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Sezione I - Giurisprudenza

documento 405/2006

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità

 

Tribunale di Palermo 17 febbraio 2006 – Pres. Monteleone, Rel. G. Galazzi.

Segnalazione dell’Avv. Gaia Matteini

Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Onere della prova del danno subito – Contenuto e ripartizione.

 

In tema di responsabilità risarcitoria dell’intermediario per la violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 21 D.L.vo 58/98, va premesso che l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto convenuto in giudizio dal cliente per i danni cagionati (art. 23 comma 4° T.U.F. che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.). In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane l'onere probatorio in punto di danno di nesso di causalità con la allegata violazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.2.2004 secondo il rito ordinarie, Xxxx Xxxx conveniva in giudizio avanti questo Tribunale xxxx per sentir dichiarare nullo e/o annullabile c/o inefficace l'acquisto di obbligazioni Argentina 9% 00/03 effettuato in data 12/10/2000 presso la suddetta Banca per il corrispettivo importo di € 12.000,00, ovvero per ottenere la condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno subito per mancata ottemperanza dei doveri sul medesimo incombenti quale intermediario finanziario.

A sostegno della domanda l'attore imputava alla Banca una serie di inadempimenti agli obblighi statuiti dal TUF e dai Regolamenti attuativi.

Più precisamente, esponeva di avere acquistato le suddette obbligazioni su consiglio di tale rag. xxxx, dipendente dell'istituto di credito convenuto, il quale si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell'investimento, avendogli fatto intendere che dette obbligazioni fossero da considerare assimilabili, quanto ad assenza di rischio, ai B.O.T. italiani e che, comunque, era garantito il recupero, alla scadenza, quantomeno del capitale investito.

Sottolineava l'attore che era ben nota all'istituto di credito convenuto, al momento della conclusione del citato contratto di acquisto, la sua scarsa propensione al rischio, peraltro dimostrata dai suoi precedenti investimenti, sempre relativi a titoli di stato ovvero a fondi azionari e bilanciati e lamentava la mancata consegna, al momento del conferimento dell'incarico per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini relativi a valori immobiliari avvenuto il 22.10.1993, del documento informativo sui rischi generali correlati agli investimenti finanziari, del contratto di apertura del dossier titoli, della scheda relativa al profilo dell'investitore. Proseguiva, poi, riferendo di avere appreso da organi di stampa della crisi e del deficit finanziario della Repubblica Argentina e del conseguente tracollo delle obbligazioni dalla stessa emesse.

Censurava, invero, sotto diversi angoli visuali il contegno della banca che assumeva contrario alle disposizioni di legge (D.Lgs n. 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF) e regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n.11522 e nr. 11971/98) disciplinanti la materia con pari forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, facendone discendere il corollario dell'invalidità ed inefficacia del contratto concluso.

Imputava, in particolare, alla banca:

di non aver raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei prodotti finanziari compravenduti;

di aver contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei servizi di investimento proponendo ad un risparmiatore inesperto - senza renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli l'inadeguatezza dell’operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendogli dolosamente dichiarazioni fuorvianti - l'acquisto di titoli dei quali era già nota, al momento della vendita all'attore, la scarsa affidabilità;

di non aver informato il risparmiatore della precipitosa riduzione del rating dei  titoli e dunque del patrimonio investito.

Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di "accertare e dichiarare la o inefficacia o annullabilità del contratto di vendita delle obbligazioni argentine per le causali meglio specificate in narrativa, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del capitale investito in obbligazioni argentine ed al risarcimento danni da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare che nella operazione di collocamento delle obbligazioni argentine, la Banca xxxx ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per la omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buonafede e dell'obbligo di diligenza specifica (ari. 23 comma Vi D.L. vo 58/98; art. 28 comma Il ed art. 96 comma II lett. 3 del Consob 1.7.1998; per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e, danno da svalutazione monetaria, dal diritto a soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c. c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ".

La Banca si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale la mancata instaurazione del giudizio secondo le forme previste dal D.Lgs 5/2003 e contestando nel merito il fondamento delle avverse pretese e deduzioni.

Confutava documentalmente talune affermazioni dell'attore, evidenziando:

che il Xxxx aveva effettuato, dal 1999 in poi, numerosi movimenti titoli, che ne rendevano evidente la qualità di soggetto provvisto di esperienza di investimento;

che gli era stata correttamente consegnata, al momento della conclusione del contratto per la negoziazione sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini, la documentazione di rito;

che il Xxxx aveva sottoscritto il 22.10.1993 la dichiarazione "di  non voler rendere le dichiarazioni in merito agli obiettivi di investimento ed alla esperienza finanziaria";

che, al momento della conclusione dell'ordine di acquisto in oggetto  - una copia del quale era stata consegnata al cliente – questi era stato reso edotto “del contenuto di rischio e di aleatorietà”  del presente investimento, dichiarando per iscritto di aver liberamente scelto, nonostante le suesposte indicazioni, di eseguire l’operazione, che era stata altresì espressamente indicata come operazione “non adeguata”.

Rappresentava infine come le informazioni reperibili sul mercato all'epoca dei fatti per cui è causa non delineavano il titolo come altamente rischioso, né lasciavano presagire il crollo della Repubblica Argentina e concludeva chiedendo al Tribunale di "respingere con ogni statuizione le domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto".

Il G.I., con provvedimento del 28.4.2004, disponeva il mutamento del rito e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

Riassunto il giudizio ed instauratosi il contraddittorio, a seguito di istanza di fissazione di udienza, il Giudice relatore provvedeva come da decreto del 15/19­11-2004, disponendo il libero interrogatorio delle parti ed ammettendo le prove testimoniali dalle stesse richieste.

All'udienza collegiale del 10.12.2004, espletato il libero interrogatorio delle parti, tentata, con esito negativo, la conciliazione, il Collegio confermava il decreto del Giudice relatore, delegandolo per l'assunzione.

All'esito della espletata istruttoria, condotta dal Giudice relatore, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio che disponeva consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, all'udienza del 17 febbraio 2006, la causa veniva posta in decisione con assegnazione al relatore del termine di cui all'art. 16 comma V D.Lgs 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha avanzato in via preliminare domanda di nullità per violazione da parte dell'istituto di credito convenuto di norme di comportamento previste dal T.U.F. genericamente e complessivamente considerate, che impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al cliente, una valutazione obiettiva e subiettiva del rischio cui egli va incontro nell'acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamente, un comportamento successivo all'acquisto. Detta domanda va però rigettata.

La normativa da applicare è quella del TV. 24.2.1998 n° 58, disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), e del successivo regolamento attuativo del 1.7.1998.

Quest'ultimo è il regolamento CONSOB approvato con delibera 1 luglio 1998 n° 11522, avente portata integrativa dei superiori doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi.

Esaminando questi ultimi, l'art. 21 TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo

che essi siano sempre adeguatamente informati;

c)  organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti

di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare

comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;                             

d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare

misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Dal canto suo, l'art. 28 del regolamento impone all'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, e l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve risultare dal contratto. Ancora, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l'enucleazione della serie di comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere, al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza. Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare l'investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato

a) di acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi;

b) di non procedere all'investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore;

c) di non agire in situazioni di conflitto di interessi;

d) di non effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

e) di mettere a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano.

Tutti tali obblighi sono codificati rispettivamente dall'art. 26 comma I lett. e) reg. Consob 11522/98, dagli artt. 21 comma I lett. b) T.U.F. e 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma I reg. Consob 11522/98, ed impongono all'intermediario finanziario di:

raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo all'investitore - anche mediante moduli prestampati il cui utilizzo è stato legittimato dalla Consob - informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando l'eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte;

astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.

La finalità di tutti tali doveri è il raggiungimento di un fine superiore, configurato nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato (art. 21 comma I fett. a TUT. ed art. 26 comma I del. Consob 11522/98), ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.

Proprio la violazione di tali doveri comporta, secondo un indirizzo giurisprudenziale, la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari (Cass. 07/03/2001 n° 3272; Trib. Mantova 18/03/2004). Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari finanziari discenderebbe, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III c.c., l'affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio; e da tali orientamenti giurisprudenziali discende la domanda di nullità  proposta dagli attori.

Questo Tribunale ritiene di non (più) condividere l'interpretazione appena richiamata, anche sulla scorta del più recente arresto del Supremo Collegio (Corte di Cassazione sez. I civ. 29 settembre 20015) che, con riferimento alle nullità cd. ”virtuali" derivanti da clausole negoziali contrarie a norma imperative, ha evidenziato che la nullità del negozio può essere determinata solamente dalla violazione che incide contenuto obiettivo dello stesso, non anche da quella relativa alla condotta prenegoziale o della fase esecutiva posta in essere da taluna delle parti. La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 cod. civ. postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.

Proprio la netta distinzione, che caratterizza le norme sopra riportate, tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell'intermediario impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui all'art. 1418 c.c.. Di conseguenza, non può sanzionarsi con la nullità il negozio ove risulti inosservato l'obbligo informativo perché l'informazione non assurge a requisito dell'atto a pena di nullità, ma anzi, per quanto discende dalle norme del T.U.F. richiamate, qualifica il comportamento dell'operatore finanziario, con condotta da valutare in termini di diligenza nella fase delle trattative o dell'adempimento.

In altri termini, dette norme non sono che una specificazione dei principi generali in tema di informazione e correttezza, già sanciti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione segue solo l'esperibilità del rimedio della risoluzione e/o risarcitorio, nonché - sussistendone eventualmente i presupposti -l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico dell'intermediario.

Tale opzione interpretativa, tra l'altro, non si pone in contrasto con le esigenze di tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi imperativi di cui all'art. 21 d. lgs. 58/98 e della conseguente normativa regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del pregiudizio da questi patito mediante !'esperimento dell'azione risarcitoria e/o di risoluzione per inadempimento.

Pertanto, la domanda in punto di nullità va disattesa.

Passando alla questione relativa alla eventuale responsabilità risarcitoria della banca per l'allegata violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 21 D.L.vo 58/98. va premesso che l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto abilitato, a norma dell'art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati. In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane l'onere probatorio in punto di danno di nesso di causalità con la violazione dei doveri allegata.

Tornando ai doveri imposti alla banca, esaminandoli in ordine temporale, essi si sostanziano, come sopra detto, nel dovere di informarsi e di informare il cliente, nonché nel dovere di non procedere all'investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore e nel non effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione.

Nel caso di specie, il profilo di inadempimento che porta il Collegio all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno è appunto quello sollevato 2a parte attrice in relazione alla mancata valutazione di non adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità del cliente - attore, a sua volta da porre in relazione alla mancata puntuale informazione resa al Xxxx circa l'operazione da questi eseguita.

Potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul mandatario, quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. E ciò la banca dovrà fare anche a fronte, come nel caso di specie, del rifiuto del cliente di fornire Il proprio profilo di rischio, valutando in modo obiettivo la propensione al rischio del cliente e, quindi, soprattutto, tenendo conto del pregresso operare del cliente medesimo (e questa interpretazione dei doveri dell'intermediario è stata fatta propria dalla stessa Consob che, nella comunicazione DI/30396 del 21.4.2000 ha affermato: ”in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso”).

Orbene, dall'esame del pregresso operare dell'attore - che può facilmente evincersi dal portafoglio titoli che si legge al documento 13 prodotto dalla stessa convenuta -emerge che, a fronte di investimenti per € 38.424,19 in BTP - Titoli di Stato e di € 10.700,00 in quote di Fondi Comuni, l'investimento di € 12.000,00 in obbligazioni della Repubblica Argentina costituisce una nota dissonante, un titolo speculativo acquistato, in rapporto alla entità del denaro investito, in rilevante quantità. Che poi la convenuta non si sia comportata in conformità di quanto prescritto dal regolamento Consob emerge dalle risultanze dell'indagine svolta dal c.t.u.: al momento dell'acquisto - avvenuto il 12.10.2000 - , ai titoli del debito argentino le maggiori agenzie internazionali avevano attribuito il rating (con andamento progressivamente negativo: cd. downgrading) "BB" sia da Standard & Poor che da Fitch e "B 1" da Moody's. Va sul punto precisato che, nella valutazione di Standard & Poor's il rating BB sta ad indicare un titolo "speculativo che nell'immediato presenta minore vulnerabilità al rischio di insolvenza rispetto ad altre emissioni speculative, tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche e settoriali"; per Fitch il rating BB sta invece ad indicare "un crescente rischio di credito, in particolar modo di fronte a condizioni economiche avverse; sono titoli sicuramente speculativi"; infine, il rating B 1 per Moody's esprime "obbligazioni speculative il cui rischio di credito è elevato; sono obbligazioni che non possono definirsi desiderabili; l'aggiunta del numero 1 significa che l'emissione obbligazionaria si colloca all'estremo superiore della categoria": in pratica, per tutte le agenzie sopra menzionate, i titoli classificati con quel tipo di rating sono considerati "not investment grade (ovvero high yeld o junk)" in quanto presentano, in linea generale, un elevato rischio di non incassare cedole e/o capitale a scadenza, tanto che molte società di gestione dei fondi comuni di investimento sono obbligate a non includere nel proprio portafoglio titoli con rating che appartengono alla categoria cd. speculativa (v. pg. 11 della relazione tecnica). 

In ultima analisi, al momento del loro acquisto, i titoli argentini erano già considerati ad elevato rischio di rimborso dovendosi evidenziare inoltre che, nel corso del 2001, le agenzie avevano rivisto in senso negativo il loro giudizio sull'affidabilità ad onorare gli impegni da parte dello stato argentino: la banca, allora, avrebbe dovuto fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che l'attore intendeva porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE dei 10-5­-1993), dovendo l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 Il co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98), obbligo implicante l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante (c.d. material fact secondo l'espressione usata dalla giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell’investitore.

Nel caso di specie, invece, l'esame del dipendente della banca, xxx, ha confermato che questi esternò al Xxxx la rischiosità del titolo, senza però specificamente informarlo dei rating - e quindi delle valutazioni delle agenzie ufficiali – né tanto meno informandolo espressamente dell'inadeguatezza dell'operazione: infatti, a fronte della intervenuta sottoscrizione della dichiarazione lapidaria "trattasi di operazione non adeguata" (si tratta infatti di una mera clausola di stile tale da non esonerare l'istituto dall'onere di fornire la prova positiva del tipo di informazione concretamente dato), è lo stesso dipendente della banca ad avere ammesso di "avere cercato assieme al cliente qualcosa di più redditizio” rispetto ai fondi comuni che l’attore aveva presso l'istituto di credito e che davano bassi rendimenti, illustrandogli varie possibilità ed i rischi connessi, senza quindi indicare la "non adeguatezza" dell'operazione poi conclusa, ma anzi concretamente ritenendo detta operazione adeguata - in quanto proposta al cliente con altre, ma non specificate, diverse soluzioni -.

La banca convenuta non ha quindi offerto la prova liberatoria cui era tenuta.

Ritiene conclusivamente il Collegio che sussista un inadempimento colpevole della Banca convenuta in riferimento alla vicenda in esame, non tale da giustificare la risoluzione del contratto (domanda, peraltro, non proposta), ma certamente idonea a fondare la pretesa risarcitoria.

Non avendo le parti attrici allegato e provato l'esistenza di ulteriori danni, tale risarcimento andrà limitato alla misura di € 12.000,00 pari alla somma impiegata per l'acquisto rivelatosi del tutto insoddisfacente, oltre gli interessi legali dalla data della citazione sino al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato ristoro).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Xxxx Xxxx con atto di citazione notificato il 15.2.2004, così provvede:

in parziale accoglimento delle domande proposte da Xxxx Xxxx, condanna Banca xxxxx per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna altresì l'istituto di credito convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.090,00, di cui € 3.000,00 per onorari, € 935,00 per diritti, € 155,00 per spese, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge e spese generali secondo tariffa su diritti ed onorari, ed oltre al pagamento delle spese di ctu definitivamente poste a carico dell'istituto di credito convenuto.

Così deciso in Palermo il giorno 17.2.2006














 

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