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Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità
Tribunale di Palermo 17
febbraio 2006 – Pres. Monteleone, Rel. G. Galazzi.
Segnalazione
dell’Avv. Gaia Matteini
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Onere della prova del danno
subito – Contenuto e ripartizione.
In tema
di responsabilità risarcitoria dell’intermediario per la violazione degli
obblighi stabiliti dall'art. 21 D.L.vo 58/98, va premesso che l'onere di
provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione
conclusa grava sul soggetto convenuto in giudizio dal cliente per i danni
cagionati (art. 23 comma 4° T.U.F. che può ritenersi specificazione, in
questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.). In
questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per adempiere l'obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la
specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale
esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di
risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane
l'onere probatorio in punto di danno di nesso di causalità con la allegata
violazione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.2.2004
secondo il rito ordinarie, Xxxx Xxxx conveniva in giudizio avanti questo
Tribunale xxxx per sentir dichiarare nullo e/o annullabile c/o inefficace
l'acquisto di obbligazioni Argentina 9% 00/03 effettuato in data 12/10/2000
presso la suddetta Banca per il corrispettivo importo di € 12.000,00, ovvero
per ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno
subito per mancata ottemperanza dei doveri sul medesimo incombenti quale
intermediario finanziario.
A sostegno della domanda l'attore imputava alla Banca una serie di
inadempimenti agli obblighi statuiti dal TUF e dai Regolamenti attuativi.
Più precisamente, esponeva di avere acquistato le suddette
obbligazioni su consiglio di tale rag. xxxx, dipendente dell'istituto di
credito convenuto, il quale si era fatto garante della sicurezza e del buon
rendimento dell'investimento, avendogli fatto intendere che dette
obbligazioni fossero da considerare assimilabili, quanto ad assenza di
rischio, ai B.O.T. italiani e che, comunque, era garantito il recupero, alla
scadenza, quantomeno del capitale investito.
Sottolineava l'attore che era ben nota all'istituto di credito
convenuto, al momento della conclusione del citato contratto di acquisto, la
sua scarsa propensione al rischio, peraltro dimostrata dai suoi
precedenti investimenti, sempre relativi a titoli di stato ovvero a fondi
azionari e bilanciati e lamentava la mancata consegna, al momento del
conferimento dell'incarico per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento
e raccolta di ordini relativi a valori immobiliari avvenuto il 22.10.1993, del
documento informativo sui rischi generali correlati agli investimenti
finanziari, del contratto di apertura del dossier titoli, della scheda
relativa al profilo dell'investitore. Proseguiva, poi, riferendo di avere
appreso da organi di stampa della crisi e del deficit finanziario della
Repubblica Argentina e del conseguente tracollo delle obbligazioni dalla
stessa emesse.
Censurava, invero, sotto diversi angoli visuali il contegno della
banca che assumeva contrario alle disposizioni di legge (D.Lgs n. 24.2.1998
n. 58, c.d. TUF) e regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n.11522 e nr.
11971/98) disciplinanti la materia con pari forza imperativa, in quanto poste
a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, facendone
discendere il corollario dell'invalidità ed inefficacia del contratto
concluso.
Imputava, in particolare, alla banca:
di non aver raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei
prodotti finanziari compravenduti;
di aver contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei
servizi di investimento proponendo ad un risparmiatore inesperto - senza
renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli
l'inadeguatezza dell’operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi
fornendogli dolosamente dichiarazioni fuorvianti - l'acquisto di titoli dei
quali era già nota, al momento della vendita all'attore, la scarsa
affidabilità;
di non aver informato il risparmiatore della precipitosa riduzione
del rating dei titoli
e dunque del patrimonio investito.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di "accertare e
dichiarare la o inefficacia o annullabilità del contratto di vendita delle
obbligazioni argentine per le causali meglio specificate in narrativa, con
conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del capitale
investito in obbligazioni argentine ed al risarcimento danni da liquidarsi
secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal
diritto al soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare che nella
operazione di collocamento delle obbligazioni argentine, la Banca xxxx ha
tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per la omissione di
informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buonafede e
dell'obbligo di diligenza specifica (ari. 23 comma Vi D.L. vo 58/98; art. 28
comma Il ed art. 96 comma II lett. 3 del Consob 1.7.1998; per l'effetto,
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da
liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e,
danno da svalutazione monetaria, dal diritto a soddisfo, ai sensi dell'art.
1224 c. c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
".
La Banca si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la
mancata instaurazione del giudizio secondo le forme previste dal D.Lgs 5/2003
e contestando nel merito il fondamento delle avverse pretese e deduzioni.
Confutava documentalmente talune affermazioni dell'attore,
evidenziando:
che il Xxxx aveva effettuato, dal 1999 in poi, numerosi movimenti
titoli, che ne rendevano evidente la qualità di soggetto provvisto di
esperienza di investimento;
che gli era stata correttamente consegnata, al momento della
conclusione del contratto per la negoziazione sottoscrizione, collocamento e
raccolta di ordini, la documentazione di rito;
che il
Xxxx aveva sottoscritto il 22.10.1993 la dichiarazione "di non voler rendere le dichiarazioni in
merito agli obiettivi di investimento ed alla esperienza
finanziaria";
che, al momento della
conclusione dell'ordine di acquisto in oggetto - una copia del quale era stata consegnata al cliente –
questi era stato reso edotto “del contenuto di rischio e di aleatorietà” del presente investimento, dichiarando
per iscritto di aver liberamente scelto, nonostante le suesposte indicazioni,
di eseguire l’operazione, che era stata altresì espressamente indicata come
operazione “non adeguata”.
Rappresentava infine come le informazioni reperibili sul mercato
all'epoca dei fatti per cui è causa non delineavano il titolo come altamente
rischioso, né lasciavano presagire il crollo della Repubblica Argentina e
concludeva chiedendo al Tribunale di "respingere con ogni statuizione
le domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto".
Il G.I., con provvedimento del 28.4.2004, disponeva il mutamento del
rito e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Riassunto il giudizio ed
instauratosi il contraddittorio, a seguito di istanza di fissazione di
udienza, il Giudice relatore provvedeva come da decreto del 15/1911-2004,
disponendo il libero interrogatorio delle parti ed ammettendo le prove
testimoniali dalle stesse richieste.
All'udienza collegiale del
10.12.2004, espletato il libero interrogatorio delle parti, tentata, con
esito negativo, la conciliazione, il Collegio confermava il decreto del
Giudice relatore, delegandolo per l'assunzione.
All'esito della espletata
istruttoria, condotta dal Giudice relatore, la causa veniva nuovamente
rimessa al Collegio che disponeva consulenza tecnica d'ufficio, all'esito
della quale, all'udienza del 17 febbraio 2006, la causa veniva posta in
decisione con assegnazione al relatore del termine di cui all'art. 16 comma V
D.Lgs 5/03.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha avanzato in via preliminare domanda di nullità per
violazione da parte dell'istituto di credito convenuto di norme di
comportamento previste dal T.U.F. genericamente e complessivamente
considerate, che impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al
cliente, una valutazione obiettiva e subiettiva del rischio cui egli va
incontro nell'acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamente, un
comportamento successivo all'acquisto. Detta domanda va però rigettata.
La normativa da applicare è quella del TV. 24.2.1998 n° 58,
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), e
del successivo regolamento attuativo del 1.7.1998.
Quest'ultimo è il regolamento CONSOB approvato con
delibera 1 luglio 1998 n° 11522, avente portata integrativa dei superiori
doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi.
Esaminando questi ultimi, l'art. 21 TUF impone agli
intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire
le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi
in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti
di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare
comunque ai clienti trasparenza ed equo
trattamento;
d) disporre
di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere
una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni
affidati.
Dal canto suo, l'art. 28 del regolamento impone all'intermediario,
prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all'investitore
ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione
finanziaria, e l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve
risultare dal contratto. Ancora, l'intermediario è tenuto a consegnare al
cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari.
La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l'enucleazione della
serie di comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere, al fine
di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad
un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti
finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto
che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale
delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza.
Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare
l'investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato
a) di acquisire un'adeguata conoscenza degli
strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi;
b) di non procedere all'investimento se questo si
rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore;
c) di non agire in situazioni di conflitto di
interessi;
d) di non effettuare operazioni prima di avere
assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione;
e) di mettere a disposizione dei clienti i
documenti e le registrazioni che li riguardano.
Tutti tali obblighi sono codificati rispettivamente dall'art. 26
comma I lett. e) reg. Consob 11522/98, dagli artt. 21 comma I lett. b) T.U.F.
e 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma I reg.
Consob 11522/98, ed impongono all'intermediario finanziario di:
raccogliere informazioni necessarie dai clienti,
richiedendo all'investitore - anche mediante moduli prestampati il cui
utilizzo è stato legittimato dalla Consob - informazioni sulla sua esperienza
in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi
obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando
l'eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte;
astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori
operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui
non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la
ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di
inadeguatezza.
La finalità di tutti tali doveri è il raggiungimento di un fine
superiore, configurato nell'interesse degli investitori e dell'integrità del
mercato (art. 21 comma I fett. a TUT. ed art. 26 comma I del. Consob
11522/98), ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza
dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle
preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei
rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti
finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni
eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il
rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo
inconsapevole al risparmiatore.
Proprio la violazione di tali doveri comporta, secondo un indirizzo
giurisprudenziale, la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in
considerazione della
peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica,
identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli e in forte
asimmetria informativa rispetto agli
operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza
del mercato dei valori mobiliari (Cass. 07/03/2001 n° 3272; Trib. Mantova
18/03/2004). Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei
precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari
finanziari discenderebbe, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III c.c.,
l'affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio; e
da tali orientamenti giurisprudenziali discende la domanda di nullità proposta dagli attori.
Questo Tribunale ritiene di non (più) condividere l'interpretazione
appena
richiamata, anche sulla scorta del più recente arresto del Supremo Collegio
(Corte di
Cassazione sez. I civ. 29 settembre 20015) che, con riferimento alle nullità
cd.
”virtuali" derivanti da clausole negoziali contrarie a norma imperative,
ha evidenziato
che la nullità del negozio può essere determinata solamente dalla violazione
che incide
contenuto obiettivo dello stesso, non anche da quella relativa alla condotta
prenegoziale o della fase esecutiva posta in essere da taluna delle parti. La
nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art.
1418 comma 1 cod. civ. postula che siffatta violazione attenga ad elementi
intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al
contenuto del contratto, e quindi l’illegittimità della condotta tenuta nel
corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua
esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla
natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione
non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.
Proprio
la netta distinzione, che caratterizza le norme sopra riportate, tra
adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento
pure posti a carico dell'intermediario impedisce una generalizzata
qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come di
ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui
all'art. 1418 c.c.. Di conseguenza, non può sanzionarsi con la nullità il
negozio ove risulti inosservato l'obbligo informativo perché l'informazione
non assurge a requisito dell'atto a pena di nullità, ma anzi, per quanto
discende dalle norme del T.U.F. richiamate, qualifica il comportamento
dell'operatore finanziario, con condotta da valutare in termini di diligenza
nella fase delle trattative o dell'adempimento.
In altri termini, dette norme non sono che una
specificazione dei principi generali in tema di informazione e correttezza,
già sanciti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione segue solo
l'esperibilità del rimedio della risoluzione e/o risarcitorio, nonché -
sussistendone eventualmente i presupposti -l'applicazione delle sanzioni
penali ed amministrative previste a carico dell'intermediario.
Tale
opzione interpretativa, tra l'altro, non si pone in contrasto con le esigenze
di tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi
imperativi di cui all'art. 21 d. lgs. 58/98 e della conseguente normativa
regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del
pregiudizio da questi patito mediante !'esperimento dell'azione risarcitoria
e/o di risoluzione per inadempimento.
Pertanto,
la domanda in punto di nullità va disattesa.
Passando alla questione relativa alla eventuale responsabilità
risarcitoria della banca per l'allegata violazione degli obblighi stabiliti
dall'art. 21 D.L.vo 58/98. va premesso che l'onere di provare di aver agito
con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto
abilitato, a norma dell'art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi
specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art.
1218 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati.
In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per adempiere l'obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la
specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale
esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di
risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane l'onere
probatorio in punto di danno di nesso di causalità con la violazione dei
doveri allegata.
Tornando
ai doveri imposti alla banca, esaminandoli in ordine temporale, essi si
sostanziano, come sopra detto, nel dovere di informarsi e di informare il
cliente, nonché nel dovere di non procedere all'investimento se questo si
rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore e nel non
effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di
informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione.
Nel
caso di specie, il profilo di inadempimento che porta il Collegio
all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno è appunto quello
sollevato 2a parte attrice in relazione alla mancata valutazione di non
adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità del cliente - attore, a sua
volta da porre in relazione alla mancata puntuale informazione resa al Xxxx
circa l'operazione da questi eseguita.
Potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti
nel contratto
di mandato, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni
tecniche
possedute dalle parti, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul
mandatario,
quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad
indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale
inadeguatezza delle
operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. E ciò
la banca
dovrà fare anche a fronte, come nel caso di specie, del rifiuto del cliente
di fornire Il
proprio profilo di rischio, valutando in modo obiettivo la propensione al
rischio del
cliente e, quindi, soprattutto, tenendo conto del pregresso operare del
cliente
medesimo (e questa interpretazione dei doveri dell'intermediario è stata
fatta propria
dalla stessa Consob che, nella comunicazione DI/30396 del 21.4.2000 ha
affermato:
”in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di
valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso
in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e finanziaria, obiettivi di investimento e propensione
al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi
generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le
notizie di cui l'intermediario sia in possesso”).
Orbene,
dall'esame del pregresso operare dell'attore - che può facilmente evincersi
dal portafoglio titoli che si legge al documento 13 prodotto dalla stessa
convenuta -emerge che, a fronte di investimenti per € 38.424,19 in BTP -
Titoli di Stato e di € 10.700,00 in quote di Fondi Comuni, l'investimento di
€ 12.000,00 in obbligazioni della Repubblica Argentina costituisce una nota dissonante,
un titolo speculativo acquistato, in rapporto alla entità del denaro
investito, in rilevante quantità. Che poi la convenuta non si sia comportata
in conformità di quanto prescritto dal regolamento Consob emerge dalle
risultanze dell'indagine svolta dal c.t.u.: al momento dell'acquisto -
avvenuto il 12.10.2000 - , ai titoli del debito argentino le maggiori agenzie
internazionali avevano attribuito il rating (con andamento progressivamente
negativo: cd. downgrading) "BB" sia da Standard & Poor che da
Fitch e "B 1" da Moody's. Va sul punto precisato che, nella
valutazione di Standard & Poor's il rating BB sta ad indicare un titolo
"speculativo che nell'immediato presenta minore vulnerabilità al rischio
di insolvenza rispetto ad altre emissioni speculative, tuttavia grande
incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche e
settoriali"; per Fitch il rating BB sta invece ad indicare "un
crescente rischio di credito, in particolar modo di fronte a condizioni
economiche avverse; sono titoli sicuramente speculativi"; infine, il
rating B 1 per Moody's esprime "obbligazioni speculative il cui rischio
di credito è elevato; sono obbligazioni che non possono definirsi
desiderabili; l'aggiunta del numero 1 significa che l'emissione obbligazionaria
si colloca all'estremo superiore della categoria": in pratica, per tutte
le agenzie sopra menzionate, i titoli classificati con quel tipo di rating
sono considerati "not investment grade (ovvero high yeld o
junk)" in quanto presentano, in linea generale, un elevato rischio
di non incassare cedole e/o capitale a scadenza, tanto che molte società di
gestione dei fondi comuni di investimento sono obbligate a non includere nel
proprio portafoglio titoli con rating che appartengono alla categoria cd.
speculativa (v. pg. 11 della relazione tecnica).
In
ultima analisi, al momento del loro acquisto, i titoli argentini erano già
considerati ad elevato rischio di rimborso dovendosi evidenziare inoltre che,
nel corso del 2001, le agenzie avevano rivisto in senso negativo il loro
giudizio sull'affidabilità ad onorare gli impegni da parte dello stato
argentino: la banca, allora, avrebbe dovuto fornire una completa informazione
circa i rischi connessi a quella specifica operazione che l'attore intendeva
porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co. II del regolamento Consob
n. 11522; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE dei 10-5-1993), dovendo
l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore
particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett.
e) reg. Consob cit. e 1176 Il co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli
è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21
lett. a) del d. lgs. 58/98), obbligo implicante l'indicazione, non generica,
della natura altamente rischiosa dell'investimento secondo la valutazione
operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la
banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di
consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito
ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca
fattore rilevante (c.d. material fact secondo l'espressione usata dalla
giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare il processo
decisionale dell’investitore.
Nel
caso di specie, invece, l'esame del dipendente della banca, xxx, ha
confermato che questi esternò al Xxxx la rischiosità del titolo, senza però
specificamente informarlo dei rating - e quindi delle valutazioni delle
agenzie ufficiali – né tanto meno informandolo espressamente
dell'inadeguatezza dell'operazione: infatti, a fronte della
intervenuta sottoscrizione della dichiarazione lapidaria "trattasi
di operazione non adeguata" (si tratta infatti di una mera clausola di
stile tale da non
esonerare l'istituto dall'onere di fornire la prova positiva del tipo di
informazione
concretamente dato), è lo stesso dipendente della banca ad avere ammesso di "avere
cercato assieme al cliente qualcosa di più redditizio” rispetto ai fondi
comuni che
l’attore aveva presso l'istituto di credito e che davano bassi rendimenti,
illustrandogli varie possibilità ed i rischi connessi, senza quindi indicare
la "non adeguatezza" dell'operazione poi
conclusa, ma anzi concretamente ritenendo detta operazione adeguata - in
quanto proposta al cliente con altre, ma non specificate, diverse soluzioni
-.
La banca convenuta non ha quindi offerto la prova liberatoria cui
era tenuta.
Ritiene conclusivamente il Collegio che sussista un inadempimento
colpevole della Banca convenuta in riferimento alla vicenda in esame, non
tale da giustificare la risoluzione del contratto (domanda, peraltro, non
proposta), ma certamente idonea a fondare la pretesa risarcitoria.
Non avendo le parti attrici allegato e provato l'esistenza di
ulteriori danni, tale risarcimento andrà limitato alla misura di € 12.000,00
pari alla somma impiegata per l'acquisto rivelatosi del tutto
insoddisfacente, oltre gli interessi legali dalla data della citazione sino
al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato
ristoro).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da Xxxx Xxxx con atto di citazione notificato il 15.2.2004, così
provvede:
in parziale accoglimento delle domande proposte da Xxxx
Xxxx, condanna Banca xxxxx per le causali di cui in motivazione, al pagamento
in favore dell'attore della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali
dalla data della domanda al saldo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì l'istituto di credito convenuto alla rifusione in
favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €
4.090,00, di cui € 3.000,00 per onorari, € 935,00 per diritti, € 155,00
per spese, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge e spese generali secondo
tariffa su diritti ed onorari, ed oltre al pagamento delle spese di ctu
definitivamente poste a carico dell'istituto di credito convenuto.
Così deciso in Palermo il giorno 17.2.2006
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