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Tribunale di
Mantova, ordinanza 30 ottobre 2006 – Pres. G. Scaglioni. Separazione
fra coniugi - Casa coniugale di cui il marito è nudo proprietario -
Assegnazione - Provvedimenti presidenziali. In
sede di separazione dei coniugi, la casa coniugale della quale il marito è
nudo proprietario con usufrutto a favore dei genitori di lui i quali
l’avevano concessa in comodato al nucleo familiare, non può essere assegnata
alla madre affidataria, se l’immobile non costituisce più la casa familiare
per precedente abbandono da parte della moglie e delle figlie. (mb) Separazione
fra coniugi – Utilizzo della casa coniugale da parte di un solo coniuge –
Determinazione dell’assegno di mantenimento. L’utilizzazione della casa da parte del marito può esser valutata come fattore economico compensativo nella corresponsione dell’assegno di mantenimento. (mb) (Omissis) A scioglimento della riserva il Presidente
osserva: a)
la signora M.
M. ha lasciato la casa coniugale
nel giugno del 2006 ed ora convive con la figlia I. in un altro alloggio in P. (MN); b)
I. al
18/07/2007 sarà maggiorenne; c)
I rapporti padre e figlia per unanime
dichiarazione dei coniugi sono improntati a freddezza e a disinteresse in
quanto gli incontri sono rari e vi è, dalla data di separazione di fatto, un
sicuro inadempimento del Signor P. all’obbligo
di mantenimento della figlia; d)
La casa coniugale appartiene a P. T., quale nudo proprietario,
mentre l’usufrutto appartiene ai genitori di lui che l’hanno concesso in comodato ai coniugi; e)
Il signor P.
esercita in società con altra persona un’impresa artigianale per impianti
elettrici; ha un operaio dipendente, possiede due furgoni e l’azienda è
dotata di un ufficio; f)
La signora M.
è priva di reddito ed è in cerca di occupazione; I. frequenta la IV liceo scientifico. Fatte queste premesse in
fatto ne derivano le seguenti conseguenze: 1)
La figlia I.
deve essere affidata in via
esclusiva alla madre, in quanto vuoi per il disinteresse mostrato dal padre
che è venuto meno all’obbligo di mantenimento della figlia, vuoi per i
cattivi rapporti esistenti fra quest’ultima ed il genitore, l’affidamento ad
entrambi i coniugi potrebbe essere contrario all’interesse della stessa che,
se sentita, manifesterebbe come è stato rilevato, il desiderio di restare con
la madre; 2)
La casa coniugale gravata da usufrutto a favore
dei suoceri e concessa in comodato non può essere assegnata alla signora M. quale affidataria della figlia. Invero l’assegnazione della casa coniugale al coniuge
affidatario della prole è un istituto essenzialmente finalizzato a conservare
l’habitat domestico nel precipuo interesse della prole minorenne o
maggiorenne non autosufficiente e ciò per non far gravare sui figli
l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro
esistenza. Nel caso di specie però l’appartamento nel quale viveva
l’intera famiglia non costituisce più la casa familiare delle parti; dalla
quale la signora M. e la figlia si
sono allontanate per trasferirsi in un altro alloggio dove hanno costituito
un nuovo habitat. La vecchia casa coniugale è divenuta indisponibile, in
quanto ritornata nel possesso degli usufruttuari e del figlio nudo
proprietario. Questa utilizzazione dell’immobile da parte del marito
può essere, ad avviso del Presidente, valutata quale esclusivo mezzo per
riequilibrare la situazione economica della M. e della figlia I. a
suo carico, integrando in natura l’assegno di mantenimento di cui il P.
deve essere gravato. Tenuto conto del reddito dichiarato, della capacità di
guadagno derivante dalla entità di parte dei risparmi dei quali, a suo dire
la moglie si sarebbe impossessata, del tipo di attività esercitata in
relazione alla quale non tutto il notevole reddito percepito viene
denunciato, della mancanza di reddito, allo stato, della Signora M., il Presidente dispone che il
Signor P. debba contribuire al
mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 500,00, della moglie
con un assegno mensile di € 300,00 e con il contributo compensativo per la
perdita della casa di € 200,00 al mese, in tutto 1.000,00 euro al mese,
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla metà delle
spese mediche non mutualistiche e di quelle scolastiche sostenute
nell’interesse della figlia. Il signor P.
ha la facoltà di incontrare la figlia Isabella e di intrattenersi con lei per
alcune ore per due pomeriggi alla settimana e comunque tutte le volte che I. lo richiederà. Nomina giudice istruttore la dott.ssa Antonella Pini Bentivoglio. Fissa l’udienza di comparizione e di trattazione
avanti al G.I. per il giorno 16/01/2007 ore 09.00. Assegna al
ricorrente il termine di giorni 20
per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa che deve avere il
contenuto di cui all’art. 163 III° comma n: 2), 3), 4), 5) e 6) e termine di
ulteriori giorni 20 al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi
degli artt. 166 e 167, I° e II° comma, nonché per la proposizione delle
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’Ufficio. Avverte il convenuto che la costituzione oltre il
suddetto termine implica la decadenza di cui all’art. 167 I° e II° comma
c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno essere più proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’Ufficio. Manda
alla Cancelleria di dare comunicazione al P.M. Si
comunichi.
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