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Massimario, l. fall. art. 182bis
Tribunale di Brescia, decreto 22
febbraio 2006 – Pres. Cumin, Rel. Sabbadini.
Accordi di ristrutturazione dei
debiti – Presupposti – Autonomia dell’istituto – Natura privatistica.
Accordi di ristrutturazione dei
debiti – Computo degli aderenti al piano – Creditori dissenzienti e non
avvisati.
Accordi di ristrutturazione dei
debiti – Regolare pagamento dei creditori rimasti estranei – Applicazione
della percentuale applicata agli aderenti – Esclusione.
Accordi di ristrutturazione dei
debiti – Presupposti – Maggioranza – Pubblicazione del piano.
Accordi di ristrutturazione dei
debiti – Mancanza delle maggioranza prescritta – Adesioni successive –
Esclusione.
L’accordo di ristrutturazione
diei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese
di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto
al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale
plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad
esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per
il concordato preventivo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai fini del computo dei
creditori aderenti al piano di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l.
fall., la percentuale del sessanta per cento dei crediti va calcolata, secondo la
lettera della norma, sul totale dei crediti, comprendendo quindi non solo i
creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e quelli eventualmente
rimasti estranei o non avvisati dal debitore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Per regolare pagamento dei
creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l.
fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua
scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i
creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di
natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta
estraneo va regolarmente pagato.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Negli
accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., per evidenti
ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del
tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del
sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e
della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno
sempre ammissibili adesioni successive.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182
bis l. fall., l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della
maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e
della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da
adesioni pervenute successivamente. Il debitore dovrà attivarsi per iniziare
nuovamente la procedura, così come dispone la norma che prevede il deposito
dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(omissis)
A scioglimento della riserva, nel giudizio di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. proposto
dalla società M. s.r.l. (ricorso n. 7/06);
vista l’opposizione proposta
da C.G.C. s.r.l.;
visti ed esaminati gli atti
e rilevato che, trattandosi di procedure assolutamente nuove ed il cui testo
normativo appare assai carente sia dal punto di vista tecnico che lessicale,
ritiene opportuno il tribunale fissare, prima facie, i principî cui si
atterrà nella valutazione di detti accordi:
1) l’accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182 l. fall. è un istituto che, trovando collocazione
all’interno della legge fallimentare, è applicabile solo alle imprese di cui
all’art. 1 l. fall. ed è autonomo rispetto al concordato, trattandosi di un
contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica,
per cui non sono applicabili né estensivamente né analogicamente le norme
stabilite per il concordato preventivo;
2) per il principio di cui
all’art. 1326 c.c., esso si conclude nel momento in cui l’ultima accettazione
giunge a conoscenza di tutte le altre parti, che nel caso di specie si
presume con il deposito e la pubblicazione dell’accordo nel registro delle
imprese;
3) anche se non è
espressamente previsto alcun requisito particolare di forma per l’accordo, la
forma scritta appare indispensabile per il deposito e la pubblicazione nel
registro delle imprese e la verifica delle adesioni pervenute;
4) la percentuale dei
creditori «rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti» va calcolata,
secondo la lettera della norma, sul totale dei crediti, comprendendo quindi
non solo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali
creditori rimasti estranei o non avvisati dal debitore;
5) per regolare pagamento
dei «creditori estranei» (dissenzienti, privilegiati per cui si prevede il
regolare pagamento ed estranei veri e propri) si deve intendere l’esatto
pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole
concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in
particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non
aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato, per
cui con la locuzione «creditori estranei» si deve intendere che il
legislatore in questo caso minus dixit quam voluit, pena la palese
incostituzionalità della norma);
6) per evidenti ragioni
sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del
tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del
sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e
della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno
sempre ammissibili adesioni successive;
7) dette condizioni devono
essere previamente fatte proprie dal debitore, trasfuse nell’accordo e
verificate dall’esperto, non potendo il tribunale in sede di omologa
modificare i termini dell’accordo o apporre nuove o diverse condizioni, ma
potendo solo omologare o meno l’accordo come proposto;
8) l’eventuale mancanza del
presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei
crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle
imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente, ma il
debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, secondo la
lettera della norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato
«stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti».
Tutto ciò premesso, rilevato
che nel caso di specie l’accordo è stato depositato sulla base di presupposti
all’evidenza diversi da quelli sopra indicati;
rilevato peraltro che attesa
l’oggettiva situazione di confusione esistente, allo stato, pare opportuno al
tribunale non adottare nessun altro provvedimento consentendo al debitore, se
lo vuole, di presentare un altro accordo che tenga conto di quanto sopra
indicato;
per questi motivi, non
omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.
proposto dalla società M. s.r.l.
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