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Massimario, l. fall. art. 182bis
Tribunale di Bari, decreto 21
novembre 2005 – Pres. Napoleone, Rel. Monteleone.
Accordi di ristrutturazione e
concordato preventivo – Autonomia degli istituti – Omologa – Oggetto del
procedimento.
Accordi di ristrutturazione –
Presupposti per l’omologa – Imprenditore commerciale non piccolo – Stato di
crisi.
Accordi di ristrutturazione –
Sindacato del Tribunale – Pagamento integrale dei creditori non aderenti.
L’art.
182 bis l. fall. (accordi
di ristrutturazione dei debiti) introduce un nuovo istituto che deve essere
considerato autonomo e distinto rispetto al concordato preventivo, con la
conseguenza che la richiesta del debitore al Tribunale ha ad oggetto la sola
omologa dell’accordo che ne sancisce l’efficacia e non l’apertura di un
procedimento, con relativa istruttoria, come previsto invece per il
concordato preventivo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il presupposto soggettivo per
l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. è
il medesimo del fallimento e cioè che si tratti di imprenditore commerciale
non piccolo (art. 1 l. fall.). Il presupposto oggettivo è che lo stesso versi
in uno stato di crisi, concetto nel quale possono essere ricomprese tutte
quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell’impresa anche
non ancora sfociate nello stato di insolvenza irreversibile che diviene
rilevante ai sensi dell’art. 5 l. fall.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Negli accordi di
ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. la valutazione dell’accordo
da parte del Tribunale deve avere ad oggetto la concreta fattibilità
dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei che devono essere integralmente
soddisfatti.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(omissis)
Il legislatore, con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in l. 14
maggio 2005 n. 80 non ha riscritto la disciplina del concordato preventivo,
ma usando la tecnica della novellazione ha abrogato o modificato alcune norme
del vecchio testo legislativo inserendone di nuove finalizzate al
perseguimento di obiettivi innovativi assolutamente estranei all’istituto
tradizionale.
L’intento di valorizzare
l’autonomia privata per la gestione della crisi dell’impresa si è
concretamente manifestato con l’introduzione di un sistema di soluzioni
stragiudiziali, la cui efficacia sia garantita da un provvedimento di
omologazione da parte dell’autorità giudiziaria che riguardi, peraltro, il
solo controllo di legalità e di correttezza della procedura svolta.
Secondo tale previsione dopo
l’art. 182 l. fall. è stato, così, inserito come è noto l’art. 182 bis
(accordi di ristrutturazione dei debiti) che prevede che l’imprenditore in
crisi possa depositare con la dichiarazione e la documentazione di cui
all’art. 161 (che riguarda il concordato così come modificato dalla l. 80/05)
«un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti unito ad una relazione
redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei».
Da un primo esame di tale
nuova disciplina risulta garantito il pieno rispetto del principio
dell’autonomia privata, in base al quale il contenuto contrattuale vincola i
contraenti e non gli estranei ad esso, dovendosi, quindi, intendere per
regolare pagamento che il medesimo sia integrale e alle scadenze pattuite.
D’altro canto, la finalità
pubblicistica che permea tutti i procedimenti concorsuali e che implica che
sia data tutela anche agli interessi generali è garantita dall’intervento
dell’autorità giudiziaria. Infatti, l’accordo deve essere sottoposto
all’omologazione da parte del tribunale che deve decidere anche sulle
opposizioni secondo le modalità di seguito riportate.
Gli accordi di
ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. sono
caratterizzati da due fasi: quella propriamente stragiudiziale, nella quale
l’imprenditore «in crisi» negozia con i creditori la propria situazione
debitoria e quella giudiziale, in cui l’accordo necessita dell’omologazione
per essere produttivo di effetti legali.
La relazione illustrativa al
d.l. 35/05 invero non chiarisce se il nuovo istituto abbia una sua autonomia
o sia piuttosto una particolare ipotesi di concordato preventivo (come del
resto ritenuto in origine dalla ditta individuale istante), in quanto essa, a
tale proposito afferma che «il concordato diviene lo strumento attraverso il
quale la crisi di impresa può essere risolta anche attraverso accordi
stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell’impresa».
Proprio per la novità
assoluta ed anche per la singolarità dell’istituto non poche luci ed ombre si
addensano tuttavia in pari misura sul lavoro interpretativo che la nuova
norma disciplinatrice richiede.
Uno dei profili
interpretativi sul quale non sembra esservi accordo unanime è quello che
riguarda la struttura del procedimento, se, cioè, l’art. 182 bis l. fall.
introduca un nuovo istituto autonomo rispetto al concordato preventivo o se,
invece, questo debba intendersi come un’ulteriore tipologia di proposta di
concordato preventivo nel quale finisca per confluire, seppur con una
procedura semplificata.
Si ritiene di dover
propendere per la tesi autonomistica militando a suo favore almeno due dati
testuali.
In primis nella rubrica del
novellato titolo III del r.d. 267/42 sono state aggiunte le parole «e degli
accordi di ristrutturazione»; inoltre il dettato normativo di cui all’art.
67, 3° comma, lett. e), l. fall. che prevede la non assoggettabilità ad
azione revocatoria «... degli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché
dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis».
È significativo, inoltre,
che per la disciplina degli accordi di ristrutturazione il rinvio a quella
del concordato preventivo novellato, si attua solo per alcuni aspetti
procedurali e, cioè, con un primo rinvio all’art. 161 l. fall. che fissa le
modalità per la presentazione della dichiarazione e della documentazione. È
richiesta, quindi, la presentazione al tribunale dell’accordo, già concluso
stragiudizialmente con i creditori, che siano state rispettate le forme
previste per la presentazione della domanda di ammissione al concordato
preventivo.
Un secondo rinvio è fatto
all’art. 183, che disciplina il reclamo avverso il decreto di omologazione.
Nessun’altra norma che riguardi il concordato preventivo è richiamata
dall’art. 182 bis.
L’accoglimento della tesi
autonomistica determina così alcune precise conseguenze.
Non è, infatti, previsto che
l’imprenditore chieda al tribunale un provvedimento di apertura della
procedura: quel che il debitore chiede è l’omologazione dell’accordo che ne
sancisca l’efficacia.
Nessun riferimento, quindi,
all’esigenza di svolgere un’istruttoria per l’ammissione alla procedura come
previsto, invece, per il concordato preventivo, né da parte del tribunale v’è
possibilità di sindacato alcuno in relazione all’ammissibilità della
procedura medesima.
Né alcun riferimento
normativo viene fatto all’art. 177 l. fall. (maggioranza per l’approvazione
del concordato), in quanto evidentemente in epoca antecedente alla
proposizione dell’accordo tra le parti è già intervenuta un’intesa e quindi,
apertamente, un consenso è gia stato prestato.
Il presupposto soggettivo è
il medesimo del fallimento: deve trattarsi di un imprenditore commerciale
privato, non piccolo ex art. 1 l. fall., che versi tuttavia, ai sensi del
novellato art. 160 l. fall. in «stato di crisi».
Il giudizio del tribunale
deve riguardare quindi la sussistenza del requisito oggettivo, e cioè la
sussistenza di uno «stato di crisi» dell’impresa, stato non meglio definito,
ma nel quale possono essere ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà
economica e finanziaria dell’impresa, sia che esse si siano già tradotte, sia
che non si siano ancora tradotte, nello stato di insolvenza irreversibile
rilevante ex art. 5 l. fall.
L’espressione usata dal
legislatore lungi dall’escludere lo stato di insolvenza, lo ricomprende in
sé, ponendosi i concetti di «crisi» e «insolvenza» in rapporto, per l’appunto
di genere a specie.
La norma in commento non
richiede particolari formalità, se non evidentemente l’utilizzo della forma
scritta, dato che l’accordo deve essere depositato in tribunale e pubblicato
nel registro delle imprese.
La norma tuttavia nulla dice
in ordine alle formalità che devono assistere la manifestazione del consenso
dei creditori né tantomeno circa le modalità di raccolta del consenso, ovvero
se l’accordo debba essere contenuto in un unico documento oppure se il
debitore possa depositare tanti singoli accordi, come avvenuto nel caso di
specie.
La necessità insopprimibile
di valorizzare la genuinità della manifestazione della volontà dei creditori
unitamente al momento della successiva pubblicazione dell’accordo nel
registro delle imprese impone che le sottoscrizioni debbano essere
autenticate e certificate da un soggetto dotato di tale potere.
Il 2° comma dell’art. 182
bis prevede che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è pubblicato nel
registro delle imprese ed acquista efficacia dal giorno in cui avviene detta
pubblicazione, ai sensi dell’ultimo comma; è fissato altresì il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione entro il quale i creditori ed ogni altro
interessato hanno facoltà di proporre opposizione.
Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all’omologazione, sempre necessaria a prescindere dai
casi di opposizione o meno.
È onere del tribunale
vagliare e valutare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni
procedurali di accesso innanzi elencate dal 1° comma (particolarmente della
dichiarazione e documentazione di cui all’art. 161 l. fall.), ed il
raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti rispetto
al passivo complessivamente vantato dal debitore, il tutto come desumibile
dalla relazione dell’esperto.
La più comune operazione di
ristrutturazione dei crediti consiste in una moratoria nel pagamento dei
debiti scaduti ovvero in una modifica dei termini contrattuali del debito
originario, identificandosi così sostanzialmente in un pactum de non petendo.
La stipulazione del patto
non determina l’estinzione dell’originario rapporto obbligatorio, in quanto i
crediti risultano temporaneamente inesigibili ma non estinti, e quindi la
funzione del pactum de non petendo si risolve nell’incidere sulle modalità di
esecuzione dell’obbligazione preesistente, senza alcuna alterazione
dell’oggetto e del titolo. L’accordo ex art. 182 bis l. fall. è quindi
caratterizzato dall’intervento di una pluralità di creditori che si
riconoscono in un piano di ristrutturazione che ha il precipuo obiettivo di
prevenire o rimuovere lo stato di insolvenza nel quale versa una società in
crisi.
Il problema di non facile
soluzione per l’interprete risiede quindi nella valutazione dell’idoneità di
tale negozio, al cui perfezionamento abbia concorso di fatto la volontà di
una parte soltanto dei creditori, a rendere inattuale e superato lo stato di
insolvenza.
Negli accordi di
ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. tale soluzione va ricercata nella
concreta fattibilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Infatti particolare
importanza assume il sindacato dell’attuabilità dell’accordo soprattutto con
riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei, elemento
questo tanto valorizzato dalla legge in quanto diretto a garantire il
regolare e tempestivo pagamento di questi ultimi.
Evidente appare, nella ratio
legis, la necessità dell’accentuazione del momento di tutela in quanto
diretto alla protezione di rapporti giuridici facenti capo a terzi rimasti
estranei ed all’oscuro dell’intervenuto accordo, che, vincolante per i soli
aderenti, non pone al riparo il debitore dalle azioni esecutive esperibili da
parte dei creditori estranei.
Tanto premesso in ordine
all’accordo di ristrutturazione per debiti come in atti proposto va
evidenziato quanto segue:
- l’accordo di ristrutturazione risulta depositato, in originale, in
tanti singoli atti senza l’autentica delle sottoscrizioni dei creditori;
- risulta depositato esclusivamente il rapporto di trasmissione
telematica avvenuta in data 25 ottobre 2005 dell’accordo di ristrutturazione
al registro delle imprese, mentre non è desumibile la data dell’avvenuta
pubblicazione da cui decorrono come visto gli effetti giuridici, in primis la
decorrenza del termine di trenta giorni per l’opposizione da parte dei
creditori o di ogni altro interessato;
- non è dato desumere, con certezza, dal tenore letterale della
relazione del dott. Domenico Di Lorenzo, attestante invero molto genericamente
la fattibilità del piano, se la percentuale del sessanta per cento dei crediti
rispetto al passivo complessivamente vantato dal debitore, richiesta dalla
norma in commento, sia stata raggiunta e in quale percentuale;
- in tutti gli undici
accordi prodotti sub punto 6), in maniera difforme da quanto previsto
dall’art. 182 bis l. fall., irritualmente, è previsto che «il creditore si
obbliga, ove necessario, a manifestare per iscritto in apposito documento il
proprio consenso alla ristrutturazione del debito con le modalità qui
convenute e ciò ai fini della pubblicazione dell’accordo nel registro delle
imprese, per come disposto dall’art. 182 bis l. fall.»;
- infatti, alla luce di
quanto sin qui esposto, il consenso dovrebbe già essere intervenuto e
l’accordo all’atto della proposizione del ricorso già depositato e pubblicato
presso il registro delle imprese da oltre trenta giorni;
- il pagamento dei creditori
estranei all’accordo non può essere postergato «entro e non oltre il termine
di sessanta mesi dalla data di omologazione del concordato» (rectius
dell’accordo di ristrutturazione), ben al di là della scadenza naturale dei
crediti vantati ed in ragione della loro naturale esigibilità, in mancanza
comunque di garanzie in ordine al puntuale adempimento.
Alla luce delle
argomentazioni che precedono, appare indispensabile sentire le parti prima
della decisione in ordine alla richiesta omologa.
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