo IMI s.p.a., costituitasi in
giudizio, eccepiva, quanto alle domande di invalidità del contratto di
acquisto, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di avere
svolto nell’operazione di acquisto dei titoli, esclusivamente il ruolo della
intermediaria finanziaria, favorendo la conclusione dell’investimento tra
l’emittente (venditore) e le investitrici (acquirenti); che, in particolare,
la negoziazione era avvenuta in conto terzi e, secondo lo schema
riconducibile alla commissione, essa convenuta aveva incassato solo la
provvigione dello 0,50%.
Nel merito, eccepiva la liceità dell’operazione, in
quanto conclusa nel mercato secondario, ossia una volta esaurita la fase del
collocamento titoli presso gli investitori istituzionali; che, infatti, la
Sanpaolo non aveva partecipato al consorzio di collocamento dei titoli, ma,
nella veste di intermediario, aveva proceduto alla loro negoziazione su base
individuale nella fase successiva al collocamento;
La convenuta non contestava che i titoli oggetto di
acquisto fossero privi di prospetto informativo approvato dalla Consob, o
privi di rating, ma deduceva che essendo il titolo venduto nella forma della
negoziazione su base individuale e non già attraverso la sollecitazione al
pubblico risparmio, non era prevista la consegna di prospetto informativo ed
inoltre in quanto l’operazione era stata effettuata nella c.d. fase di grey
market, compresa tra l’annuncio dell’emissione e la prima quotazione nel
mercato regolamentato, alla data dell’investimento (7.2.2001) nulla si poteva
sapere sui titoli in questione. Eccepiva, ancora, che le clienti avevano
espressamente rifiutato di fornire informazioni in ordine alla loro posizione
finanziaria ed ai loro obiettivi di investimento e che, lungi dal poter
essere considerate “risparmiatrici sprovvedute” o “prudenti”, disponevano di
un portafoglio corrispondente ad un profilo di rischio medio-alto.
Dopo il rituale scambio di memorie e l’istanza ex art.
12 .lgs. n. 5/03, il Giudice designato provvedeva sulle istanze istruttorie
delle parti con provvedimento confermato dal Collegio, nonché all’assunzione
delle prove medesime.
Alla nuova udienza collegiale del 19 giugno 2006 la
causa veniva assunta in decisione, con riserva di provvedere al deposito
della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n.
5/03.
Motivi della decisione
Risulta documentalmente acclarato che M. M. G. e M. F.,
in data 25.10.1990 ebbero a concludere con la banca Sanpaolo IMI, filiale di
C., un contratto di “deposito titoli a custodia ed amministrazione”
(doc. 1 di parte convenuta) ed in data 2.8.1993, il contratto “per la
negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la ricezione/trasmissione
di ordini concernenti strumenti finanziari” (doc. 2 di parte convenuta),
quale contratto di mandato, da cui prese l’avvio il servizio bancario di
investimento in strumenti finanziari.
Risulta, ancora, che in data 7.02.2001 G.-F., richiesero
all’istituto di credito convenuto l’acquisto di titoli obbligazionari CIRIO
Holding 6,25% 01/04 cod. 969030, per un valore nominale di € 67.000,00 e che,
in data 15.2.2001, l’operazione venne eseguita dalla banca intermediaria.
(cfr. ordine di acquisto, in doc. 4 di parte attrice).
Il contratto che ha avuto ad oggetto l’acquisto dei
valori mobiliari per cui è causa e di cui gli attori lamentano l’invalidità
sotto il profilo della nullità per violazione di norme imperative o, in linea
gradata, della annullabilità per vizio del consenso determinato da dolo o
errore essenziale, è stato dunque concluso nell’ambito dello svolgimento del
servizio di investimento denominato “negoziazione” (cfr. art. 1 d. lgs.
24.02.1998, n. 58).
Nella specie, la vendita dei titoli obbligazionari CIRIO
Holding, è intervenuta tra le investitrici G.-F. e la Sanpaolo IMI, con la
conseguenza che il contratto in oggetto va qualificato come contratto di
negoziazione “in conto proprio” (art. 32 n. 5 Regolamento Consob) e non “in
conto terzi”.
Tanto è dato desumere dal regolamento di emissione delle
obbligazioni per cui è causa, ossia dal c.d. Offering Circular Cirio Holding
Luxembourg S.A. (prodotto in giudizio dagli attori anche in lingua italiana).
Deve ritenersi, innanzitutto, infondata l’argomentazione
di parte attrice secondo cui i titoli obbligazionari CIRIO, in quanto non
ancora quotati, avrebbero potuto essere scambiati esclusivamente tra i collocatori-sottoscritti
(partecipanti al Consorzio di collocamento) ed altri investitori
istituzionali e non avrebbero potuto essere venduti ai singoli risparmiatori.
Sempre dall’Offering Circular, in atti, si ricava,
infatti che Sanpaolo IMI non partecipava al Consorzio di collocamento dei
titoli, (cfr. pag. 41 del documento), sicché deve ritenersi che la banca
convenuta, abbia operato, nell’acquisto dei titoli contestati, nella forma
della c.d. negoziazione per conto proprio. Tale tipo di compravendita, postula
la titolarità del valore mobiliare in capo all’intermediario che, in
precedenza, lo ha acquistato dai collocatori.
La vendita in oggetto si colloca pertanto, nel c.d.
mercato secondario, essendo intervenuta tra un investitore istituzionale non
collocatore (al quale il titolo era stato venduto dal primo collocatore) e
l’investitore privato.
Da tale costrutto, desumibile dal regolamento di
emissione dei bond CIRIO, consegue che anche nel c.d. mercato primario
(fase di mercato finanziario in cui il bond viene collocato dal Consorzio
agli investitori istituzionali) e nella fase del grey market (fase in
cui normalmente avvengono gli scambi tra gli operatori istituzionali e che
precede la quotazione del bond in un mercato regolamentato), non è
precluso al singolo risparmiatore accedere alla compravendita del titolo, ma
ciò potrà avvenire solo dietro esplicita richiesta sottoscritta dal privato,
ossia mediante il servizio di investimento prestato dagli intermediari
finanziari.
Per queste considerazioni, l’operazione realizzata tra
le parti in causa, è avvenuta mediante la negoziazione su base individuale e
dunque al di fuori della vendita nella forma della sollecitazione
all’investimento al pubblico indifferenziato di risparmiatori privati (che,
contrariamente alla prima, è soggetta alla procedura di cui agli artt. 94 e
ss. d.lgs. n. 58/98 ed impone la redazione e la consegna di un prospetto
informativo).
In altri termini i prodotti finanziari per cui è causa,
erano al magazzino per la vendita al pubblico (cfr. dichiarazioni del legale
rappresentante della convenuta), ovvero, se non proprio acquisiti al
paniere-titoli della banca – in quanto negoziati nella fase del grey
market, precedente la loro emissione, - quantomeno “prenotati” dallo
stesso istituto, e perciò inseriti nella “lista titoli” da proporre alla
clientela retail (cfr. dichiarazioni del teste V.B.).
D’altra parte la stessa convenuta deduce che: “l’avere
venduto i titoli di cui si discute nel periodo di grey market, non modifica
la natura del servizio di investimento prestato dal Sanpaolo IMI, che rimane
sempre un servizio di negoziazione su base individuale. Infatti, da un lato,
i prestiti obbligazionari vennero interamente offerti in sottoscrizione ai
managers e da questi ultimi sottoscritti alla data di regolamento del
prestito, sicché, nessuno (né un cliente retail, né un qualsiasi altro
soggetto, ancorché investitore professionale o intermediario) all’infuori dei
managers ha sottoscritto i prestiti obbligazionari emessi da Cirio Holding
Luxembourg S.A., Cirio Finance Luxembourg S.A., Del Monte Finance Luxembourg
S.A., Cirio Finanziaria S.p.a.; dall’altro lato perché i contratti
perfezionati tra la Banca ed i clienti rispondevano al tipo del contratto di
compravendita tra Sanpaolo IMI, che agiva in veste di venditore, ed il
compratore (vale a dire i clienti-attori). In altre parole, Sanpaolo IMI ha
operato come intermediario in operazioni di compravendita di titoli, in
contropartita diretta con il proprio cliente. Né la circostanza che si
trattasse di titoli non ancora emessi può trasformare il tipo contrattuale,
da vendita a collocamento/sottoscrizione. (pag. 13, comparsa di costituzione
e risposta).
Così qualificata l’operazione in oggetto, risulta
infondata l’eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva della
banca convenuta, ed ancora più ove si consideri che le doglianze degli attori
si appuntano, in via pressoché esclusiva, sulla ritenuta inosservanza, da
parte dell’istituto di credito convenuto, di una serie di regole
comportamentali concernenti proprio la prestazione del servizio di
investimento reso in favore delle clienti.
A tal proposito, valga osservare come il contratto per
la prestazione di servizi di investimento, (tra i quali rientrano la
negoziazione per conto proprio o di terzi, il collocamento ovvero
l’assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, la gestione del
portafoglio di investimento, la mediazione, la ricezione e trasmissione di
ordini; cfr. art. 1 D. lgs. del 24.2.1998 n. 58, testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito T.U.F.),
si concreti in un rapporto negoziale di durata tra le parti, a prestazione
periodica, soggetto alla disciplina dettata dal testo unico citato e dai
regolamenti attuativi emanati dalla Consob, in particolare, quello relativo
alla disciplina degli intermediari, approvato con delibera dell’1.7.1998, n.
11522.
Nell’espletamento del servizio di investimento,
l’intermediario finanziario è tenuto ad osservare una serie di regole poste a
presidio degli interessi della clientela e della integrità dei mercati (art.
21 lett. a) T.U.F.).
La banca è tenuta a comportarsi secondo diligenza,
correttezza e trasparenza, a ridurre al minimo il rischio di conflitto di
interessi e, in situazioni di conflitto, ad agire in modo da assicurare
trasparenza ed equo trattamento, (art. 21 T.U.F.), nonché tenuta ad acquisire
dal cliente ogni informazione attinente alla sua esperienza in materia di
investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento e la sua propensione al rischio, (art. 28 co. I lett. a) reg.
Consob 11522/98); è tenuta a consegnare all’investitore un documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, co. I
lett. b) reg. Consob n. 11522), informandolo, prima di ogni operazione, sulla
esistenza di propri interessi che possano configgere, anche indirettamente,
con quelli del cliente (art. 27 reg. Consob citato).
L’intermediario deve pertanto fornire informazioni
adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione
stessa, onde permettere al cliente di effettuare una scelta consapevole (art.
28, co. II reg. Consob); deve astenersi dall’eseguire l’operazione se non la
ritiene adeguata alle caratteristiche del cliente, a meno che l’investitore,
dopo essere stato correttamente informato, manifesti espressamente e per
iscritto l’intenzione di procedere ugualmente. Allo stesso modo, ottenuto
l’assenso scritto del cliente, la banca può procedere per le operazioni in
conflitto di interesse (artt. 27 n. 2 e 29 n. 1.3 reg. Consob).
La natura delle norme di settore appena richiamate, non
può che definirsi imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. tenuto conto della
natura pubblica o generale degli interessi tutelati: tutela del risparmio ed
integrità dei mercati; cfr. art. 47 Cost.; art. 5 T.U.F. sui poteri di
vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia ed alla Consob; art. 21 lett. a.
T.U.F.
Inoltre non va trascurato di considerare che l’art. 190
T.U.F. prevede l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione
dell’art. 21 T.U.F.
Orbene, nella specie il comportamento assunto
dall’istituto di credito convenuto nell’eseguire l’operazione per cui è
causa, non pare, ad avviso di questo Collegio, conforme ai dettami della
normativa di settore sopra richiamata.
In particolare, la banca, che deve prestare il servizio
di investimento con la diligenza dell’operatore qualificato ed operare in
modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, (art. 21 lett. a) e
b) T.U.F.), avrebbe dovuto fornire alle clienti informazioni dettagliate
sulle caratteristiche del prodotto finanziario negoziato e sui rischi
connessi all’operazione di investimento; a tal fine, era tenuta ad acquisire
tutte le informazioni necessarie da comunicare alle clienti.
Sul punto, il documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari (doc. 26 di parte convenuta),
quand’anche consegnato alle clienti, contiene indicazioni solo generiche sui
rischi dell’investimento, senza trascurare il fatto che la consegna sarebbe
avvenuta all’atto della sottoscrizione del contratto di negoziazione e
raccolta ordini, stipulato il 2.8.1993 e dunque ben otto anni prima
dell’investimento per cui è causa, concluso il 15.2.2001.
Né può legittimamente ritenersi che la generica
avvertenza, - pur contenuta in tale documento, - del maggiore rischio
connesso ad un più elevato rendimento dei titoli, fosse idonea a far ritenere
una presunzione di conoscenza in capo alle risparmiatrici sui rischi connessi
ai titoli obbligazionari Cirio Holding (aventi rendimento maggiore dei titoli
obbligazionari Sanpaolo che avevano costituito fino a quel momento la gran
parte del patrimonio mobiliare di G.-F.), sì da indirizzarle verso una scelta
consapevole del prodotto acquistato. Null’altro la banca ha consegnato con
riferimento ai titoli in oggetto.
Benché non risulti violato, da parte della banca, il
dovere di informazione passiva avendo le clienti, nell’esercizio di una
facoltà ad esse consentita dall’art. 28 co. I lett. a reg. Consob. N.
11522/98, espresso, nel contratto di negoziazione in strumenti finanziari del
1993, il loro rifiuto di fornire alla banca informazioni sulla loro
situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento (doc. 2 di parte
convenuta), tuttavia l’istituto di credito era pur sempre tenuto a valutare,
con la diligenza dell’operatore qualificato, i dati in suo possesso, nonché a
segnalare, ai sensi dell’art. 29 reg. Consob, l’inadeguatezza dell’operazione
e ad astenersi dall’eseguire un ordinativo di acquisto che non fosse adeguato
al profilo di rischio individuale delle risparmiatrici.
Sul punto, la composizione del portafoglio di queste
ultime all’epoca dell’investimento controverso, era tale da escludere che le
stesse avessero un’alta propensione al rischio. G. M. M. e F. M., infatti,
avevano investito il 55% dei loro risparmi depositati presso il Sanpaolo, in
titoli obbligazionari della stessa banca convenuta, (il 31% in fondi
mobiliari bilanciati e solo il 3% in fondi azionari, (doc. 7 di parte
convenuta).
Né, contrariamente all’assunto di parte convenuta,
l’entità del patrimonio mobiliare delle clienti (ammontante ad € 614.000,00,
oltre al deposito di € 624.000,00 intestato a G. M. M. con terzi), poteva
indurre, di per sé, a ritenere che le stesse fossero promesse ad investimenti
particolarmente rischiosi.
L’operazione per cui è causa appare, pertanto,
inadeguata al profilo individuale ed alla situazione finanziaria delle
clienti, come desunta dalla complessiva documentazione in atti e non risulta
che le clienti siano state avvertite di tale inadeguatezza ed abbiamo, on
conseguenza, espresso per iscritto il loro consenso all’investimento.
Ed ancora, l’accertata esposizione creditoria della
Sanpaolo IMI nei confronti del Gruppo Cirio (come dichiarato dal legale
rappresentante della convenuta, all’udienza del 19 maggio 2006), induce a
ritenere la sussistenza del denunciato conflitto di interesse, per essere la
vendita dei titoli in oggetto realizzata in contropartita diretta, ossia in conto
proprio.
Ed infatti, risulta dall’ordine di acquisto che
l’operazione, eseguita al fuori del mercato regolamentato, avviene in
conflitto di interesse. Anche sul punto, tuttavia, la banca non ha osservato
le disposizioni normative di settore, (art. 27 reg. Consob) non avendo
adeguatamente illustrato alle clienti la predetta situazione.
Le numerose violazioni di cui è incorso l’istituto di
credito convenuto e la già evidenziata natura imperativa di tali norme,
inducono ad accogliere la domanda attorea sotto il profilo della dedotta
nullità del contratto di acquisto dei titoli.
L’effetto restitutorio che ne consegue ha per oggetto il
valore nominale dei titoli medesimi, pari ad € 67.000,00, - detratte le
cedole maturate sulle obbligazioni ed incassate dagli attori, per un importo
di € 3.674,02 (circostanza dedotta dalla convenuta e non opportunamente
contestata dagli attori), - oltre gli interessi calcolati nella misura del
tasso legale. Questi, secondo il principio di cui all’art. 2033 co. II c.c.
decorreranno dalla data dell’acquisto dei titoli (15.2.2001), dovendosi
ritenere che nell’esecuzione del servizio di investimento in causa la banca
convenuta abbia agito in mala fede, ove si consideri, altresì, che
l’operazione è stata eseguita in conflitto di interessi, secondo quanto prima
detto.
Totalmente infondata è risultata invece la domanda di
risarcimento del danno esistenziale assertivamente sofferto per la perdita
del risparmio investito.
Gli attori non hanno allegato in maniera esaustiva, le
precise incidenze che il danno patrimoniale sofferto avrebbe avuto sulla loro
condizione esistenziale.
Infine, per il principio della soccombenza, la convenuta
è condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti costituite, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
In accoglimento parziale delle domande avanzate dagli
attori, con atto di citazione del 26 gennaio 2005, nei confronti di Sanpaolo
IMI spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara la
nullità del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari CIRIO Holding per
un valore nominale di € 67.000,00;
per l’effetto, condanna la convenuta alla restituzione
della complessiva somma di € 63.325,98, oltre interessi legali dalla data
dell’acquisto dei titoli al soddisfo.
Condanna la convenuta alla liquidazione delle spese di
lite che liquida in complessivi € 8.256,00, di cui € 1.835,00 per spese, €
3.726,00 per diritti ed € 2.695,00 per onorario, oltre rimborso spese gen. ex
art. 14 T.F., oltre IVA e CPA come per legge.
*
Così deciso in Marsala, nella Camera di Consiglio della
sezione civile del Tribunale, il 12 luglio 2006.
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